31977R1180

Regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 09/06/1977 pag. 0010 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0227
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0227
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0174


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1180/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

relativo all ' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che , con decisione n . 1/77 , adottata in applicazione dell ' articolo 35 , paragrafo 3 , del protocollo addizionale , modificato dall ' articolo 10 dell ' accordo provvisorio firmato il 30 giugno 1973 , il consiglio di associazione CEE-Turchia ha stabilito il regime che deve essere applicato all ' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ;

considerando che l ' attuazione di tale decisione comporta una modifica della regolamentazione comunitaria ;

considerando che le disposizioni relative all ' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia sono state più volte modificate a seguito di decisioni del consiglio di associazione ; che i testi modificativi , pubblicati in diverse Gazzette ufficiali , sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni norma regolamentare ; che è opportuno , in tali condizioni , procedere alla loro codificazione ;

considerando che , onde riunire in un solo regolamento il complesso delle disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia , è inoltre opportuno includere nel presente regolamento le disposizioni fissate con atti del Consiglio in applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale dell ' accordo che crea un ' associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ;

considerando che l ' articolo 4 dell ' allegato 6 del protocollo addizionale dell ' accordo che crea un ' associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di limoni freschi originari della Turchia ; che , durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento , la riduzione è subordinata al rispetto di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che l ' attuazione di tale regime rende necessaria l ' adozione di modalità di applicazione ;

considerando che il regime previsto deve inserirsi nell ' ambito dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ; che occorre pertanto tener conto delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 795/76 ( 3 ) , nonchù delle disposizioni adottate in applicazione dello stesso regolamento ;

considerando che l ' articolo 12 dell ' allegato 6 del protocollo addizionale dell ' accordo che crea un ' associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia prevede che il prelievo applicabile all ' importazione di frumento duro e di scagliola prodotti in Turchia e direttamente importati da questo paese nella Comunità sia quello calcolato conformemente alle disposizioni dell ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3138/76 ( 5 ) , diminuito di 0,50 unità di conto per tonnellata ;

considerando che , a norma dell ' articolo 13 dell ' allegato citato , a condizione che la Turchia applichi una tassa speciale all ' esportazione di segala verso la Comunità , il prelievo applicabile all ' importazione del prodotto in causa nella Comunità , calcolato conformemente alle disposizioni dell ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , è diminuito di un importo uguale a quello della tassa versata , entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata ;

considerando che , conformemente alle disposizioni del protocollo addizionale , occorre prevedere che il prezzo della segala all ' importazione nella Comunità tenga conto della tassa speciale di cui sopra ; che , onde garantire la corretta applicazione del regime in causa , è opportuno adottare le misure necessarie affinchù al momento dell ' importazione di segala l ' importatore fornisca la prova che la tassa speciale all ' esportazione è stata pagata dall ' esportatore ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . I dazi doganali applicabili all ' importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell ' allegato I , originari della Turchia , sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi .

2 . Sino al 31 dicembre 1977 e in deroga al paragrafo 1 , la Danimarca , l ' Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati ad applicare all ' importazione di arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune , nonchù di mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma , clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi , freschi , della sottovoce 08.02 ex B della tariffa doganale comune , dazi doganali che non possono essere inferiori a quelli indicati nell ' allegato II .

Articolo 2

L ' elemento fisso della tassa all ' importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell ' allegato III , originari della Turchia , è ridotto nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi .

Articolo 3

Per i prodotti sotto elencati , originari della Turchia , i dazi doganali all ' importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi a condizione che vengano rispettati i prezzi di riferimento fissati o da fissare in applicazione dell ' articolo 19 del regolamento ( CEE ) n . 100/76 ( 6 ) :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Tasso di riduzione ( % ) *

03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati : * *

* B . di mare * *

* I . interi , decapitati o in pezzi : * *

* e ) Squali * 80 *

* f ) Sebasti ( Sebastes marinus ) * 80 *

* g ) Ippoglossi ( Hippoglossus vulgaris , Hippoglossus reinhardtius ) * 80 *

* h ) Merluzzi bianchi ( Gadus morrhua o Gadus callarias ) * 80 *

* ij ) Merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) * 80 *

* k ) Eglefini * 80 *

* l ) Merlani ( Merlangus merlangus ) * 80 *

* m ) Sgombri * 80 *

* o ) Passere di mare * 80 *

* p ) Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus * 80 *

* q ) altri * 80 *

Articolo 4

1 . Quanto ai limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune , la riduzione tariffaria prevista all ' articolo 4 , paragrafo 3 , dell ' allegato 6 del protocollo addizionale si applica quando i corsi del prodotto rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità nella fase importatore/grossista e ricondotti a tale fase , restino pari o superiori al prezzo indicati al paragrafo 4 .

I corsi di cui al primo comma vengono presi in considerazione dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all ' importazione diverse dai dazi doganali , ossia delle tasse previste per il calcolo del prezzo d ' entrata di cui al regolamento ( CEE ) n . 1035/72 .

Il prodotto in oggetto viene eventualmente ricondotto alla categoria di qualità I , a norma dell ' articolo 24 , paragrafo 2 , secondo comma , terzo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 .

2 . Per la detrazione delle tasse all ' importazione diverse dai dazi doganali , alle quali si riferisce l ' articolo 24 , paragrafo 3 , terzo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 - detrazione da effettuarsi semprechù i prezzi comunicati dagli Stati membri alla Commissione comportino l ' incidenza di tali tasse - , l ' importo da detrarre viene calcolato da quest ' ultima in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualment risultare dall ' incidenza delle tasse medesime sui prezzi d ' entrata , a seconda delle origini . A tal fine si assume nel calcolo un ' incidenza media corrispondente alla media aritmetica fra l ' incidenza minore e quella maggiore .

3 . Si considerano rappresentativi , ai sensi del paragrafo 1 , i mercati della Comunità su cui sono stati rilevati i corsi in base ai quali viene calcolato il prezzo definito nel regolamento ( CEE ) n . 1035/72 .

4 . Il prezzo di cui al paragrafo 1 è pari al prezzo di riferimento in vigore durante il periodo in questione , maggiorato dell ' incidenza su detto prezzo di riferimento dei dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti dai paesi terzi , nonchù di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 100 kg .

5 . Qualora , dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all ' importazione diverse dai dazi doganali , i corsi di cui al paragrafo 1 restino per tre giorni di mercato consecutivi , sui mercati rappresentativi della Comunità aventi i corsi più bassi , inferiori al prezzo definito al paragrafo 4 , si applica al prodotto in causa il dazio doganale vigenti nei confronti dei paesi terzi alla data dell ' importazione .

Tale regime rimane in vigore fino a quando gli stessi corsi siano rimasti per tre giorni di mercato consecutivi , sui mercati rappresentativi della Comunità aventi i corsi più basse , pari o superiori al prezzo definito al paragrafo 4 .

6 . La Commissione , sulla base dei corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità e comunicati dagli Stati membri , segue regolarmente l ' evoluzione dei prezzi e procede alle rilevazioni di cui al paragrafo 5 .

Le misure necessarie vengono adottate secondo la procedura istituita dal regolamento ( CEE ) n . 1035/72 per l ' applicazione delle tasse di compensazione agli ortofrutticoli .

7 . Le disposizioni degli articoli da 23 a 28 del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 rimangono applicabili .

Articolo 5

1 . I prodotti seguenti , originari della Turchia , sono soggetti all ' importazione nella Comunità ad un dazio doganale del 2,5 % ad valorem , nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 25 000 tonnellate :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

08.05 * Frutta a guscio ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : *

* ex G . altre : *

* - Nocciole *

2 . Se il paragrafo 1 non si applica ad un anno civile intero , il contingenti è aperto pro rata temporis .

Articolo 6

I prelievi applicabili all ' importazione nella Comunità di frumento ( grano ) duro o di scagliola , di cui rispettivamente alle sottovoci 10.01 B e 10.07 ex D della tariffa doganale comune , prodotti in Turchia e trasportati da tale paese direttamente nella Comunità , sono i prelievi calcolati conformemente alle disposizioni dell ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , diminuiti ciascuno di 0,50 unità di conto per tonnellata .

Articolo 7

1 . Il prelievo riscosso all ' importazione nella Comunità della segala di cui alla voce 10.02 della tariffa doganale comune , prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità , è il prelievo calcolato conformemente all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , diminuito di un importo pari a quello della tasse speciale all ' esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto , entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata .

2 . Il regime di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le importazioni per le quali l ' importatore fornisca la prova che la tassa speciale all ' esportazione è stata pagata dall ' esportatore , nel limiti di un importo non eccedente quello del prelievo calcolato in conformità dell ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 applicabile al momento dell ' importazione di segala nella Comunità , nù 8 unità di conto per tonnellata .

Articolo 8

L ' elemento fisso riscosso all ' importazione nella Comunità dei prodotti enumerati in appresso , originari della Turchia , è ridotto del 50 % :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

11.07 * Malto , anche torrefatto : *

* A . non torrefatto : *

* II . altro : *

* a ) presentato sotto forma di farina *

* B . torrefatto *

Articolo 9

1 . Se la Turchia applica la tassa speciale all ' esportazione dell ' olio d ' oliva , diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione , della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune , interamente ottenuto in Turchia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità , il prelievo applicabile all ' importazione d tale olio nella Comunità , secondo il caso , il prelievo calcolato conformemente all ' articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966, relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1707/73 ( 8 ) , o quello risultante dall ' applicazione della procedura di gara prevista dal regolamento ( CEE ) n . 2843/76 ( 9 ) , diminuito :

a ) di 0,50 unità di conto per 100 kg ;

b ) di un importo pari a quello della tassa speciale all ' esportazione riscossa dalla Turchia su tale olio nei limiti di 9 unità di conto per 100 kg , importo maggiorato , fino al 31 ottobre 1977 , di 9 unità di conto per 100 kg .

2 . Il regime previsto al paragrafo 1 si applica a tutte le importazioni per le quali l ' importatore sia in grado di comprovare , all ' atto dell ' importazione dell ' olio d ' oliva , che la tassa speciale all ' esportazione di cui allo stesso paragrafo , si ripercuote sul prezzo all ' importazione .

3 . Se la Turchia non applica la tassa speciale all ' esportazione il prelievo riscosso all ' importazione nella Comunità dell ' olio definito al paragrafo 1 è , secondo il caso , il prelievo calcolato conformemente all ' articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE o quello risultante dall ' applicazione della procedura di gara prevista dal regolamento ( CEE ) n . 2843/76 , diminuito di 0,50 unità di conto per 100 kg .

Articolo 10

1 . Salva restando la riscossione dell ' elemento mobile , l ' elemento fisso del prelievo è ridotto dell ' 80 % all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva che ha subito un processo di raffinazione , della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , interamente ottenuto in Turchia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità .

2 . Il prelievo di cui al paragrafo 1 è fissato dalla Commissione .

Articolo 11

1 . Per le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie della Turchia , il dazio doganale all ' importazione nella Comunità è ridotto del 40 % a condizione che siano rispettati i prezzi minimi fissati conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti .

2 . Fino al 30 giugno 1978 , i prezzi minimi di cui al paragrafo 1 sono quelli indicati nell ' allegato IV . I prezzi previsti per il periodo che inizia il 1° luglio 1978 non saranno inferiori a quelli indicati in detto allegato , aggiornati mediante scambio di lettere tra le parti contraenti , in modo che sia tenuto conto dell ' evoluzione dei costi dei prodotti in questione .

3 . A decorrere dal 1° luglio 1979 , i prezzi minimi di cui al paragrafo 1 saranno convenuti ogni anno mediante scambio di lettere tra le parti contraenti .

4 . La riduzione del dazio doganale di cui al paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dalla data e per i periodi stabiliti mediante scambio di lettere , nelle quali vengono inoltre fissate le modalità tecniche d ' applicazione del presente articolo .

Articolo 12

1 . Per i prodotti sotto elencati , originari della Turchia , il dazio doganale all ' importazione nella Comunità è ridotto nella proporzione seguente , fatte salve le condizioni concordate con scambio di lettere :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Tasso di riduzione ( % ) *

02.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : * *

* ex C . Pomodori : * *

* - Concentrati di pomodori * 30 *

2 . La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dalla data o per i periodi stabiliti ogni anno mediante scambio di lettere tra le parti contraenti , nelle quali vengono inoltre fissate condizioni e modalità .

Articolo 13

Per i prodotti sotto elencati , originari della Turchia , il dazio doganale all ' importazione nella Comunità è ridotto del 30 % nei limiti del contingente tariffario comunitario annuo di 90 tonnellate :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : *

* B . altre : *

* II . senza aggiunta di alcole : *

* c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : *

* 1 . di 4,5 kg o più : *

* ex aa ) Albicocche : *

* - Polpe d ' albicocche *

Articolo 14

Se necessario , le modalità d ' applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 o , secondo il caso , agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all ' organizzazione comune dei mercati agricoli .

Articolo 15

1 . Sono abrogati :

- il regolamento ( CEE ) n . 1233/71 del Consiglio , del 7 giugno 1971 , relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia ( 10 ) ,

- il regolamento ( CEE ) n . 1235/71 del Consiglio , del 7 giugno 1971 , relativo alle importazioni di oli d ' oliva dalla Turchia ( 11 ) ,

- il regolamento ( CEE ) n . 2754/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo alle importazioni di alcuni cereali dalla Turchia ( 12 ) ,

- il regolamento ( CEE ) n . 2755/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' importazione , nella Comunità , di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia ( 13 ) ,

- il regolamento ( CEE ) n . 113/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' importazione , nella Comunità , di prodotti del settore della pesca originari della Turchia ( 14 ) ,

2 . I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 si intendono riferiti al presente regolamento .

Per i visti e i richiami agli articoli di detti regolamenti vale la tabella di concordanza di cui all ' allegato V .

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 118 del 16 . 5 . 1977 , pag . 68 .

( 2 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 93 dell ' 8 . 4 . 1976 , pag . 6 .

( 4 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 354 del 24 . 12 . 1976 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

( 8 ) GU n . L 175 del 29 . 6 . 1973 , pag . 5 .

( 9 ) GU n . L 327 del 26 . 11 . 1976 , pag . 4 .

( 10 ) GU n . L 130 del 16 . 6 . 1971 , pag . 51 .

( 11 ) GU n . L 130 del 16 . 6 . 1971 , pag . 55 .

( 12 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 95 .

( 13 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 97 .

( 14 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 55 .

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Tasso di riduzione ( % ) *

01.01 * Cavalli , asini , muli e bardotti , vivi : * *

* A . Cavalli : * *

* II . destinati alla macellazione ( a ) * 80 *

02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * *

* A . Carni : * *

* ex I . delle specie equina , asinina e mulesca : * *

* - della specie equina * 80 *

03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati : * *

* A . d ' acqua dolce : * *

* II . Anguille * 70 *

* B . di mare : * *

* I . interi , decapitati o in pezzi : * *

* c ) Tonni * 100 *

03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura * 60 *

03.03 * Crostacei e molluschi , compresi i testacei ( anche separati dal loro guscio e dalla loro conchiglia ) , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati , congelati , secchi , salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati , semplicemente cotti in acqua : * *

* A . Crostacei : * *

* I . Aragoste * 100 *

* II . Astici ( Homarus sp . p . ) * 100 *

* III . Granchi e gamberi di acqua dolce * 100 *

* IV . Gamberetti * 100 *

* B . Molluschi , compresi i testacei : * *

* IV . altri * 60 *

06.01 * Bulbi , tuberi , radici tuberose , zampe e rizomi , allo stato di riposo vegetativo , in vegetazione o fioriti : * *

* B . in vegetazione o fioriti * 50 *

$07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * *

* E . Bietole da coste e cardi * 60 *

* F . Legumi da granella , sgranati o in baccello : * *

* II . Fagioli : * *

* ex a ) dal 1° ottobre al 30 giugno : * *

* - dal 1° novembre al 30 aprile * 60 *

* ex III . altri : * *

* - Fave ( Vicia Faba Major L . ) dal 1° luglio al 30 aprile * 60 *

* ex H . Cipolle , scalogne e agli : * *

* - Cipolle , dal 15 febbraio al 15 maggio * 60 *

* N . Olive : * *

* I . destinate a usi diversi dalla produzione di olio ( a ) * 60 *

* O . Capperi * 60 *

* ex T . altri : * *

* - Melanzane , dal 15 gennaio al 30 aprile * 60 *

* - Zucche e zucchine , dal 1° dicembre a fine febbraio * 60 *

* - Sedano da erbucce , dal 1° gennaio al 30 aprile * 50 *

* - Prezzemolo * 60 *

07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente al conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato : * *

* A . Olive : * *

* I . destinate a uso diverso dalla produzione di olio ( a ) * 60 *

* B . Capperi * 60 *

07.04 * Ortaggi e piante mangerecce , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati : * *

* A . Cipolle * 16 2/3 *

* ex B . altri : * *

* - Agli * 12 1/2 *

07.05 * Legumi da granella , secchi , sgranati , anche decorticati o spezzati : * *

* A . destinati alla semina : * *

* ex I . Piselli , ceci e fagioli : * *

* - Piselli * 60 *

* II . Lenticche * 80 *

* ex III . altri : * *

* - Fave e favette * 60 *

08.02 * Agrumi , freschi o secchi : * *

* ex A . Arance : * *

* - fresche * 60 *

* ex B . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi : * *

* - freschi * 60 *

* D . Pompelmi e pomeli * 80 *

08.03 * Fichi , freschi o secchi : * *

* A . freschi * 60 *

08.04 * Uve , fresche o secche : * *

* A . fresche : * *

* I . da tavola : * *

* ex a ) dal 1° novembre al 14 luglio : * *

* - dal 15 novembre al 30 aprile * 60 *

08.05 * Frutta a guscio ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate e decorticate : * *

* D . Pistacchi * 60 *

* E . Noci di pecàn * 60 *

* ex G . altre : * *

* - Semi di pinoli * 60 *

08.06 * Mele , pere e cotogne , fresche : * *

* C . Cotogne * 60 *

08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : * *

* D . Prugne : * *

* ex II . dal 1° ottobre al 30 giugno * *

* - dal 1° maggio al 15 giugno * 60 *

ex 08.09 * Altre frutta fresche : * *

* - Meloni , dal 1° novembre al 31 maggio * 50 *

* - Cocomeri , dal 1° aprile al 15 giugno * 50 *

08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci dal n . 08.01 al n . 08.05 incluso ) : * *

* A . Albicocche * 75 *

* B . Pesche , comprese le pesche noci * 60 *

* D . Mele e pere * 60 *

* E . Papaie * 60 *

* F . Macedonie : * *

* I . non contenenti prugne * 60 *

* G . altre * 60 *

12.03 * Semi , spore e frutti da sementa : * *

* A . Semi di barbabietole ( b ) * 30 *

* C . Semi da foraggio : * *

* ex I . Paleo ( Festuca pratensis ) ; vecce ; semi della specie poa ; fienarola di palude ( Poa palustris ) ; spannocchina ( Poa trivialis ) ; gramigna dei prati ( Poa pratensis ) ; loglierella ( Lolium perenne ) ; loglio maggiore ( Lolium multiflorum ) ; coda di topo ( Phleum pratense ) ; gramigna fusaiola ( Festuca rubra ) ; gramigna perenne ( Dactylis glomerata ) ; agrostide ( Agrostides ) : * *

* Vecce ( c ) * 50 *

16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei : * *

* ex F . Boniti , sgombri e acciughe : * *

* - Boniti e sgombri * 16 *

16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) , preparati o conservati * 60 *

20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri : * *

* ex B . altri : * *

* - esclusi i cetriolini * 60 *

20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : * *

* ex C . Pomodori : * *

* - Pomodori pelati * 30 *

* D . Asparagi * 20 *

* F . Capperi e olive * 70 *

* G . Piselli e fagiolini * 20 *

* ex H . altri , compresi i miscugli : * *

* - esclusi carote e miscugli * 60 *

* - Carotte , esclusi i miscugli * 20 *

* - Miscugli detti « Tuerlue » comprendenti fagiolini , melanzane , zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce * 50 *

20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri : *

* C . altre : * *

* ex III . non nominate : * *

* - Puree di fichi * 60 *

20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : * *

* A . Frutta a guscio , comprese le arachidi , tostate * 60 *

* B . altre : * *

* II . senza aggiunta di alcole : * *

* a ) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg : * *

* 2 . Segmenti di pompelmi e pomeli * 80 *

* 7 . Pesche e albicocche : * *

* ex aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % : * *

* - Albicocche * 20 *

* ex bb ) altre : * *

* - Albicocche * 20 *

* ex 8 . altre frutta : * *

* - Pompelmi e pomeli * 80 *

* b ) con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : * *

* 2 . Segmenti di pompelmi o pomeli * 80 *

* ex 8 . altre frutta : * *

* - Pompelmi e pomeli * 80 *

* c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

* 1 . di 4,5 kg o più : * *

* ex aa ) Albicocche : * *

* - mezze albicocche * 20 *

* ex dd ) altre frutta : * *

* - Pompelmi e pomeli * 80 *

* 2 . di meno di 4,5 kg : * *

* ex bb ) altre frutta e miscugli di frutta : * *

* - Pompelmi e pomeli * 80 *

20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri : * *

* A . con densità superiore a 1,33 a 15 °C : * *

* III . altri : * *

* ex a ) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto : * *

* - di pompelmi e pomeli * 70 *

* ex b ) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto : * *

* - di pompelmi e pomeli * 70 *

* B . con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C : * *

* II . altri : * *

* a ) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto : * *

* 2 . di pompelmi e pomeli * 70 *

* b ) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto : * *

* 2 . di pompelmi e pomeli * 70 *

( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizione da stabilire dalle autorità competenti .

