31977R2595

Regolamento (CEE) n. 2595/77 del Consiglio, del 21 novembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 relativi all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 26/11/1977 pag. 0001 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0201


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2595/77 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1977

che modifica i regolamento ( CEE ) n . 1408/71 e ( CEE ) n . 574/72 relativi all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 2 , 7 e 51 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 , relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loto familiari che si spostano all ' interno della Comunità ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1209/76 ( 2 ) , in particolare gli articoli 95 e 97 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 574/72 del Consiglio , del 21 marzo 1972 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavorati ed ai loro familiari che si spotano all ' interno della Comunità ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( -- CEE ) n . 1209/76 ( 2 ) , in particolare l ' a

vista la proposta della Commissione , elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,

visto il parere del comitato economico e sociale ( 5 ) ,

considerando che , in base all ' esperienza acquisita applicando i regolamenti ( CEE ) n . 1408/77 e ( CEE ) n . 574/72 , si è rivelato necessario apportare alcuni miglioramenti ai diritti dei lavoratori migranti ; che pertanto occorre consentire ad un lavoratore , titolare di una pensione o d ' una rendita ai sensi della legislazione di uno Stato membro e svolgente la propria attività lavorativa in altro Stato membro , di essere assicurato ai sensi della legislazione di quest ' ultimo Stato membro anche se essa non prevede l ' iscrizione obbligatoria dei titoli di una pensione o di una rendita ; che occorre inoltre consentire , senza restrizioni , a un lavoratore di beneficiare della pensione o delle rendita ottenute in base alla legislazione di uno Stato membro e di sospendere la liquidazione della pensione o della rendita in un altro Stato membro al fine beneficiare dell ' aumento dell ' importo di tale pensione o rendita che deriva dalla sospensione ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 prevede che prestazioni in natura dell ' assicurazione malattia e maternità erogate ai familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente e dallo Stato membro nel cui territorio risiede il lavoratore siano rimborsate all ' istituzione del luogo di residenza dei familiari dall ' istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è soggetto il lavoratore ; che , poichè detto rimborso è effettuato su base forfettaria annua occorre addebitare all ' istituzione del luogo di residenza dei familiari l ' onere delle prestazioni in natura erogate a questi ultimi in caso ultimi in caso di dimora in un altro Stato membro ;

considerando che è necessario regolamentare l ' erogazione delle prestazioni d ' invalidità nel caso di un lavoratore che , dopo essere stato soggetto ad una legislazione basata sull ' avverarsi del rischio , diventi invalido allorchù è soggetto ad una legislazione fondata sulla durata dell ' assicurazione , quando invece la prima legislazione condiziona l ' erogazione delle prestazioni d ' invalidità al requisito che in precedenza , per un determinato periodo , il lavoratore abbia ricevuto prestazioni di malattia in denaro o sia stato inabile al lavoro ;

considerando che il 1° ottobre 1976 è entrata in vigore nei Paesi Bassi la legge sull ' assicurazione generalizzata contro l ' inabilità al lavoro ; che , trattandosi di una legislazione fondata sull ' avverarsi del rischio , occorre menzionare tale legge all ' allegato III del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ; che occorre inoltre modificare l ' allegato V di detto regolamento per precisare le modalità del calcolo « pro rata temporis » delle prestazioni di invalidità previste dalla legislazione olandese ;

considerando che occorre modificare l ' allegato V del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 anche per tener conto delle conseguenze per le legislazioni belga , irlandese e del Regno Unito dell ' aggiunta del paragrafo 3 , lettera a ) , all ' articolo 40 di detto regolamento e delle conseguenze per le legislazione irlandese della modifica dell ' articolo 44 , paragrafo 2 , del medesimo , come pure per precisare le modalità di iscrizione all ' assicurazione volantaria contro le malattie nei Paesi Bassi e le modalità del calcolo dei contributi per tale assicurazione ;

considerando che è inoltre necessario adattare l ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 e gli allegati 2 , 5 , 7 , e 10 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 per tener conto degli accordi conclusi tra taluni Stati membri in applicazione dei regolamenti suddetti nonchè dei mutamenti intervenuti nell ' organizzazione amministrativa interna degli Stati membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 è modificato come segue :

1 . L ' articolo 14 , paragrafo 3 , è sostituito dal testo seguente :

« 3 . Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il titolare di una pensione o di una rendita che esercita un ' attività professionale non è soggetto all ' assicurazione obbligatoria per tale attività , si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro , semprechù l ' interessato non faccia espressa domanda di esservi assoggettato revolgendosi all ' istituzione designata dall ' autorità del primo Stato membro e menzionata all ' allegato 10 del regolamento di applicazione . »

2 . L ' articolo 21 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 21

Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1 . Il lavoratore di cui all ' articolo 19 , paragrafo 1 , che dimora nel territorio dello Stato competente , beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se vi risiedesse anche se , prima di tale dimora , ha già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità .

2 . Il paragrafo 1 si applica per analogia ai familiari di cui all ' articolo 19 , paragrafo 2 .

Tuttavia , se questi ultimi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede , le prestazioni in natura sono erogate dall ' istituzione del luogo di dimora per conto dell ' istituzione del luogo di residenza degli interessati .

3 . I paragrafi 1 e 2 non si applicano al lavoratore frontaliero e ai suoi familiari .

4 . Il lavoratore e i suoi familiari di cui all ' articolo 19 , che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità . »

3 . L ' articolo 22 , paragrafo 3 , è completato dal seguente comma :

« Tuttavia , per l ' applicazione del paragrafo 1 , lettera a ) i ) e lettera c ) i ) ai familiari di cui all ' articolo 19 , paragrafo 2 , residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede :

a ) Le prestazioni in natura sono erogate , per conto dell ' istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari , dall ' istituzione del luogo di dimora , secondo le disposizioni della legislazione che essa applica , come se il lavoratore fosse ad essa iscritto . La durata dell ' erogazione delle prestazioni è determinata tuttavia dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari ;

b ) l ' autorizzazione prescritta ai sensi del paragrafo 1 , lettera c ) , è rilasciata dall ' istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari . » 4 . Articolo 40 :

a ) Dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo :

« 3 . a ) Per la determinazione del diritto a prestazioni in forza della legislazione di uno Stato menbro , di cui all ' allegato III , che subordina la concessione , delle prestazioni d ' invalidità al requisito che , per un periodo determinato , l ' interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattia in denaro o sia stato inabile al lavoro , se un lavoratore , già soggetto a detta legislazione , è colpito da una inabilità al lavoro seguita da invalidità quando è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro :

i ) tutti i periodo durante i quali egli ha fruito per tale inabilità al lavoro di prestazioni di malattia in denaro o , sostituzione delle medesime , dell ' ininterrotto versamento della sua retribuzione , in virtù della legislazione del secondo Stato membro ,

ii ) tutti i periodi durante i quali egli ha fruito di prestazioni di invalidità per l ' invalidità successiva a tale inabilità al lavoro , in virtù della legislazione del secondo Stato membro .

sono conteggiati , fatto l ' articolo 37 , paragrafo 1 , come se si trattasse di un periodo durante il quale egli ha ricevuto prestazioni di malattia in denaro ai sensi della legislazione del primo Stato membro o è stato inabile al lavoro ai sensi della medesima .

b ) Il diritto alle prestazioni d ' invalidità nei confronti della legislazione del primo Stato membro sorge alla scadenza del periodo preliminare di indennità di malattia o del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da tale legislazione e , al più presto :

i ) alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni in virtù della legislazione del secondo Stato membro , o

ii ) il giorno successivo all ' ultimo giorno in cui l ' interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione del secondo Stato membro . »

b ) il paragrafo 3 diventa paragrafo 4 .

5 . L ' articolo 44 , paragrafo 2 , seconda frase , è sostituito dal testo seguente :

« Si deroga a tale norma se l ' interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che fossero acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri . »

6 . La parte introduttiva dell ' articolo 46 paragrafo 2 è sostituita del testo seguente :

« 2 . L ' istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l ' acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all ' articolo 45 e/o all ' articolo 40 paragrafo 3 : »

7 . Allegato II , parti A e B :

Il punto 9 è sostituito dal testo seguente :

« DANIMARCA - GERMANIA

a ) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953 .

b ) l ' accordo complementare , del 14 agosto 1953 , alla convenzione suddetta . »

8 . Allegato III :

Il punto H è sostituito dal testo seguente :

« H . PAESI BASSI

a ) La legge del 18 febbraio 1966 sull ' assicurazione contro l ' inabilità al lavoro .

b ) La legge dell ' 11 dicembre 1975 sull ' assicurazione generalizzata contro l ' inabilità al lavoro . »

9 . Allegato V :

1 . Punto « A . BELGIO »

Dopo il paragrafo 3 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 4 . Per l ' applicazione dell ' articolo 40 , paragrafo 3 , lettera a ) ii ) si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore era inabile al lavoro ai sensi della legislazione belga . »

2 . Punto « E . IRLANDA » :

a ) Dopo il paragrafo 7 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 8 . Per l ' applicazione dell ' articolo 40 , paragrafo 3 , lettera a ) ii ) si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore era inabile al lavoro ai sensi della legislazione irlandese . »

b ) Dopo il paragrafo 8 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 9 . Per l ' applicazione dell ' articolo 44 , paragrafo 2 , considera che il lavoratore ha chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione della pensione di vecchiaia cui avrebbe diritto ai sensi della legislazione irlandese se non è entrato effettivamente in pensione , quando questa condizione è richiesta per ottenere detta pensione . »

3 . Punto « H . PAESI BASSI »:

a ) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Assicurazione malattia volontaria

a ) Il titolare di una pensione di vecchiaia in virtù della legislazione olandese e di pensione in virtù della legislazione di un altro Stato membro è considerato , per l ' applicazione degli articoli 27 e/o 28 , come avente diritto alle prestazioni in natura se soddisfa , tenendo conto , se del caso , dell ' articolo 9 , alle condizioni richieste per l ' ammissione all ' assicurazione malattia delle persone anziane o all ' assicurazione volontaria di cui alla legge che disciplina l ' assicurazione cassa-malattia ( Ziekenfondswet ) .

Tale disposizioni è parimenti applicabile alle donne coniugate il cui marito sia titolare di una pensione di vecchiaia per personne coniugate ai sensi della legislazione olandese e soddisfi alle condizioni richieste per l ' ammissione all ' assicurazione malattia delle persone anziane o all ' assicurazione volontaria di cui alla legge che disciplina l ' assicurazione cassa-malattia .

b ) Il titolare di una pensione di vecchiaia ai sensi legislazione olandese che richiede in un altro Stato membro è tenuto , ove sia soggetto all ' assicurazione malattia delle persone delle persone anziane o all ' assicurazione volontaria di cui alla legge che disciplina l ' assicurazione cassa-malattia , a versare per se stesso e , se del caso , per i suoi familiari un contributo calcolato sulla base della metà della media delle spese sostenute nei Paesi Bassi per le cure mediche di una persona anziana e dei suoi familiari . Su tale contributo è praticata una riduzione - a carico dell ' assicurazione obbligatoria sottomessa alla legge che disciplina l ' assicurazione cassa-malattia - corrispondente a quella accordata , a carico dell ' assicurazione obbligatoria precitata , alle persone che risiedono nei Paesi Bassi e sono iscritte all ' assicurazione malattia delle persone anziane , per le quali il contributo è fissato sulla stessa base .

