31978D0771

78/771/CEE: Decisione della Commissione, del 13 settembre 1978, che modifica la decisione 78/642/CEE del Consiglio, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 20/09/1978 pag. 0016 - 0017
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0209


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1978

che modifica la decisione 78/642/CEE del Consiglio , relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana

( 78/771/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 ,

considerando che , in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente , la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte , conformemente alla procedura prevista dall ' articolo 29 della direttiva 72/462/CEE , in ordine all ' importazione nel territorio degli Stati membri di carni fresche in provenienza dalla Repubblica del Botswana ; che , proprio perché non disponeva di questo parere , la Commissione aveva trasmesso al Consiglio una proposta sulle misure da adottare ; che quest ' ultimo ha adottato le misure con decisione 78/642/CEE del 25 luglio 1978 ( 3 ) ;

considerando che la suddetta decisione del Consiglio , tenuto conto , in particolare , della situazione sanitaria esistente nella Repubblica del Botswana , delle misure applicate dalle autorità di detto paese per combattere l ' afta epizootica ed evitare il propagarsi di questa malattia nelle altre regioni indenni , ha dato facoltà agli Stati membri d ' importare nel proprio territorio , a determinate condizioni e in provenienza da determinate regioni , carni fesche in provenienza da questo paese ;

considerando che , sulla base delle informazioni fornite dalle autorità della Repubblica del Botswana , la zona nord-orientale è stata separata da quella limitrofa fin dal mese di maggio 1978 ; che queste due zone sono rimaste indenni da afta epizootica ; che si puo estendere la possibilità di esportare carni fresche verso gli Stati membri alla regione nord-orientale della Repubblica del Botswana indenne da questa malattia già da parecchi anni , mantenendo una zona cuscinetto indenne fra quest ' ultima e l zone non indenni ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 78/642/CEE è modificata come appresso :

1 . Il testo dell ' articolo 1 è sostituito dal seguente :

" Il divieto di cui all ' articolo 14 , paragrafo 2 , della direttiva 72/462/CEE non si applica al seguenti distretti della Repubblica del Botswana : Kweneng , Kgatlend , South-East , Southern , Kgalagadi , né alla regione situata ad oriente della ferrovia che collega la località di Dibete alla frontiera rodesiana " .

2 . All ' articolo 2 , prima frase , inserire dopo le parol " originari dei distretti " , le seguenti parole " o della regione menzionata all ' articolo 1 e ... " .

3 . Al punto IV del certificato sanitario figurante nell ' allegato :

a ) al punto 1 a ) :

_ il testo del primo trattino è sostituito dal seguente :

" nati e allevati nella Repubblica del Botswana e che soggiomano :

_ almeno dal mese di ottobre 1977 o dalla nascita nei seguenti distretti : Kweneng , Kgatlend , South-East , Southern , Kgalagadi o

_ almeno dal mese di maggio 1978 o dalla nascita nella regione situata ad oriente della ferrovia che collega la località di Dibete alla frontiera rodesiana ;

queste regioni sono indenni da afta epizootica da virus esotico per lo meno dagli ultimi 12 mesi " ;

_ al quarto trattino l ' espressione : " dalla decisione 78/642/CEE del Consiglio " è sostituita dalle parole " dalle decisioni della CEE in vigore " ;

_ alla fine del quarto trattino , è aggiunto il seguente testo : " inoltre , se trattasi di bovini provenienti dalla regione situata ad oriente della ferrovia che collega la località di Dibete alla frontiera rodesiana , che sono stati spediti da questa regione fino al macello con autoveicoli o veicoli su rotaia e che sono stati oggetto , nelle 24 ore precedenti il caricamento , di un esame clinico da parte di un veterinario nel corso del quale non è stato constatato alcun sintomo di afta epizootica " ;

b ) al punto 1 c ) , sostituire l ' espressione " dalla decisione 78/642/CEE del Consiglio " con le parole " dalle decisioni della CEE in vigore " ;

c ) il testo del punto 1 e ) è sostituito dal seguente : " provenienti da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare ad una temperatura ambiente superiore a + 2 * C per almeno 24 ore " ;

d ) al paragrafo 2 , sostituire l ' espressione " dalla decisione 78/642/CEE del Consiglio " con le parole " dalle decisioni della CEE in vigore " .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 13 settembre 1978 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 .

( 2 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 81 .

( 3 ) GU n . L 213 del 3 . 8 . 1978 , pag . 15 .