78/436/CEE: Decisione della Commissione, del 21 aprile 1978, che istituisce un comitato scientifico degli antiparassitari
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 12/05/1978 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0134
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0134
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0028
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0028
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1978 che istituisce un comitato scientifico degli antiparassitari ( 78/436/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , considerando che l'elaborazione e la modifica delle norme comuni concernenti l'omologazione e l'impiego degli antiparassitari , e i residui di antiparassitari sulle e nelle derrate alimentari , nonché sugli e negli alimenti degli animali implicano problemi scientifici e tecnici relativi alla protezione dei vegetali , della salute umana e animale e dell'ambiente ; considerando che per la soluzione di tali problemi è necessario far ricorso ad uomini di scienza altamente qualificati nei settori interessati ; considerando che i rapporti con tali ambienti devono essere facilitati dall'istituzione di un comitato con funzioni consultive presso la Commissione , DECIDE : Articolo 1 È istituito presso la Commissione un comitato scientifico degli antiparassitari , qui appresso denominato il « comitato » . Articolo 2 1 . Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema scientifico e tecnico relativo all'impiegc e all'immissione sul mercato degli antiparassitari e ai loro residui . Il comitato può , in particolare , esser chiamato a pronunciarsi su questioni riguardanti l'efficacia degli antiparassitari e la loro innocuità per i vegetali , le persone , gli animali e l'ambiente . 2 . Il comitato può richiamare l'attenzione della Commissione su qualsiasi problema di tale natura . Articolo 3 Il comitato è composto di quindici membri al massimo . Articolo 4 I membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra le personalità scientifiche altamente qualificate aventi competenza nelle materie indicate all'articolo 2 . Articolo 5 Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti . L'elezione ha luogo a maggioranza semplice dei membri . Articolo 6 1 . Il presidente , i vicepresidenti e i membri del comitato restano in carica per tre anni . Il loro mandato può essere rinnovato . Tuttavia il presidente e i vicepresidenti del comitato non possono essere rieletti immediatamente dopo aver esercitato la loro funzione per due periodi consecutivi di tre anni . Le funzioni esercitate non sono retribuite . Dopo lo scadere del periodo di tre anni , il presidente , i vicepresidenti e i membri del comitato restano in funzione fino al momento in cui si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato . 2 . Il presidente o un vicepresidente o un membro del comitato , che si trovi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato o dia volontariamente le dimissioni , è sostituito per la rimanente durata del mandato conformemente alla procedura prevista , secondo il caso , all'articolo 4 o all'articolo 5 . Articolo 7 1 . Il comitato può costituire nel proprio ambito dei gruppi di lavoro . 2 . I gruppi di lavoro hanno incarico di riferire al comitato sugli argomenti indicati dal comitato stesso . Articolo 8 1 . Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione di un rappresentante della Commissione . 2 . Il rappresentante della Commissione , nonché gli altri funzionari e agenti della Commissione interessati intervengono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro . 3 . Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare a tali riunioni anche personalità aventi competenze particolari in ordine lle materie in esame . 4 . I servizi della Commissione esercitano le funzioni di segretariato del comitato e dei gruppi di lavoro . Articolo 9 1 . Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dal rappresentante della Commissione . Nel sollecitare il parere del comitato , il rappresentante della Commissione può fissare il termine entro cui deve essere dato il parere . 2 . Qualora il parere richiesto formi oggetto di accordo unanime dei membri del comitato , quest'ultimo elabora delle conclusioni comuni . In caso di mancanza di accordo unanime , le varie posizioni prese nel corso delle deliberazioni devono figurare in un resoconto elaborato sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione . Articolo 10 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato , i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso i lavori del comitato , qualora il rappresentante della Commissione abbia loro comunicato che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato . In tal caso , solo i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni . Fatto a Bruxelles , il 21 aprile 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH