31977R1170

Regolamento (CEE) n. 1170/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 03/06/1977 pag. 0007 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0222
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0101
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0222
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0158
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0158


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1170/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 , 43 , 113 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , dopo l ' entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 3 ) , modificato dall ' atto di adesione ( 4 ) , la situazione del mercato del luppolo , sia sul piano mondiale che su quello comunitario , è profondamente mutata e si traduce in uno squilibrio fra la domanda e l ' offerta che ha provocato il crollo dei corsi ; che tale squilibrio è dovuto sia a un ampliamento eccessivo delle superfici seminate , soprattutto per quanto concerne determinate varietà , sia ad un minor impiego del luppolo nella fabbricazione della birra , cause che hanno contribuito alla formazione di ingenti scorte di polveri ed estratti vegetali di luppolo ; che , al fine di una migliore stabilizzazione del mercato , occorre pertanto modificare alcuni strumenti instaurati dalla regolamentazione comunitaria ;

considerando che è opportuno perseguire una politica di qualità , fissando caratteristiche qualitative minime ed istituendo un sistema di certificazione almeno per ciò che riguarda il luogo di produzione , l ' anno di raccolta e la varietà ; che è necessario vietare la commercializzazione di prodotti non certificati e l ' importazione di prodotti che non posseggano caratteristiche minime equivalenti ;

considerando che , per non diminuire artificiosamente il ricavo dei produttori , elemento fondamentale per fissare l ' importo dell ' aiuto , è opportuno calcolare il ricavo medio unicamente in base alle superfici pienamente produttive ;

considerando che per accrescere l ' importanza dell ' aiuto in quanto fattore di orientamento economico della produzione , si dovrebbe differenziarlo non più per varietà bensì per gruppi di varietà , aventi caratteristiche comuni e la medesima utilizzazione finale ;

considerando che i produttori di luppolo devono poter esercitare le loro responsabilità nella ricerca di un equilibrio fra la domanda e l ' offerta , equilibrio che costituisce un fattore di stabilità dei prezzi e dei ricavi ; che se i produttori si raggrupperanno in associazioni questo scopo sarà più facilmente raggiunto ed essi potranno maggiormente influire sull ' orientamento della produzione e sulla gestione dell ' offerta ; che , per dare alle associazioni di produttori riconosciute la possibilità di attuare codesti obiettivi , è opportuno stabilire tra le condizioni per il loro riconoscimento l ' obbligo di commercializzare l ' intera produzione dei loro membri e inoltre disporre che l ' aiuto alla produzione venga da tali associazioni ripartito fra i membri proporzionalmente alle superfici e tenendo conto della situazione del mercato ;

considerando che , vista la situazione attuale del mercato , è necessario vietare , per un periodo determinato , ogni ampliamento delle superfici coltivate onde impedire la formazione di eccedenze strutturali ; che è inoltre opportuno proseguire l ' adeguamento qualitativo della produzione comunitaria all ' evoluzione del mercato prorogando , per lo stesso periodo , l ' aiuto concesso alle associazioni di produttori per le operazioni di riconversione varietale e di ristrutturazione delle piantagioni ; che la concessione di tale aiuto deve essere peraltro subordinata ad una sensibile riduzione delle superfici riconvertite ;

considerando che l ' esperienza acquisita in sede di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 ha posto in evidenza la necessità di disporre di strumenti diversi da un ' azione sull ' importo dell ' aiuto alla produzione che consentano di agire in via preventiva qualora si presenti il rischio di eccedenze strutturali o di una perturbazione del mercato ;

considerando che , per l ' applicazione delle modifiche introdotte dal presente regolamento , possono rilevarsi necessarie misure transitorie ; che , per motivi di carattere amministrativo , è opportuno che le modifiche riguardanti l ' aiuto alla produzione vengano applicate soltanto a decorrere dal raccolto 1977 , mentre le altre modifiche , fra cui in particolare quelle concernenti l ' aiuto alla riconversione varietale , devono essere , data la tendenza attuale del mercato , di applicazione immediata ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 è modificato come indicato negli articoli seguenti .

Articolo 2

L ' articolo 1 è completato con il seguente paragrafo :

« 4 . Ai sensi dell ' articolo 12 , paragrafo 5 , si intende per

a ) luppolo alla prima fase di preparazione : il luppolo che è stato sottoposto unicamente al trattamento di primo essiccamento e che è stato imballato , pronto ad essere messo in commercio ;

b ) superfici in piena produzione : le superfici coltivate a luppolo , dal terzo anno di produzione . »

Articolo 3

Il testo dell ' articolo 2 è sostituito dal seguente :

« Articolo 2

1 . I prodotti di cui all ' articolo 1 , raccolti nella Comunità od ottenuti da luppolo raccolto nella Comunità o importato dai paesi terzi , sono soggetti ad una procedura di certificazione .

2 . Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione .

3 . Nel certificato devono essere indicati almeno :

a ) il luogo/i di produzione del luppolo ,

b ) l ' anno/gli anni di raccolta ,

c ) la/le varietà .

4 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce , per ogni prodotto , le norme generali e la data di applicazione del presente articolo .

5 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 20 . »

Articolo 4

1 . All ' articolo 3 , i termini « d ' indicazione di provenienza » sono soppressi .

2 . L ' articolo 4 è soppresso .

3 . Il testo dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , è sostituito dal seguente :

« 2 . I prodotti di cui all ' articolo 1 , accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d ' origine e riconosciuto equivalente al certificato previsto all ' articolo 2 , sono considerati come prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 . L ' equivalenza degli attestati è constatata al più tardi il 31 dicembre 1978 , secondo la procedura di cui all ' articolo 20 . »

Articolo 5

Il testo dell ' articolo 7 è sostituito dal seguente :

« Articolo 7

1 . Ai sensi del presente regolamento si intende per " associazione di produttori " un ' associazione composta esclusivamente o - se la legislazione nazionale lo consente - essenzialmente da produttori di luppolo e istituita su loro propria iniziativa , allo scopo :

a ) di realizzare la concentrazione dell ' offerta e di contribuire alla stabilizzazione del mercato commercializzando la totalità della produzione dei suoi membri ,

b ) di adattare in comune tale produzione alle esigenze del mercato e di migliorarla , segnatamente tramite la riconversione varietale e la ristrutturazione delle piantagioni .

c ) di promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni di coltivazione e di raccolta al fine di migliorare la redditività della produzione ,

d ) di adottare norme comuni di produzione ,

e ) di gestire il regime di aiuti previsto dall ' articolo 12

- assegnando a ciascun produttore membro dell ' associazione la sua parte di aiuto proporzionalmente alle superfici coltivate ,

- prendendo i provvedimenti necessari per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a ) ,

e riconosciuta da uno Stato membro in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 .

2 . Ai sensi del presente regolamento si intende per " unione " un ' unione di associazioni riconosciute di produttori che persegua gli stessi obiettivi di tali associazioni e che sia stata riconosciuta da uno Stato membro in virtù del disposto del paragrafo 3 .

3 . Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori e le loro unioni quando ne facciano domanda e soddisfino ai seguenti requisiti generali :

a ) applicare norme comuni di produzione e di immissione sul mercato ( prima fase della commercializzazione ) ;

b ) prevedere nel loro statuto , per i produttori aderenti all ' associazione e per le associazioni riconosciute di produttori aderenti all ' unione , l ' obbligo :

- di conformarsi alle norme comuni di produzione ,

- di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell ' associazione o dell ' unione .

Tale obbligo non si applica tuttavia ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione , semprechù l ' associazione di cui trattasi ne sia stata informata ed abbia dato la propria approvazione .

Tuttavia , tale approvazione non è necessaria fino al 31 dicembre 1980 .

Le associazioni di produttori o le loro unioni hanno la facoltà di autorizzare gli aderenti a immettere sul mercato direttamente una parte dei loro prodotti secondo le norme stabilite e controllate dalle associazioni o dalle loro unioni ;

c ) comprovare un ' attività economica sufficiente :

d ) escludere per tutto il loro campo di attività qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità che sia fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento ;

e ) assicurare senza discriminazione a qualsiasi produttore che si impegni a rispettare lo statuto il diritto d ' aderire all ' associazione ;

f ) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell ' associazione o dell ' unione che lo desiderino possano recedere dopo un periodo minimo di tre anni di adesione e a condizione che ne avvisino l ' associazione o l ' unione almeno un anno prima del recesso .

L ' applicazione di tali disposizioni non pregiudica le disposizioni legislative o regolamentari nazionali intese a proteggere , in determinati casi , l ' associazione , l ' unione o i rispettivi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un membro , ovvero di impedire tale recesso nel corso dell ' esercizio finanziario ;

g ) possedere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi , ai sensi della legislazione nazionale ;

h ) prevedere nel loro statuto l ' obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento ;

i ) non occupare una posizione dominante nella Comunità .

4 . Per il riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni e competente lo Stato membro nel cui territorio l ' associazione di produttori o l ' unione ha sede statutaria .

5 . Le modalità di applicazione del presente articolo , e in particolare la gestione del regime di aiuti di cui al paragrafo 1 , lettera e ) , nonchù la definizione di " immissione sul mercato " di cui al paragrafo 3 , lettera a ) , e le modalità relative alle disposizioni di cui al paragrafo 3 , lettera f ) , sono stabilite secondo la procedura prevista dall ' articolo 20 . »

Articolo 6

Il testo dell ' articolo 8 e sostituito dal testo seguente :

« Articolo 8

1 . Gli Stati membri possono concedere alle associazioni riconosciute di produttori , nei tre anni successivi alla data del riconoscimento di cui all ' articolo 7 , paragrafo 3 , aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento . L ' importo di tali aiuti non può superare , per il primo , il secondo e il terzo anno , rispettivamente il 3 % , il 2 % e l ' 1 % del valore dei prodotti sui quali si basa il riconoscimento immessi sul mercato . Tali aiuti non devono tuttavia superare nel primo , nel secondo e nel terzo anno , rispettivamente il 60 % , il 40 % e il 20 % delle spese di gestione dell ' associazione di produttori .

Il valore dei prodotti commercializzati viene calcolato forfettariamente per ciascun anno , in base :

- alla produzione media commercializzata dai produttori aderenti nel corso dei tre anni civili precedenti quello della loro adesione ,

- ai prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori durante lo stesso periodo .

2 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo .

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall ' articolo 20 . »

Articolo 7

Il testo dell ' articolo 9 è sostituito dal seguente :

« Articolo 9

1 . Dal 1° luglio 1977 sino al 31 dicembre 1979 è vietato ogni ampliamento delle superfici coltivate a luppolo .

Per l ' applicazione delle disposizioni del presente paragrafo , gli Stati membri possono considerare come un solo produttore un ' associazione riconosciuta di produttori .

2 . Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per controllare l ' applicazione del divieto di cui al paragrafo 1 .

3 . Gli Stati membri possono concedere alle associazioni riconosciute di produttori , per le operazioni destinate alla riconversione varietale e alla ristrutturazione delle piantagioni di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , lettera b ) , realizzate prima del 1° luglio 1979 , aiuti di un importo massimo di 1 800 unità di conto per ettaro , semprechù tali operazioni comportino una riduzione del 40 % almeno della superficie sulla quale vengono effettuate .

4 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può decidere la proroga delle misure di cui al presente articolo . »

Articolo 8

Il testo dell ' articolo 12 è sostituito dal seguente :

« Articolo 12

1 . È istituito un regime di aiuti per il luppolo prodotto nella Comunità .

2 . Un aiuto può essere accordato ai produttori per assicurare la realizzazione di un reddito equo .

3 . Nelle regioni della Comunità nelle quali le associazioni riconosciute di produttori sono in grado di assicurare un reddito equo ai loro membri e di realizzare una gestione razionale dell ' offerta , l ' aiuto è concesso unicamente a queste associazioni di produttori .

Nelle altre regioni , l ' aiuto viene concesso ai singoli produttori .

4 . Il Consiglio , su proposta della Commissione fatta in base alle comunicazioni ricevute dagli Stati membri , adotta in tempo utile e a maggioranza qualificata l ' elenco delle regioni previste al paragrafo 3 , primo comma .

5 . a ) L ' importo dell ' aiuto per ettaro , che sarà differenziato per gruppi di varietà , è fissato tenendo conto in particolare :

- del ricavato medio realizzato dalle associazioni , per ciascun gruppo di varietà , alla prima fase di preparazione del luppolo , e ricondotto a questa fase per superfici in piena produzione , comparato ai ricavi medi realizzati per i raccolti precedenti ,

- della situazione e della tendenza prevedibile del mercato nella Comunità ,

- dell ' evoluzione del mercato esterno e dei prezzi negli scambi internazionali ,

- dell ' evoluzione dei costi .

b ) I diversi gruppi di varietà di luppolo sono i seguenti :

- gruppo 1 : luppolo aromatico ,

- gruppo 2 : luppolo amaro ,

- gruppo 3 : altre .

6 . Qualora la relazione di cui all ' articolo 11 ponga in luce il rischio di una formazione di eccedenze strutturali o di una perturbazione nelle strutture di approvvigionamento del mercato comunitario del luppolo :

a ) la concessione dell ' aiuto può essere limitata ad una parte della superficie coltivata registrata per l ' anno considerato ;

b ) le superfici che si trovano nel primo e/o nel secondo anno di produzione possono essere escluse dal beneficio dell ' aiuto .

Dopo un esame dello sviluppo delle superfici coltivate a luppolo rispetto all ' evoluzione della commercializzazione , segnatamente sulla base dei contratti , del livello dei prezzi e della situazione delle scorte , viene decisa l ' applicazione delle misure di cui alle lettere a ) e b ) per tutti i gruppi di varietà , o soltanto per uno o più di tali gruppi .

7 . L ' importo dell ' aiuto valido per le superfici relative al raccolto dell ' anno civile precedente viene fissato nei due mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all ' articolo 11 , e comunque entro il 30 giugno , secondo la procedura prevista dall ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato .

8 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 20 . »

Articolo 9

L ' articolo 13 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 12 , paragrafo 6 , l ' aiuto viene concesso per le superfici registrate sulle quali è stato effettuato il raccolto .

Gli Stati membri designano gli organismi che sono autorizzati a procedere per ciascun produttore alla registrazione delle superfici coltivate a luppolo e che sono incaricati del controllo e dell ' aggiornamento di tale registrazione . »

Articolo 10

È inserito il seguente articolo :

« Articolo 16 bis

Qualora si presenti il rischio della formazione di eccedenze o di una perturbazione nella struttura dell ' approvvigionamento del mercato , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può adottare le misure appropriate per impedire lo squilibrio del mercato . Tali misure possono assumere in particolare la forma di azione

- sul potenziale di produzione ,

- sul volume dell ' offerta ,

- sulle condizioni di commercializzazione . »

Articolo 11

Il paragrafo 5 dell ' articolo 17 è sostituito dal seguente testo :

« 5 . Il costo previsionale totale a carico del FEAOG per l ' azione comune ammonta a 2 milioni di unità di conto . »

Articolo 12

L ' articolo 23 è sostituito dal seguente :

« Articolo 23

Qualora siano necessarie misure transitorie per incilitare il passaggio al regime modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1170/77 , in particolare qualora l ' applicazione del regime modificato alla data prevista incontri difficoltà di rilievo , tali misure vengono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 20 . Esse sono applicabili fino al 31 dicembre 1980 al più tardi .

Fino a tale data , il Regno Unito è autorizzato a versare ai produttori l ' importo dell ' aiuto alla produzione , per il tramite dell ' organismo da esso designato . »

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 6 del 10 . 1 . 1977 , pag . 142 .

( 2 ) GU n . C 56 del 7 . 3 . 1977 , pag . 23 .

( 3 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .