31977R1601

Regolamento (CEE) n. 1601/77 della Commissione, dell' 11 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 223/77, che stabilisce le disposizioni d' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 22/07/1977 pag. 0001
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 4 pag. 0073
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 4 pag. 0064
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 4 pag. 0064


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1601/77 DELLA COMMISSIONE

dell ' 11 luglio 1977

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 223/77 , che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 222/77 del Consiglio , del 13 dicembre 1976 , relativo al transito comunitario ( 1 ) , in particolare l ' articolo 57 ,

considerando che , per quanto riguarda la documentazione prevista nel quadro del regime del transito comunitario , è possibile attuare una notevole semplificazione sostituendo i formulari T 1 e T 2 utilizzati rispettivamente nel quadro della procedura esterna e della procedura interna con un unico formulario completato , all ' atto della sua compilazione da parte dell ' obbligato principale o del suo rappresentante abilitato , dall ' apposizione dei numeri 1 o 2 a seconda che tratttisti di dichiarazione T 1 o T 2 ; che , per evitare delle difficoltà , soprattutto al momento della presentazione delle merci all ' ufficio di destinazione , detti numeri devono essere seguiti dalle menzioni « UNO » o « DUE » in lettere ;

considerando che , nel caso di spedizioni a collettame , la sostituzione dei due precitati formulari con un unico formulario T renderà possibile delle operazioni di transito comunitario concernenti contemporaneamente merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , e merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , purchù le merci che circolano vincolate alla procedura esterna e quelle che circolano vincolate alla procedura interna del transito comunitario figurino separatamente su liste T bis oppure su distinte di carico allegate a detto formulario unico ;

considerando che l ' inserimento di una ricevuta staccabile nell ' esemplare n . 4 del formulario T ne semplifica il rilascio da parte dell ' ufficio di destinazione nonchù l ' utilizzazione da parte degli utenti quale prova della presentazione al suddetto ufficio del documento di transito comunitario nonchù della spedizione cui essa si riferisce ;

considerando che , in vista dell ' uniformazione dei documenti utilizzati nel commercio internazionale , è opportuno allineare i formulari sui quali sono redatti la dichiarazione di transito comunitario , il documento T 2 L e l ' esemplare di controllo T n . 5 sulla formula tipo elaborata sotto gli auspici della Commissione economica per l ' Europa delle Nazioni Unite ;

considerando che l ' adozione parallela di un formulario comunitario di dichiarazione d ' esportazione permetterà di redigere contemporaneamente a quest ' ultima la dichiarazione di transito o il documento T 2 L e , eventualmente , l 'esemplare di controllo T n . 5 ;

considerando che è pertanto opportuno modificare conseguentemente il regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione , del 22 dicembre 1976 , che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( 2 ) ;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parer del comitato del transito comunitario ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 223/77 è modificato come segue :

a ) il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . I formulari sui quali sono redatte le dichiarazioni di transito comunitario devono essere conformi ai modelli che figurano negli allegati I e II , salvo per quanto riguarda il contenuto degli spazi riservati a fini nazionali e le dimensioni dei riquadri delimitati totalmente o parzialmente da linee tratteggiate . Le dichiarazioni sono utilizzate conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 222/77 ed a quelle degli articoli 3 e 4 del presente regolamento » .

b ) il testo dell 'articolo 1 , paragrafo 3 , è sostituito dal testo seguente :

« 3 . Il formulario sul quale è redatto l ' esemplare speciale del documento di transito comunitario , qui di seguito denominato " esemplare di controllo T n . 5 " , che costituisce la prova che le merci in esso descritte hanno ricevuto un ' utilizzazione e / o una destinazione particolare , deve essere conforme al modello che figura nell ' allegato VI , salvo per quanto riguarda le dimensioni dei riquadri delimitati totalmente o parzialmente da linee tratteggiate . L 'esemplare di controllo T n . 5 è rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 13 » .

c ) il testo dell 'articolo 1 , paragrafo 5 , è sostituito dal testo seguente :