( b ) Questa concessione riguarda unicamente le sementi conformi alle disposizioni delle direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e piante .

( c ) Questa concessione riguarda unicamente le sementi commerciali ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera D , della direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966 ( GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 ) .

ALLEGATO II

Dazi residui minimi che possono essere applicati ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 2

I . DANIMARCA

Numero della tariffa doganale della Danimarca * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi 1° . 1 . 1977 *

1 * 2 * *

08.02 * Agrumi , freschi o secchi : * *

* A . Arance : * *

* I . Arance dolci , fresche : * *

* a ) dal 1° aprile al 30 aprile * 2,6 % *

* b ) dal 1° maggio al 15 maggio * 1,2 % *

* c ) dal 16 maggio al 15 ottobre * 0,8 % *

d ) dal 16 ottobre al 31 marzo * 4 % *

* II . altre : * *

* ex a ) dal 1° aprile al 15 ottobre : * *

* - fresche * 3 % *

* ex b ) dal 16 ottobre al 31 marzo : * *

* - fresche * 4 % *

* ex B . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi : * *

* - freschi * 4 % *

II . Irlanda

Numero della tariffa doganale dell ' Irlanda * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi 1° . 1 . 1977 *

1 * 2 * *

08.02 * Agrumi , freschi o secchi : * *

* A . Arance : * *

* I . Arance dolci , fresche : * *

* a ) dal 1° aprile al 30 aprile * 2,6 % *

* b ) dal 1° maggio al 15 maggio * 1,2 % *

* c ) dal 16 maggio al 15 ottobre * 0,8 % *

* d ) dal 16 ottobre al 31 marzo * 4 % *

* II . altre : * *

* a ) dal 1° aprile al 15 ottobre : * *

* 1 . fresche * 3 % *

* b ) dal 16 ottobre al 31 marzo : * *

* 1 . fresche * 4 % *

* B . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi : * *

* I . freschi * 4 % *

III . REGNO UNITO

Numero della tariffa doganale del Regno Unito * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi 1° . 1 . 1977 *

1 * 2 * *

08.02 * Agrumi , freschi o secchi : * *

* A . Arance : * *

* I . Arance dolci , fresche : * *

* a ) dal 1° aprile al 30 aprile * 2,6 % con riscoss . min . di 0,0688 £/100 kg *

* b ) dal 1° maggio al 15 maggio * 1,2 % con riscoss . min . di 0,0688 £/100 kg *

* c ) dal 16 maggio al 15 ottobre * 0,8 % con riscoss . min . di 0,0688 £/100 kg *

* d ) dal 16 ottobre al 31 marzo * *

* 1 . dal 16 ottobre al 30 novembre * 4 % con riscoss . min . di 0,0688 £/100 kg *

* 2 . dal 1° dicembre al 31 marzo * 4,4 % *

* II . altre : * *

* a ) dal 1° aprile al 15 ottobre : * *

* 1 . fresche * 3 % con riscoss . min . di 0,0688 £/100 kg *

* b ) dal 16 ottobre al 31 marzo : * *

* 1 . fresche * *

* aa ) dal 16 ottobre al 30 novembre * 4 % con riscoss . min . di 0,0688 £/100 kg *

* bb ) dal 1° dicembre al 31 marzo * 4,4 % *

* B . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi : * *

* 1 . freschi * *

* a ) dal 1° aprile al 30 novembre * 4 % con riscoss . min . di 0,0688 £/100 kg *

* b ) dal 1° dicembre al 31 marzo * 4,4 % *

ALLEGATO III

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Tasso di riduzione ( % ) *

19.03 * Paste alimentari * 75 *

21.07 * Preparazioni alimentari non nominate nù comprese altrove : * *

* A . Cereali in semi o in spighe , precotti o altrimenti preparati * 50 *

* E . Preparazioni dette « fondute » * 50 *

* F . altre : * *

* ex I b ) 2 cc ) * *

* ex I c ) 2 cc ) - Semi di granturco frantumati , cotti nell ' acqua sotto pressione , con aggiunta di estratti di malto , di zucchero e di sale ed essiccati , da utilizzare come prodotti intermedi per la fabbricazione di cornflakes e di preparazioni similari * 50 *

* ex I a ) 2 bb ) * *

* ex I a ) 2 cc ) - Prodotti cosiddetti « semole di frumento Bulgur » , costituiti da semi parzialmente mondati e imperfettamente macinati , contenenti ancora una lieve quantità di semi interi . Tali prodotti hanno inoltre subito un trattamento termico ( precottura ) * 50 *

* ex I a ) 2 aa ) * *

* ex I a ) 2 bb ) * *

* ex I b ) 2 aa ) * *

* ex I b ) 2 bb ) - Patate dolci per l ' alimentazione umana , preparate o conservate ma non con lo zucchero nù con lo sciroppo * 50 *

* ex I e ) 1 * *

* ex I e ) 2 * *

* ex I f ) - Preparazioni alimentari consistenti in miele naturale arricchito con « gelatina reale di api » * 50 *

ALLEGATO IV

( fino al 30 giugno 1978 )

Formati * Peso sgocciolatto * Peso semilordo * Capacità * Coefficienti * Prezzi minimi ( dazi doganali compresi ) in UC per scatola da 100 lattine *

Designazione commerciale * Altezza totale ( mm ) * Once * g * g * cm3 * * Comunità * all ' olio d ' oliva * ad altri mezzi di copertura *

Fondo rettangolare : * * * * * * * * *

1/10 club * 20 * 2 * 56 * 95 * 53 * 0,60 * 11,70 * 10,80 *

1/8 club * 25 * 2 3/4 * 80 * 120 * 75 * 0,70 * 13,65 * 12,60 *

¼ ridotto * 18 * 2 5/8 * 74 * 130 * 73 * 0,77 * 15,02 * 13,86 *

1/8 club * 30 * 3 ¼ * 90 * 140 * 93 * 0,80 * 15,60 * 14,40 *

¼ speciale * 25 * 3 1/6 * 90 * 140 * 90 * 0,85 * 16,58 * 15,30 *

1/8 basso piatto * 24 * 3 3/8 * 95 * 145 * 96 * 0,90 * 17,55 * 16,20 *

¼ club * 30 * 4 3/8 * 125 * 190 * 125 * * * *

1/6 P 25 * * * * 176 * 125 * 1,00 * * *

¼ consueto * 22 * 3 3/4 * 105 * 180 * 106 * * 19,50 * 18,00 *

1/6 ( club 30 ) * * * * 188 * 130 * * * *

¼ consueto * 24 * 4 3/8 * 125 * 195 * 125 * 1,10 * 21,45 * 19,80 *

¼ consueto * 30 * 5 ¼ * 150 * 240 * 169 * * * *

¼ club * 40 * 6 ¼ * 175 * 250 * 178 * 1,30 * 25,35 * 23,40 *

¼ P 30 * * * * 250 * 187 * * * *

¼ americano * 30 * 7 * 200 * 300 * 207 * 1,60 * 31,20 * 28,80 *

¼ consueto * 40 * 9 1/4 * 260 * 326 * 250 * * * *

1/3 P * * * * 337 * 250 * 1,80 * 35,10 * 32,40 *

¼ club lungo * 40 * 8 3/4 * 248 * 320 * 241 * * * *

1/3 basso * 30 * 9 ¼ * 260 * 370 * 245 * 2,20 * 42,90 * 39,60 *

¼ consueto-lungo * 40 * ½ * 325 * 423 * 313 * 2,50 * 48,75 * 45,00 *

¼ consueto * 48 * 11 * 310 * 390 * 297 * 2,60 * 50,70 * 46,80 *

½ alto * 40 * 11 ½ * 325 * 460 * 330 * 2,70 * * *

½ P * * * * 476 * 375 * * 52,65 * 48,60 *

1/1 * * * * 902 * 750 * 4,65 * * *

4/4 * 80 * 27 ¼ * 780 * 950 * 771 * * 90,68 * 83,70 *

Fondo ovale : * * * * * * * * *

½ ovale * 40 * 15 * 425 * 555 * 452 * 3,40 * 66,30 * 61,20 *

( Dal 1° luglio 1978 al 30 giugno 1979 )

Formati * Peso sgocciolatto * Peso semilordo * Capacità * Coefficienti * Prezzi minimi ( dazi doganali compresi ) in UC per scatola da 100 lattine *

