31977R1359

Regolamento (CEE) n. 1359/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 447/68 che stabilisce le norme generali in materia d'intervento mediante acquisto nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 25/06/1977 pag. 0007 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0164
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0212
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0212
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0014


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1359/77 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1977

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 447/68 che stabilisce le norme generali in materia d ' intervento mediante acquisto nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3330/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1110/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 5 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che a decorrere dal 1° luglio 1977 , il prezzo d ' intervento per lo zucchero bianco e quello per lo zucchero greggio sono stati stabiliti non tenendo conto del contributo previsto all ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 ; che il prezzo effettivo dello zucchero venduto dal produttore sul mercato allo stadio franco fabbrica è un prezzo che tiene conto necessariamente di detto contributo che è dovuto all ' atto della sortita ; che pertanto la stessa regola deve essere applicabile allorquando lo zucchero è messo in vendita dall ' organismo d ' intervento il quale è tenuto ugualmente a corrispondere detto contributo al momento dello smercio di detto zucchero ; che in conseguenza di ciò si deve modificare il regolamento ( CEE ) n . 447/68 del Consiglio , del 9 aprile 1968 , che stabilisce le norme generali in materia d ' intervento mediante acquisto nel settore dello zucchero ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2274/70 ( 4 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 447/68 è inserito il seguente paragrafo 2 bis :

« 2 bis . Il prezzo di vendita o il prezzo minimo di vendita all ' atto della messa in vendita è stabilito tenuto conto del contributo di cui all ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 applicabile durante la campagna saccarifera della messa in vendita . »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 20 giugno 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1974 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 91 del 12 . 4 . 1968 , pag . 5 .

( 4 ) GU n . L 246 del 12 . 11 . 1970 , pag . 3 .