Raccomandazione n. 932/78/CECA della Commissione, del 2 maggio 1978, che istituisce un dazio antidumping definitivo sugli sbozzi in rotoli per lamiere in ferro o in acciaio originari della Bulgaria
Gazzetta ufficiale n. L 120 del 04/05/1978 pag. 0022 - 0024
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0190
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0082
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0082
++++ RACCOMANDAZIONE N . 932/78/CECA DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1978 che istituisce un dazio antidumping definitivo sugli sbozzi in rotoli per lamiere in ferro o in acciaio originari della Bulgaria LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare gli articoli 74 e 86 , vista la raccomandazione della Commissione 77/329/CECA , del 15 aprile 1977 , relativa alla difesa contro le pratiche di dumping , premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ( 1 ) , modificata dalla raccomandazione n . 3004/77/CECA ( 2 ) , in particolare gli articoli 17 e 19 , viste le opinioni espresse all ' interno del comitato consultivo istituito con la raccomandazione 77/329/CECA , considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia , presentata a nome dell ' industria comunitaria interessata , che porta elementi di prova circa l ' esistenza di pratiche di dumping relative agli sbozzi in rotoli per lamiere , in ferro o in acciaio originari della Bulgaria e di taluni altri paesi , nonché di un notevole pregiudizio che ne risulta ; considerando che , stando ai dati raccolti , la denuncia è ricevibile e potrebbero essere necessarie misure di difesa , e che , quindi , la Commissione ne ha avvisato ufficialmente i rappresentanti del paese esportatore nonché gli importatori o gli esportatori interessati , ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 gennaio 1978 un avviso di un ' apertura di una procedura d ' inchiesta relativa alle importazioni in oggetto ( 3 ) ed ha iniziato l ' esame dei fatti in collaborazione co gli Stati membri ; considerando che un primo esame dei fatti aveva dimostrato l ' esistenza di un dumping e comprovato sufficientemente la presenza di un pregiudizio , e che gli interessi della Comunità richiedevano un ' azione immediata , la Commissione aveva istituito , con raccomandazione n . 245/78/CECA ( 4 ) , un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni in oggetto ; considerando che durante l ' esame dei fatti , completato dopo l ' istituzione del dazio antidumping provvisorio , la Commissione ha offerto alle parti interessate l ' occasione d far conoscere il loro paerere ; considerando tuttavia che , poiché sino ad ora le parti interessate non hanno profittato dell ' opportunità loro offerta per rendere noti i loro punti di vista o per esporre i loro argomenti , la Commissione ha dovuto fondare le sue conclusioni sui dati di fatto disponibili ; considerando che nel determinare l ' esistenza di un dumpin sulle importazioni succitate la Commissione deve tener conto del fatto che gli scambi si volgono su una base di monopolio parziale o totale e che i prezzi sono fissati dallo Stato e che , di conseguenza , non è opportuno procedere ad un esatto confronto tra il prezzo all ' esportazione del prodott verso la Comunità ed il suo prezzo sul mercato nazionale ; considerando che per tutte le ragioni qui esposte la Commissione ha deciso di fondare i calcoli inerenti alle pratiche di dumping sul costo di produzione di un paese considerato come uno dei più grossi fabbricanti del prodotto in oggetto , come risulta dai dati disponibili di pubblicazione più recente ; considerando che tale costo di produzione è stato calcolato tenendo conto , tra l ' altro , degli elementi sott indicati : materie prime ( comprendenti il minerale di ferro , le scorie , i pellets , gli scarti , le leghe di ferro nonché altri materiali e fluidi contenenti ferro ) , costo dell ' energia ( coke , combustibile , elettricità ) , spese di manodopera comprensive degli oneri sociali , altri costi di gestione ( comprese le spese di manutenzione e di trasporto ) ed i costi in capitale , ai quali è stato aggiunto un importo ragionevole per le spese di amministrazione , di vendita e varie altre , senza trascurare il profitto ; considerando che il calcolo di cui sopra ha confermato la fondatezza dei prezzi di base pubblicati dalla Commissione ( 5 ) ; considerando che i prezzi all ' importazione nella Comunità dei prodotti che formano oggetto della denuncia sono stati confrontati con i suddetti prezzi di base ; considerando che detto confronto è stato effettuato sulla base di un prezzo sdoganato franco frontiera comunitaria ; considerando che l ' esame del problema ha dimostrato che i prodotti in oggetto sono stati offerti all ' importazione sul mercato della Comunità a prezzi inferiori a quelli di base e che esiste pertanto una pratica di dumping il cui margine è rappresentato da questa vendita a prezzo inferiore ; considerando che , per quanto riguarda il danno subito dall ' industria interessata , dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità dei prodotti in causa sono aumentate globalmente da 1 170 000 tonnellate nel 1974 a 1 551 000 tonnellate nel primo semestre del 1977 e che le importazioni originarie della Bulgaria sono aumentate da 78 000 tonnellate a 80 000 tonnellate nello stesso periodo e che , di conseguenza , hanno potuto