31977R1496

Regolamento (CEE) n. 1496/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore dei bachi da seta

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 05/07/1977 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0027
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0226
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0226


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1496/77 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1977

relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore dei bachi da seta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 845/72 del Consiglio , del 24 aprile 1972 , relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 867/77 del Consiglio , del 26 aprile 1977 , che istituisce per la campagna 1977/1978 un aiuto supplementare nel settore dei bachi da seta ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 ,

considerando che , ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuti previsto rispettivamente dai regolamenti ( CEE ) n . 845/77 è opportuno che gli Stati membri produttori comunichino regolarmente alla Commissione taluni dati relativ alla produzione ed al pagamento degli aiuti stessi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l ' aiuto di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 845/72 , e per l 'aiuto supplementare di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 867/77 , gli Stati membri comunicano alla Commissione , per ciascuno di detti aiuti :

1 . nel secondo mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della domanda di aiuto :

a ) il numero delle domande di aiuto presentate durante la campagna in corso ,

b ) il numero dei telaini oggetto delle domande di cui alla lettera a ) ,

c ) la quantità di bozzoli prodotta in base a tali telaini ;

2 . nel mese successivo a quello in cui deve concludersi il versamento dell ' aiuto concesso per la campagna in questione , il numero dei telaini per i quali diritto all ' aiuto :

a ) è stato accertato , oppure

b ) non stato riconosciuto , oppure

c ) eventualmente , non è ancora stato accertato .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzeta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 4 luglio 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 100 del 27 . 4 . 1972 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 3 .