31977R1188

Regolamento (CEE) n. 1188/77 della Commissione, del 3 giugno 1977, concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all' importazione e all' esportazione di determinati prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 04/06/1977 pag. 0012 - 0022
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0106
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0163
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0163


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1188/77 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1977

concernente la comunicazione alla Commissione , da parte degli Stati membri , dei dati relativi all ' importazione e all ' esportazione di determinati prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3138/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 24 , nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli ,

considerando che la regolamentazione comunitaria nei vari settori in cui vige un ' organizzazione comune dei mercati agricoli prevede che gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l ' attuazione della politica agraria comune ;

considerando che , ai fini di semplificazione amministrativa , è opportuno prevedere una procedura uniforme per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi alle importazioni ed alle esportazioni ;

considerando che alcune definizioni di cui al regolamento ( CEE ) n . 1736/75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 , relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri della stessa ( 3 ) , dovrebbero essere applicate nell ' ambito del presente regolamento ;

considerando che l ' Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un territorio statistico unico ; che , per quanto riguarda le comunicazioni da trasmettere alla Commissione , occorre considerarlo come un solo Stato membro ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi 4 settimane dopo la fine di ogni mese e per ogni mese dell ' anno civile , i seguenti dati :

A . Scambi con i paesi terzi :

a ) per tutti i prodotti elencati nell ' allegato I : quantitativi ;

b ) per i prodotti di cui ai punti « I . Carni suine » , « II . Carni bovine » , « III . Uova e pollame » , « VII . Sementi » e « VIII . Luppolo » dell ' allegato I : valore statistico ,

distinti secondo la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ( Nimexe ) o , nel caso di prodotti di cui al punto « IV . Prodotti lattiero-caseari » dell ' allegato I , secondo le sottovoci della tariffa doganale comune . Inoltre , le importazioni sono distinte per paese d ' origine e le esportazioni per paese di destinazione .

B . Scambi intracomunitari di prodotti di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato :

a ) per i prodotti di cui ai punti « I . Carni suine » , « II . Carni bovine » , « III . Uova e pollame » , « VII . Sementi » e « VIII . Luppolo » dell ' allegato I : quantitativi e valore statistico ;

b ) per i prodotti di cui ai punti « V . Cereali e riso » e « IX . Zucchero » dell ' allegato I : quantitativi ,

distinti secondo la nomenclatura Nimexe e per Stato membro di provenienza ( importazioni ) o per paese di destinazione ( esportazione ) .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi 15 giorno dopo la fine di ogni decade , i dati seguenti :

a ) per i prodotti di cui ai punti « I . Carni suine » e « II . Carni bovine » dell ' allegato I importati in provenienza da un paese terzo quantitativi e valore statistico :

b ) per i prodotti di cui al punto « V . Cereali e riso » , lettera a ) dell ' allegato I importati in provenienza da un paese terzo o esportati verso un paese terzo : quantitativi ,

distinti secondo la nomenclatura Nimexe . Inoltre le importazioni sono distinte per un paese d ' origine e le esportazioni per paese di destinazione .

3 . I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono comunicati in conformità del modello riprodotto nell ' allegato II .

4 . Ai fini del presente regolamento :

a ) i termini « paese d ' origine » , « paese di provenienza » , « paese di destinazione » e « valore statistico » hanno lo stesso significato dei termini corrispondenti definiti negli articoli 9 , 10 , 12 e 17 del regolamento ( CEE ) n . 1736/75 ;

b ) per « decade » s ' intende il periodo compreso :

- tra il 1° e il 10° giorno di ogni mese ,

- tra l ' 11° e il 20° giorno di ogni mese ,

- tra il 21° e l ' ultimo giorno di ogni mese .

c ) per « quantitativi » s ' intendono il peso netto e le unità supplementari defini rispettivamente nell ' articolo 15 , paragrafo 1 , e nell ' articolo 16 del regolamento ( CEE ) n . 1736/75 .

Articolo 2

Per l ' applicazione del presente regolamento , l ' Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un solo Stato membro .

Articolo 3

Sono abrogati :

1 . l ' articolo 5 , lettera a ) , del regolamento 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967 , che fissa l ' importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1527/73 ( 5 ) ;

2 . l ' articolo 5 bis , paragrafo 2 , e l ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 210/69 della Commissione , del 31 gennaio 1969 , relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 353/77 ( 7 ) ;

3 . l ' articolo 5 , punto 4 , e l 'articolo 7 , punto 1 , del regolamento ( CEE ) n . 955/70 della Commissione , del 26 maggio 1970 , relativo alle comunicazioni degli Stati membri inerenti all ' intervento e agli scambi nel settore dello zucchero ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2783/76 ( 9 ) ;

4 . Il regolamento ( CEE ) n . 2394/70 della Commissione , del 27 novembre 1970 , relativo alla comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione dei dati quantitativi all ' importazione e all ' esportazione di frumento e di farina di frumento ( 10 ) ;

5 . l ' articolo 4 bis e l ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1523/71 della Commissione , del 16 luglio 1971 , relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa ( 11 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1342/75 ( 12 ) ;

6 . il regolamento ( CEE ) n . 1088/72 della Commissione , del 26 maggio 1972 , relativo alla comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione dei dati quantitativi all ' importazione e all ' esportazione di orzo , malto , granturco e riso ( 13 ) ;

7 . l ' articolo 10 bis , l ' articolo 12 , paragrafo 2 , e l ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 205/73 , relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi ( 14 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1733/76 ( 15 ) ;

8 . l ' articolo 4 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 776/73 della Commissione , del 20 marzo 1973 , relativa alla registrazione dei contratti e alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo ( 16 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 209/77 ( 17 ) ;

9 . l ' articolo 2 e l ' articolo 3 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 1527/73 della Commissione , del 28 maggio 1973 , relativo a talune comunicazioni reciproche degli Stati membri e della Commissione nei settori delle uova e del pollame ;

10 . l ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2330/74 della Commissione , dell ' 11 settembre 1974 , relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine ( 18 ) .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile dal 1° ottobre 1977 . Tuttavia , per quanto riguarda i formaggi della sottovoce 04.04 E della tariffa doganale comune , l ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 210/69 rimane applicabile fino al 31 dicembre 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 3 giugno 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 354 del 24 . 12 . 1976 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 183 del 14 . 7 . 1975 , pag . 3 .

( 4 ) GU n . 129 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2577/67 .

( 5 ) GU n . L 154 del 1° . 6 . 1973 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 50 del 22 . 2 . 1977 , pag . 5 .

( 8 ) GU n . L 114 del 27 . 5 . 1970 , pag . 16 .

( 9 ) GU n . L 318 del 18 . 11 . 1976 , pag . 17 .

( 10 ) GU n . L 259 del 28 . 11 . 1970 , pag . 14 .

( 11 ) GU n . L 160 del 17 . 7 . 1971 , pag . 14 .

( 12 ) GU n . L 137 del 28 . 5 . 1975 , pag . 16 .

( 13 ) GU n . L 122 del 27 . 5 . 1972 , pag . 22 .

( 14 ) GU n . L 23 del 29 . 1 . 1973 , pag . 15 .

( 15 ) GU n . L 194 del 20 . 7 . 1976 , pag . 7 .

( 16 ) GU n . L 74 del 22 . 3 . 1973 , pag . 14 .

( 17 ) GU n . L 28 del 1° . 2 . 1977 , pag . 35 .

( 18 ) GU n . L 249 del 12 . 9 . 1974 , pag . 13 .

ALLEGATO I

I . Carni suine

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 01.03 * Animali vivi della specie suina : *

* A . delle specie domestiche : *

* II . altri ( diversi dai riproduttori di razza pura ) *

ex 02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : *

* A . Carni : *

* III della specie suina : *

* a ) domestica *

* B . Frattaglie : *

* II . altre ( diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici ) : *

* c ) della specie suina domestica *

ex 22.05 * Lardo , escluso il lardo comportante pari magre ( ventresca ) , grasso di maiale e grasso di volatili non pressati ne fusi , ne estratti con solventi , freschi , refrigerati , congelati , salati o in salamoia , secchi o affumicati : *

* A . Lardo *

* B . Grasso di maiale ( diverso da quello compreso nella sottovoce A ) *

ex 02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) salate o in salamonia , secche o affumicate : *

* B . della specie suina domestica *

ex 15.01 * Strutto , altri grassi di maiale e grassi di volatili , pressati , fusi od estratti per mezzo di solventi : *

* A . Strutto ed altri grassi di maiale *

16.01 * Salsicce , salami e simili , di carni , di frattaglie o di sangue *

ex 16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : *

* A . di fegato : *

* II . altre ( diverse da quelle di oca o di anatra ) *

* B . altre : *

* III . non nominate ( diverse da quelle di volatili , di selvaggina o di coniglio ) : *

* a ) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica *

II . Carni bovine

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 01.02 * Animali vivi della specie bovina : *

* A . delle specie domestiche *

* II . altri *

ex 02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 , al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : *

* A . Carni : *

* II . della specie bovina *

* B . Frattaglie : *

* II . altre ( diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ) : *

* b ) della specie bovina *

ex 02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate : *

* C . altre ( diverse da quelle della specie suina domestica ) : *

* I . della specie bovina *

ex 15.02 * Sevi ( della specie bovina , ovina e caprina ) greggi , fusi o estratti per mezzo di solventi , compresi i sevi detti « primo sugo » : *

* B . altri ( diversi da quelli destinati ad usi industriali ) : *

* I . Sevi della specie bovina , compreso il sevo detto « primo sugo » *

ex 16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : *

* B III b ) 1 . contenenti carni o frattaglie della specie bovina ( diverse da quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica ) *

III . Uova e pollame

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

01.05 * Volatili vivi da cortile ( galli , galline e polli , anatre , oche , tacchini , faraone ) *

02.02 * Volatili morti da cortile ( galli , galline e polli , anatre , oche , tacchini , faraone ) e loro frattaglie , commestibili ( esclusi i fegati ) , freschi , refrigerati o congelati *

ex 02.05 * Lardo , escluso il lardo comportante parti magre ( ventresca ) , grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nù fusi , nù estratti con solventi , freschi , refrigerati , congelati , salati o in salamoia , secchi o affumicati : *

* C . Grasso di volatili *

ex 04.05 * Uova di volatili e giallo d ' uova , freschi , essiccati o altrimenti conservati , zuccherati o non : *

* A . Uova in guscio , fresche o conservate : *

* 1 . Uova di volatili da cortile : *

* b ) altre ( diverse dalle uova da cova ) *

* B . Uova sgusciate e giallo d ' uova : *

* 1 . atti ad usi alimentari *

ex 16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o frattagllie : *

* B . altre ( diverse da quelle di fegato ) : *

* 1 . di volatili ; *

ex 35.02 * Albumine , albuminati ed altri derivati delle albumine : *

* A . Albumine : *

* II . altre ( non atte o rese inadatte all ' alimentazione umana ) : *

* a ) Ovoalbumina e lattoalbumina *

IV . Prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

04.01 * Latte e crela di latte , freschi , non concentrati nù zuccherati *

04.02 * Latte e crema di latte , conservati , concentrati o zuccherati *

04.03 * Burro *

04.04 * Formaggi e latticini *

ex 17.02 * Altri zuccheri ; sciroppi , succedanei del miele , anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi , caramellati : *

* A . Lattosio e sciroppo di lattosio : *

* II . altri ( diversi da quelli contenenti , in peso , allo stato secco , 99 % o più di prodotto puro ) *

ex 17.05 * zuccheri , sciroppi e melassi , aromatizzati o colorati ( compreso lo zucchero vanigliato , alla vaniglia o alla vaniglina ) , esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione : *

* A . Lattosio e sciroppo di lattosio *

ex 23.07 * Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali : *

* B . Altre ( diversi dai prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini ) , contenenti amido o fecola , glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B , e prodotti lattiero-caseari : *

* I . contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio : *

* a ) non contenenti amido o fecola o aventi tenore , in peso , di tali materie inferiore o uguale a 10 % : *

* 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % *

* 4 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % *

* II . non contenenti nù amido o fecola , nù glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari *

V . Cereali e riso

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

a ) 10.01 * Frumento , compreso quello segalato *

10.03 * Orzo *

ex 10.05 * Granturco : *

* B . altro ( diverso da quello ibrido destinato alla semina ) *

10.06 * Riso *

ex 10.07 * Grano saraceno , miglio , scagliola e sorgo ; altri cereali : *

* C . Sorgo *

ex 11.01 * Farine di cereali : *

* A . di frumento o di frumento segalato *

ex 11.07 * Malto , anche torrefatto : *

* A . non torrefatto : *

* II . altro : *

* b ) non nominato *

b ) ex 07.06 * Radici di manioca , d ' arrow-root e di salep , topinambur , patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inuluna , anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago : *

* A . Radici di manioca , d ' arrow-root e di salep , e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido , all ' esclusione delle patate dolci *

ex 11.06 * Farine e semolini di sago , di manioca , d ' arrow-root , di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n . 07.06 : *

* A . denaturati *

ex 17.02 * Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele , anche misti con miele naturale , zuccheri e melassi , caramellati : *

* B . Glucosio e sciroppo di glucosio *

ex 23.03 * Polpe di barbabiteole , cascami di anne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli ; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili : *

* A . Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco ( escluse le acque di macerazione concentrate ) , aventi tenore di proteine , calcolato sulla sostanza secca : *

* I . superiore a 40 % in peso *

* II . inferiore o uguale a 40 % in peso *

VI . Grassi ( 1 )

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 12.01 * Semi e frutti oleosi , anche frantumati : *

* ex B . altri ( diversi da quelli destinati alla semina ) : *

* ( IV ) fave di soia *

* ( VII ) semi di colza e di ravizzone *

* ( XI ) semi di girasole *

ex 23.04 * Panelli , sansa di olive e altri residui dell ' estrazione degli oli vegetali , escluse le morchie : *

* ex B . altri : *

* ( VI ) di soia *

* ( VII ) di colza e ravizzone *

* ( IX ) di girasole *

( 1 ) Le suddivisioni indicate tra parentesi si riferiscono alla Nimexe .

VII . Sementi

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 10.05 * Granturco : *

* A . ibrido , destinato alla semina *

ex 12.01 * Semi e frutti oleosi , anche frantumati : *

* A . destinati alla semina *

ex 12.03 * Semi , spore e frutti da sementa : *

* C . Semi da foraggio *

VIII . Luppolo

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

12.06 * Luppolo ( coni e luppolina ) *

ex 13.03 * Succhi ed estratti vegetali ; sostanze pectiche , pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivanti da vegetali : *

* A . Succhi di estratti vegetali : *

* VI . di luppolo *

IX . Zuccheri

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

17.01 * Zuccheri di barbabietola e di canna , allo stato solido *

17.03 * Melassi , anche decolorati *

X . Lino e canapa ( 1 )

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 54.01 * Lino greggio , macerato , stigliato , pettinato o altrimenti preparato , ma non filato ; stoppa e cascami di lino ( compresi gli sfilacciati ) : *

* ( B ) Maciullato *

* ( C ) Stigliato *

* ( D ) Pettinato o altrimenti preparato *

* ( E ) Stoppa *

* ( F ) Cascami , compresi gli sfilacciati *

( 1 ) Le suddivisioni indicate tra parentesi si riferiscono alla Nimexe *

ALLEGATO II

Relazione per mese/decade ( 1 ) sulle importazioni ed esportazioni di taluni prodotti agricoli

DA :

( Stato membro )

Periodo :

( giorni ) ( 2 ) ( mese ) ( anno ) *

Inviato :

( data )

Codice NIMEXE ( 3 ) * Rif . della tariffa doganale comune ( 4 ) * Codice paese ( 5 ) * Importazioni * Quantitativo * Valore statistico ( 6 ) * Esportazioni * Quantitativo * Valore statistico ( 6 ) *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *

A . Scambi intracomunitari * * * * * * *

B . Scambi con i paesi terzi * * * * * * *

Note :

( 1 ) Cancellare la menzione che non interessa .

( 2 ) Soltanto per le relazioni relative ad una decade .

( 3 ) Le comunicazioni devono essere fatte secondo l ' ordine del codice Nimexe e all ' interno del codice Nimexe , secondo il codice dei paesi .

( 4 ) Da utilizzare soltanto se vengono forniti dati per le suddivisioni della Nimexe . Indicare solo la parte finale del numero di codice della tariffa doganale comune .

( 5 ) Numeri di codice NCP per i paesi d ' origine , di provenienza , o di destinazione .

( 6 ) Indicare la valuta in testa alla colonna .