31978D0463

78/463/CEE: Decisione della Commissione, del 7 aprile 1978, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 05/06/1978 pag. 0001 - 0034
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0104
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0075


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1978 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (78/463/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola (1), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2910/73 (3), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento n. 70/66/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativo all'organizzazione di un'indagine principale nel quadro di un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole (4), modificato da ultimo dal regolamento n. 35/67/CEE (5), in particolare l'articolo 12,

vista la direttiva 75/108/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1975, relativa all'organizzazione di un'indagine strutture 1975 nel quadro di un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole (6), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3228/76 del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che organizza un'indagine sulla struttura delle aziende agricole 1977 (7), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 218/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che organizza un'indagine sulla struttura delle aziende agricole 1979/1980 (8), in particolare l'articolo 7,

considerando che le aziende agricole nella Comunità sono numerose e diversificate e che soprattutto per questo motivo l'analisi della loro situazione implica il ricorso ad un'appropriata tipologia comunitaria;

considerando che detta tipologia deve fondarsi su criteri di natura economica concernenti le due caratteristiche essenziali delle aziende, cioè l'orientamento tecnico-economico e la dimensione; (1)GU n. 136 del 17.12.1962, pag. 2892/62. (2)GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. (3)GU n. L 299 del 27.10.1973, pag. 1. (4)GU n. 112 del 24.6.1966, pag. 2065/66. (5)GU n. 33 del 24.2.1967, pag. 524/67. (6)GU n. L 42 del 15.2.1975, pag. 21. (7)GU n. L 366 del 31.12.1976, pag. 1. (8)GU n. L 35 del 4.2.1978, pag. 1.

considerando che la nozione di reddito lordo è, allo stato attuale delle conoscenze, quella che corrisponde meglio all'obiettivo prefisso e che per ciascuna delle attività produttive praticate nelle aziende tale criterio può essere determinato sotto forma standardizzata a livello di ogni regione;

considerando che la tipologia in questione dovrebbe essere disponibile per essere applicata indifferentemente ai dati delle indagini strutturali o dei censimenti statistici comunitari e ai dati della rete d'informazione contabile agricola ; che essa deve quindi costituire un legame fra queste due fonti di informazione in modo da rinforzarsi reciprocamente;

considerando che la predetta tipologia, in funzione delle esigenze dell'analisi, deve dar modo di costituire complessi di aziende più o meno aggregati, garantendo altresi la coerenza indispensabile tra i vari livelli della classificazione;

considerando che la tipologia in questione deve poter essere modificata, se necessario, in particolare alla luce dell'esperienza e dell'evoluzione delle esigenze d'informazione in materia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state oggetto di consultazione del comitato permanente delle strutture agrarie e sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola della CEE, nonché al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente decisione, s'intende per: a) «Tipologia comunitaria delle aziende agricole», in appresso chiamata «tipologia» : una classificazione uniforme delle aziende della Comunità, fondata sull'orientamento tecnico-economico e sulla dimensione economica delle aziende e concepita in modo da rendere possibile la costituzione di complessi omogenei di aziende più o meno dettagliati.

L'orientamento tecnico-economico e la dimensione economica delle aziende sono determinati sulla base del reddito lordo standard.

b) «Orientamento tecnico-economico dell'azienda» : sistema di produzione di un'azienda determinato dall'incidenza percentuale delle varie attività produttive della stessa rispetto al suo reddito lordo standard totale. Secondo il livello di analisi richiesto si distinguono due categorie di classi di orientamento tecnico-economico : principali e particolari.

c) «Dimensione economica dell'azienda» : reddito lordo standard totale dell'azienda ; esso corrisponde alla somma dei redditi lordi standard di ciascuna attività produttiva praticata nell'azienda ed è espresso in un'unità di misura comunitaria.

d) «Reddito lordo standard» : differenza tra il valore standard della produzione e l'importo standard di alcuni costi diretti ; essa è espressa a livello di ogni regione e determinata ed applicata per ciascuna attività produttiva, tanto per ettaro di superficie agricola utilizzata nel caso di produzioni vegetali, che per capo di bestiame nel caso di produzioni animali.

Articolo 2

1. I redditi lordi standard figurano nell'allegato I.

2. Le classi di orientamento tecnico-economico dell'azienda figurano nell'allegato II.

3. Le classi di dimensione economica dell'azienda figurano nell'allegato III.

Articolo 3

1. La tipologia è articolata in modo da rispondere soprattutto alle esigenze d'informazione della politica agraria comune.

2. La tipologia viene applicata ogni qualvolta si faccia debitamente riferimento alla presente decisione ; in ogni caso viene precisato il livello richiesto di aggregazione o di dettaglio.

3. I settori di applicazione della tipologia sono principalmente la rilevazione e la presentazione di dati per classe tecnico-economica e per classe di dimensione economica delle aziende, segnatamente nel quadro delle indagini e dei censimenti statistici comunitari e della rete d'informazione contabile agricola della CEE.

Articolo 4

Prima del 31 dicembre 1980 la Commissione procede ad un esame completo della tipologia unitamente agli Stati membri. L'esame tiene conto in particolare dell'esperienza consecutiva all'applicazione delle presenti disposizioni, nonché delle nuove esigenze comunitarie in materia.

A seguito del predetto esame, le presenti disposizioni sono modificate in funzione delle necessità.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH