31977R1469

Regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d' applicazione del prelievo e della restituzione per l' isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 01/07/1977 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0024
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0223
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0223


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1469/77 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1977

che stabilisce le modalità d ' applicazione del prelievo e della restituzione per l ' isoglucosio e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 192/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che stabilisce le disposizioni comuni per l ' isoglucosio ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 3 , l ' articolo 4 , paragrafo 3 , secondo comma , e paragrafo 5 ,

considerando che i prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 sono sottoposti a un regime di restituzioni all ' esportazione ; che pertanto si deve estendere a tali prodotti il campo d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 192/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità d ' applicazione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3186/76 ( 3 ) ;

considerando che per uniformità di trattamento è opportuno stabilire il metodo da applicare , nel quadro degli scambi , in sede di determinazione del tenore di sostanza secca dell ' isoglucosio ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 non contempla la concessione di restituzioni per l ' esportazione d ' isoglucosio sotto forma di prodotti trasformati e che l ' isoglucosio nonchù il miscuglio di esso con altri zuccheri costituiscono prodotti relativamente nuovi e ancora poco diffusi sul mercato mondiale ; che la loro situazione commerciale può però evolversi notevolmente in futuro ; che , in una prima fase , è opportuno - senza voler con ciò prefigurare le misure che si dovranno prendere in un secondo tempo - precisare i limiti in particolare per quanto riguarda il tenore di fruttosio e di polisaccaridi o di taluni altri zuccheri di tale prodotto , in modo che la restituzione venga accordata per il vero prodotto allo stato tal quale ;

considerando che la restituzione all ' esportazione per il glucosio e per gli sciroppi di saccarosio viene calcolata mensilmente e può essere fissata in anticipo ; che è d ' uopo pertanto adottare le stesse regole per la restituzione relativa all ' isoglucosio ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l ' isoglucosio ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell ' applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 , il tenore di sostanza secca dell ' isoglucosio viene determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione di 1 a 1 in peso , ovvero , per i prodotti a consistenza elevata , mediante essiccazione .

Articolo 2

L ' elemento fisso di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 è uguale a quello preso in considerazione per fissare il prelievo applicabile all ' importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II a ) della tariffa doganale comune .

Articolo 3

La restituzione di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 è concessa soltanto per i prodotti :

- ottenuti per isomerizzazione del glucosio

- e contenenti in peso , allo stato secco , almeno il 41 % di fruttosio

- e contenenti globalmente in peso , allo stato secco , non più dell ' 8,5 % di polisaccaridi e di oligosaccaridi , ivi compresi i di - o trisaccaridi .

Articolo 4

La restituzione di cui all ' articolo 3 è fissata mensilmente .

Articolo 5

L ' importo della restituzione applicabile il giorno di presentazione della domanda di titoli d ' esportazione , è applicato , su domanda dell ' interessato inoltrata contemporaneamente alla domanda di titolo , ad un ' esportazione da realizzare durante il periodo di validità del titolo stesso .

Articolo 6

L ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 è completato dal seguente ultimo trattino :

« - articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 ( isoglucosio ) » .

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 30 giugno 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 359 del 30 . 12 . 1976 , pag . 23 .