31977R2695

Regolamento (CEE) n. 2695/77 della Commissione, del 7 dicembre 1977, che determina le condizioni per l' ammissione dei prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 08/12/1977 pag. 0014 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 4 pag. 0226
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 4 pag. 0168
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 4 pag. 0168


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2695/77 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1977

che determina le condizioni per l ' ammissione dei prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all ' importazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relative alle misure da adottare per l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 280/77 ( 2 ) , in particolare gli articoli 3 e 4 .

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2560/77 ( 4 ) , prevede che la riscossione dei dazi sia sospesa per i prodotti di cui all ' allegato I , sezione A , del presente regolamento quando i medesimi sono destinati ad essere montati su aerodine che hanno esse stesse beneficiato della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità ; che il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle competenti autorità ; che è subordinata a tali condizioni ugualmente l ' ammissione al beneficio del regime tariffario favorevole dei prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione , la manutenzione e la riparazione di aerodine facenti oggetto delle sospensioni tariffarie comunitarie ;

considerando che la tariffa doganale comune prevede altresì , nel titolo II A delle « Disposizioni preliminari » , che la riscossione dei dazi sia sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati in talune navi , ai fini della loro costruzione , riparazione , manutenzione o trasformazione , nonchù i prodotti destinati all ' armamento o all ' equipaggiamento delle dette navi ; che , tuttavia , il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni che saranno determinate dalle competenti autorità ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti ;

considerando che , per l ' applicazione uniforme della nomenclatura e dei diritti della tariffa doganale comune , è necessario adottare le disposizioni relative alla fissazione di tali condizioni ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1535/77 della Commissione , del 4 luglio 1977 , che determina le condizioni alle quali è subordinata l ' ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all ' importazione in funzione della loro destinazione particolare ( 5 ) , stabilisce al tempo stesso le condizioni generali e minime alle quali sono assoggettate le merci in questione ; che le disposizioni di tale regolamento sono dunque da applicare anche ai prodotti succitati ; che , tuttavia , conviene differire l ' applicazione di tale regolamento ai materiali spediti a talune condizioni dalle compagnie aeree , ai fini della manutenzione o della riparazione di aerodine ;

considerando tuttavia che , tenuto conto delle esigenze proprie all ' utilizzazione di tali prodotti , si rendono necessarie disposizioni particolari per quanto concerne , da un lato , la proroga del termine di utilizzazione della merce e , dall ' altro , maggiori possibilità di utilizzare la merce per una destinazione diversa da quella prevista o di esportarla fuori del territorio doganale della Comunità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell ' articolo 2 del presente regolamento , il regolamento ( CEE ) n . 1535/77 si applica ai prodotti indicati negli allegati I e II del presente regolamento .

Tuttavia , fino al 31 dicembre 1978 , il precitato regolamento non si applica ai materiali spediti per via aerea da uno Stato membro all ' altro , ai fini della manutenzione e della riparazione di aerodine , nell ' ambito di accordi di scambi concernenti tali materiali ovvero per necessità proprie , da compagnie aeree che effettuano trasporti internazionali .

Articolo 2

1 . In deroga all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1535/77 , il termine di utilizzazione delle merci è di 5 anni .

2 . In deroga all ' articolo 10 , primo comma , e all ' articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1535/77 , l ' utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prevista dal regime tariffario favorevole di cui all ' articolo 1 di detto regolamento o l ' esportazione della merce fuori del territorio doganale della Comunità sono ammesse dalle autorità competenti quando , a loro parere , ciò sia giustificato da ragioni economiche .

Articolo 3

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate dall ' amministrazione centrale ai fini dell ' applicazione del presente regolamento .

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica dal 1° gennaio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1977 .

Per la Commissione

Etienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 40 dell ' 11 . 2 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 171 del 9 . 7 . 1977 , pag . 1 .

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

* SEZIONE A *

84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone : *

* A . Motori per aerodine , rispondenti alla definizione della nota complementare I del presente capitolo , di potenza : *

* I . di 300 KW o meno ( a ) *

* II . di più di 300 KW ( a ) *

* D . Parti e pezzi staccati : *

* I . per motori di aerodine ( a ) *

84.08 * Altri motori e macchine motrici : *

* A . propulsori a reazione : *

* I . turboreattori di una spinta di : *

* a ) 2 500 kg o meno ( a ) *

* b ) più di 2 500 kg ( a ) *

* II . altri ( statoreattori , pulsoreattori , razzi , ecc . ) ( a ) *

* B . Turbine a gas : *

* I . Turbopropulsori di una potenza di : *

* a ) 1 100 KW o meno ( a ) *

* b ) più di 1 100 KW ( a ) *

* D . Parti e pezzi staccati : *

* I . di propulsori a reazione o di turbopropulsori ( a ) *

88.03 * Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci 88.01 e 88.02 *

* B . altri ( a ) *

* SEZIONE B *

Diverse * Prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione , la manutenzione e la riparazione di aerodine , facenti oggetto delle sospensioni tariffarie comunitarie .

( a ) Si tratta solo degli articoli importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno esse stesse beneficiato della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità .

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

Diverse * Prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi della sottovoci 89.01 A , 89.01 B I , 89.02 A , 89.02 B I e 89.03 A , ai fini della costruzione , riparazione , manutenzione o trasformazione , e prodotti destinati all ' armamento e all ' equipaggiamento di dette navi ( titolo II A delle « Disposizioni preliminari » e sottovoce 84.06 C II ex a ) .