31977R1386

Regolamento (CEE) n. 1386/77 del Consiglio, del 21 giugno 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 29/06/1977 pag. 0001 - 0001
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0171
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0219
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0219


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1386/77 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1977

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 227 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che le spese occasionate agli Stati membri dagli obblighi inerenti all ' apllicazione del regolamento ( CEE ) n . 272/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1151/77 ( 3 ) , sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 5 ) ;

considerando che tuttavia , in virtù dell ' articolo 227 , paragrafo 2 , del trattato e fintantochù il Consiglio non disponga altrimenti, le spese occasionate dall ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 nei dipartimenti francesi d ' oltremare non sono finanziate dalla Comunità ;

considerando che , se in tali dipartimenti si registra lo sviluppo , nel settore dei cereali , di attività che presentano una certa importanza per l ' economia locale , non è più giustificata l ' esclusione dal finanziamento comunitario delle spese effettuate nei dipartimenti medesimi in virtù della normativa comunitaria applicabile nel settore suddetto ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 è completato con il seguente articolo 23 bis :

« Articolo 23 bis

L ' articolo 40 , paragrafo 4 , del trattato e le relative disposizioni d ' attuazione si applicano , per quanto riguarda la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e per i prodotti di cui all ' articolo 1 , ai dipartimenti francesi d ' oltremare » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 21 giugno 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) Parere reso il 17 giugno 1977 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) .

( 2 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 136 del 2 . 6 . 1977 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 5 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .