Regolamento (CEE) n. 2299/77 del Consiglio, dell' 11 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2778/75 che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame, ed il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 271 del 22/10/1977 pag. 0001 - 0005
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 4 pag. 0182
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N.2299/77 DEL CONSIGLIO dell ' 11 ottobre 1977 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2778/75 che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame , ed il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2777/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune di mercati nel settore del pollame ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 369/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 3 , e l ' articolo 7 , paragrafo 5 , vista la proposta della Commissione , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2778/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 371/76 ( 4 ) , ha fissato in particolare per la anatre , le oche macellate ed i pulcini non differenziati per specie , da un lato , le quantità di cereali da foraggio necessari per la produzione , nella Comunità e nei paesi terzi , di chilogrammo di pollame macellato e un pulcino , e , dall ' altro , l ' ammontare forfettario che esprime gli altri costi di alimentazione , nonchù le spese generali di produzione e di commercializzazione di un chilogrammo di pollame macellato e di un pulcino ; considerando che , in seguito all ' evoluzione verificatasi negli ultimi anni per quanto riguarda le tecniche di produzione ed i prezzi , si è constatato che i dati utilizzati per fissare i suddetti elementi hanno subito variazioni ; che occorre pertanto modificare gli elementi medesimi ; considerando infine che gli elementi in questione sono stati fissati per i pulcini senza operare distinzioni tra le specie , che l ' evoluzione degli scambi rivela l ' esistenza di notevoli differenze tra le condizioni di produzione e di commercializzazione dei pulcini di tacchino e d ' oca e quelle dei pulcini di altri volatili ; che è perciò necessario differenziare gli elementi per il calcolo del prezzo limite e del prelievo applicabili a queste due diverse categorie di pulcini ; considerando che la nomenclatura doganale che risulta dall ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2777/75 è riprodotta nella tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1111/77 ( 6 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 2778/75 è sostituito dall ' allegato I del presente regolamento . Articolo 2 L ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2778/75 è sostituito dall ' allegato II del presente regolamento . Articolo 3 Nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 950/68 il testo relativo alla sottovoce 01.05 A è sostituito dal testo figurante nell ' allegato III del presente regolamento . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 11 ottobre 1977 . Per il Consiglio Il Presidente A . HUMBLET ( 1 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 77 . ( 2 ) GU n . L 45 del 21 . 2 . 1976 , pag . 3 . ( 3 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 84 . ( 4 ) GU n . L 45 del 21 . 2 . 1976 , pag . 5 . ( 5 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977 , pag . 4 . ALLEGATO I Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Quantità in chilogrammi * Composizione * 1 * 2 * 3 * 4 * 01.05 * Volatili vivi da cortile : * * * * A . Pulcini : * * * * I . di tacchino o d ' oca * 0,830 unità * granoturco 60 % * * * * orzo 30 % * * * * avena 10 % * * II . di altri volatili * 0,392 unità * granoturco 60 % * * * * orzo 30 % * * * * avena 10 % * 02.02 * Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili ( esclusi i fegati ) , freschi , refrigerati o congelati : * * * * A . Volatili da cortile interi : * * * * I . Galli , galline e polli : * * * * a ) presentazione 83 % * 1,925 * granoturco 80 % * * * * orzo 20 % * * b ) presentazione 70 % * 2,189 * granoturco 80 % * * * * orzo 20 % * * c ) presentazione 65 % * 2,385 * granoturco 80 % * * * * orzo 20 % * * II . Anatre : * * * * a ) presentazione 85 % * 2,853 * granoturco 60 % * * * * orzo 30 % * * * * avena 10 % * * b ) presentazione 70 % * 3,464 * granoturco 60 % * * * * orzo 30 % * * * * avena 10 % * * c ) presentazione 63 % * 3,849 * granoturco 60 % * * * * orzo 30 % * * * * avena 10 % * * III . Oche : * * * * a ) presentazione 82 % * 3,122 * granoturco 60 % * * * * orzo 30 % * * * * avena * 10 % * * b ) presentazione 75 % * 3,413 * granoturco 60 % * * * * orzo 30 % * * * * avena 10 % * * IV . Tacchini * 2,338 * granoturco 60 % * * * * orzo 30 % * * * * avena 10 % * * V . Faraone * 3,808 * granoturco 60 % * * * * orzo 30 % * * * * avena 10 % * ALLEGATO II Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Quantità in chilogrammi * Composizione * Ammontare forfetario in UC * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 01.05 * Volatili vivi da cortile : * * * * * A . Pulcini : * * * * * I . di tacchino o d ' oca * 0,830 unità * granoturco 60 % * 0,6000 * * * * orzo 30 % * * * * * avena 10 % * * * II . di altri volatili * 0,392 unità * granoturco 60 % * 0,1448 * * * * orzo 30 % * * * * * avena 10 % * * 02.02 * Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili ( esclusi i fegati ) , freschi , refrigerati o congelati : * * * * * A . Volatili da cortile interi : * * * * * I . Galli , galline e polli : * * * * * a ) presentazione 83 % * 1,684 * granoturco 80 % * 0,6069 * * * * orzo 20 % * * * b ) presentazione 70 % * 1,915 * granoturco 80 % * 0,6900 * * * * orzo 20 % * * * c ) presentazione 65 % * 2,087 * granoturco 80 % * 0,7518 * * * * orzo 20 % * * * II . Anatre : * * * * * a ) presentazione 85 % * 2,647 * granoturco 60 % * 0,6275 * * * * orzo 30 % * * * * * avena 10 % * * * b ) presentazione 70 % * 3,214 * granoturco 60 % * 0,7620 * * * * orzo 30 % * * * * * avena 10 % * * * c ) presentazione 63 % * 3,571 * granoturco 60 % * 0,8467 * * * * orzo 30 % * * * * * avena 10 % * * * III . Oche : * * * * * a ) presentazione 82 % * 3,049 * granoturco 60 % * 0,9969 * * * * orzo 30 % * * * * * avena * 10 % * * * b ) presentazione 75 % * 3,333 * granoturco 60 % * 0,8900 * * * * orzo 30 % * * * * * avena 10 % * * * IV . Tacchini * 2,275 * granoturco 60 % * 0,8929 * * * * orzo 30 % * * * * * avena 10 % * * * V . Faraone * 3,410 * granoturco 60 % * 1,1356 * * * * orzo 30 % * * * * * avena 10 % * * ALLEGATO III Numero della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 01.05 * Volatili vivi da cortile : * * * * A . di peso unitario non superiore a 185 g , denominati « pulcini » : * * * * I . di tacchini o di oche * 12 ( P ) * - * * II . altri * 12 ( P ) * -