31978D0436

78/436/CEE: Decisione della Commissione, del 21 aprile 1978, che istituisce un comitato scientifico degli antiparassitari

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 12/05/1978 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0134
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0134
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0028
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0028


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1978

che istituisce un comitato scientifico degli antiparassitari

( 78/436/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

considerando che l'elaborazione e la modifica delle norme comuni concernenti l'omologazione e l'impiego degli antiparassitari , e i residui di antiparassitari sulle e nelle derrate alimentari , nonché sugli e negli alimenti degli animali implicano problemi scientifici e tecnici relativi alla protezione dei vegetali , della salute umana e animale e dell'ambiente ;

considerando che per la soluzione di tali problemi è necessario far ricorso ad uomini di scienza altamente qualificati nei settori interessati ;

considerando che i rapporti con tali ambienti devono essere facilitati dall'istituzione di un comitato con funzioni consultive presso la Commissione ,

DECIDE :

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato scientifico degli antiparassitari , qui appresso denominato il « comitato » .

Articolo 2

1 . Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema scientifico e tecnico relativo all'impiegc e all'immissione sul mercato degli antiparassitari e ai loro residui .

Il comitato può , in particolare , esser chiamato a pronunciarsi su questioni riguardanti l'efficacia degli antiparassitari e la loro innocuità per i vegetali , le persone , gli animali e l'ambiente .

2 . Il comitato può richiamare l'attenzione della Commissione su qualsiasi problema di tale natura .

Articolo 3

Il comitato è composto di quindici membri al massimo .

Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra le personalità scientifiche altamente qualificate aventi competenza nelle materie indicate all'articolo 2 .

Articolo 5

Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti . L'elezione ha luogo a maggioranza semplice dei membri .

Articolo 6

1 . Il presidente , i vicepresidenti e i membri del comitato restano in carica per tre anni . Il loro mandato può essere rinnovato . Tuttavia il presidente e i vicepresidenti del comitato non possono essere rieletti immediatamente dopo aver esercitato la loro funzione per due periodi consecutivi di tre anni . Le funzioni esercitate non sono retribuite .

Dopo lo scadere del periodo di tre anni , il presidente , i vicepresidenti e i membri del comitato restano in funzione fino al momento in cui si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato .

2 . Il presidente o un vicepresidente o un membro del comitato , che si trovi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato o dia volontariamente le dimissioni , è sostituito per la rimanente durata del mandato conformemente alla procedura prevista , secondo il caso , all'articolo 4 o all'articolo 5 .

Articolo 7

1 . Il comitato può costituire nel proprio ambito dei gruppi di lavoro .

2 . I gruppi di lavoro hanno incarico di riferire al comitato sugli argomenti indicati dal comitato stesso .

Articolo 8

1 . Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione di un rappresentante della Commissione .

2 . Il rappresentante della Commissione , nonché gli altri funzionari e agenti della Commissione interessati intervengono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro .

3 . Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare a tali riunioni anche personalità aventi competenze particolari in ordine lle materie in esame .

4 . I servizi della Commissione esercitano le funzioni di segretariato del comitato e dei gruppi di lavoro .

Articolo 9

1 . Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dal rappresentante della Commissione .

Nel sollecitare il parere del comitato , il rappresentante della Commissione può fissare il termine entro cui deve essere dato il parere .

2 . Qualora il parere richiesto formi oggetto di accordo unanime dei membri del comitato , quest'ultimo elabora delle conclusioni comuni .

In caso di mancanza di accordo unanime , le varie posizioni prese nel corso delle deliberazioni devono figurare in un resoconto elaborato sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione .

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato , i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso i lavori del comitato , qualora il rappresentante della Commissione abbia loro comunicato che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato .

In tal caso , solo i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni .

Fatto a Bruxelles , il 21 aprile 1978 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH