Regolamento (CEE) n. 1601/77 della Commissione, dell' 11 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 223/77, che stabilisce le disposizioni d' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 22/07/1977 pag. 0001
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 4 pag. 0073
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 4 pag. 0064
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 4 pag. 0064
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1601/77 DELLA COMMISSIONE dell ' 11 luglio 1977 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 223/77 , che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 222/77 del Consiglio , del 13 dicembre 1976 , relativo al transito comunitario ( 1 ) , in particolare l ' articolo 57 , considerando che , per quanto riguarda la documentazione prevista nel quadro del regime del transito comunitario , è possibile attuare una notevole semplificazione sostituendo i formulari T 1 e T 2 utilizzati rispettivamente nel quadro della procedura esterna e della procedura interna con un unico formulario completato , all ' atto della sua compilazione da parte dell ' obbligato principale o del suo rappresentante abilitato , dall ' apposizione dei numeri 1 o 2 a seconda che tratttisti di dichiarazione T 1 o T 2 ; che , per evitare delle difficoltà , soprattutto al momento della presentazione delle merci all ' ufficio di destinazione , detti numeri devono essere seguiti dalle menzioni « UNO » o « DUE » in lettere ; considerando che , nel caso di spedizioni a collettame , la sostituzione dei due precitati formulari con un unico formulario T renderà possibile delle operazioni di transito comunitario concernenti contemporaneamente merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , e merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , purchù le merci che circolano vincolate alla procedura esterna e quelle che circolano vincolate alla procedura interna del transito comunitario figurino separatamente su liste T bis oppure su distinte di carico allegate a detto formulario unico ; considerando che l ' inserimento di una ricevuta staccabile nell ' esemplare n . 4 del formulario T ne semplifica il rilascio da parte dell ' ufficio di destinazione nonchù l ' utilizzazione da parte degli utenti quale prova della presentazione al suddetto ufficio del documento di transito comunitario nonchù della spedizione cui essa si riferisce ; considerando che , in vista dell ' uniformazione dei documenti utilizzati nel commercio internazionale , è opportuno allineare i formulari sui quali sono redatti la dichiarazione di transito comunitario , il documento T 2 L e l ' esemplare di controllo T n . 5 sulla formula tipo elaborata sotto gli auspici della Commissione economica per l ' Europa delle Nazioni Unite ; considerando che l ' adozione parallela di un formulario comunitario di dichiarazione d ' esportazione permetterà di redigere contemporaneamente a quest ' ultima la dichiarazione di transito o il documento T 2 L e , eventualmente , l 'esemplare di controllo T n . 5 ; considerando che è pertanto opportuno modificare conseguentemente il regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione , del 22 dicembre 1976 , che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( 2 ) ; considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parer del comitato del transito comunitario ; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 223/77 è modificato come segue : a ) il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente : « 1 . I formulari sui quali sono redatte le dichiarazioni di transito comunitario devono essere conformi ai modelli che figurano negli allegati I e II , salvo per quanto riguarda il contenuto degli spazi riservati a fini nazionali e le dimensioni dei riquadri delimitati totalmente o parzialmente da linee tratteggiate . Le dichiarazioni sono utilizzate conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 222/77 ed a quelle degli articoli 3 e 4 del presente regolamento » . b ) il testo dell 'articolo 1 , paragrafo 3 , è sostituito dal testo seguente : « 3 . Il formulario sul quale è redatto l ' esemplare speciale del documento di transito comunitario , qui di seguito denominato " esemplare di controllo T n . 5 " , che costituisce la prova che le merci in esso descritte hanno ricevuto un ' utilizzazione e / o una destinazione particolare , deve essere conforme al modello che figura nell ' allegato VI , salvo per quanto riguarda le dimensioni dei riquadri delimitati totalmente o parzialmente da linee tratteggiate . L 'esemplare di controllo T n . 5 è rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 13 » . c ) il testo dell 'articolo 1 , paragrafo 5 , è sostituito dal testo seguente : « 5 . Il formulario sul quale è redatta la ricevuta attestante la presentazione all ' ufficio di destinazione di un documento di transito comunitario e / o di un esemplare di controllo T n . 5 così come della spedizione alla quale essa si riferisce deve essere conforme al modello che figura nell ' allegato VIII . Tuttavia , per quanto riguarda il documento di transito comunitario , la riccvuta può essere redatta sul modello che figua nella parte inferiore dell ' esemplare per la statistica di detto documento . La ricevuta è rilasciata e utilizzata conformemente alle disposizioni dell ' articolo 15 » . d ) il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 8 , è sostituito dal testo seguente : « 8 . Il formulario sul quale è redatto il documente di transito comunitario interno T 2 L rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci che non circolano in regime di transito comunitario deve essere conforme al modello che figura nell ' allegato XI , salvo per quanto riguarda le dimensioni dei riquadri delimitati totalmente o parzialmente da linee tratteggiate . Il documento T 2 L è rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni del titolo V » . e ) il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 4 , è sostituito dal testo seguente : « 4 . La carta di cui ai paragrafi 1 , 2 e 3 è di colore bianco, salvo per quanto riguarda le distinte di carico per le quali il colore della carta è scelta degli interessati » . f ) il testo dell ' articolo 3 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 3 1 . I formulari delle dichiarazioni di transito comunitario sono composti almeno dei seguenti esemplari , che devono essere presentati assieme e nell ' ordine della loro numerazione all ' ufficio di partenza : 1 . Esemplare per l ' ufficio di partenza , 2 . Esemplare per l ' ufficio di destinazione , 3 . Esemplare per il rinvio , 4 . Esemplare per la statistica . 2 . L ' esemplare per il rinvio reca sul lato destro un bordo nero della larghezza di circa 4 mm . 3 . L ' obbligato principale indica se la dichiarazione di transito comunitario è redatta su un formulario T 1 completato , ove occorra , da uno o più formulari T 1 bis , o su un formulario T 2 completato , ove occorra , da uno o più formulari T 2 bis apponendo , in stampatello oppure a macchina , nello spazio libero situato dopo la sigla T che figura su detti formulari la dicitura " 1 - UNO " quando le merci devono circolare vincolate alla procedura del transito comunitario esterno , oppure la dicitura " 2 - DUE " quando le merci devono circolare vincolate alla procedura del transito comunitario interno . 4 . Per le spedizioni concernenti contemporancamente merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , ed all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , delle liste T 1 bis e delle liste T 2 bis possono essere allegate ad un unico formulario T . In questo caso , il primo riquadro n . 41 del formulario T reca un riferimento ai numeri d ' ordine delle liste T 1 bis e T 2 bis , mentre la spazio libero situato dopo la sigla T , il secondo riquadro n . 41 ed i riquadri 42 , 43 e 49 di detto formulario sono sbarrati . 5 . Nel caso in cui una della diciture di cui al paragrafo 3 non sia stata apposta nella spazio libero situato dopo la sigla T oppure quando , trattandosi di spedizioni concernenti contemporaneamente merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , ed all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , le disposizioni di cui al paragrafo 4 ed all ' articolo 5 , paragrafo 7 , non sono state rispettate , le merci trasportate sotto scorta di tali documenti sono reputate circolare vincolate alla procedura del transito comunitario esterno » . g ) il testo dell ' articolo 4 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 4 Quando , conformemente agli articoli 15 e 39 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , la dichiarazione di esportazione o di riesportazione e quella del transito comunitario sono raggruppate e redatte su un solo formulario , gli esemplari di cui all ' articolo 3 sono presentati contemporaneamente all ' esemplare o agli esemplari richiesti dalla Stato membro di partenza ai fini dell ' esportazione o della riesportazione » . h ) il testo dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , primo comma , è sostituito dal testo seguente : « Allorchù una dichiarazione di transito comunitario è redatta per una spedizione comportante più di due specie di merci , le indicazioni relative a quest ' ultime possono essere fornite su una o più distinte di carico invece di essere riportate nei riquadri 22 , 41 , 42 , 43 e 49 di un formulario T 1 , completato da uno o più formulari T 1 bis , oppure di un formulario T 2 , completato da uno o più formulari T 2 bis » . i ) il testo dell ' articolo 5 , paragrafo 5 , è sostituito dal testo seguente : « 5 . Quando più distinte di carico sono allegate a uno stesso formulario T 1 o T 2 , esse devono portare un numero d 'ordine attribuito dall ' obbligato principale . Il numero delle distinte di carico allegate è indicato nel riquadro 2 del formulario T 1 o T 2 » . j ) all ' articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 7 : « 7 . Per le spedizioni concernenti contemporaneamente merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , ed all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , le distinte di carico devono essere compilate separatamente e possono essere allegate a uno stesso formulario T . In questo caso , il primo riquadro n . 41 del formulario T reca un riferimento ai numeri d ' ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci , mentre la spazio libero situato dopo la sigla T , il secondo riquadro n . 41 ed i riquadri 22 , 42 , 43 e 49 di detto formulario sono sbarrati » . k ) il testo dell ' articolo 6 , lettere b ) e c ) , è sostituito dal testo seguente : « b ) un riquadro di 70 × 55 mm , diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm destinata a ricevere la sigla T seguita da una delle diciture di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , e una parte inferiore di 70 × 40 mm destinata a ricevere le indicazioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 4 . c ) nell ' ordine seguente , delle colonne la cui intestazione è redatta comme segue : - numero d 'ordine , - marche , numeri , quantità e natura dei colli ; designazione delle merci , - paesi di provenienza , - peso lordo in Kg , - riservato alla dogana » . l ) all ' articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4 : « 3 . Quando le merci non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario , l ' esemplare di controllo T n . 5 deve recare un riferimento al documento relativo alla procedura utilizzata . 4 . Il documento di transito comunitario o il documento relativo alla procedura utilizzata deve recare un riferimento all ' esemplare o agli esemplari di controllo T n . 5 rilasciati . » m ) il testo dell ' articolo 59 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente : « 1 . Al più tardi all ' atto spedizione delle merci , lo speditore autorizzato completa la dichiarazione T 1 o T 2 , debitamente compilata , indicando sul recto degli esemplari 1 , 2 e 3 , nel riquadro " controllo dell ' ufficio di partenza " , il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all ' ufficio di destinazione , le misure d ' identificazione adottate nonchù la dicitura " procedura semplificata " » . n ) il testo dell 'articolo 59 , paragrafo 3 , è sostituito dal testo seguente : « 3 . Le autorità doganali dello Stato membro di partenza , nel caso in cui procedono al controllo in partenza di una spedizione , appongono il loro visto nel riquadro " controllo dell ' ufficio di partenza " che figura sul recto degli esemplari 1 , 2 e 3 della dichiarazione T 1 o T 2 » . Articolo 2 Gli allegati da I a IV del regolamento ( CEE ) n . 223/77 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento . Gli allegati V , VI e XI del regolamento ( CEE ) n . 223/77 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati III , IV e V del presente regolamento . Articolo 3 I formulari i cui modelli sono allegati al presente regolamento sono utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 1978 . Tuttavia , - i formulari conformi ai modelli che figurano negli allegati da I a IV e XI del regolamento ( CEE ) n . 223/77 che erano in vigore prima del i gennaio 1978 possono continuare ad essere utilizzati , nelle condizioni applicabili prima di tale data , fino al 30 giugno 1978 ; - i formulari conformi al modello di cui all 'allegato VI del regolamento ( CEE ) n . 223/77 che era in vigore prima del 1° gennaio 1978 possono continuare ad essere utilizzati , nelle condizioni applicabili prima di tale data , fino al 31 dicembre 1978 . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , l ' 11 luglio 1977 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 20 . Allegati : vedi G.U .