Designazione commerciale * Altezza totale ( mm ) * Once * g * g * cm3 * * Comunità * all ' olio d ' oliva * ad altri mezzi di copertura *

Fondo rettangolare : * * * * * * * * *

1/10 club * 20 * 2 * 56 * 95 * 53 * 0,60 * 12,30 * 11,40 *

1/8 club * 25 * 2 3/4 * 80 * 120 * 75 * 0,70 * 14,35 * 13,30 *

¼ ridotto * 18 * 2 5/8 * 74 * 130 * 73 * 0,77 * 15,79 * 14,63 *

1/8 club * 30 * 3 ¼ * 90 * 140 * 93 * 0,80 * 16,40 * 15,20 *

¼ speciale * 25 * 3 1/6 * 90 * 140 * 90 * 0,85 * 117543* 16,15 *

1/8 basso piatto * 24 * 3 3/8 * 95 * 145 * 96 * 0,90 * 18,45 * 17,10 *

¼ club * 30 * 4 3/8 * 125 * 190 * 125 * * * *

1/6 P 25 * * * * 176 * 125 * 1,00 * * *

¼ consueto * 22 * 3 3/4 * 105 * 180 * 106 * * 20,50 * 19,00 *

1/6 ( club 30 ) * * * * 188 * 130 * * * *

¼ consueto * 24 * 4 3/8 * 125 * 195 * 125 * 1,10 * 22,55 * 20,90 *

¼ consueto * 30 * 5 ¼ * 150 * 240 * 169 * * * *

¼ club * 40 * 6 ¼ * 175 * 250 * 178 * 1,30 * 26,65 * 24,70 *

¼ P 30 * * * * 250 * 187 * * * *

¼ americano * 30 * 7 * 200 * 300 * 207 * 1,60 * 32,80 * 30,40 *

¼ consueto * 40 * 9 1/4 * 260 * 326 * 250 * * * *

1/3 P * * * * 337 * 250 * 1,80 * 36,90 * 34,20 *

¼ club lungo * 40 * 8 3/4 * 248 * 320 * 241 * * * *

1/3 basso * 30 * 9 ¼ * 260 * 370 * 245 * 2,20 * 45,10 * 41,80 *

¼ consueto-lungo * 40 * 11 ½ * 325 * 423 * 313 * 2,50 * 51,25 * 47,50 *

¼ consueto * 48 * 11 * 310 * 390 * 297 * 2,60 * 53,30 * 49,40 *

½ alto * 40 * 11 ½ * 325 * 460 * 330 * 2,70 * * *

½ P * * * * 476 * 375 * * 55,35 * 51,30 *

1/1 * * * * 902 * 750 * 4,65 * * *

4/4 * 80 * 27 ¼ * 780 * 950 * 771 * * 95,33 * 88,35 *

Fondo ovale : * * * * * * * * *

½ ovale * 40 * 15 * 425 * 555 * 452 * 3,40 * 69,70 * 64,60 *

ALLEGATO V

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento ( CEE ) n . 1233/71 * Presente regolamento *

Articolo * Articolo *

1 * 4 , paragrafo 1 ( 1 ) *

2 , paragrafo 1 * 4 , paragrafo 1 *

2 , paragrafo 2 , comma 1 * 4 , paragrafo 2 *

2 , paragrafo 2 , comma 2 * 14 *

2 , paragrafo 3 * 4 , paragrafo 3 *

3 * 4 , paragrafo 4 *

4 * 4 , paragrafo 5 *

5 * 4 , paragrafo 6 *

6 * 4 , paragrafo 7 *

Regolamento ( CEE ) n . 2754/75 * Presente regolamento *

Articolo * Articolo *

1 * 6 *

2 * 7 , paragrafo 1 *

3 * 7 , paragrafo 2 *

4 * 14 *

Regolamento ( CEE ) n . 2755/75 * Presente regolamento *

Articolo * Articolo *

2 * 8 *

3 * 2 *

4 * 5 ( 2 ) *

Allegato II * Allegato II *

Regolamento ( CEE ) n . 113/76 * Presente regolamento *

Articolo * Articolo *

1 * 1 , paragrafo 1 e allegato I ( 3 ) *

( 1 ) Unicamente per quanto riguarda i limoni della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune .

( 2 ) Questa concordanza è valida solo per un quantitativo di 21 700 tonnellate di prodotti compresi nella sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune .

( 3 ) Questa concordanza è valida solo per i prodotti di cui al corrispondente articolo del regolamento abrogato .