Regolamento (CEE) n. 1694/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, recante sesta proroga del regime di sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e provenienti dalla Turchia previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/71
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 28/07/1977 pag. 0015 - 0015
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1694/77 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1977 recante sesta proroga del regime di sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e provenienti dalla Turchia previsto dal regolamento ( CEE ) n . 1832/71 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1847/76 ( 2 ) , ha prorogato per la quinta volta il regime di sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e provenienti dalla Turchia , istituito dal regolamento ( CEE ) n . 2823/71 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2916/75 ( 4 ) ; che , non essendo ancora stato adottato un regime definitivo per quanto riguarda la Turchia , occorre prorogare tale regime transitorio secondo gli stessi criteri seguiti per la sua istaurazione , al fine di evitare un ' interruzione pregiudizievole alle esportazioni di vino di questo paese verso la Comunità ; che la durata di validità deve prendere fine soltanto alla data in cui entrerà in applicazione il regime definitivo , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . I dazi doganali all ' importazione nella Comunità dei vini di uve fresche della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune , originari e provenienti dalla Turchia , sono pari al 60 % dei dazi della tariffa doganale comune applicabili alla data dell ' importazione . 2 . Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili unicamente se sono rispettate le condizioni enunciate all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 528/77 ( 6 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1977 . Esso è applicabile fino a quando , nei riguardi della Turchia , sarà applicato un regime tariffario definitivo per i prodotti di cui trattasi . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 25 luglio 1977 . Per il Consiglio Il Presidente H . SIMONET ( 1 ) Parere reso l ' 8 luglio 1977 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale . ) ( 2 ) GU n . L 204 del 30 . 7 . 1976 , pag . 4 . ( 3 ) GU n . L 285 del 29 . 12 . 1971 , pag . 51 . ( 4 ) GU n . L 290 dell ' 8 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 69 del 16 . 3 . 1977 , pag . 1 .