31977R2182

Regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 01/10/1977 pag. 0060 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0071
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0071
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0058
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0058


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2182/77 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1977

relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d ' intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , che fissa le norme generali relative allo smercio della carni bovine congelate acquistate dagli organismi d ' intervento ( 3 ) , modificato del regolamento ( CEE ) n . 429/77 ( 4 ) , prevede la possibilità di smerciare queste carni qualora siano destinate a un ' utilizzazione particolare ; che ù necessario prevedere le modalità di applicazione per la vendita di tali carni qualora esse siano destinate alla trasformazione nella Comunità ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 597/77 della Commissione , del 18 marzo 1977 , che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d ' importazione di determinate carni bovine congelate destinate alla trasformazione ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1384/77 ( 6 ) , definisce i prodotti che possono risultare da detta trasformazione ; che , soprattutto al fine di facilitare il controllo della trasformazione , è opportuno prevedere la trasformazione dei prodotti smerciati conformemente al presente regolamento in prodotti identici a quelli definiti dal regolamento ( CEE ) n . 597/77 ; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di trasformare i prodotti smerciati conformemente al presente regolamento in prodotti che rientrano nella sottovoce 02.06 C I a ) 2 della tariffa doganale comune ;

considerando , peraltro , che il regolamento ( CEE ) n . 597/77 prevede un regime più favorevole per le carni destinate alla fabbricazione di conserve , al fine di garantire a tali conserve una migliore posizione concorrenziale sul mercato ; che è quindi opportuno prevedere che le carni smerciate conformemente al presente regolamento siano messe in vendita a prezzi diversi a seconda della loro utilizzazione finale ;

considerando che è opportuno assoggettare le vendite effettuate nel quadro del presente regolamento alle disposizioni in materia di vendite a prezzi forfettariamente in anticipo stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 216/69 della Commissione , del 4 febbraio 1969 , relativo alle modalità di applicazione per la smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d ' intervento ( 7 ) , pur prevedendo le deroghe che risultano necessarie segnatamente a motivo della particolare destinazione dei prodotti in causa ;

considerando che è necessario prevedere , oltre alla cauzione di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , la costituzione di una cauzione che garantisca la destinazione dei prodotti venduti nel quadro del presente regolamento ; che tale cauzione deve essere differenziata in funzione della destinazione delle carni ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1687/76 della Commissione , del 30 giugno 1976 ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1723/77 ( 9 ) , ha stabilito le modalità comuni di controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall ' intervento ; che è opportuno adottare talune di queste modalità alle vendite effettuate nel quadro del presente regolamento ;

considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 10 ) , per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne ha ricevuto debito mandato , espresse in moneta nazionale e che traducono gli importi fissati in unità di conto , sono pagate utilizzando il rapporto fra l ' unità di conto e la moneta nazionale vigente alla data della realizzazione dell ' operazione o di parte di essa ;

considerando che , a norma dell ' articolo 6 del suddetto regolamento si considera come data di realizzazione dell ' operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull ' importo relativo a tale operazione , quale è definito dalla regolamentazione comunitaria oppure , in mancanza e in attesa di essa , dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che il fatto generatore del credito relativo a versamento della cauzione e di quello relativo al pagamento del prezzo di vendita dei prodotti si verifica al momento della conclusione del contratto di vendita ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Le carni vendute conformemente al presente regolamento sono destinate , a scelta dell ' acquirente , alla fabbricazione all ' interno della Comunità ,

a ) di conserve definite all ' articolo 1 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 597/77 ,

b ) oppure di altri prodotti definiti all ' articolo 1 , paragrafo 6 , dello stesso regolamento o di prodotti che rientrano nella sottovoce 02.06 C I a ) 2 della tariffa doganale comune .

2 . Per le carni congelate trasformate nelle conserve di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , la prova della trasformazione si può considerare addotta soltanto se i quantitativi di conserve fabbricate con tali carni corrispondono almeno al quantitativo acquistato .

I coefficienti impiegati per determinare il quantitativo di carni disossate congelate contenute in un determinato quantitativo di conserve sono fissati nell ' allegato .

3 . Ai fini dell 'applicazione del presente regolamento , 100 chilogrammi di carni non disossate corrispondono a 77 chilogrammi di carni disossate .

Tuttavia , nel caso della vendita di quarti anteriori , 100 chilogrammi di quarti anteriori non disossati corrispondono a 70 chilogrammi di carni disossate .

Articolo 2

Prezzi di vendita diversi possono essere fissati per le carni vendute conformemente al presente regolamento a seconda che esse siano destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , o alla fabbricazione degli altri prodotti di cui allo stesso paragrafo , lettera b ) ,

Articolo 3

1 . Ai fini della loro ricevibilità le domande o le offerte di acquisto devono essere corredate da una dichiarazione scritta dell ' acquirente secondo la quale le carni sono destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , oppure alla fabbricazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , e nella quale sono precisati lo Stato membro o gli Stati membri in cui tale trasformazione avra luogo .

2 . Prima della conclusione del contratto di vendita , l ' acquirente deve impegnarsi per iscritto presso l ' autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione a indicarle , entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto , lo stabilimento o gli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate .

3 . In caso di applicazione dell ' articolo 13 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 , l ' organismo di intervento che detiene i prodotti comunica senza indugio all ' autorità competente dello Stato membro in cui avra luogo la trasformazione la data di conclusione del contratto di vendita .

Articolo 4

1 . Prima della conclusione del contratto di vendita , una cauzione , destinata a garantire la trasformazione del prodotti , è costituita presso l ' autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione . Essa è costituita nella moneta nazionale di tale Stato membro .

L ' importo della cauzione può essere differenziato in funzione dei prodotti messi in vendita e della loro utilizzazione .

2 . In caso di applicazione dell ' articolo 13 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 , il contratto di vendita può essere concluso soltanto dopo che all ' organismo d ' intervento che detiene i prodotti è pervenuto l ' attestato di cui al suddetto paragrafo .

Articolo 5

1 . La trasformazione delle carni acquistate conformemente al presente regolamento deve essere effettuata entro i quattro mesi successivi alla data di conclusione del contratto di vendita .

2 . La prova di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 deve essere fornita entro i cinque mesi successivi alla data di conclusione del contratto di vendita .

3 . Lo svincolo della cauzione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , è subordinato all ' adduzione della prova di cui al paragrafo 2 , nonchù all ' osservanza degli altri impegni previsti dal presente regolamento .

4 . La cauzione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , è svincolata immediatamente , in caso di mancata accettazione della domanda d ' acquisto , in proporzione ai quantitativi per i quali il contratto di vendita non è stato concluso .

Articolo 6

1 . In deroga all ' articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , il prezzo è pagato via via che le merci escono dal deposito , proporzionalmente ai quantitativi ritirati ed al più tardi il giorno precedente ogni ritiro .

2 . Il prezzo è pagato nella moneta nazionale dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore dei prodotti .

3 . In deroga all ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , il quantitativo minimo venduto è di 10 tonnellate .

Articolo 7

Se , per causa di forza maggiore , l 'acquirente non può rispettare i termini di presa in consegna , l 'organismo d ' intervento venditore stabilisce le misure che ritiene necessarie in considerazione della circostanza addotta in conseguenza .

Articolo 8

A norma dell 'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , il fatto generatore del versamento della cauzione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , e del pagamento del prezzo di vendita si considera verificato alla data di conclusione del contratto di vendita .

Articolo 9

All ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 al punto « II . Altri prodotti : prodotti destinati all ' utilizzazione e/o alla destinazione diversa da quella indicata sub I » , dopo il paragrafo 16 sono inseriti il seguente paragrafo 17 qui appresso riportato e la relativa nota in calce ( 11 ) :

- 17 . Regolamento ( CEE ) n . 2182/77 della Commissione , del 30 settembre 1977 , relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 ( 11 ).

a ) Carni destinate alla fabbricazione di conserve :

- casella 104 :

" Carni destinate alla fabbricazione di conserve . Regime a ) . ( Regolamento ( CEE ) n . 2182/77 ) " .

- casella 106 :

la data di conclusione del contratto di vendita .

b ) Carni destinate alla fabbricazione di altri prodotti :

- casella 104 :

" Carni destinate alla trasformazione . Regime b ) . ( Regolamento ( CEE ) n . 2182/77 ) " .

-casella 106 :

la data di conclusione del contratto di vendita .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 30 settembre 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 .

( 4 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 18 .

( 5 ) GU n . L 76 del 24 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 157 del 28 . 6 . 1977 , pag . 16 .

( 7 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 10 .

( 8 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 .

( 9 ) GU n . L 189 del 29 . 7 . 1977 , pag . 39 .

( 10 ) GU n . L 188 del 1° . 8 . 1968 , pag . 1 .

( 11 ) GU n . L 251 del 1° . 10 . 1977 , pag . 60 .

ALLEGATO

Coefficienti utilizzati per determinare il quantitativo di carne disossata congelata contenuto in un determinato quantitativo di conserve

Prodotti * Coefficienti *

I . Conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carni della specie bovina : * *

1 . 80 % o più di carne , escluse le frattaglie ed il grasso * 1,50 *

2 . 60 % o più e meno dell ' 80 % di carne , esclude le frattaglie e il grasso * 1,10 *

3 . 40 % o più e meno del 60 % di carne , esclude le frattaglie e il grasso * 0,90 *

4 . 20 % o più e meno del 40 % di carne , esclude e il grasso * 0,30 *

II . Per le conserve omogeneizzate , il coefficiente applicabile e uguale alla cifra corrispondente al quantitativo , espresso in chilogrammi , di carni congelate disossate impiegato per la fabbricazione di un chilogrammo di conserve *