c ) La persona non titolare di una pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione olandese e , se coniugata , il cui coniuge non sia titolare di una pensione di vecchiaia per persone coniugate ai sensi di questa stessa legislazione è tenuta , ove risieda in un altro Stato membro e sia soggetta all ' assicurazione volontaria contemplata dalla legge che disciplina l ' assicurazione cassa-malattia , a versare per se stessa e , se del caso , per ciascuno dei familiari aventi compiuto sedici anni di età , un contributo equivalente alla media dei contributi fissati dalle casse di malattia olandesi per gli assicurati volontari che risiedono nei Paesi Bassi . Tale contributo è arrotondato all ' unità superiore del fiorino . » b ) Dopo il paragrafo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi :

« 5 . Applicazione della legislazione olandese sull ' assicurazione generalizzata contro l ' inabilità, al lavoro

a ) Per l ' applicazione dell ' articolo 46 , paragrafo come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese sull ' assicurazione generalizzate contro l ' inabilita al lavoro ( AAW ) soltanto i periodi di assicurazione compiuti sotto tale legislazione che coincidono con i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese sull ' assicurazione contro l ' inabilità al lavoro ( WAO ) .

b ) Se la prestazione a norma della legislazione sull ' assicurazione contro l ' inabilità al lavoro ( WAO ) , calcolata in applicazione dell ' articolo 46 , paragrafo 2 , è superiore alla prestazione a norma della legislazione sull ' assicurazione generalizzata contro l ' inabilità al lavoro ( AAW ) , calcolata in applicazione della medesima disposizione , quest ' ultima prestazione non viene pagata .

6 . Applicazione di alcune disposizioni transitorie

Non si applica l ' articolo 45 , paragrafo 1 , nel valutare il diritto alle prestazioni a norma delle disposizioni transitorie delle legislazioni sull ' assicurazione-vecchiaia generalizzata ( articolo 46 ) , sull ' assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani e sull ' assicurazione generalizzata contro l ' inabilità al lavoro .

4 . Punto « 1 REGNO UNITO »

Dopo il paragrafo 17 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 18 . Per l ' applicazione dell ' articolo 40 , paragrafo 3 , lettera a ) ii ) , si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito . »

Articolo 2

Il regolamento ( CEE ) n . 574/72 è modificato come segue :

1 . Articolo 4 , paragrafo 10 :

I termini « dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento . « sono inseriti prima di « dell ' articolo 6 , paragrafo 1 » .

2 . Articolo 9 , paragrafo 2 :

Il termine « lavoratore » è sostituito con il termine « defunto 5 .

3 . L ' articolo 23 è completato con il seguente comma :

« Tuttavia , nei casi di all ' articolo 22 , paragrafo 3 , secondo comma , del regolamento , l ' istituzione del luogo di residenza e la legislazione del paese di residenza dei familiari sono rispettivamente considerate istituzione competente e legislazione dello Stato competente per l ' applicazione dell ' articolo 17 , paragrafi 6 e 7 e degli articoli 21 e 22 del regolamento di applicazione . »

4 . Articolo 93 :

a ) Paragrafo 1 :

Sono inseriti i termini « dell ' articolo 21 , » prima di « dell ' articolo 22 . »

b ) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2 . Nei casi di cui all ' articolo 21 , paragrafo 2 , secondo comma a, all ' articolo 22 , paragrafo 3 , secondo comma , all ' articolo 29 , paragrafo 1 e all ' articolo 31 del regolamento nonchù per l ' applicazione del paragrafo 1 è considerata istituzione competente l ' istituzione del luogo di residenza del familiare o del titolare di pensione o rendita , a seconda dei casi . »

5 . Allegato 2 , punto « H . PAESI BASSI » :

Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4 . Disoccupazione :

a ) prestazioni dell ' assicurazione - disoccupazione : la Bedrijfsvereniging ( associazione professionale ) cui il datore di lavoro dell ' assicurato è, iscritto ;

b ) prestazioni dei pubblici poteri :

i ) quando l ' interessato risieda nei paesi Bassi : l ' amministrazione comunale del luogo di residenza

ii ) per l ' applicazione dell ' articolo 71 del regolamento , quando l ' interessato risieda fuori dai Paesi Bassi : l ' amministrazione del comune nel cui territorio si tro la sede dell ' impresa o il domicilio del datore di lavoro . »