conquistare una quota di mercato nella Comunità pari complessivamente al 20 % ed al 14,6 % per le importazioni originarie della Bulgaria unite alle importazioni dell ' Australia , dell ' Austria , della Corea del Sud , della Cecoslovacchia , della Finlandia , del Giappone , dell ' Africa del Sud e della Spagna che sono oggetto di misure di difesa o di accordi conclusi con la CECA in materia di acciaio ; considerando che , d ' altro lato , l ' industria comunitar dell ' acciaio si trova in una situazione di crisi caratterizzata da un calo di circa 4 % nella fabbricazione dei prodotti interessati , registrato tra il 1974 e il 1977 nella Comunità e da una riduzione dei posti di lavoro , che sono passati da 780 000 a 720 000 unità tra il 1974 ed il 1977 nonché da limitazioni di ore lavorative e che , di conseguenza , l ' industria comunitaria ha registrato una diminuzione dei profitti o gravi perdite per la maggior delle società in causa ; considerando che , per ovviare alla situazione , la Commissione ha istituito tra l ' altro un sistema di prezzi minimi alla vendita all ' interno della Comunità di taluni prodotti dell ' acciaio fabbricati dall ' industria europea dell ' acciaio ( 6 ) ; considerando che i prezzi all ' importazione nella Comunità dei prodotti originari della Bulgaria sono notevolmente inferiori a questi prezzi minimi e che tale offerta sotto costo compromette l ' equilibrio dell ' intero sistema di prezzi e provoca o minaccia di provocare un pregiudizio notevole all ' industria comunitaria o a gran parte della stessa ; considerando che i prezzi all ' importazione delle fornitur originarie della Corea del Sud sono notevolmente inferiori a quelli , di per sé già contenuti , praticati dai produttori della Comunità e che , di conseguenza , accentuano l ' effetto depressivo esercitato sui prezzi comunitari ; considerando di conseguenza che i fatti , quali sono stati definitivamente stabiliti , dimostrano che viene arrecato un notevole pregiudizio all ' industria comunitaria o che , in mancanza di una misura provvisoria , tale pregiudizio sarebbe comunque stato provocato dalle importazioni originarie della Bulgaria insieme a quelle provenienti dall ' Australia , dall ' Austria , dalla Corea del Sud , dal Cecoslovacchia , dalla Finlandia , dal Giappone , dall ' Africa del Sud e dalla Spagna che sono parimenti oggetto di misure di difesa o a quelle originarie dei paesi che hanno concluso con la Comunità accordi in materia di acciaio e segnatamente il Giappone , l ' Austria , la Cecoslovacchia , la Finlandia , l ' Africa del Sud e la Spagna ; considerando che , nelle gravi condizioni in cui versa l ' industria comunitaria dell ' acciaio , gli interessi dell Comunità richiedono l ' istituzione di un dazio antidumping definitivo nonché la definitiva riscossione dell ' importo vincolato quale dazio provvisorio ; considerando che l ' aliquota di tale dazio definitivo dovrebbe corrispondere alla differenza tra il prezzo di base pubblicato dalla Commissione per i prodotti in oggetto ed il relativo prezzo all ' importazione nella Comunità , pur tenendo debitamente conto di qualsiasi diminuzione di valore dichiarata dagli importatori e fissata in modo da soddisfare le competenti autorità nazionali , FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE : Articolo 1 1 . E istituito un dazio antidumping definitivo sui seguenti prodotti , originari della Bulgaria _ sbozzi in rotoli per lamiere , in ferro o in acciaio , _ voce 73.08 della tariffa doganale comune , _ codice Nimexe 73.08-01 a 49 . 2 . L ' importo di tale dazio è uguale alla differenza in meno del prezzo effettivo ( prezzo di base più extra ) contrattuale , franco frontiera sdoganato , rispetto al prezzo effettivo ( prezzo di base più extra ) pubblicato ultimamente dalla Commissione per il prodotto in oggetto al momento della sua immissione al consumo nella Comunità . 3 . L ' importo del dazio sarà tuttavia ridotto sempre che l ' importatore dimostri alle competenti autorità nazionali che la differenza di prezzo di cui al precedente paragrafo 2 è dovuta ad una diminuzione del valore venale derivante dal fatto che la qualità delle merci è inferiore alla qualità minima descritta nell ' ultima pubblicazione dei prezzi di base della Commissione . 4 . Tali dazi sono percepiti secondo le modalità in vigore per i dazi doganali . Articolo 2 Gli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio a norma della raccomandazione n . 245/78/CECA , riguardanti i prodotti originari della Bulgaria verranno definitivamente incamerati sino a concorrenza del tasso di dazio stabilito nella presente raccomandazione . Articolo 3 La presente raccomandazione viene notificata agli Stati membri . Essa entra in vigore per ciascuno Stato membro il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Fatto a Bruxelles , il 2 maggio 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Wilhelm HAFERKAMP ( 1 ) GU n . L 114 del 5 . 5 . 1977 , pag . 6 . ( 2 ) GU n . L 352 del 31 . 12 . 1977 , pag . 13 . ( 3 ) GU n . C 19 del 24 . 1 . 1978 , pag . 10 . ( 4 ) GU n . L 37 del 7 . 2 . 1978 , pag . 13 . ( 5 ) Vedi la comunicazione della Commissione relativa ai prezzi di base per alcuni prodotti siderurgici ( GU n . L 353 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 ) . ( 6 ) GU n . L 114 del 5 . 5 . 1977 , pag . 1 e GU n . L 352 del 31 . 12 . 1977 , pag . 17 .