78/923/CEE: Decisione del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 17/11/1978 pag. 0012 - 0013
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 23 pag. 0040
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0047
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0047
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1978 relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti ( 78/923/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in appresso denominata " convenzione ", è stata elaborata in sede di Consiglio d'Europa per proteggere gli animali negli allevamenti, in particolare nei moderni sistemi di allevamento intensivo; considerando che la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ( 3 ), modificata da ultimo dalla direttiva 76/372/CEE ( 4 ), la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ( 5 ), modificata da ultimo dalla direttiva 78/117/CEE ( 6 ), e la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali ( 7 ), modificata da ultimo dalla direttiva 76/934/CEE ( 8 ), hanno istituito norme comuni sulle quali la convenzione potrebbe interferire, in particolare per la messa in opera di determinate disposizioni in essa contenute; considerando che altre disposizioni della convenzione riguardano settori nei quali la Comunità non ha ancora istituito norme comuni; considerando che la protezione degli animali non costituisce di per sé uno degli obiettivi della Comunità; che tuttavia le legislazioni nazionali attualmente in vigore nel settore della protezione degli animali negli allevamenti presentano disparità che possono determinare squilibri nelle condizioni di concorrenza ed incidere quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune; considerando inoltre che la convenzione contempla materie che si inseriscono nel contesto della politica agricola comune; considerando quindi che l'adesione della Comunità alla convenzione appare necessaria ai fini della realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunità; considerando che l'allevamento degli animali avviene in Groenlandia in condizioni fondamentalmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni della Comunità, dato l'insieme delle circostanze, in particolare il clima, la bassa densità della popolazione e l'eccezionale estensione dell'isola; che pertanto la convenzione non va applicata alla Groenlandia , DECIDE : Articolo 1 La convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti è approvata a nome della Comunità economica europea. Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede al deposito dello strumento di approvazione, conformemente all'articolo 14 della convenzione ( 9 ). All'atto del deposito dello strumento di approvazione, il presidente del Consiglio dichiara, conformemente all'articolo 16 della convenzione, che quest'ultima non si applicherà alla Groenlandia. Fatto a Lussemburgo, addi 19 giugno 1978. Per il Consiglio Il Presidente P. DALSAGER ( 1 ) GU n. C 83 del 4. 4. 1977, pag. 43. ( 2 ) GU n. C 204 del 30. 8. 1976, pag. 26. ( 3 ) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2. ( 4 ) GU n. L 102 del 15. 4. 1976, pag. 8. ( 5 ) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. ( 6 ) GU n. 40 del 10. 2. 1978, pag. 19. ( 7 ) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. ( 8 ) GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 20.