Regolamento (CEE) n. 2254/77 del Consiglio, dell'11 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 879/73 relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo
Gazzetta ufficiale n. L 261 del 14/10/1977 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0077
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0127
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0077
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0067
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0067
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2254/77 DEL CONSIGLIO dell ' 11 ottobre 1977 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 879/73 relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1170/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 1 , vista la proposta della Commissione , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1170/77 ha modificato le condizioni stabilite precedentemente per il riconoscimento delle associazioni di produttori di luppolo ; che gli aiuti per la costituzione e il funzionamento delle associazioni di produttori devono essere concessi non solo alle associazioni esistenti al momento dell ' entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 1170/77 , ma anche a quelle riconosciute anteriormente , quando , le une come le altre , abbiano a sostenere spese di adattamento ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2253/77 del Consiglio , dell ' 11 ottobre 1977 , relativo a misure strutturali nel settore del luppolo ( 3 ) , ha stabilito le norme generali relative alla concessione degli aiuti per la riconversione varietale e la ristrutturazione delle piantagioni previste dall ' articolo 9 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 ; che , per motivi di ordine amministrativo , occorre pertanto abrogare il titolo II del regolamento ( CEE ) n . 879/73 del Consiglio , del 26 marzo 1973 , relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo ( 4 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 879/73 è sostituito dal seguente : « Articolo 6 Le organizzazioni di produttori nonchù le associazioni di produttori riconosciute anteriormente al 1° luglio 1977 ai sensi dell ' articolo 7 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 beneficiano dell ' aiuto di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , dello stesso regolamento soltanto se abbiano a sostenere delle spese per adeguarsi alle condizioni di cui all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 . » Articolo 2 Il titolo II del regolamento ( CEE ) n . 879/73 è abrogato . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 11 ottobre 1977 . Per il Consiglio Il Presidente A . HUMBLET ( 1 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 137 del 3 . 6 . 1977 , pag . 7 . ( 3 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 4 ) GU n . L 86 del 31 . 3 . 1973 , pag . 26 .