Regolamento (CEE) n. 1291/77 del Consiglio, del 14 giugno 1977, per la conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la comunità economica europea e la confederazione Svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitàrio e per l'applicazione della decisione n. 1/77 della Commissione mista istituita da detto accordo
Gazzetta ufficiale n. L 151 del 20/06/1977 pag. 0001 - 0002
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 3 pag. 0098
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0196
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0196
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 16 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 16 pag. 0003
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1291/77 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1977 per la conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all ' emendamento dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull ' applicazione della normativa in materia di transito comunitario e per l ' applicazione della decisione n . 1/77 della commissione mista istituita da detto accordo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che è opportuno concludere l ' accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all ' emendamento dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull ' applicazione della normativa i materia di transito comunitario ( 1 ) , firmato il 23 novembre 1972 ; che l ' emendamento prospettato è oggetto della raccomandazione n . 1/77 della commissione mista istituita da detto accordo ; considerando che è opportuno prevedere che la decisione n . 1/77 della citata commissione mista sia applicabile contemporaneamente all ' accordo da concludere , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all ' emendamento dell ' accordo tra la comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull ' applicazione della normativa in materia di transito comunitario è approvato a nome della Comunità . Il testo dell ' accordo figura nell ' allegato 1 . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata e firmare l ' accordo al fine di impegnare la Comunità . Articolo 3 La decisione n . 1/77 della commissione mista istituita dall ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull ' applicazione della normativa in materia di transito comunitario è applicabile nella Comunità contemporaneamente all ' accordo di cui all ' articolo 1 . Il testo della decisione figura nell ' allegato 2 . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 14 giugno 1977 . Per il Consiglio Il Presidente T . BENN ( 1 ) GU n . L 294 del 29 . 12 . 1972 , pag . 1 . ALLEGATO 1 ACCORDO sotto forma di scambio di lettere relativo all ' emendamento dell ' accordo tra la Comunità economica europea e al Confederazione svizzera sull ' applicazione della normativa in materia di transito comunitario Bruxelles , Signor Ambasciatore , la commissione mista istituita dall ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull ' applicazione della normativa in materia di transito comunitario , firmato il 23 novembre 1972 , ha proposto con raccomandazione n . 1/77 del 7 marzo 1977 taluni emendamenti al suddetto accordo che figurano nell ' appendice allegata alla presente lettera . Mi pregio di confermarLe che la Comunità è d ' accordo su questi emendamenti e Le progongo che i medesimi entrino in vigore il 1° luglio 1977 . Le sarei se volesse confermarmi che il Suo governo è d ' accordo su questi emendamenti e sulla data prevista per l ' entrata in vigore . Voglia accetare , Signor Ambasciatore , l ' espressione della mia profonda stima . A nome del Consiglio delle Comunità europee Bruxelles , Signor Presidente , Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna , così redatta : « La commissione mista istituita dall ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull ' applicazione della normativa in materia di transito comunitario , firmato il 23 novembre 1972 , ha proposto con raccomandazione n . 1/77 del 7 marzo 1977 taluni emendamenti al suddetto accordo che figurano nell ' appendice allegata alla presente lettera . Mi pregio di confermarLe che la Comunità è d ' accordo su questi emendamenti e Le progongo che i medesimi entrino in vigore il 1° luglio 1977 . Le sarei se volesse confermarmi che il Suo governo è d ' accordo su questi emendamenti e sulla data prevista per l ' entrata in vigore . » Mi pregio di confermarLe che il mio governo è d ' accordo sul contenuto della Sua lettera , nonchù sulla data proposta per l ' entrata in vigore di questi emendamenti . Voglia accettare , Signor Presidente , l ' espressione della mia profonda stima . A nome del governo della Confederazione svizzera APPENDICE Emendamenti da apportare all ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull ' applicazione della normativa in materia di transito comunitario 1 . Articolo 1 , paragrafo 1 : Le parole « appendici da I a IX » sono sostituite dalle parole « appendici I e II » . 2 . Il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , secondo comma , seconda frase , è sostituito dal testo seguente : « Tuttavia , per quanto riguarda gli articoli 1 e 7 del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) e l ' articolo 41 , primo comma , del regolamento che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( appendice II ) , il termine " Comunità " si riferisce esclusivamente alla Comunità economica europea . » 3 . L ' articolo 6 è modificato come segue : a ) Il testo del paragrafo 2 , seconda frase , è sostituito dal testo seguente : « Fatto salvo il disposto dell ' articolo 69 , lettere b ) e c ) , del regolamento che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( appendice II ) e quelle del paragrafo 4 , detti uffici sono ugualmente autorizzati a rilasciare documenti Svizzera . » b ) I testi dei paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai testi seguenti : « Fatto salvo il disposto dell ' articolo 41 , del regolamento che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( appendice II ) , l ' operazione di transito comunitario può concludersi in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T 1 o T 2 , purchù i due uffici dipendano dalla parte contraente . L ' ufficio diventa , in questo caso , ufficio di destinazione . 4 . Gli uffici doganali non rilasciano documenti L per le merci trasportate in regime di trasporto internazionale delle merci sotto scorta di carnet TIR , ad eccezione delle merci destinate ad essere scaricate nel territorio di una delle parti contraenti e che sono trasportatore contemporaneamente a merci destinate ad essere scaricate nel territorio di un paese terzo all ' accordo . » 4 . Il testo dell ' articolo 8 è sostituito dal testo seguente 1 . Quando è applicato il titolo IV , sezione I , del regolamento che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( appendice II ) , fatto salvo il disposto del paragrafo 2 , le merci che formino oggetto di un trasporto avente inizio all ' interno della Svizzera vengono considerate come circolanti vincolate alla procedura del transito comunitario esterno . 2 . Per le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) , fatto salvo il disposto dell ' articolo 6 del presente accordo , l ' ufficio di partenza svizzero indica sull ' esemplare 3 della lettera di vettura internazionale che le merci alle quali essa si riferisce circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno . A tal fine , esso appone nella casella la sigla T 2 e il suo timbro . Per i trasporti effettuati con il bollettino di spedizione colli espressi internazionali , la sigla T 2 ed il timbro sono apposti sull ' esemplare 4 . Nei casi di cui all 'articolo 9 , paragrafo 2 , del regolamento che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( appendice II ) , un riferimento ai numeri d ' ordine delle distinte di carico relative alle merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice II ) deve essere apposto nella casella 25 della lettera di venttura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionali . 3 . Per le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafi 2 , del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) , non è apposta la sigla T 1 su nessuno dei documenti di cui sopra . 4 . L ' articolo 41 del regolamento che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( appendice II ) non si applica ai trasporti che abbiano inizio in Svizzera ovvero penetrino nella Comunità attraverso la Svizzera . » 5 . Il testo dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , è sostituito dal testo seguente : « 2 . Tuttavia , l ' esemplare supplementare di cui al paragrafo precedente non è richiesto quando le merci sono trasportate nelle condizioni di cui al titolo , sezione I , del regolamento che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( appendice II ) . » 6 . Il testo dell ' articolo 1 , è sostituito dal testo seguente : « 1 . Nelle relazioni tra la Communità e la Confederazione svizzera , qualsiasi trasporto di merci che abbia inizio nella Comunità in regime di transito comunitario deve essere coperto da una garanzia valida anche per la Confederazione svizzera , fatte salve le eccezioni all ' articolo 42 , paragrafo 1 , all ' articolo 43 , paragrafo 1 , e all ' articolo 46 , paragrafo 2 , del regolamento relativo al transito comunitario ( appendice I ) , nonchù quelle di cui all ' articolo 26 del regolamento che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( appendice II ) . 7 . Articolo 12 , paragrafi 1 e 3 Le parole « appendice X » sono sostituite dalle parole « appendice III » . 8 . L ' articolo 13 è modificato come segue : a ) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente : « 1 . Non sono applicabili le disposizioni racchiuse tra parentesi quadre riportate nelle appendici I e II ed enumerate di seguito : Appendice I : articolo 1 , paragrafo 4 ; articolo 2 , paragrafo 2 , secondo comma ; articoli 3 , 4 , 8 , 10 ; articolo 12 , paragrafo 1 , ultima frase ; articolo 15 ; articolo 22 , paragrafo 1 , ultima frase ; articolo 26 , paragrafo 2 ; articolo 29 ; articolo 30 , paragrafo 3 ; articolo 32 , paragrafo 1 , secondo comma , e paragrafo 2 ; articolo 39 , paragrafo 1 , ultima frase ; articolo 41 ; articolo 44 , paragrafi 1 e 2 ; articolo 45 , paragrafo 2 ; articolo 47 ; articolo 48 , paragrafo 2 ; articoli da 50 a 53 e da 55 a 61 ; Appendice II : articolo 1 , paragrafo 3 , paragrafo 6 , prima frase , e paragrafo 9 ; articolo 2 , paragrafo 11 ; articolo 4 ; articolo 7 , paragrafo 3 ; articoli da 10 a 14 ; articolo 15 , paragrafo 2 ; articolo 22 ; articoli da 27 a 34 ; articolo 35 , lettera a ) ; articolo 42 , paragrafi 2 e 4 ; articolo 50 , mettera a ) ; articolo 51 ; articolo 54 , secondo comma ; articolo 68 , paragrafo 1 ; articolo 74 . Tuttavia , le disposizioni degli articoli 4 , 15 , 41 , dell ' articolo 44 , paragrafi 1 e 2 , degli articoli 47 , 50 , 51 , 52 e 53 dell ' appendice I , come pure quelle degli articoli da 27 a 34 , dell ' articolo 35 v, lettera a ) , dell ' articolo 42 , paragrafi 2 e 4 , dell ' articolo 50 , lettera a ) , dell ' articolo 51 , dell ' articolo 54 , secondo comma , dell ' articolo 68 , paragrafo 1 , e dell ' articolo 74 dell ' appendice II , citati al comma precedente , restano applicabili negli Stati membri . » b ) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente : « 3 . Ai fini dell ' applicazione degli articoli da 22 a 25 del regolamento che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazioni del regime del transito comunitario ( appendice II ) , per " unità di conto " si intende il valore di 0,88867088 grammi di oro fino . » 9 . Il testo dell ' articolo 16 , paragrafi 2 e 3 , è sostituito dal testo seguente : « 2 . Essa raccomanda in particolare : a ) gli emendamenti al presente accordo diversi da quelli di cui al paragrafo 3 , lettera b ) , seguente : b ) qualsiasi altra disposizione utile per l ' applicazione dell ' accordo . 3 . Essa adotta , mediante decisioni : a ) gli emendamenti alle appendici del presente accordo resi necessari dalle modifiche alla normativa in materia di transito comunitario ; b ) gli adattamenti all ' accordo resi necessari dagli emendamenti alle appendici del presente accordo ; c ) gli emendamenti al presente accordo aventi un rapporto diretto con l ' adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca , dell ' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord . Tali decisioni sono poste in atto dalle parti contraenti secondo le proprie norme . » 10 . Il testo dell ' articolo 17 è sostituito dal testo seguente : « Formano parte integrante del presente accordo : - le appendici I , II e III , ad esclusione delle disposizioni , racchiuse tra parentesi quadre , di cui all ' articolo 13 , paragrafo 1 ; - lo scambio di lettere che forma oggetto dell ' allegato I , II e III . » 11 . Il protocollo relativo all ' applicazione dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , dell ' accordo , come pure l ' allegato III dell ' accordo sono soppressi . L ' attuale allegato IV diventa allegato III . ALLEGATO 2 DECISIONE N . 1/77 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-SVIZZERA - Transito comunitario - recante emendamento alle appendici da I a X dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull ' applicazione della normativa in materia di transito comunitario LA COMMISSIONE MISTA visto l ' accordo tra la Comunità economica e la Confederazione svizzera sull ' applicazione della normativa in materia di transito comunitario , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 3 , lettera a ) , considerando che per facilitare la consultazione della normativa in materia di transito comunitario in vigore all ' interno della Comunità sono stati codificati gli atti giuridici adottati rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee ; considerando che per motivi d ' ordine giuridico e pratico è opportuno che le disposizioni applicabili nel quadro dell ' accordo concluso siano identiche a quelle in vigore all ' interno della Comunità ; che , di conseguenza , è opportuno adottare l ' accordo stesso e le sue appendici ; considerando che gli emendamenti all ' accordo sono oggetto della raccomandazione n . 1/77 indirizzata dalla commissione mista alle parti contraenti ; considerando che gli emendamenti alle appendici da I a X previsti dalla presente decisione sono connessi agli emendamenti all ' accordo proposti in detta raccomandazione ; che risulta quindi opportuno fare in modo che gli emendamenti alle appendici e gli emendamenti all ' accordo entrino contemporaneamente in vigore , DECIDE : Articolo 1 1 . Le appendici da I e IX dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione della normativa in materia di transito comunitario sono sostituite dalle appendici I e II che figurano nell ' allegato I della presente decisione . Nell ' attuale appendice X , il modello IV è sostituito dal modello che figura nell ' allegato II della presente decisione . L ' appendice X così emendata diventa appendice III . 2 . Certificati relativi alla garanzia rilasciati prima del 1° luglio 1977 possono essere utilizzati fino al 30 giugno 1978 . 3 . Sono abrogate le decisioni n . 2/73 e 3/73 del 4 dicembre 1973 e n . 2/74 e 3/74 del 6 novembre 1974 . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore contemporaneamente agli emendamenti all ' accordo che formano oggetto della raccomandazione n . 1/77 del 7 marzo 1977 . Fatto a Bruxelles , addì 7 marzo 1977 . Per la Commissione mista Il Presidente K . PINGEL ALLEGATO I Appendice I Regolamento relativo al transito comunitario - ( CEE ) n . 222/77 del 13 dicembre 1976 - TITOLO I Generalità Articolo 1 1 . Il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci di cui ai paragrafi 2 e 3 , tra due procedura di transito comunitario esterno e una procedura di transito comunitario interno . 2 . Circolano , vincolare alla procedura del transito comunitario esterno : a ) le merci che non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ; b ) le merci che , pur soddisfacendo alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea , sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all ' esportazione verso i paesi terzi nel quadro della politica agricola comune ; c ) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbono e dell ' acciaio che non sono in libera pratica nella Comunità conformemente al trattato stesso . 3 . Circolano , vincolate alla procedura del transito comunitario interno , quando sono soggette a misure doganali , fiscali , economiche o statistiche o a qualsiasi altra misura relativa agli scambi : a ) le merci che soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità « merci comunitarie » , ad eccezione di quelle previste dal paragrafo 2 , lettere b ) ; b ) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , che sono in libera pratica nella Comunità conformemente al trattato stesso . [ 4 . Sono considerate merci comunitarie , ai fini dell ' applicazione la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci , fatta salva l ' applicazione delle disposizioni previste dall ' articolo 2 , paragrafo 2 , dall ' articolo 7 , paragrafo 3 , dall ' articolo 8 , lettera b ) , dall ' articolo 47 , dall ' articolo 48 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 49 , paragrafo 2 , le merci che sono introdotte in conformità delle disposizioni vigenti nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna , a meno che , per tali merci , sia presentano un documento di transito comunitario esterno . ] Articolo 2 1 . In deroga all ' articolo 1 , il regime del transito comunitario non si applica alla circolazione delle merci effettuata nell ' ambito di un regime d ' importazione temporanea . 2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano nell ' ambito di un regime internazionale d ' importazione temporanea soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci stesse . [ Tuttavia , tali merci possono , alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall ' articolo 57 , essere considerate merci comunitarie , senza presentazione del predetto documento .] [ Articolo 3 1 . In deroga all ' articolo 1 , ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere , in luogo della procedura del transito comunitario esterno od interno , l ' applicazione di un regime nazionale alle merci di cui all ' articolo 1 , paragrafi 2 e 3 , durante il loro trasporto sul suo territorio , ovvero da un porto nazionale ad un altro , se il trasporto si effettua per via marittima . 2 . Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà provvede affinchù sia garantita l ' applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate . 3 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , il territorio dell ' unione economica del Benelux è considerato territorio di uno Stato membro . ] [ Articolo 4 1 . Quando il successivo trasporto delle merci vincolate , in conformità dell ' articolo 1 , o dell ' articolo 3 , ad un regime nazionale comporta l ' attraversamento di una frontiera interna , dette merci devono essere vincolate , prima di attraversare detta frontiera , al regime del transito comunitario . 2 . Tuttavia , alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall ' articolo 57 , le disposizioni del paragrafo 1 possono non essere applicate alle merci che hanno formato oggetto di un regime d ' importazione temporanea . ] Articolo 5 Il presente regolamento non osta agli accordi tra Stati membri in materia di traffico frontaliero . Articolo 6 A condizioni che sia garantita l ' applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate , gli Stati membri hanno la facoltà di porre in atto tra loro , mediante accordi bilaterali e nel quadro del regime del transito comunitario , procedure semplificate applicabili a taluni traffici . Tali accordi sono comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri . Articolo 7 1 . In deroga all ' articolo 1 , il regime del transito comunitario non si applica ai trasporti di merci effettuati in regime di trasporto internazionale delle merci sotto di carnet TIR ( convenzione TIR ) , in regime di transito internazionale per ferrovia ( convenzione TIF ) , o in quello del Manifesto renano ( articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno ) a condizione che tali trasporti abbiano avuto inizio o debbano avere termine all ' esterno della Comunità . Per l ' applicazione del primo comma , i trasporti di merci effettuati per ferrovia , nel territorio di uno Stato membro la cui amministrazione doganale procede ad un controllo particolare , sono considerati effettuati in regime di transito internazionale per ferrovia , a condizione che il trasporto avvenga con un titolo di trasporto unico . 2 . Nel traffico sul reno i trasporti di merci possono essere effettuati provvisoriamente in regime del Manifesto renano anche se hanno avuto inizio e devono avere termine all ' interno della Comunità . 3 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano vincolate ad uno dei regimi di cui ai paragrafi 1 e 2 , a condizione che siano accompagnate , oltre che dal documento relativo al regime utilizzato , da un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci . Su tale documento di transito comunitario interno dovrà figurare , in alto , la menzione «TIR » o « TIF » o « Manifesto renano » , secondo i casi , seguita dalla data del rilascio e dal numero del documento relativo al regime utilizzato . [ Articolo 8 In mancanza di un accordo tra la Comunità e un paese terzo tendente a rendere applicabile il regime del transito comunitario all ' attraversamento di tale paese da parte di merci che circolano tra due luoghi situati nella Comunità : a ) il regime del transito comunitario si applica ai trasporti che toccano il territorio del paese terzo considerate soltanto a condizione che l ' attraversamento di tael paese si effettui con un titolo di trasporto unico emmesso in uno Stato membro ; l ' effetto di tael regime resta sospeso nel territorio del paese terzo ; b ) le disposizioni dell ' articolo 7 , paragrafi 1 e 3 , si applicano ai trasporti che toccano il territorio del paese terzo considerato , anche se hanno inizio e devono avere termine all ' interno della Comunità . ] Articolo 9 Quando , nei casi dal presente regolamento , le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci , l ' interessato può , per qualsiasi ragione valida , ottenere tale documento a posteriori dalla autorità competenti dello Stato membro di partenza . [ Articolo 10 I divieti o restrizioni all ' importazione o al transito disposti dagli Stati membri sono applicabili , a condizione che siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee . ] Articolo 11 Ai fini del presente regolamento , s ' intende : a ) per « obbligato principale » : la persona che chiede , eventualmente tramite un rappresentante abilitato , con una dichiarazione che abbia formato oggetto delle prescrite formalità doganali , di effettuare un ' operazione di transito comunitario e che , di conseguenza , si rende responsabile , nei confronti della autorità competenti , della regolare esecuzione di tale operazione ; b ) per « mezzo di trasporto » segnatamente : - qualsiasi veicolo stradale , rimorchio , semirimorchio . - qualsiasi carrozza o vagone ferroviario , - qualsiasi battello o nave , - qualsiasi aeromobile , - qualsiasi container , ai sensi della convenzione doganale relativa ai container ; c ) per « ufficio di partenza » : l ' ufficio doganale nel quale ha inizio l ' operazione di transito comunitario ; d ) per « ufficio di passaggio » : - l ' ufficio doganale d ' entrata situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza , - nonchù l ' ufficio doganale d ' uscita dalla Comunità , quando la spedizione lascia il territorio della Comunità durante l ' operazione di transito comunitario attraverso una frontiera tra uno Stato membro ed un paese terzo ; e ) per « ufficio di destinazione » : l ' ufficio doganale al quale devono essere ripresentate le merci per porre termine all ' operazione di transito comunitario ; f ) per « ufficio di garanzia » : l ' ufficio doganale ove è costituita una garanzia globale ; g ) per « frontiera interna » : la frontiera comune a due Stati membri . Si ritiene che varchino una frontiera interna le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro , nella misura in cui al traversata in mare sia effettua con un titolo di trasporto unico . Non si ritiene che varchino una frontiera interna le merci provenienti da paesi terzi per via marittima e trasbordate in un porto marittimo in un porto Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro . TITOLO II Procedura del transito comunitario esterno Articolo 12 1 . Qualsiasi merce , per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno , deve formare oggetto , alle condizioni fissate dal presente regolamento , di un dichiarazione T 1 . Per dichiarazione T 1 s ' intende una dichiarazione compilata su un formulario T 1 completato , ove occorra , da uno o più formulari T 1 bis . [ I modelli dei fomulari T 1 e T 1 bis sono determinati secondo la procedura prevista all ' articolo 57 . ] 2 . I formulari T 1 e T 1 bis sono stampati e compilati in una delle ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro partenza . Ove occorra , le autorità competenti di uno Stato membro interessato all ' operazione di transito comunitario possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro . 3 . Le dichiarazione T 1 è sottoscritta dalla persona che chiede di effettuate un ' operazione di transito comunitario esterno o da un suo rappresentante abilitato ed è presentata , almeno in tre esemplari , all ' ufficio di partenza . 4 . I documenti complementari allegati alla dichiarazione T 1 ne fanno parte integrante . 5 . La dichiarazione T 1 è accompagnata dal documento di trasporto . L ' ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento al momento del compimento delle formalità doganali . Tuttavia , durante il trasporto , il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta dei servizi doganali . 6 . Quando il regime del transito comunitario fa seguito , nello Stato membro di partenza , ad un altro regime doganale , nella dichiarazione T 1 è fatta menzione di detto regime o dei corrispondenti documenti doganali . Articolo 13 L ' obbligato principale è tenuto a : a ) ripresentare le merci tal quali all ' ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorità competenti ; b ) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio è toccato durante il trasporto . Articolo 14 1 . Ogni Stato membro può , alle condizioni da esso stabilite , prevedere l ' utilizzazione del documento T 1 per l ' applicazione dei regimi nazionali . 2 . Le indicazioni complementari apposte a tal fine sul documento T 1 da una parte persona diversa dall ' obbligato principale impegnano soltanto la responsabilità di tale persona , conformemente alle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali . [ Articolo 15 1 . Quando le merci , prima di poter essere vincolate alla procedura del transito comunitario esterno , devono formare oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione , tael dichiarazione e quella del transito comunitario sono raggrupate e compilate su un formulario T 1 , completato , ove occorra , da uno o più formulari T 1 bis . 2 . Ogni Stato membro stabilisce , ai fini dell ' applicazione della propria regolamentazione nazionale , le indicazioni diverse da quelle previste dal formulario 1 che la dichiarazione di esportazione o di riesportazione deve contenere negli appositi spazi , nonchù il numero degli esemplari da presentare . ] Articolo 16 1 . Uno stesso mezzo di trasporto può utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza , sia per il loro scarico in più uffici di destinazione . 2 . Su una stessa dichiarazione T 1 possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate dallo stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione . Per l ' applicazione del primo comma sono considerati come un solo mezzo di trasporto , a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un ' unica spedizione : a ) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi ; b ) un gruppo di carozze o vagoni ferroviari ; c ) le navi componenti un unico convoglio ; d ) i container caricati su un mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo . Articolo 17 1 . L ' ufficio di partenza registra la dichiarazione T 1 , fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all ' ufficio di destinazione e adotta le misure di identificazione ritenute necessarie . 2 . Dopo aver annnotato il documento T 1 in conformità , l ' ufficio di partenza conserva l ' esemplare che gli è destinato e consegna gli altri esemplari all ' obbligato principale o al suo rappresentante . Articolo 18 1 . L ' identificazione delle merci è effettuata , di regola , mediante suggellamento . 2 . Il suggellamento è effettuato : a ) per volume , quando il mezzo di trasporto è stato abilitato in applicazione di altre disposizioni doganali o riconosciuto da parte dell ' ufficio di partenza ; b ) per collo , negli altri casi . 3 . Sono suscettibili di essere considerati idonei al suggellamento per volume i mezzi di trasporto che : a ) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace , b ) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazioni o introduzioni di merci , senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli , c ) non presentano spazi idonei all ' occultamento delle merci , e d ) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per le visite doganali . 4 . L ' ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando , tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione , la descrizione delle merci nella dichiarazione T 1 o nei documenti complementari permette la loro identificazione . Articolo 19 1 . Il trasporto delle merci si effettua sotto scorta degli esemplari del documento T 1 consegnati dall ' ufficio di partenza all ' obbligato principale o al suo rappresentante . 2 . Il trasporto si effettua transitando per gli uffici di passaggio indicati nel documento T 1 . Quando le circostanze le giustificano , il trasporto può effettuarsi transitando per altri uffici di passaggio . 3 . Ai fini della sorveglianza ogni Stato membro può stabilire gli itinerari di transito da seguire sul proprio territorio . 4 . Ogni Stato membro comunica alla Commissione l ' elenco e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri . Articolo 20 Gli esemplari del documento T 1 sono esibiti , in ogni Stato membro , ad ogni richiesta del servizio doganale , il quale può controllare l ' integrità dei suggelli . Non si procede alla visita delle merci , salvo in caso di sospetto di irregolarità che possa dare adito ad abusi . Articolo 21 La spedizione , nonchù gli esemplari del documento T 1 sono presentati ad ogni ufficio di passaggio . Articolo 22 1 . Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio . [ Il modello dell ' avviso di passaggio è determinato secondo la procedura prevista all ' articolo 57 . ] 2 . Gli uffici di passaggio non procedono alla verifica delle merci , salvo in caso di sospetto di irregolarità che possa dare adito ad abusi . 3 . Quando il trasporto , in conformità delle disposizioni dell ' articolo 19 , paragrafo 2 , si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T 1 , l ' ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l ' avviso di passaggio all ' ufficio indicato in tale documento . Articolo 23 Quando un carico o uno scarico è effettuato in un ufficio intermedio , gli esemplari del documento T 1 consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a detto ufficio . Articolo 24 1 . Le merci indicate in un documento T 1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto sotto vigilanza dei servizi doganali dello Stati membro sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione . In tal caso il servizio doganale annota il documento T 1 in conformità . 2 . Il servizio doganale può , alle condizioni da esso stabilite , autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza . In tal caso , il trasportatore annota in conformità il documento T 1 e informa , per ottenere il visto , il successivo ufficio doganale nel quale le merci devono essere presentate . Articolo 25 1 . In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto , per causa indipendente dalla volontà del trasportatore , questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di costatazione , nello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto , al servizio doganale , se questo si trova in prossimità , o , in mancanza , a qualsiasi altra autorità abilita . L ' autorità che interviene appone , se possibile , nuovi suggelli . 2 . In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto , si applicano le disposizioni dell ' articolo 24 . Se non vi è un servizio doganale in prossimità , può intervenire , alle condizioni di cui all ' articolo 24 , paragrafo 1 , qualsiasi altra autorità abilitata . 3 . In caso di pericolo imminente che renda necessario l ' immediato scarico , parziale o totale , il trasportatore può agire di propria iniziativa . Egli ne fa menzione sul documento T 1 . In tal caso , si applicano le disposizioni del paragrafo 1 . 4 . Quando , a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto , il trasportatore non è in grado di rispettare il termine di cui all ' articolo 17 , egli deve darne comunicazione prontemente all ' autorità competente prevista dal paragrafo 1 . Tale autorità annota il documento T 1 in conformità . Articolo 26 1 . L ' ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T 1 in base ai risultati del controllo effettuati , rispedisce immediatamente un esemplare all ' ufficio di partenza e conserva l ' altro esemplare . [ 2 . L ' operazione di transito comunitario può avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T 1 . Tale ufficio diventa , in tal caso , ufficio di destinazione . ] Articolo 27 1 . Al fine di garantire la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario , l ' obbligato principale a prestare una garanzia , salvo disposizioni contrarie del presente regolamento . 2 . La garanzia può essere prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario , o isolamente per una sola operazione di transito comunitario . 3 . Fatte le disposizioni dell ' articolo 33 , paragrafo 2 , la garanzia consiste in un impegno mediante il quale una persona , fisica o giuridica , stabilita nello Stato membro nel quale la garanzia è prestata e da esso accettata si costituisce garante in solido . Articolo 28 1 . La persona che si costituisce garante alle condizioni di cui all ' articolo 27 è tenuta a designare , in ciascuno degli Stati membri il cui territorio sarà attraverso durante il transito comunitario , una terza persona fisica o giuridica che si costituisca del pari garante dell ' obbligat principale . Quest ' ultimo garante deve essere stabilito nello Stato membro interessato e deve impegnarsi in solido con l ' obbligato principale a pagare i dazi e gli altri diritti e tributi ivi esigibili . 2 . L ' applicazione del paragrafo 1 è subordinata ad una decisione del Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , in seguito ad un esame delle condizioni alle quali gli Stati membri hanno potuto , in applicazione dell ' articolo 36 , esercitare il loro diritto di ricupero . [ Articolo 29 1 . La costituzione della garanzia prevista dall ' articolo 27 , paragrafo 3 , deve formare oggetto di un atto conforme , a seconda dei casi , al modello I o II di cui in allegato . 2 . Quando le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono , ogni Stato membro può far sottoscrivere l ' atto costitutivo della siano identici a quelli dell ' atto previsto dal modello . ] Articolo 30 1 . La garanzia globale è costituita presso l ' ufficio di garanzia . 2 . L ' ufficio di garanzia determina l ' importo della garanzia , accetta l ' impegno del garante e concede un ' autorizzazione preventiva che permette all ' obbligato principale , nel limite della garanzia , di svolgere ogni operazione di transito comunitario , qualunque sia l ' ufficio di partenza . [ 3 . A chiunque abbia ottenuto un ' autorizzazione preventiva è rilasciato , alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli Stati membri , un certificato relativo alla garanzia in uno o più esemplari . Il modello del certificato relativo alla garanzia è determinato secondo la procedura prevista all ' articolo 57 . ] 4 . In ogni dichiarazione T 1 è fatto riferimento a detto certificato . 1 . L ' ufficio di garanzia può revocare l ' autorizzazione preventiva quando le condizioni stabilite all ' atto del suo rilascio non sussistono più . 2 . Ogni Stato membro notifica agli Stati membri interessati le revoche di autorizzazioni prevenire . Articolo 32 1 . Ogni Stato membro può accettare che la persona fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca con un solo atto e per un importo forfettario di cinquemila unità di conto per dichiarazione , il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità , chiunque sia l ' obbligato principale . Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori , tenuto conto tra l ' altro dell ' incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più Stati membri , l ' importo forfettario è fissato ad un livello superiore . [ La costituzione della garanzia di cui al piano comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello III di cui all ' allegato . 2 . Sono stabiliti secondo la procedura prevista all ' articolo 57 ; a ) i trasporti di merci che possono dar luogo ad un aumento dell ' importo forfettario , nonchù le condizioni in cui tale aumento è applicabile ; b ) le condizioni in cui è comprovato che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione di transito comunitario . ] Articolo 33 1 . La garanzia prestata isolamente per una sola operazione di transito comunitario è costituita presso l ' ufficio di partenza . 2 . Essa può consistere in un deposito in contanti . In questo caso il relativo importo è fissato dalle autorità competenti degli Stati membri ed essa deve essere rinnovata in ogni ufficio di passaggio ai sensi dell ' articolo 11 , lettera d ) , primo trattino . Articolo 34 Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi dispensa , l ' obbligato principale è dispensato dalle autorità competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci : a ) che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati , b ) di cui è riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura . Articolo 35 Il garante è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti degli Stati membri il cui territorio è stato toccato in occasione del transito comunitario , quando il documento T 1 è appurato dall ' ufficio di partenza . Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di 12 mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T 1 qualora non sia stato avvisato dall ' ufficio di partenza del non appuramento del documento T 1 . Articolo 36 1 . Quando è accettato che , nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario , è stato commesso un illecito in un determinato Stato membro , l ' azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative , regolamentari e amministrative , senza pregiudizio dell ' esercizio delle azioni penali . 2 . Se il luogo dell ' illecito non può essere accertato questo è ritenuto essere stato commesso : a ) quando , nel corso dell ' operazione di transito comunitario , l ' illecito è accertato in un ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna : nell ' ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto o dalle merci ; b ) quando , nel corso delle operazioni di transito comunitario , l ' illecito è accertato in un ufficio di passaggio ai sensi dell ' articolo 11 , lettera d ) , secondo trattino : nello Stato membro da cui dipende tale ufficio ; c ) quando , nel corso dell ' operazione di transito comunitario , l ' illecito è accertato sul territorio di uno Stato membro , ma non i un ufficio di passaggio : nell ' ultimo Stato membro dove l ' accertamento è stato effettuato ; d ) quando la spedizione non è stata ripresentata all ' ufficio di destinazione : nell ' ultimo Stato membro sul cui territorio è costatata , in base agli avvisi di passaggio , l ' entrata del mezzo di trasporto o delle merci ; e ) quando l ' illecito è accertato dopo il compimento dell ' operazione di transito comunitario : nello Stato membro dove l ' accertamento è effettuato . Articolo 37 1 . I documenti T 1 rilasciati in modo regolare e le misure di identificazione adottate dalle autorità doganali di uno Stato membro hanno , negli altri Stati membri , effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T 1 rilasciati in modo regolare e alle misure di identificazione adottate dalle autorità doganali di ciascuno di tali Stati membri . 2 . Le costatazioni effettuate dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario hanno , negli altri Stati membri , la medesima forza probante di quella delle costatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri . Articolo 38 Ove occorra , le amministrativi doganali degli Stati membri si comunicano reciprocamente le costatazioni , i documenti , i rapporti , i processi verbali e le informazioni relative ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario nonchù alle irregolarità e alle infrazioni a tale regime . TITOLO III Procedura del transito comunitario interno Articolo 39 1 . Qualsiasi merce , per circolare vincolata alla procedur del transito comunitario interno , deve formare oggetto di una dichiarazione T 2 . Per dichiarazione T 2 completato , ove occorra , da uno o più formulari T 2 bis . [ I modelli dei formulari T 2 e T 2 bis sono determinati secondo la procedura prevista all ' articolo 57 . ] 2 . Fatte salve le disposizioni contrarie di cui agli articoli 40 e 41 , le disposizioni del titolo II si applicano , mutatis mutandis , alla procedura del transito comunitario interno . Articolo 40 Deve essere prestata una garanzia , a copertura della parte di trasporto che si effettua tra l ' ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio , soltanto nel caso in cui essa sia richiesta dalla regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è situato l ' ufficio di partenza . [ Articolo 41 1 . Le merci per le quali le formalità di esportazione sono assolte in un ufficio di frontiera dello Stato membro esportatore possono non essere vincolate , in tale ufficio , al regime del transito comunitario , quando esse non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione . In tal caso , le indicazioni da apporre sulla dichiarazione T 2 possono essere limitare a quelle richieste per l ' esportazione dalle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative dello Stati membro di partenza . L ' ufficio doganale di esportazione vista un esemplare del documento T 2 e lo consegna all ' esportatore o ad un suo rappresentante , unitamente , a richiesta di questi , agli altri esemplari non utilizzati . L ' esemplare vistato deve essere consegnato all ' ufficio di entrata nello Stato membro confinante . Un ' operazione di transito comunitario può inizio in detto ufficio di entrata , che diventa in tal caso ufficio di partenza . 2 . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle merci che varcano una frontiera interna ai sensi dell ' articolo 11 , lettera g ) , secondo comma . ] TITOLO IV Disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto Articolo 42 1 . Le amministrazioni ferroviarie degli stati membri sono esonerate dall ' obbligo di prestare garanzia . 2 . Le disposizioni dell ' articolo 19 , paragrafi 2 e 3 , e degli articoli 21 e 22 si applicano ai trasporti di merci per ferrovia . 3 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 36 , paragrafo 32 , lettera d ) , le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio . Articolo 43 1 . Non occorre prestare alcuna garnazia per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane . 2 . Ciascuno Stato membro può , per il trasporto di merci su altre vie navigabili situate nel proprio territorio , concedere l ' esonero dalla prestazione di una garanzia . Esso comunica alla Commissione , che ne informa gli Stati membri , i provvedimenti adottati a tale effetto . Articolo 44 [ 1 . In deroga all ' articolo 4 , le merci il cui trasporto comporta il passaggio di una frontiera interna ai sensi dell ' articolo 11 , lettera g ) , secondo comma , possono non essere vicolate al regime del transito comunitario primo di varcare detta frontiera . 2 . Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano : - quando le merci sono soggette a misure comunitarie che comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione ovvero - quando il trasporto deve aver termine in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il porto di sbarco , a meno che il trasporto oltre tale porto non debba essere effettuato , in applicazione dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , in regime del Manifesto renano . ] 3 . Qualora le merci siano state vincolate al regime del transito comunitario prima di varcare la frontiera interna , gli effetti di tale regime sono sospesi durante la traversata in altro mare . 4 . Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci per via marittima . Articolo 45 1 . Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti per via aerea quando queste non sono soggette a misure comunitarie che comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione . 2 . Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato totalmente o parzialmente per via aerea , non occorre prestare alcuna garanzia o copertura del percorso aereo dei trasporti effettuati dalle compagnie aeree indicate in un elenco da stabilire secondo la procedura prevista dall ' articolo 57 . ] Articolo 46 1 . Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di condutture . 2 . Nei casi in cui ricorre ad una procedura di transito comunitario per i trasporti a mezzo di condutture , non occorre prestare alcuna garanzia . [ Articolo 47 Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che , in virtù dell ' articolo 44 , dell' articolo 45 , paragrafo 1 , o dell ' articolo 46 , paragrafo 1 , non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno , soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno , rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci . ] TITOLO V Disposizioni particolari applicabili alle spedizioni a mezzo posta Articolo 48 1 . In deroga all ' articolo 1 , il regime del transito comunitario non si applica alle spedizioni a mezzo posta ( compresi i pacchi postali ) . [ 2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un ufficio postale situato nella Comunità , soltanto quando sugli imballaggi , o sui documenti di accompagnamento non figura un ' etichetta gialla il cui modello è determinato secondo la procedura prevista all ' articolo 57 . Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o fare appore tale pagnamento quando le merci non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 di detto trattato . ] TITOLO VI Disposizioni particolari applicabili alle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli Articolo 49 1 . Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli , semprechù non si tratti di merci destinate a fini commerciali . 2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che , in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 , non circolano vincolate al regime del transito comunitario : a ) quando dalla dichiarazione risulta che si tratta di merci comunitarie , senza che vii sia alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione e quando il loro valore complessivo non supera trecento unità di conto per viaggiatore ; b ) negli altri casi , su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci . TITOLO VII Disposizioni relative alla statistica [ Articolo 50 Quando si applica il regime di transito comunitario , esso serve di base per le rilevazioni statistiche del transito e dell ' esportazione . ] [ Articolo 51 1 . I documenti T 1 e T 2 costituiscono la base per le rilevazioni statistiche dei movimenti di merci vincolate di transito comunitario . 2 . In caso di applicazione dei regimi di cui all ' articolo 7 , paragrafi 1 e 2 , i documenti previsti per tali regimi costituiscono la base per le rilevazioni statistiche del transito . Nel caso previsto all ' articolo 7 , paragrafo 1 , secondo comma , spetta a ciascuno Stato membro adottare le misure che garantiscono le rilevazioni statistiche . 3 . Quando uno stesso movimento di merci dà luogo , successivamente , alla compilazione di un documento nazionale di transito e di un documento T 1 o T 2 , soltanto quest ' ultimo documento costituisce la ase perle rilevazioni statistiche . ] [ Articolo 52 Finchù il Consiglio non avrà fissato , su proposta della Commissione , le disposizioni relative all ' uniformazione della statistica del transito : a ) l ' ufficio di partenza trasmette immediatamente al servizio che , nello Stato membro di partenza , è competente per le statistiche del commercio estero , un esemplare del documento T 1 o T 2 conforme all ' esemplare rinviatogli dall ' ufficio di destinazione ; quest ' ultimo esemplare deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell ' operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa ; b ) l ' ufficio di destinazione trasmette immediatamente al servizio che , nello Stato membro di destinazione , è competente per le statistiche del commercio estero , un esemplare del documento T 1 o T 2 conforme all ' esemplare da esso conservato ; quest ' ultimo deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell ' operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa ; c ) il servizio competente per le statistiche del commercio estero nello Stato membro di partenza trasmette immediatamente ai servizi competenti per le statistiche del commercio negli Stati membri interessati dall ' operazione di transito comunitario , escluso lo Stato membro di destinazione , i dati contenuti nell ' esemplare del documento T 1 o T 2 trasmessogli conformemente alle disposizioni della lettera a ) . ] [ Articolo 53 L ' ufficio doganale competente trasmette immediatamente al servizio che , nello Stato membro di esportazione o di riesportazione , è competente per le statistiche del commercio estero , l ' esemplare del documento per l ' esportazione o la riesportazione destinato a tale servizio . ] Articolo 54 A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero , l ' obbligato principale , o il suo rappresentante abilitato , è tenuto a fornire qualsiasi informazione riferentesi al documento T 1 o T 2 e necessaria all ' elaborazione di dette statistiche . [ TITOLO VIII [ Disposizioni relative al comitato del transito comunitario [ Articolo 55 1 . È istituito un comitato del transito comunitario , qui di seguito denominato il « comitato » , composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno . ] [ Articolo 56 Il comitato può esaminare ogni problema relativo all ' applicazione del presente regolamento , sottopostogli dal suo presidente , sia su iniziata di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . ] [ Articolo 57 1 . Sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni necessarie : a ) per l ' applicazione degli articoli 2 , 4 , 7 , 8 , 9 , 32 , 34 , 35 , 41 , 45 e 59 , b ) per l ' adattamento del regime del transito comunitario ai fini dell ' applicazione di talune misure comunitarie che comportino dell ' utilizzazione o destinazione delle merci che ne formano oggetto , c ) per semplificare le formalità interenti alle procedure di transito comunitario in particolare interno , o per adattarle alle esigenze proprie a determinate merci . Sono inoltre determinati con questa stessa procedura i modelli dei formulari di cui agli articoli 12 , 22 , 30 , 39 e 48 . Questi modelli potranno differire da quelli allegati al regolamento ( CEE ) n . 542/69 qualora lo impongano esigenze proprie a determinate merci o esigenze tecniche . 2 . il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . a ) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato . b ) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione . ] [ TITOLO IX [ Disposizioni finali [ Articolo 58 In deroga alle disposizioni del presente regolamento , il Belgio , il Lussemburgo e i Paesi Bassi possono applicare ai documenti di transito comunitario gli accordi conclusi o da concludere tra di loro , al fine di ridurre o abolire le formalità al passaggio delle frontiere belgo-lussemburghese e belgo-olandese . ] [ Articolo 59 1 . Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante . 2 . I modelli previsti in detti allegati possono essere adattati , secondo la procedura prevista dall ' articolo 57 , ad esigenze proprie a determinate merci o ad esigenze tecniche . ] [ Articolo 60 Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso adotta per l ' applicazione del presente regolamento . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri . ] [ Articolo 61 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 542/69 è abrogato . 2 . In tutti gli atti comunitari , diversi dal presente regolamento , in cui è fatto riferimento al regolamento ( CEE ) n . 542/69 , a taluni suoi articoli , o ai regolamenti adottati per la sua applicazione secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 del suo articolo 58 , tale riferimento è da considerarsi relativo al presente regolamento o ai regolamenti d ' applicazione di cui esso sarà oggetto . ] ALLEGATO I Appendice II Regolamento che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario - ( CEE ) n . 223/77 del 22 dicembre 1976 - TITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE AI FORMULARI ED ALLA LORO UTILIZZAZIONE NEL QUADRO DEL REGIME DEL TRANSITO COMUNITARIO SEZIONE 1 FORMULARI Articolo 1 1 . I formulari sui quali sono redatte le dichiarazioni di transito comunitario devono essere conformo ai modelli che figurano agli allegati da I a IV , salvo per quanto riguarda il contenuto degli spazi riservati a fini nazionali . Le dichiarazioni sono utilizzate conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 222/77 ed a quelle articoli 3 e 4 del presente regolamento . 2 . Nelle condizioni di cui agli articoli da 5 a 9 , possono essere utilizzate come parte descrittiva delle dichiarazioni di transito comunitario delle distinte di carico basate sul modello che figura all ' allegato V . Questa utilizzazione fa salvo gli obblighi relativi alla formalità d ' esportazione , di riesportazione , d ' importazione e di reimportazione , nonchù i relativi formulari . [ 3 . Il formulario sul quale è redatto l ' esemplare speciale del documento di transito comunitario , qui di seguito denominato « esemplare di controllo T n . 5 » , che costituisce la prova che le merci in esso descritte hanno ricevuto un ' utilizzazione o una destinazione particolare , deve essere conforme al modello che figura all ' allegato VI . L ' esemplare di controllo T n . 5 è rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 e 13 . ] 4 . Il formulario sul quale è redatto l ' avviso di passagio per l ' applicazione dell ' articolo 22 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 deve essere conforme al modello che figura all ' allegato VII . 5 . Il formulario sul quale è redatta la ricevuta attestante la presentazione all ' ufficio di destinazione di un documento di transito comunitario e/o d ' un esemplare di controllo T n . 5 così come della spedizione alla quale essa si riferisce deve essere conforme al modello che figura all ' allegato VIII . La ricevuto è rilasciata e utilizzata conformemente alle disposizioni dell ' articolo 15 . 6 . [ Il formulario sul quale è redatto il certificato relativo alla garanzia previsto all ' articolo 30 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 deve essere conforme al modello che figura all ' allegato IX . Il certificato relativo alla garanzia è rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 18 a 21 . 7 . Il formulario sul quale è redatto il certificato di garanzia forfettaria deve essere conforme al modello che figura all ' allegato X . Tuttavia , le indicazioni contenute sul verso di questo modello possono figurare sul recto , nella parte superiore prima della indicazione « rilasciato da ... » , restando inalterate le altre indicazioni successive . Il certificato di garanzia forfettaria è rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli 22 a 25 . 8 . Il formulario sul quale è redatto il documento di transito comunitario interno T 2 L rilasciato per giustificar il carattere comunitario delle merci che non circolano in regime di transito comunitario deve essere conforme al modello che figura all ' allegato XI . Il documento conformemente alle disposizioni del titolo V . [ 9 . Il modello dell ' etichetta gialla di cui all ' articolo 48 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 figura all ' allegato XII . ] Articolo 2 1 . Per i formulari delle dichiarazioni di transito comunitario , delle distinte di carico , degli avvisi di passaggio e delle ricevute è utilizzata una carta collata , per scritture , pesante almeno 40 grammi al m2 . Per i formulari delle dichiarazioni di transito comunitario e delle distinte di carico la sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull ' altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni e sgualciture . 2 . Per i formulari di certificati di garanzia forfettaria e dei documenti di transito comunitario interno T 2 L è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica , collata per scritture e pesante almeno 55 grammi al m2 . Essa deve avere un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici . Questo fondo è - di colore rosso per i certificati di garanzia forfettaria , - di colore verde per i documenti di transito comunitario interno T 2 L . 3 . Per i formulari dei certificati relativi alla garanzia è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica e pesante almeno 100 grammi al m2 . Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato di colore verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici . 4 . La carta di cui ai paragrafi 1 , 2 e 3 è di colore bianco , ad esclusione dei formulari delle dichiarazioni di transito comunitario esterno per le quali è utilizzata una carta di colore azzurro chiaro e delle distinte di carico per le quali il colore della carta è a scelta degli interessati . 5 . Il formato di formulari è : a ) di 210 × 297 mm per le dichiarazioni di transito comunitario , le distinte di carico e di documenti di transit comunitario interno T 2 L , salvo una tolleranza massima per quanto riguarda la lunghezza di 5 mm in meno o di 8 mm in più ; b ) di 210 × 148 mm per gli avvisi di passaggio e i certificati relativi alla garanzia ; c ) di 148 × 105 mm per le ricevute e i certificati di garanzia forfettaria . 