« 5 . Il formulario sul quale è redatta la ricevuta attestante la presentazione all ' ufficio di destinazione di un documento di transito comunitario e / o di un esemplare di controllo T n . 5 così come della spedizione alla quale essa si riferisce deve essere conforme al modello che figura nell ' allegato VIII . Tuttavia , per quanto riguarda il documento di transito comunitario , la riccvuta può essere redatta sul modello che figua nella parte inferiore dell ' esemplare per la statistica di detto documento . La ricevuta è rilasciata e utilizzata conformemente alle disposizioni dell ' articolo 15 » .

d ) il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 8 , è sostituito dal testo seguente :

« 8 . Il formulario sul quale è redatto il documente di transito comunitario interno T 2 L rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci che non circolano in regime di transito comunitario deve essere conforme al modello che figura nell ' allegato XI , salvo per quanto riguarda le dimensioni dei riquadri delimitati totalmente o parzialmente da linee tratteggiate . Il documento T 2 L è rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni del titolo V » .

e ) il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 4 , è sostituito dal testo seguente :

« 4 . La carta di cui ai paragrafi 1 , 2 e 3 è di colore bianco, salvo per quanto riguarda le distinte di carico per le quali il colore della carta è scelta degli interessati » .

f ) il testo dell ' articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 3

1 . I formulari delle dichiarazioni di transito comunitario sono composti almeno dei seguenti esemplari , che devono essere presentati assieme e nell ' ordine della loro numerazione all ' ufficio di partenza :

1 . Esemplare per l ' ufficio di partenza ,

2 . Esemplare per l ' ufficio di destinazione ,

3 . Esemplare per il rinvio ,

4 . Esemplare per la statistica .

2 . L ' esemplare per il rinvio reca sul lato destro un bordo nero della larghezza di circa 4 mm .

3 . L ' obbligato principale indica se la dichiarazione di transito comunitario è redatta su un formulario T 1 completato , ove occorra , da uno o più formulari T 1 bis , o su un formulario T 2 completato , ove occorra , da uno o più formulari T 2 bis apponendo , in stampatello oppure a macchina , nello spazio libero situato dopo la sigla T che figura su detti formulari la dicitura " 1 - UNO " quando le merci devono circolare vincolate alla procedura del transito comunitario esterno , oppure la dicitura " 2 - DUE " quando le merci devono circolare vincolate alla procedura del transito comunitario interno .

4 . Per le spedizioni concernenti contemporancamente merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , ed all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , delle liste T 1 bis e delle liste T 2 bis possono essere allegate ad un unico formulario T . In questo caso , il primo riquadro n . 41 del formulario T reca un riferimento ai numeri d ' ordine delle liste T 1 bis e T 2 bis , mentre la spazio libero situato dopo la sigla T , il secondo riquadro n . 41 ed i riquadri 42 , 43 e 49 di detto formulario sono sbarrati .

5 . Nel caso in cui una della diciture di cui al paragrafo 3 non sia stata apposta nella spazio libero situato dopo la sigla T oppure quando , trattandosi di spedizioni concernenti contemporaneamente merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , ed all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , le disposizioni di cui al paragrafo 4 ed all ' articolo 5 , paragrafo 7 , non sono state rispettate , le merci trasportate sotto scorta di tali documenti sono reputate circolare vincolate alla procedura del transito comunitario esterno » .

g ) il testo dell ' articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 4

Quando , conformemente agli articoli 15 e 39 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , la dichiarazione di esportazione o di riesportazione e quella del transito comunitario sono raggruppate e redatte su un solo formulario , gli esemplari di cui all ' articolo 3 sono presentati contemporaneamente all ' esemplare o agli esemplari richiesti dalla Stato membro di partenza ai fini dell ' esportazione o della riesportazione » .

h ) il testo dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , primo comma , è sostituito dal testo seguente :