6 . Allegato 5 :

a ) Il punto « 2 . BELGIO - GERMANIA » è completato dalla lettera seguente :

« e ) L ' accordo del 4 dicembre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso dell ' importo delle prestazioni erogate a disoccupati . »

b ) Il punto « 3 BELGIO - FRANCIA » è completato dalla lettera seguente :

« e ) L ' accordo del 14 maggio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanotario , in applicazione dell ' articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione . »

c ) Il ponto « 6 . BELGIO - LUSSEMBURGO » è completato dalla lettera seguente :

« e ) L ' accordo del 16 aprile 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo ed esami medici , prevista dall ' articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione . »

d ) I punti 7 e 8 sono sostituiti dal testo seguente :

« 7 . BELGIO - PAESI BASSI

a ) Gli articolo 2 e 3 , l ' articolo 25 , paragrafo 2 , l ' articolo 2 , l ' articolo 26 , paragrafi 1 e 2 , gli articoli 27 , 46 e 48 dell ' accordo del 4 novembre 1957 in materia di assicurazione malattia , maternità , morte ( indennità funerarie ) , cure mediche e invalidità , nonchù l ' accordo del 24 marzo 1975 che rivede l ' accordo precitato .

b ) Gli articoli 6 , da 9 a 15 e l ' articolo 17 , quarto comma , dall ' accordo del 7 febbraio 1964 in materia di assegni familiari e di natalità .

c ) L ' accordo del 10 settembre 1964 relativo al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex frontalieri in applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento n . 36/63/CEE e dell ' articolo 73 , paragrafo 4 , del regolamento n . 4 .

d ) L ' articolo 9 , l ' articolo 15 , paragrafo 2 , gli articolo 17 , 18 , 29 e 37 dell ' accordo del 10 aprile 1965 in materia di assicurazione contro la malattia , l ' invalidità e la disoccupazione dei marittimi , della marina mercantile .

e ) L ' accordo concluso il 5 luglio 1967 ha le autorità competenti belghe e olandesi , relativo al rimborso delle spese di amministrazione , in esecuzione dell ' articolo 45 , paragrafo 2 , del regolamento n . 3 e dell ' articolo 77 del regolamento n . 4 del Consiglio della Comunità economica europea .

f ) L ' accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al ricupero dei contributi di sicurezza sociale , nonchù l ' accordo amministrativo del 25 novembre 1970 in esecuzione di detto accordo .

g ) L ' accordo del 17 novembre 1976 relativo al controllo sanitario e amministrativo e alla collaborazione amministrativa nel contesto dell ' assicurazione malattia-invalidità .

8 . BELGIO - REGNO UNITO

a ) Lo scambio di lettere del 4 maggio 1976 e del 14 giugno 1976 relativo all ' articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione ( rinuncia al rimborso delle spese di controllo sanitario ed amministrativo ) .

b ) Lo scambio di lettere del 18 gennaio 1977 e del marzo 1977 relativo all ' articolo 36 , paragrafo 3 , del regolamento ( accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III capitolo 1 del regolamento ) . »

e ) Il punto 15 è sostituito dal testo seguente :

« 15 . DANIMARCA - REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 30 marzo 1977 e del 19 aprile 1977 relativo all ' accordo 36 , paragrafo 3 , articolo 63 , paragrafo 3 , ed all ' articolo 105 , paragrafo 2 del regolamento di applicazione ( rinuncia al rimborso di

a ) spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III capitoli 1 o 4 del regolamento ,

b ) spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell ' articolo 69 del regolamento , e

c ) spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all ' articolo 105 del regolamento di applicazione ) . »

f ) Il punto « 19 . GERMANIA - LUSSEMBURGO » è completato dalle lettere seguenti :

« c ) L ' accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario ai sensi dell ' articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione .

d ) L ' accordo 14 ottobre 1975 relativo riscossione e al ricupero dei contributi di sicurezza sociale . »

g ) Il punto « 20 . GERMANIA - PAESI BASSI » è completato dalla lettera seguente :

« F ) L ' accordo del 22 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione . »

g ) Il punto 24 , 25 , e 26 sono sostituiti dal testo seguente :

« 24 . FRANCIA - LUSSEMBURGO

a ) L ' accordo del 24 febbraio 1969 concluso in applicazione dell ' articolo 51 del regolamento n . 3 e l ' accordo amministrativo sella data in esecuzione del medesimo accordo .

b ) l ' accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso , prevista dall ' articolo 36 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 , delle spese per prestazioni in natura dell ' assicurazione malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest ' ultimo .

c ) L ' accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso prevista dall ' articolo 36 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 , delle spese per prestazioni in natura dell ' assicurazione malattia-maternità corrisposte ad ex lavoratori frontalieri ai loro familiari od ai superstiti .

d ) L ' accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario prevista dall ' articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 574/72 del Consiglio , del 21 marzo 1972 .

« 25 . FRANCIA - PAESI BASSI

a ) Lo scambio di lettere del 5 maggio 1960 e del 21 giugno 1960 concernente l ' articolo 23 , paragrafo 5 , del regolamento n . 3 ( rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati e ai titolari di pensioni e di rendite , nonchù ai familiari di questi ultimi ) .

b ) L ' accordo del 28 aprile 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per cure mediche prestate a coloro che hanno richiesto una pensione o una rendita e ai loro familiari , nonchù ai familiari di titolari di una pensione o di una rendita nel contesto dei regolamenti .

c ) L ' accordo del 28 aprile 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario a norma dell ' articolo 105 del regolamento di applicazione .

« 26 . FRANCIA - REGNO UNITO

a ) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all ' articolo 36 , paragrafo 3 ed all ' articolo 63 , paragrafo 3 , del regolamento ( accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III capitolo 1 o 4 del regolamento ) .

b ) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all ' articolo 36 , paragrafo 3 , del regolamento ( rinuncia per un periodo limitato al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione degli articoli 28 , 28 bis e 29 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ) .

c ) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all ' articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione ( rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario ) . »

i ) Il punto 28 è sostituito dal testo seguente :

« 28 . IRLANDA - LUSSEMBURGO

Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 , relativo all ' articolo 36 , paragrafo 3 ed all ' articolo 63 , paragrafo 3 , del regolamento , nonchù all ' articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione ( rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III , capitolo 1 o 4 , del regolamento , nonchù delle spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all ' articolo 105 del regolamento di applicazione ) . »

j ) Il punto 30 è sostituito dal testo seguente :

« 30 . IRLANDA - REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all ' articolo 36 , paragrafo e ed all ' articolo 63 , paragrafo 3 , del regolamento ( accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III capitolo 1 o 4 del regolamento ) ed all ' articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione ( rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario . ) »

k ) Il punto 34 e sostituito dal testo seguente :

« 34 . LUSSEMBURGO - PAESI BASSI

a ) L ' accordo del 1° novembre relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario , in applicazione dell ' articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione .

b ) L ' accordo del 3 febbraio 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell ' assicurazione malattia-maternità corrisposte in applicazione dell ' articolo 19 , paragrafo 2 , degli articolo 26 e 28 e dell ' articolo 29 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 » .

I ) Il punto 36 è sostituito dal testo seguente :

« 36 . PAESI BASSI - REGNO UNITO

a ) L ' articolo 3 , seconda frase , dell ' accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l ' applicazione della convenzione dell ' 11 agosto 1954 .

b ) Lo scambio di lettere dell ' 8 gennaio 1976 e del 28 gennaio 1976 relativo all ' articolo 70 , paragrafo 3 , del regolamento ( rinuncia al rimborso delle prestazioni corrisposte in applicazione dell ' articolo 69 del regolamento ) .

c ) Lo scambio di lettere del 24 febbraio 1976 e del 5 marzo 1976 relativo all ' articolo 36 , paragrafo 3 e all ' articolo 63 , paragrafo 3 , del regolamento ( rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III , capitolo 1 o 4 , del regolamento ) . »

7 . Allegato 7 :

Il punto G è sostituito dal testo seguente :

« G . LUSSEMBURGO : Caisse d ' ùpargne ( Cassa di risparmio ) , Luxembourg . »

8 . Allegato 10 :

a ) punto « C . GERMANIA » :

Dopo il paragrafo 8 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 9 . Per l ' applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento : L ' istituzione cui sono versati i contributi dell ' assicurazione pensione o , qualora la domanda sia presentata simultaneamente alla domanda di pensione o dopo di essa , l ' istituzione incaricata di istruire tale domanda di pensione . »

b ) Il punto G è sostituito dal testo seguente :

« G LUSSEMBURGO

1 . Per l ' applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento : L ' istituzione competente secondo la natura dell ' attività professionale esercitata .

2 . Per l ' applicazione dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento di applicazione : Cassa pensione degli impiegati privati , Luxembourg

oppure Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l ' invalidità , Luxembourg

3 . Per l ' applicazione dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , dell ' articolo 13 , paragrafi 2 e 3 e dell ' articolo 14 , paragrafi 1 , 2 , e 3 , del regolamento di applicazione : Ispettorato generale della sicurezza sociale , Luxembourg

4 . Per l ' applicazione dell ' articolo 80 , paragrafo 2 , dell ' articolo 81 , dell ' articolo 82 , paragrafo 2 e dell ' articolo 89 , del regolamento di applicazione : Ufficio nazionale del lavoro , Luxembourg

5 . Per l ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione : Cassa di malattia cui l ' interessato era iscritto da ultimo

6 . Per l ' applicazione dell ' articolo 91 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione :

a ) invalidità , vecchiaia , morte ( pensioni ) :

i ) per gli impiegati , compresi gli impiegati tecnici delle miniere ( sotterraneo ) : Cassa pensioni degli impiegati privati , Luxembourg

ii ) negli altri casi : Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l ' invalidità , Luxembourg

b ) prestazione familiari :

i ) per le persone assicurate all ' istituzione di cui alla lettera a ) ii ) : Cassa di assegni familiari degli operai presso l ' Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l ' invalidità , Luxembourg

ii ) negli altri casi : Cassa di assegni familiari degli impiegati presso la Cassa pensione degli impiegati privati , Luxembourg

7 . Per l ' applicazione dell ' articolo 102 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione :

a ) malattia , maternità : Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai , Luxembourg

b ) infortuni sul lavoro : Associazione' di assicurazione gli infortuni , sezione industriale , Luxembourg

c ) disoccupazione : Ufficio nazionale del lavoro , Luxembourg

d ) prestazioni familiari : Cassa di assegni familiari degli operai presso l ' Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l ' invalidità , Luxembourg

8 . Per l ' applicazione dell ' articolo 113 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione :

a ) malattia , maternità : Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai , Luxembourg

b ) infortuni sul lavoro : Associazione di assicurazione contro gli infortuni , sezione industriale , Luxembourg . »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Ai fini dell ' applicazione delle legislazione irlandese , olandese e del Regno Unito l ' articolo 1 , paragrafi 4 e 6 , si applica a decorrere dal 1° luglio 1976 .

L ' articolo 1 , paragrafo 9 , punto 2 , lettera a ) e punto 4 , si applica a decorrere dal 1° luglio 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 21 novembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . SIMONET

( 1 ) GU n . L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . L 138 del 26 . 5 . 1976 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 74 del . 3 . 1972 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . C 266 del 7 . 11 . 1977 , pag . 45 .

( 5 ) Parere reso il 26/27 10 1977 ( non ancora pubblicato nella GU ) .