6 . I formulari sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità . Per quanto riguarda i formulari delle dischiarazioni di transito comunitario , delle distinte di carico e dei documenti di transito comunitario interno T 2 L , la lingua da utilizzare è designata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza e , ove occorra , le autorità competenti di un altro Stato membro ove questi documenti devono essere prodotti possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro . Per quanto riguarda il certificato relativo alla garanzia , la lingua da utilizzare è designata dalle autorità competenti dello Stato membro da cui dipende l ' ufficio di garanzia . 7 . I formulari delle dichiarazioni di transito comunitario e dei certificato e dei certificati di garanzia forfettaria devono portare una menzione indicante il nome e l ' indirizzo della tipografia , o una sigla che ne consenta l ' identificazione . Il certificato di garanzia forfettaria reca inoltre un numero di serie che lo contraddistingua . 8 . È compito degli Stati membri provvedere o fare provvedere alla stampa dei formulari dei certificati relativi alla garanzia . Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue . 9 . I formulare dei documenti di transito comunitario interno T 2 L sono stampati a cura degli Stati membri , i quali possono anche affidarne l ' incarico a tipografie stabilite nel loro territorio e da essi autorizzate . In quest ' ultimo caso gli estremi dell ' autorizzazione devono essere riportati su ciascun formulario . Ogni formulario deve portare una menzione indicante il nome e l ' indirizzo della tipografia , o una sigla che ne consenta l ' identificazione , nonchù un numero di serie che lo contraddistingue . 10 . I formulari dei certificati relativi alla garanzia e dei certificati di garanzia forfettaria devono essere compilati a macchina . Gli altri formulari possono essere compilati sia a macchina , sia in modo leggibile a mano ; in quest ' ultimo caso essi devono essere compilati con inchiostro e in stampatello . I formulari non devono contenere nù concellature nù alterazioni . Le modifiche eventualmente apportare devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo , se è il caso , le indicazioni volute . Ogni modifica così operata deve essere approvata dall ' autore e vistata dalle autorità doganali . [ 11 . Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 , 4 , 5 , lettera a ) , 6 , primo e seconda comma , 9 e 10 , secondo e terzo comma , sono anch ' esse applicabili ai formulari dell ' esemplare di controllo T n . 5 . Tuttavia , il fondo arabescato di cui al paragrafo 2 è di color blu per le due facciate degli originali degli esemplari di controllo T n . 5 . ] SEZIONE II UTILIZZAZIONE DEI FORMULARI Dichiarazioni T 1 e T 2 Articolo 3 1 . I formulari delle dichiarzione di transito comunitario sono confezionati in fascicoli che permettono di ottenere i vari esemplari a decalco . 2 . Ogni fascicolo è composto almeno di seguenti esemplari , presentati nell ' ordine di numerazione : a ) esemplare per l ' ufficio di parenza , esemplare che porta il numero 1 , b ) esemplare per l ' ufficio di destinazione , esemplare che porta il numero 2 , c ) esemplare per il rinvio , esemplare che porta il numero 3 , d ) esemplare per la statistica , esemplare che porta il numero 4 . 3 . Gli esemplari 3 e4 hanno un bordo rispettivamente rosso e blu scuro . La larghezza di questi bordi è di circa 4 mm . Articolo 4 Quando , conformemente agli articoli 15 e 39 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , la dichiarazione di esportazione o di riesportazione e quella del transito comunitario sono ragruppate e compilate su un solo formulario , il fascicolo previsto all ' articolo 3 è presentato contemporaneamente all ' esemplare o agli esemplari richiesti dallo Stato membro di partenza ai fini dell ' esportazione o della riesportazione . ] Distinte di carico Articolo 5 1 . Allorchù una dichiarazione di transito comunitario è redatta per una spedizione comportante più di due specie di merci , le indicazioni relative a queste ultime possono esser fornite su una o più distinte di carico , invece di essere riportate nei riquadri 30 , 31 , 35 , 36 e 37 del formulario T 1 completato con uno o più formulai T 1 bis , oppure del formulario T 2 , completato con un o più formulai T 2 bis . Allorchù è fatto uso delle distinte di carico , i riquadri di cui trattasi dei formulari T 1 o T 2 sono sbarrati e tali formulari non possono essere completati con dei formulari T 1 bis o T 2 bis . 2 . Per distinta di carico di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , si intende ogni documento commerciale rispondente alle condizioni dell ' articolo 2 , paragrafi 1 , 5 , lettera a ) , 6 , primo e secondo comma , e 10 , secondo e terzo comma , e degli articoli 6 e 7 . 3 . La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari del formulario T 1 o T 2 del quale essa fa parte ed è firmata dalla persona che firma il formulario T 1 o T 2 . 4 . Al momento della registrazione della dichiarazione , la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del formulario T 1 o T 2 del quale essa fa parte . Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che porti il nome dell ' ufficio di registrazione , oppure a mano ma accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio . La firma di un funzionario dell ' ufficio di registrazione è facoltativa . 5 . Quando più distinte di carico sono allegate a uno stesso formulario T 1 o T 2 , esse devono portare un numero d ' ordine attribuito dall ' obbligato principale ; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nel riquadro 4 del formulario T 1 o T 2 . 6 . Una dichiarazione redatta su un formulario T 1 o T 2 completato da una o più distinte di carico rispondenti alle condizioni degli articoli da 6 a 9 vale , secondo il caso , dichiarazione T 1 o T 2 . Articolo 6 Le distinte di carico recano : a ) l ' intestazione « distinta di carico » ; b ) un riquadro di 70 × 55 mm , diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm destinata a ricevere il riferimento al formulario T 1 o T 2 del quale la distinta di carico fa parte , e una parte inferiore di 70 × 40 mm destinata a ricevere le indicazioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 4 ; c ) nell ' ordine seguente , delle colonne la cui intestazione è redatta come segue : - n . d ' ordine , - 30 . Quantità , natura , marche e numeri dei colli , - 31 . Designazione delle merci , - 35 . Paese di provenienza , - 36 . Peso lordo in kg , - riservato alla dogana . Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne . Tuttavia , la colonna intestata « riservato alla dogana » deve avere una larghezza minima di 30 mm . Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli altri spazi non previsti alle lettere a ) , b ) e c ) . Articolo 7 1 . Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la parte anteriore del formulario . 2 . Ogni articolo indicato sulla distinta di carico deve essere preceduto da un numero d ' ordine . [ 3 . Ogni articolo deve , all ' occorrenza , essere seguito dalle menzioni speciali previste dalla regolamentazione comunitaria , in particolare in materia di politica agricola comune . ] 4 . Immediatamente sotto l ' ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e li spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta . Articolo 8 1 . Le autorità doganali competenti di ogni Stato membro possono tuttavia permettere che le imprese residenti sul loro territorio , le cui scritture siano basate su un sistema integrato di trattamento elettronico oppure meccanografico delle informazioni , utilizzino delle distinte di carico di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , che , benchù non rispondenti a tutte le condizioni dell ' articolo 2 , paragrafi 1 , 5 , lettera a ) , e 10 , secondo e terzo comma , dell ' articolo 6 , sono concepite e compilate in modo tale da poter essere gestite senza difficoltà dai servizi doganali e statistici interessati . 2 . Queste distinte di carico devono , in ogni caso , menzionare la quantità , la natura , le marche e il numero dei colli , la designazione delle merci , il peso lordo in kg di ogni articolo nonchù il paese di provenienza . Articolo 9 1 . Allorchù è fatta applicazione delle disposizioni degli articoli da 366 a 53 , le disposizioni dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , e degli articoli 6 , 7 e 8 si applicano alle distinte di carico che saranno eventualmente allegate alla lettera di vettura internazionale . In questo caso , il numero di dette distinte è indicato nella casella 32 della lettera i vettura internazionale . Inoltre la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale le lettera di vettura internazionale si riferisce ovvero , se del caso , il numero del contenintore contenente le merci . 2 . Per i trasporti che iniziano all ' interno della Comunità e concernenti contemporaneamente merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , ed all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , le distinte di carico devono essere compilate separatamente ed un riferimento ai numeri d ' ordine delle distinte di carico relative alle merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , di detto regolamento , deve essere apposto nella casella 25 della lettera di vettura internazionale . [ Esemplare di controllo T n . 5 [ Articolo 10 Quando l ' applicazione di una misura comunitaria adottata in merito all ' importazione o all ' esportazione di merci o alla loro circolazione della Comunità è subordinata alla prova che queste merci hanno ricevuto l ' utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta dalla predetta misura , la prova è costituita dalla presentazione dell ' esemplare di controllo T n . 5 . ] [ Articolo 11 1 . L ' esemplare di controllo T n . 5 è redatto a cura dell ' interessato in un originale e almeno una copia . La firma sull ' originale e sulla copia o sulle copie non può essere apposta per decalco . 2 . L ' esemplare di controllo T n . 5 deve rispettare , per quanto riguarda la designazione delle merci e le menzioni speciali , tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria comportante il controllo . ] [ Articolo 12 1 . Nell ' ambito di una procedura di transito comunitario , l ' ufficio di partenza rilascia l ' esemplare di controllo T n . 5 . L ' ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione assicura o fa assicurare sotto la propria responsabilità in controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta . 2 . L ' ufficio di partenza trattiene una copia dell ' esemplare di controllo T n . 5 . 3 . L ' originale dell ' esemplare di controllo T n . 5 accompagna le merci nelle medesime condizioni degli altri esemplari del documento di transito comunitario di cui all ' articolo 19 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 . 4 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , l ' origine dell ' esemplare di controllo T n . 5 è rinviato immediatamente all ' ufficio di partenza dopo essere stato debitamente annotato dall ' ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione . ] [ Articolo 13 Quando le merci assoggettate ad un controllo di utilizzazione e/o di destinazione non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario , esse devono fare oggetto , oltre che del documento relativo alla procedura utilizzata , della compilazione di un esemplare di controllo T n . 5 . Quest ' ultimo è rilasciato e utilizzato nelle condizioni previste all ' articolo 12 . ] [ Articolo 14 In deroga all ' articolo 10 e salvo prescrizioni contrarie previste dalle disposizioni relative all misura comunitaria , ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova venga fornita secondo una procedura nazionale , a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di ricevere l ' utilizzazione e/o la destinazione prevista a prescritta . ] ricevuta Articolo 15 1 . La persona che presenta all ' ufficio di destinazione un documento di transito comunitario , così come le relative merci , può , su richiesta , ottenere una ricevuta . [ 2 . La ricevuta è ugualmente rilasciata , su richiesta , alla persone che presenta all ' ufficio doganale competente dello Sato membro di destinazione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 1 , un esemplare di controllo T n . 5 , nonchù le relative merci . La ricevuta non può sostituire l ' esemplare di controllo T n . 5 . ] 3 . La ricevuta dev ' essere previamente compilata dall ' interessato . Essa può contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori del riquadro riservato alla dogana , ma la validità del visto della dogana è limitata alle indicazioni che figurano in detto riquadro . Rinvio dei documenti Articolo 16 Ogni Stato membro ha la facoltà di designare uno o più organismi centrali presso i quali i documenti devono essere rinviati dagli uffici doganali competenti dello Stato membro di destinazione . Gli Stati membri che hanno designato a questo effetto degli organismi centrali ne informano la Commissione precisando il tipo dei documenti che devono essere rinviati . La Commissione ne dà notizia agli altri Stati membri . TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INFORMAZIONE AL GARANTE CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI TRANSITO COMUNITARIO Articolo 17 Quando un documento di transito comunitario non è appurato all ' ufficio di partenza , questo ufficio , entro nove mesi a decorrere dalla data di rilascio di tale documento , ne informa il garante . PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 377R1291.1 GARANZIA GLOBALE Certificati relativi alla garanzia Articolo 18 1 . Sul verso del certificato relativo alla garanzia l ' obbligato principale designa , sotto la sua responsabilità , sia all ' atto del rilascio che durante che durante il periodo di validità del certificato , delle persone abilitate a firmare a suo nome le dischiarazione di transito comunitario . Ogni designazione implica l ' indicazione del cognome , nome e facsimile della firma della persone abilitata . L ' obbligato principale deve convalidare con la sua firma qualsiasi iscrizioni di una persone abiltata . L ' obbligato principale ha la facoltà di sbarrare i riquadri che non desidera utilizzare . 2 . L ' obbligato principale può , in qualsiasi momento , annullare l ' iscrizione di un a persona abilitata che figura sul verso del certificato . Articolo 19 Ogni persona indicata sul verso di un certificato relativo alla garanzia presentato ad un ufficio di partenza è considerata essere il rappresentante abilitato dell ' obbligato principale . Articolo 20 Il periodo di validità del certificato relativo alla garanzia non può essere superiore a due anni . Questo periodo può tuttavia essere prorogato una sola volta dall ' ufficio di garanzia per un nuovo periodo non superiore a due anni . Articolo 21 In caso di rescissione del contratto di garanzia , l ' obbligato principale deve restituire immediatamente all ' ufficio di garanzia tutti i certificati relativi alla garanzia in corso di validità che gli sono stati rilasciati . GARANZIA FORFETTARIA [ Articolo 22 1 . Quando una persona fisica o giuridica intende costituirsi garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 e secondo le modalità di cui all ' articolo 32 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , la costituzione della garanzia deve formare oggetto di un atto conforme al modello III che figura all ' allegato di detto regolamento . 2 . Quando lo esigono le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali o gli usi , ogni Stato membro può autorizzare una diversa stesura dell ' atto costituivo della garanzia , purchù gli effetti siano identici a quelli dell ' atto previsto al paragrafo 1 . ] Articolo 23 1 . L ' accettazione dell ' impegno del garante da parte dell ' ufficio doganale dove è costituita la garanzia di cui all ' articolo 22 - denominato « ufficio di garanzia » - comporta per il garante stesso l ' autorizzazione a rilasciare , alle condizioni stabilite nell ' atto costituivo della garanzia , il certificato o i certificati di garanzia forfettaria richiesti a persone che intendono effettuare , da un ufficio di partenza di loro scelta , in qualità di obbligati principali , un ' operazione di transito comunitario . Lo Stato membro da cui dipende l ' ufficio di garanzia notifica senza indugio agli altri Stati membri la rescisione di un contratoo di garanzia . 2 . La responsabilità del garante è impegnata fino a concorrenza di 5 000 unità di conto per ogni certificato di garanzia forfettaria . 3 . Fermo restando il disposto dell ' articolo 24 , ogni certificato di garanzia forfettaria permette all ' obbligato principale di effettuare un ' operazione di transito comunitario . Il certificato consegnato all ' ufficio di partenza viene conservato da quest ' ultimo . Articolo 24 1 . Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 , l ' ufficio di partenza non può esigere una garanzia superiore all ' importo forfettario di 5 000 unità di conto per ogni singola dichiarazione di transito comunitario , indipendentemente dall ' importo dei dazi e degli altri diritti e tributi relativi alle merci che formano oggetto di una determinata dichiarazione . 2 . Eccezionalmente , quando un trasporto di merci , per circostanze ad esso particolari , presenta dei rischi maggiori e l ' ufficio di partenza giudica insufficiente , per queste ragioni , la garanzia di 5 000 unità di conto , detto ufficio può esigere una garanzia superiore secondo un multiplo di 5 000 unità di conto . 3 . I trasporti di merci che rientrano nell ' elenco che figura all ' allegato XIII danno luogo ad un aumento della garanzia forfettaria quando la quantità di o delle merci trasportate supera quella corrispondente all ' importo forfettario di 5 000 unità di conto . In tale caso , l ' importo forfettario è riportato al multiplo di 5 000 unità di conto necessarie a garantire la quantità delle merci da spedire . 4 . Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 , l ' obbligato principale deve consegnare all ' ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia forfettaria corrispondenti al multiplo di 5 000 unità di conto richiesto . Articolo 25 1 . Quando la dichiarazione di transito comunitario comprende altre merci , oltre quelle menzionate nell ' elenco di cui all ' articolo 24 , paragrafo 3 , le disposizioni relative alla garanzia forfettaria si applicano come le due categorie di merci formassero oggetto di dichiarazione separate . 2 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 , non si tiene conto della presenza delle merci di una delle due categorie quando la loro quantità o il loro valore è relativamente poco importante . TRASPORTI PER VIA AEREA Articolo 26 L ' elenco delle compagnie aeree alle quali si applica l ' esonero della garanzia previsto dall ' articolo 45 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 figura all ' allegato XIV . [ TITOLO III [ UTILIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRANSITO COMUNITARIO PER L ' APPLICAZIONE DI MISURE ALL ' ESPORTAZIONE DI TALUNE MERCI [ Articolo 27 1 . Il presente titolo stabilisce le condizioni in cui circolano all ' interno della Comunità le merci la cui esportazione fuori della Comunità è vietata , assoggettata a restrizioni , a una tassa o ad altra imposizione . 2 . Tuttavia , queste disposizioni si applicano unicamente se la misura che istituisce il divieto , la restrizione , la tassa o qualsiasi altra imposizione , ne ha previsto l ' applicazione , fatte salve le disposizioni particolari che tale misura può comportare . 3 . Le disposizioni del presente titolo non sono applicabili allorchù il trasporto delle merci all ' interno della Comunità concerne unicamente il territorio di uno Stato membro . ] [ Articolo 28 Quando le merci di cui all ' articolo 27 , paragrafo 1 , sono vincolate ad una procedura di transito comunitario , l ' obbligato principale appone nel riquadro « designazione delle merci » dalla dichiarazione di transito comunitario , una delle seguenti menzioni , secondo i casi : - Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni - Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione [ Articolo 29 1 . Quando le merci di cui all ' articolo 27 , paragrafo 1 , non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario , l ' ufficio doganale dove sono assolte le formalità richieste per la loro spedizione fa compilare l ' esemplare di controllo T n . 5 previsto all ' articolo 10 . L ' interessato appone , nel riquadro 104 di tale esemplare , secondo il caso , una delle menzioni di cui all ' articolo 28 . 2 . Sono applicabili le disposizioni degli articoli da 11 a 14 . 3 . L ' ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone sul documento doganale che accompagna le merci , secondo il caso , una delle menzioni previste all ' articolo 28 . ] [ Articolo 30 Le disposizioni degli articoli 28 e 29 non sono applicabili quando le merci sono dichiarate per l ' esportazione fuori della Comunità e viene fornita la prova all ' ufficio doganale presso cui le formalità di esportazione sono effettuate che l ' atto amministrativo che le libera delle restrizione prevista nei loro confronti è stato compiuto , che la tassa o l ' imposizione dovuta è stata pagata ovvero che , tenuto conto della loro situazione , tali merci possono lasciare senz ' altra formalità il territorio della Comunità . ] [ Articolo 31 1 . Se la misura di cui all ' articolo 27 , paragrafo 2 , prevede la costituzione di una garanzia , questa è fornita allorchù , secondo le indicazioni contenute nel documento doganale , le merci di cui all ' articolo 27 , paragrafo 1 , che circolano fra due situati nella Comunità lasciano , in modo diverso dalla via aerea , il territorio di questa durante il trasporto . 2 . La garanzia è costituita presso l ' ufficio doganale dove sono assolte le formalità richieste per la spedizione delle merci o presso un altro organismo designato a tale scopo dallo Stato membro da cui dipende detto ufficio , secondo le modalità da determinare a cura delle autorità competenti di detto Stato membro . Se si tratta di una misura che istituisce una tassa o altra imposizione , la garanzia non deve essere fornita allorchù il trasporto delle merci si effettua in regime di transito comunitario ed è stata fornita una garanzia diversa da quella in contanti oppure è previsto l ' esonero della garanzia in ragione della persona dell ' obbligato principale . ] [ Articolo 32 1 . Le disposizioni dell ' articolo 29 si applicano ugualmente alle merci di cui all ' articolo 27 , paragrafo 1 , che circolano tra due punti situati nella Comunità con attraversamento del territorio dell ' Austria o della Svizzera e che in uno di questi due paesi sono oggetto di rispedizione . In deroga alle disposizioni dell ' articolo 12 , paragrafo 3 , l ' originale dell ' esemplare di controllo T n . 5 accompagna le merci fino all ' ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione . L ' ufficio di partenza fissa il termine entro il quale le merci devono essere reintrodotte nella Comunità . 2 . Se la misura di cui all ' articolo 27 , paragrafo 2 , prevede la costituzione di una garanzia , questa deve essere fornita , in deroga alle disposizioni dell ' articolo 31 , in tutti i casi di cui al paragrafo 1 . ] [ Articolo 33 Quando le merci non sono immesse in consumo subito dopo il loro arrivo all ' ufficio di destinazione , quest ' ultimo deve prendere le disposizioni necessarie per garantire l ' applicazione delle misure previste al loro riguardo e di cui all ' articolo 27 , paragrafo 2 . ] [ Articolo 34 Nei casi in cui le merci di cui all ' articolo 27 , paragrafo 1 , circolanti nelle condizioni di cui all ' articolo 31 , incluse quelle trasportate per via aerea , non sono reintrodotte nella Comunità entro il termine prescritto esse devono considerarsi irregolarmente esportate verso un paese terzo dello Stato membro dal quale sono state spedite , a meno che non sia provato che le stesse sono andate distrutte per causa di forza maggiore e caso fortuito . ] TITOLO IV MISURE DI SEMPLIFICAZIONE Articolo 35 Le disposizioni del presente titolo : [ a ) fanno salva l ' applicazione delle disposizioni degli articoli da 10 a 14 ; ] b ) fanno salvi gli obblighi relativi alle formalità di esportazione , riesportazione , importazione o di reimportazione . SEZIONE I PROCEDURE DEL TRANSITO COMUNITARIO PER LE MERCI TRASPORTATE DALLE FERROVIE Disposizioni generali Articolo 36 Per i trasporti di merci affettuati dalle amministrazioni ferroviarie con lettera di vettura internazionale ( CIM ) o con bollettino di spedizioni colli espressi internazionale ( TIEx ) , le formalità relative alle procedure del transito comunitario sono semplificate conformemente alle disposizioni della presente sezione . Articolo 37 La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale vale : a ) per le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , dichiarazione o documento T 1 , secondo il caso ; b ) per le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del precitato regolamento , dichiarazione o documento T 2 , secondo il caso . Articolo 38 L ' amministrazione ferroviaria di ogni Stato membro pone a disposizione dell ' amministrazione doganale nazionale , per i necessari controlli , le proprie scritture del centro o dei centri contabili . Articolo 39 1 . L ' amministrazione ferroviaria che accetta per il trasporto le merce accompagnata da una lettera di vettura internazionale o da un bollettino di spedizione di espressi internazionale acquista , per l 'operazione di cui trattasi , la veste di obbligato principale . 2 . L ' amministrazione ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità acquista , per le operazioni relative a merci accettate per il trasporto dall ' amministrazione ferroviaria di un paese terzo , la veste di obbligato principale . Articolo 40 Le amministrazioni ferroviaria fanno in modo che i trasport effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall ' utilizzazione di etichette recanti le seguente indicazione : « Dogana » . Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionale , nonchù sul vagone quando si tratti di un carico completo oppure sul collo o sui colli negli altri casi . Articolo 41 Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare : - all ' interno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all ' esterno della Comunità , - all ' esterno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all ' interno della Comunità , le amministrazioni ferroviarie possono procedere all ' esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell ' ufficio di partenza . Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare un trasporto all ' interno dello Stato membro di partenza , l ' esecuzione del contratto modificato è subordinata alle condizioni da determinarsi dall ' amministrazione doganale di tale Stato membro . In tutti gli altri casi le amministrazioni ferroviarie possono procedere all ' esecuzione del contratto modificato ; esse informano immediatamente l ' ufficio di partenza della modifica intervenuta . Circolazione di merci tra gli Stati membri Articolo 42 1 . Quando un trasporto inizia e termina all ' interno della Comunità , la lettera di vettura inernazionale è presentata all ' ufficio di partenza . [ 2 . Per le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , l ' ufficio di partenza indica sull ' esemplare 3 della lettera di vettura internazionale che le merci alle quali essa si riferisce circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno . A tal fine , esso appone chiaramente nel riquadro 25 la sigla t 1 . ] 3 . Tutti gli esemplari della lettera di vettura internazioanle sono consegnati all ' interessato . [ 4 . Ogni Stato membro può prevedere che le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 potranno essere vincolate , alle condizioni da esso stabilite , alla procedura del transito comunitario interno senza che occorra presentare all ' ufficio di partenza la relativa lettera di vettura internazionale . Tuttavia l ' esonero di cui al precedente comma non può essere accordato alle lettere di vettura internazionali che si rapportano a merci nei cui confronti è prevista l ' applicazione delle disposizioni del titolo III ] . 5 . L ' ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione . Tuttavia , quando le merci sono immesse in consumo o sono vincolate ad altro regime doganale in una stazione intermedia , l ' ufficio competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione . Articolo 43 Di regola e tenuto conto delle misure di identificazione applicate dall ' amministrazione ferroviaria , l ' ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli . Articolo 44 1 . L ' amministrazione ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l ' ufficio di destinazione consegna a quest ' ultimo gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura internazionale . 2 . L ' ufficio di destinazione restituisce senza indugio all ' amministrazione ferroviaria l ' esemplare 2 dopo averlo vistato e conserva l ' esemplare 3 . Trasporto di merci provenienti o destinate a paesi terzi Articolo 45 1 . Quando un trasporto inizia all ' interno e termina all ' esterno della comunità , si applicano gli articoli 42 e 43 . 2 . L ' ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso le quale il trasporto lascia il territorio della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione . 3 . Nessuna formalità deve essere assolta all ' ufficio di destinazione . Articolo 46 1 . Quando un trasporto inizia all ' esterno e termina all ' interno della Comunità , l ' ufficio doganale competente per la stazione i frontiera altraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza . Nessuna formalità deve essere assolta presso l ' ufficio di partenza . 2 . L ' ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione . Tuttavia , quando le merci sono immesse in consumo o sono assogettate ad altro regime doganale in una stazione intermedia , l ' ufficio doganale competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione . Le formalità previste all ' articolo 44 devono essere assolte all ' ufficio di destinazione . Articolo 47 1 . Quando un trasporto inizia e termina all ' esterno della Comunità , gli uffici doganali con funzione di ufficio di partenza e di destinazione sono rispettivamente quelli di cui all ' articolo 46 , paragrafo 1 , e all ' articolo 45 , paragrafo 2 . 2 . Nessuna formalità deve essere assolta gli uffici di partenza e di destinazione . Articolo 48 Le merci oggetto di un trasporto di cui all ' articolo 46 , paragrafo 1 , o all ' articolo 47 , paragrafo 1 , sono considerate merci che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno , a meno che per dette merci non venga presentato un certificato di circolazione delle merci DD3 o un documento di transito comunitario interno T2L rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci . Disposizioni relative ai colli espressi Articolo 49 Fatto salvo il disposto dell ' articolo 50 , le disposizioni degli articoli da 42 a 48 si applicano anche ai trasporti effettuati con bollettino di spedizione colli espressi internazionale . Articolo 50 Per i trasporti effettuati con bollettino di spedizione colli espressi internazionale : [ a ) l ' attestazione di cui all ' articolo 42 , paragrafo 2 , è apposta sull ' esemplare 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale ; ] b ) gli esemplari 2 e 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale sono consegnati , in applicazione dell ' articolo 44 , all ' ufficio di destinazione il quale restituisce immediatamente all ' amministrazione ferroviaria l ' esemplare 2 dopo averlo vistato e conserva l ' esemplare 4 . [ Disposizioni statistiche [ Articolo 51 1 . Per la rilevazione statistica del transito , le amministrazioni ferroviarie forniscono al servizio che nello Stato membro di partenza è competente per le statistiche del commercio estero le informazioni necessarie relative ad ogni operazione di transito comunitario per la quale , ai sensi dell ' articolo 39 , acquistano la veste di obbligato principale . 2 . Fino a quando non sarà stabilita una procedura comunitaria per l ' applicazione del paragrafo 1 e ai fini della trasmissione delle informazioni al servizio competente per le statistiche del commercio estero negli Stati membri diversi da quello di partenza il cui territorio è attraversato in occasione di una determinata operazione di transito comunitario , ogni Stato membro stabilisce le modalità secondo le quali l ' amministrazione ferroviaria nazionale fornisce le informazioni necessarie al competente servizio nazionale . 3 . Le amministrazioni ferroviarie non possono esigere che , ai fini dell ' applicazione dei paragrafi 1 e 2 , lo speditore fornisca , oltre ai dati che figurano nella lettera di vettura internazionale o nel bollettino di spedizione colli espressi internazionale , dati complementari eccezione fatta per la designazione del paese di provenienza e del paese di destinazione delle merci trasportate . ] Altre disposizioni Articolo 52 Le disposizioni dei titoli II e III del regolamento ( CEE ) n . 222/77 rese caduche dell ' applicazione della presente sezione , in particolare gli articoli 12 , paragrafi da 3 a 6 , 17 , 23 , 26 , paragrafo 1 , e 41 , non sono applicabili . Articolo 53 Le disposizioni delle presente sezione non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel regolamento ( CEE ) n . 222/77 . In tal caso si applicano tuttavia gli articoli 38 e 40 . Inoltre l ' esemplare 2 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionale devono essere presentati ad uno degli uffici doganali competenti per le diversi stazioni interessati dall ' operazione di transito comunitario . Questo ufficio appone il suo visto , previo accertamento che il trasporto delle merci è scortato da uno o più documenti di transito comunitario . SEZIONE II SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITA DA ADEMPIERE AGLI UFFICI DI PARTENZA E DI DESTINAZIONE Articolo 54 Ogni Stato membro può prevedere la semplificazione delle formalità relative alle procedure del transito comunitario da adempiere agli uffici di partenza e di destinazione situati sul suo territorio , conformemente alle seguenti disposizioni . [ Tuttavia , le merci nei cui confronti è prevista l ' applicazione delle disposizioni del titolo III non possono beneficiare delle disposizioni della presente sezione . ] Formalità all ' ufficio di partenza Articolo 55 Le autorità doganali di ogni Stato membro possono autorizzare ogni persona che soddisfi alle condizioni di cui all ' articolo 56 e che intenda effettuare operazioni di transito comunitario , di seguito denominata « speditore autorizzato » , a prescindere dalla presentazione all ' ufficio di partenza delle merci e della relativa dichiarazione T 1 o T 2 . Articolo 56 1 . L ' autorizzazione di cui all ' articolo 55 è accordata unicamente alle persone : a ) che effettuano frequenti spedizioni , b ) le cui scritture consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni , e c ) che , allorchù le disposizioni relative al transito comunitario esigono una garanzia , abbiano fornito una garanzia globale . 2 . Le autorità doganali possono rifiutare l ' autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse giudicano utili . 3 . Esse possono revocare l ' autorizzazione , in particolare quando lo speditore autorizzato non soddisfa più alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non offre più le garanzia di cui al paragrafo 2 . Articolo 57 Nell ' autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare : a ) l ' ufficio o gli uffici doganali competenti come ufficio di partenza per le spedizioni da effettuarsi ; b ) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l ' ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare , onde permettere eventualmente un controllo prima della partenza delle merci ; c ) il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all ' ufficio di destinazione ; d ) le misure di identificazione da adottare . A tal fine , le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di suggelli doganali di modello speciale , ammessi dalle autorità doganali e apposti dallo speditore autorizzato . Articolo 58 1 . L ' autorizzazione stabilisce se il riquadro « ufficio di partenza » che figura nel recto dei formulari di dichiarazione T 1 o T 2 debba : a ) essere munito preventivamente dell ' impronta del timbro dell ' ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio , o b ) recare , apposta dallo speditore autorizzato , l ' impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello che figura all ' allegato XV . Tale impronta può essere direttamente stampata sui formulari , qualora la stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata . Le speditore autorizzato è tenuto a completare tale riquadro , indicandovi la data della spedizione delle merci , e a munire la dichiarazione di un numero conformemente alle disposizioni previste a tal fine nell ' autorizzazione . 2 . Le autorità doganali possono prescrivere l ' impiego di formulari che rechino un seno distintivo che ne permetta l ' identificazione . Articolo 59 1 . Al più tardi della spedizione delle merci , lo speditore autorizzato completa la dichiarazione T 1 o T 2 , debitamente compilata , indicando sul verso degli esemplari 1 e 2 , nel riquadro « controllo dell ' ufficio di partenza » , il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all ' ufficio di destinazione , le misure di identificazione adottate nonchù la menzione « procedura semplificata » . 2 . Dopo la spedizione , l ' esemplare 1 è inviato immediatamente all ' ufficio di partenza . Le autorità doganali possono prevedere , nell ' autorizzazione , che l ' esemplare 1 venga inviato all ' ufficio di partenza non appena redatta la dichiarazione T 1 o T 2 . Gli altri esemplari accompagnano le merci nelle condizioni previste dal regolamento ( CEE ) n . 222/77 . 3 . Nel caso in cui le autorità doganali dello Stato membro di partenza procedano al controllo in partenza di una spedizione , esse appongono il loro visto nel riquadro « controllo dell ' ufficio di partenza » che figura sul verso della dichiarazione T 1 o T 2 . Articolo 60 La dichiarazione T 1 o T 2 , completata con le indicazioni di cui all ' articolo 59 , paragrafo 1 , vale documento T 1 o T 2 e lo speditore autorizzato che ha firmato la dichiarazione diviene obbligato principale . Articolo 61 1 . Lo speditore autorizzato è tenuto : a ) a rispettare le condizioni previste nella presente sezione e nell ' autorizzazione ; b ) a prendere tutte le misure precauzionali al fine da assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l ' impronta del timbro dell ' ufficio di partenza o quella del timbro speciale . 2 . In caso di utilizzazione abusiva da parte di una qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti dell ' impronta del timbro dell ' ufficio di partenza o che recano l ' impronta del timbro speciale , lo speditore autorizzato risponde , senza pregiudizio dell ' esercizio delle azioni penali , del pagamento dei dazi e altri diritti e tributi divenuti esigibili in un determinato Stato membro e relativi alle merci trasportate accompagnate da questi formulari , a meno che dimostri alle autorità doganali che l ' hanno autorizzato di aver preso le misure precauzionali di cui al paragrafo 1 , lettera b ) . Formalità all ' ufficio di destinazione Articolo 62 1 . Le autorità doganali di ogni Stato membro possono consentire che le merci trasportate vincolate ad una procedura di transito comunitario non siano presentate all ' ufficio di destinazione quando le merci sono destinate ad una persona che soddisfi alle condizioni di cui all ' articolo 63 , di seguito denominata « destinatario autorizzato » , preventivamente autorizzata dalle autorità doganali dello Stato membro di cui dipende l ' ufficio di destinazione . 2 . In questo caso , l ' obbligato principale ha adempiuto gli obblighi che gli incombono a norma delle disposizioni dell ' articolo 13 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 nel momento in cui consegna al destinatario autorizzato , nei suoi locali o nei luoghi precisati nell ' autorizzazione , nel termine prescritto e senza che le misure di identificazione adottate siano state , le merci intatte siano state alterate , le merci intatte e gli esemplari del documento T 1 o T 2 che hanno scortato la spedizione . 3 . Per ogni spedizione consegnata nelle condizioni di cui al paragrafo 2 , il destinatario autorizzato rilascia , su richiesta del trasportatore , una ricevuta nelle quale dichiara che il documento e le merci gli sono stati consegnati . Articolo 63 1 . L ' autorizzazione di cui all ' articolo 62 è accordata unicamente alla persone a ) che ricevono frequenti spedizioni vincolate a dogana , e b ) le cui scritture consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni . 2 . Le autorità doganali possono rifiutare l ' autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse giudicano utili . 3 . Esse possono revocare l ' autorizzazione , in particolare quando il destinatario autorizzato non soddisfa più alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non offre più le garanzia di cui al paragrafo 2 . 4 . Il destinatario autorizzato è tenuto a rispettare le condizioni previste nella presente sezione e nell ' autorizzazione . Articolo 64 1 . Nell ' autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare : a ) l ' ufficio o gli uffici doganali competenti come uffici di destinazione per le spedizioni che il destinatario autorizzato riceve ; b ) il termine e le modalità cui il destinatario autorizzato deve ottemperare per informare l ' ufficio di destinazione dell ' arrivo delle merci , onde permetterne eventualmente il controllo . 2 . Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 67 le autorità doganali stabiliscono nell ' autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce arrivata senza intervento dell ' ufficio di destinazione . Articolo 65 1 . Per le spedizioni che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell ' autorizzazione , il destinatario autorizzato è tenuto : a ) ad avvisare immediatamente l ' ufficio di destinazione , secondo le modalità previste nell ' autorizzazione , di eventuali eccedenze , deficienze , sostituzioni o altre irregolarità quali la manomissione dei suggelli ; b ) ad inviare immediatamente all ' ufficio di destinazione gli esemplari del documento T 1 o T 2 che hanno scortato la spedizione , segnalando la data di arrivo nonchù lo stato degli eventuali suggelli apposti . 2 . L ' ufficio di destinazione appone su detti esemplari del documento T 1 o T 2 le prescritte annotazioni . Altre disposizioni Articolo 66 Le autorità doganali possono effettuare presso gli speditori autorizzati e i destinatari autorizzati ogni controllo ritenuto utile . Questi sono tenuti ad assogettarvisi . Articolo 67 Le autorità doganali dello Stato membro dio partenza o di destinazione possono escludere dalle agevolazioni di cui agli articoli 55 e 62 alcune categorie di merci . Articolo 68 [ 1 . Qualora l ' esonero dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all ' ufficio di partenza possa applicarsi alle merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , destinate ad essere spedite con lettera di vettura internazionale o con bollettino di spedizione colli espressi internazionale , secondo le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 53 , le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie a garantire che l ' esemplare 3 della lettera di vettura internazionale e l ' esemplare 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale siano muniti della sigla T 1 . ] 2 . Qualora le merci trasportate con la procedura semplificata per le merci trasportate dalle ferrovie di cui agli articoli da 36 a 53 siano destinate ad un destinatario autorizzato , le autorità doganali possono prevedere che , in deroga agli articoli 62 , paragrafo 2 , e 65 , paragrafo 1 , lettera b ) , gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura internazionale oppure gli esemplari 2 e 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale siano consegnati direttamente dall ' amministrazione delle ferrovie all ' ufficio di destinazione . TITOLO V DISPOSIZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO INTERNO T 2 L SEZIONE I RILASCIO E UTILIZZAZIONE DEL DOCUMENTO Articolo 69 Il documento T 2 L è rilasciato per le merci che figurano all ' articolo 1 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 . Esso non può essere rilasciato per le merci : a ) che sono destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità , oppure , b ) per le quali sono state assolte le formalità doganali d ' esportazione per la concessione di restituzioni all ' esportazione verso paesi terzi nel quadro della politica agricola comune , oppure , c ) che sono provviste di imballaggi che non si trovano nelle categorie di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 Articolo 70 Il documento T 2 L può essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci alle quali si riferisce soltanto quando queste merci sono trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro . Sono considerate come trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro : a ) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non membro , ) le merci il cui trasporto si effettua con attraversament del territorio di uno o più paesi non membri , a condizione che l ' attraversamento di tali paesi si effettui sulla base di un documento di trasporto unico emesso in uno Stato membro . Articolo 71 1 . Fatta salva l ' applicazione delle disposizioni degli articoli 74 e 78 , il documento T 2 L è redatto in un unico esemplare . 2 . Il documento T 2 L è vistato dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza su richiesta dell ' interessato . Esso viene consegnato all ' interessato non appena sono state assolte le formalità doganali per la spedizione delle merci allo Stato membro di destinazione . 3 . Quando il documento T 2 L a posteriori , sullo stesso verrà apposta una delle seguenti diciture in colore rosso : « Rilasciato a posteriori » Articolo 72 1 . Il documento T 2 L deve essere presentato all ' ufficio doganale nel quale le merci formano oggetto di una dichiarazione al fine di destinarle ad un regime doganale diverso da quello in cui esse sono arrivate . 2 . Quando le merci sono state trasportate per via marittima , per via aerea o a mezzo di conduttore , il documento T 2 L è presentato all ' ufficio doganale dove vengono destinate ad un regime doganale . Articolo 73 Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per il controllo dell ' autenticità dei documenti T 2 L e dell ' esattezza delle diciture su essi apposte . [ Articolo 74 1 . Per le merci che possono beneficiare di una restituzione all ' esportazione verso i paesi terzi concessa nel quadro della politica agricola comune e che sono avviate verso lo Stato membro di destinazione in modo diverso dal trasporto aereo , in condizioni tali che una parte del percorso si effettui al di fuori del territorio doganale dell Comunità , il documento T 2 L è redatto in tre esemplari . L ' originale ed una copia vengono consegnati all ' interessato , la seconda copia viene conservata dall ' ufficio emittente . Per l ' applicazione del comma precedente , si ritiene non abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro , nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata con un documento di trasporto unico . 2 . Nello Stato membro di destinazione l ' interessato presenta all ' ufficio di cui all ' articolo 72 l ' originale e la copia che gli sono stati consegnati . Detto ufficio rinvia la copia all ' ufficio emittente ai fini del controllo . Esso viene informato circa i risultati unicamente qualora venga constatata una irregolarità . ] SEZIONE II PROCEDURA SEMPLIFICATA DI RILASCIO DEL DOCUMENTO Articolo 75 1 . Le autorità doganali di ogni Stato membro possono consentire alle persone autorizzate in applicazione delle disposizioni degli articoli da 55 a 61 e che intendono spedire delle merci con documento T 2 L , di utilizzare questo documento senza che siano osservate le disposizioni dell ' articolo 71 , paragrafo 2 . Le persone così autorizzate sono denominate in appresso « speditori autorizzati » . 2 . Le semplificazione di cui al paragrafo 1 può essere accordata soltanto se le spedizioni è effettuata per via marittima ad aerea e sempre che la procedura del transito comunitario interno non sia obbligatoria . Le autorità doganali di cui al paragrafo 1 possono tuttavia estendere l ' autorizzazione : - alle spedizioni effettuate a mezzo di condutture ; - alle spedizioni effettuate a mezzo posta ( compresi i pacchi postali ) nella misura in cui queste spedizioni diano luogo all ' emissione d ' un documento T 2 L . Articolo 76 1 . Nell ' autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare : a ) l ' ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari T 2 L ai sensi dell ' articolo 77 , paragrafo 1 , lettera a ) ; b ) le condizioni nelle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l ' utilizzazione dei formulari T 2 L . 2 . Le autorità doganali fissano il termine e le condizioni cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l ' ufficio doganale competente onde permettere eventualmente un controllo prima della partenza delle merci . Articolo 77 1 . L ' autorizzazione stabilisce se il riquadro riservato al visto della dogana che figure al recto del formulario T 2 L deve : a ) essere munito preventivamente dell ' impronta del timbro dell ' ufficio doganale di cui all ' articolo 76 , paragrafo 1 , lettera a ) , e della firma di un funzionario di detto ufficio , oppure b ) recare , apposta dallo speditore autorizzato , l ' impronta del timbro speciale ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello che figura all ' allegato XV . Tale impronta può essere direttamente stampata sui formulari T 2 L qualora la stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata . 2 . Lo speditore autorizzato è tenuto , al più tardi al momento della spedizione delle merci , a compilare e firmare il formulario T 2 L . Inoltre , egli deve indicare , nella casella riservata al visto della dogana , il nome dell ' ufficio doganale competente , la data d ' emissione del documento così come i riferimenti al documento d ' esportazione richiesti dallo Stato membro di spedizione . 3 . Il formulario T 2 L compilato e completato dalle indicazioni di cui al paragrafo 2 e firmato dallo speditore autorizzato vale come documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci . Articolo 78 Le speditore autorizzato è tenuto a predisporre una copia di ciascun documento T 2 L rilasciato sulla base della presente sezione . Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quelli detta copia è presentata per il controllo e conservata per almeno due anni . Articolo 79 Le autorità doganali effettuare presso gli speditori autorizzati ogni controllo ritenuto utile . Gli speditori autorizzati sono tenuti ad assoggettarvisi . Articolo 80 1 . Le speditore autorizzato è tenuto : a ) a rispettare le condizioni previste nella presente sezione e nell ' autorizzazione ; b ) a prendere tutte le misure precauzionali al fine di assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l ' impronta del timbro dell ' ufficio doganale di cui all ' articolo 76 , paragrafo 1 , lettera a ) , o quella del timbro speciale . 2 . In caso di utilizzazione abusiva da parte di una qualsiasi persona di formulari T 2 L preventivamente muniti dell ' impronta del timbro dell ' ufficio doganale di cui all ' articolo 76 , paragrafo 1 , lettera a ) , o che recano l ' impronta del timbro speciale , lo speditore autorizzato risponde , senza pregiudizio dell ' esercizio delle azioni penali , del pagamento dei dazi e altri diritti e tributi che non sono stati pagati in un determinato Stato membro a seguito di tale utilizzazione abusiva , a meno che dimostri alle autorità doganali che l ' hanno autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1 , lettera b ) . Articolo 81 Le autorità doganali dello Stato membro di spedizione possono escludere dalle agevolazioni previste nella presente sezione alcune categorie di merci oppure determinati traffici . TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 82 Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante ALLEGATO I TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE T 1 Formularie : vedi G.U . ALLEGATO II TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO - T 1 BIS LISTA ALLEGATA AL DOCUMENTO T 1 Formulario : vedi G.U . ALLEGATO III TRANSITO COMUNITARIO INTERNO DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE T 2 Formulario : vedi G.U . ALLEGATO III TRANSITO COMUNITARIO INTERNO DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE T 2 Formularie : vedi G.U . ALLEGATO XIII ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÒ DAR LUOGO AD AUMENTO DELL ' IMPORTO FORFETTARIO DI 5 000 UNITÀ DI CONTO 1 * 2 * 3 * N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Quantità corrispondenti l ' importo forfettario di 5 000 Unità * 09.01 A I * Caffè non torrefatto * 5 000 kg * 09.01 A II * Caffè torrefatto * 3 500 kg * ex 21.02 A * Estratti ed essenze di caffè * 1 200 kg * 09.02 * Tè * 3 500 kg * ex 21.02 B * Estratti ed essenze di tè * 1 200 kg * 22.05 A * Bevande alcoliche ad eccezione dei vini non spumanti * 20 hl * 22.06 * * * ex 22.09 * * * ex 22.08 * Alcool etilico non denaturato * 10 hl * ex 22.09 * * * 24.02 A * Sigarette * 125 000 pezzi * ex 24.02 B * Sigaretti * 125 000 pezzi * ex 24.02 B * Sigari * 50 000 pezzi * 24.02 C * Tabacco da fumo * 1 000 kg * ex 27.10 * Benzina , gasolio * 400 hl * ex 33.06 B * Profumi e acque di toletta * 10 hl * ALLEGATO XIV ELENCO DELLE COMPAGNIE AEREE ALLE QUALI SI APPLICA L ' ESONERO DALLA GARANZIA Aer Lingus Teoranta ( Irish Air Lines ) , Dublin Aero-Dienst GmbH , Nuernberg Aeroflot-Soviet Airlines , Moskwa Aerolineas Argentinas , Buenos Aires Aerolinee Itavia , SpA , Roma Aer Turas , Dublin African Safari Airways , Nairobi Air Afrique , Abidjan Air Algùrie ( Compagnie nationale de transports aùriens Air Algùrie ) , Alger Air Anglia Ltd , Norwich Air Canada , Montrùal Air Ceylon Ltd , Colombo Air Flight Luftfahrtunternehmen GmbH & Co . KG , Duesseldorf Air France , Paris Air Freight Limited , Lydd Air India , Bombay Air Inter , Paris Airlift International Inc , Miami Air Madagascar ( Sociùtù nationale malgache de transports aùriens ) , Tananarive Air Mali , Bamako Air Sùnùgal ( Sociùtù nationale de transports aùriens ) , Dakar Air Viking , Reykjavik Air Zaïre , Kinshasa Alaska Airlines Inc , Seattle Alia ( The Royal Jordanian Airline ) , Amman Alitalia ( Linee Aeree Italiane ) , Roma APSA , Lima Arco , Bermuda Ariana Afghan Airlines , Kabul ATI , Napoli Aurigny Air Services Ltd , Alderney Austrian Airlines , Wien Austrian Airtransport , OEsterreichische Flugbetriebs-GmbH , Wien Avianca ( Aerovias Nacionales de Colombia , S.A . ) , Bogotá Balair Ltd . , Basel Balkan-Bulgarian Airlines , Sofia BASCO Brothers Air Services Co . , Aden Bavaria Flug GmbH Schwabe & Co . KG , Muenchen Britannia Airways Ltd , Luton British Air Ferries Ltd , Southend-on-Sea British Airways , London British Caledonian Airways Limited , Gatwick Airport ( London ) British Island Airways Ltd , Gatwick Airport ( London ) British Midland Airways Ltd , Castle Donington British United Airways Ltd , Gatwick Airport ( London ) Cameroon Airlines , Douala Canadian pacific-Air , Vancouver Civil Air Charter Verwaltings-GmbH & Co . KG , Bedarfsluftfahrtunternehmen , Essen Condor Flugdienst GmbH , Neu-Isenburg Contactair Flugdienst GmbH & Co . , Stuttgart CP Air ( Canadian Pacific-Air ) , Vancouver CSA ( Ceskoslovenske Aerolinie ) , Praha Cyprus Airways Ltd , Nicosia Dan-Air Skyways Ltd , London Deutsche Lufthansa AG , Koeln East African Airways Corporation , Nairobi El Al Israel Airlines Ltd , Tel Aviv Elivie ( Società Italiana Esercizio Elicotteri S.p.A . ) , Napoli Ethiopian Airlines S.C . , Addis Abeba Fairflight ( Charters ) Ltd . , Biggin Hill Airport ( London ) Finnair , Helsinki Garuda Indonesian Airways , Djakarta Germanair Bedarfsluftfahrtgese;llschaft mbH , Frankfurt ( Main ) Ghana Airways Corporation , Accra Hapag-Lloyd Flug GmbH , Bremen iberia ( lineas Aùreas de España S.A . ) , Madrid Icelandair ( Flugfelag islands H.F . ) , Reykjavik International Air Bahama ( Air bahama International ) , Nassau International Carribean Airways , Barbados Intra Airways Ltd , Jersey Iranair , Teheran Iraqi Airways , Bagdad JAL ( Japan Air Lines Co . Ltd ) , Tokio JAT ( Jugoslovenski Aerotransport ) , Beograd KLM ( Royal Dutch Airlines ) , Amsterdam Kuwait Airways Corporation , Kuwait Laker Airways ( Services ) Ltd , Gatwick Airport ( London ) Libyan Arab Airlines , Tripoli Loftleidir H.F . ( Icelandic Airlines ) , Reykjavik Loganair Ltd , Glasgow LOT-Polish Airlines , Warszawa LTU-Lufttransport-Unternehmen GmbH & Co . KG , Duesseldorf Luxair-Luxembourg Airlines , Luxembourg Malùv ( Hungarian Airlines ) , Budapest Martinair , Amsterdam MEA ( Middle East Airlines Airliban S.A.L . ) , Beyrouth Monarch Airlines Limited , Luton National Airlines Inc , Miami Nigeria Airways , Lagos NLM-Dutch Airlines , Amsterdam ( Fred ) Olsen , Oslo Olympic Airways , Athenai Ontario World Air , Toronto Pacific Western Airlines , Vancouver Pakistan International Airlines Corporation , Karachi Pan American World Airways Inc , New York Peters ' Aviation , Norwich Quantas Airways Ltd , Sydney Rousseau Aviation , Dinard Royal Air Maroc , Casablanca Sabena ( Belgian World Airlines ) , Bruxelles SAM ( Socità Aerea Mediterranea ) , Roma SAS ( Scandinavian Airlines ) , Stockholm SATA , SA de transport aùrien , Genève Saturn , Oakland Saudia ( Saudi Arabian Airlines ) , Jeddah Seabord World Airlines Inc , New York Sierra Leone Airways , Freetown Singapore Airlines Ltd , Singapore South African Airways , Johannesburg Southern Air Transport , Miami Spantax SA , Madrid Strathallan , Perth Sudan Airways , Khartoum Swissair ( Swiss Air transport Company Ltd ) , Zuerich Syrian Arab Airlines , Damascus TAP - The Intercontinental Airline of Portugal , Lisboa Tarom ( Rumanian Air transport ) , Bucuresti THY - Turkan Airlines , Istanbul Tradewinds , Gatwick Airport ( London ) Transavia ( Holland B.V . ) , Amsterdam Trans-Mediterranean Airways S.A.L . , Beyrouth Transmeridian , Stansted Airport ( London ) Trans-Union S.A . , Paris Tunis Air , Tunis TWA ( Trans World Airlines Inc ) , New York United Arab Airlines , Heliopolis UTA ( Union de transports aùriens ) , Paris VARIG-Brazilian Airlines , Rio de Janeiro VIASA ( Venezolana International de Aviación S.A . ) , Caracas WDL Flugdienst GmbH , Muelheim/Ruhr Zambia Airways Corporation , Lusaka ALLEGATO XV Sedile : vedi G.U . ALLEGATO II Formulario : vedi G.U .