« Allorchù una dichiarazione di transito comunitario è redatta per una spedizione comportante più di due specie di merci , le indicazioni relative a quest ' ultime possono essere fornite su una o più distinte di carico invece di essere riportate nei riquadri 22 , 41 , 42 , 43 e 49 di un formulario T 1 , completato da uno o più formulari T 1 bis , oppure di un formulario T 2 , completato da uno o più formulari T 2 bis » .

i ) il testo dell ' articolo 5 , paragrafo 5 , è sostituito dal testo seguente :

« 5 . Quando più distinte di carico sono allegate a uno stesso formulario T 1 o T 2 , esse devono portare un numero d 'ordine attribuito dall ' obbligato principale . Il numero delle distinte di carico allegate è indicato nel riquadro 2 del formulario T 1 o T 2 » .

j ) all ' articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 7 :

« 7 . Per le spedizioni concernenti contemporaneamente merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , ed all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , le distinte di carico devono essere compilate separatamente e possono essere allegate a uno stesso formulario T . In questo caso , il primo riquadro n . 41 del formulario T reca un riferimento ai numeri d ' ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci , mentre la spazio libero situato dopo la sigla T , il secondo riquadro n . 41 ed i riquadri 22 , 42 , 43 e 49 di detto formulario sono sbarrati » .

k ) il testo dell ' articolo 6 , lettere b ) e c ) , è sostituito dal testo seguente :

« b ) un riquadro di 70 × 55 mm , diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm destinata a ricevere la sigla T seguita da una delle diciture di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , e una parte inferiore di 70 × 40 mm destinata a ricevere le indicazioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 4 .

c ) nell ' ordine seguente , delle colonne la cui intestazione è redatta comme segue :

- numero d 'ordine ,

- marche , numeri , quantità e natura dei colli ; designazione delle merci ,

- paesi di provenienza ,

- peso lordo in Kg ,

- riservato alla dogana » .

l ) all ' articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4 :

« 3 . Quando le merci non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario , l ' esemplare di controllo T n . 5 deve recare un riferimento al documento relativo alla procedura utilizzata .

4 . Il documento di transito comunitario o il documento relativo alla procedura utilizzata deve recare un riferimento all ' esemplare o agli esemplari di controllo T n . 5 rilasciati . »

m ) il testo dell ' articolo 59 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Al più tardi all ' atto spedizione delle merci , lo speditore autorizzato completa la dichiarazione T 1 o T 2 , debitamente compilata , indicando sul recto degli esemplari 1 , 2 e 3 , nel riquadro " controllo dell ' ufficio di partenza " , il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all ' ufficio di destinazione , le misure d ' identificazione adottate nonchù la dicitura " procedura semplificata " » .

n ) il testo dell 'articolo 59 , paragrafo 3 , è sostituito dal testo seguente :

« 3 . Le autorità doganali dello Stato membro di partenza , nel caso in cui procedono al controllo in partenza di una spedizione , appongono il loro visto nel riquadro " controllo dell ' ufficio di partenza " che figura sul recto degli esemplari 1 , 2 e 3 della dichiarazione T 1 o T 2 » .

Articolo 2

Gli allegati da I a IV del regolamento ( CEE ) n . 223/77 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento . Gli allegati V , VI e XI del regolamento ( CEE ) n . 223/77 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati III , IV e V del presente regolamento .

Articolo 3

I formulari i cui modelli sono allegati al presente regolamento sono utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 1978 .

Tuttavia ,

- i formulari conformi ai modelli che figurano negli allegati da I a IV e XI del regolamento ( CEE ) n . 223/77 che erano in vigore prima del i gennaio 1978 possono continuare ad essere utilizzati , nelle condizioni applicabili prima di tale data , fino al 30 giugno 1978 ;

- i formulari conformi al modello di cui all 'allegato VI del regolamento ( CEE ) n . 223/77 che era in vigore prima del 1° gennaio 1978 possono continuare ad essere utilizzati , nelle condizioni applicabili prima di tale data , fino al 31 dicembre 1978 .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , l ' 11 luglio 1977 .

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 20 .

Allegati : vedi G.U .