31977R1078

Regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 26/05/1977 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0215
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0143
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0215
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0143


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1078/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che il settore dei prodotti ai quali si applica il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 559/76 ( 4 ) , è attualmente caratterizzato dalla formazione di cospicue e crescenti eccedenze ; che è pertanto opportuno incoraggiare la tendenza di alcune categorie di aziende agricole della Comunità , consistente nel rinunciare alla produzione lattiera o alla commercializzazione del latte e dei relativi prodotti ;

considerando che l ' obiettivo può essere raggiunto mediante l ' erogazione di premi agli agricoltori che rinunciano alla commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari o che riconvertono verso la produzione di carni le loro mandrie bovine ad orientamento lattiero ; che tuttavia , qualora in uno Stato membro lo sviluppo del patrimonio bovino risulti difficile e di conseguenza le mandrie ad orientamento lattiero siano già state considerevolmente ridotte , può essere opportuno autorizzare detto Stato membro a non applicare le disposizioni relative al premio di non commercializzazione e di riconversione ;

considerando che l ' importo dei premi deve essere fissato ad un livello che permetta di considerarli come una parziale compensazione per la perdita degli introiti normalmente ottenuti dalla commercializzazione dei prodotti in causa ; che , per tale motivo , è opportuno fissare l ' importo del premio in funzione dei prodotti commercializzati nel 1976 ;

considerando che è opportuno limitare l ' importo totale dei premi concessi a un ' azienda per migliorare la struttura dell ' allevamente vacche lattiere in aziende di dimensioni economicamente più sicure ; che è tuttavia necessario deroghe a tale limitazione allorchù il richiedente partecipi ad un programma di eradicazione della tubercolosi , della brucellosi e della leucosi ;

considerando che , per agevolare il controllo del rispetto degli obblighi derivanti dall ' applicazione del presente regolamento , occorre prevedere che il pagamento dei premi venga effettuato in più rate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono intese , da un lato , a ristabilire l ' equilibrio sul mercato dei prodotti in causa e possano essere quindi considerate interventi ai sensi dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 5 ) , modificato dal ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 6 ) ; che , d ' altro lato , esse sono dirette al conseguimento degli obiettivi definiti dall ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato , ivi comprese le modifiche necessarie al buon funzionamento del mercato comune , e costituiscono pertanto un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento citato ;

considerando che occorre perciò prevedere il finanziamento comunitario spese da parte della sezione orientamento e della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ;

considerando che per facilitare la gestione amministrativa e finanziaria del regime dei premi conviene, a titolo eccezionale , applicare per le spese finanziate dalla sezione orientamento le disposizioni di cui al regolamento ( CEE ) n . 2697/70 della Commissione , del 29 dicembre 1970 , relativ alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della sezione garanzia del FEAOG ( 8 ) e al regolamento ( CEE ) n . 1723/72 della Commissione , del 26 luglio 1972 , relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione garanzia ( 8 ) ; che durante un periodo transitorio il sistema normale di rimborso del FEAOG , sezione orientamento , può tuttavia essere applicato , su richiesta di uno Stato membro ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Condizioni di concessione e importo dei premi di non commercializzazione d e di riconversione

Articolo 1

1 . Su domanda dei produttori viene concesso a scelta del richiedente , un premio per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( premio di non commercializzazione ) ovvero un premio per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzion di carni ( premio di riconversione ) .

2 . Tuttavia , qualora in uno Stato membro si constati che il numero delle vacche da latte ha subito una riduzione superiore al 20 % nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1975 , tale Stato membro e autorizzato a non applicare il presente regolamento .

Articolo 2

1 . Per beneficiare del premio di non commercializzazione , il produttore deve dimostrare , con soddisfazione delle autorità competenti , che , rispetto alle sue consegne di latte o dell ' equivalente di prodotti lattiero-caseari nel corso dell ' anno civile 1976 , egli detiene tuttora nella sua azienda un numero adeguato di vacche da latte e continua ad effettuare consegne corrispondenti . Tale condizione deve essere ancora soddisfatta al momento dell ' accettazione della domanda ; in caso contrario , il premio verrà corrispondentemente ridotto , salvo in taluni casi particolari da stabilire .

2 . La concessione del premio di non commercializzazione è subordinata all ' impegno scritto del produttore :

a ) di rinunciare , durante il periodo di non commercializzazione , alla concessione a titolo oneroso o a titolo gratuito di latte o di prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda ;

b ) dalla data di presentazione della domanda sino alla fine del periodo di non commercializzazione ;

- di non consentire che la sua azienda o parte di essa venga utilizzata da altri per l ' allevamento di animali da latte ;

- di non affittare i suoi animali da latte nù di affidarli ad altri a titolo oneroso o a titolo gratuito ;

- di cedere i suoi animali da latte esclusivamente a fini di macellazione o di esportazione .

Il periodo di non commercializzazione ha una durata di cinque anni e inizia non oltre la fine del sesto mese successivo alla data di accettazione della domanda .

3 . I produttori che cessano la loro attività conformemente alla direttiva 72/160/CEE ( 9 ) dopo almeno un biennio di non commercializzazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari , sono dispensati dagli obblighi di cui al paragrafo 2 .

4 . I produttori che cessano la loro attività conformemente al disposto della direttiva 72/160/CEE alla fine del terzo anno di non commercializzazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari , sono dispensati dagli obblighi di cui al paragrafo 2 . In tal caso , la rata per il terzo anno e pari al 37,5 % del premio di non commercializzazione , pagabile dal momento in cui viene accettata la domanda presentata a norma della direttiva di cui sopra e viene fornita all ' autorità competente la prova che gli animali da latte sono stati macellati .

5 . Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4 , le rate del premio di non commercializzazione già riscosse non sono rimborsabili , ma i produttori sono esclusi dall ' ulteriore beneficio del premio stesso .

Articolo 3

1 . Per poter fruire del premio di riconversione , il produttore deve dimostrare , con soddisfazione delle autorità competenti :

- che ha consegnato almeno 50 000 kg di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari durante l ' anno civile 1976 , che detiene ancora nella sua azienda un numero adeguato di vacche da latte e che continua a effettuare consegne corrispondenti ,

ovvero

- che , alla data di accettazione della domanda , detiene nella sua azienda almeno 15 vacche da latte , comprese le giovenche gravide .

In entrambi i casi , le consegne di latte corrispondenti al numero di vacche di cui ai trattini precedenti devono continuare ad essere effettuate alla data di accettazione della domanda ; in caso contrario , il premio verrà corrispondentemente ridotto , salvo in alcuni casi particolari da stabilire .

2 . La concessione del premio di riconversione è subordinata all ' impegno del produttore :

a ) di rinunciare , durante il periodo di riconversione , alla cessione a titolo oneroso o a titolo gratuito di latte o di prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda ,

b ) di rispettare , dalla data di presentazione della domanda sino alla fine del periodo di riconversione , le condizioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , primo comma , lettera b ) ;

c ) di detenere nella sua azienda , durante il periodo di riconversione , un numero di unità di bovini o di ovini uguale o superiore a quello detenuto nella stessa azienda alla data di riferimento .

Il periodo di riconversione ha una durata di quattro anni e inizia alla fine del sesto mese successivo alla data di accettazione della domanda .

3 . Se un produttore conserva delle vacche , egli deve inoltre , per poter beneficiare del premio , dimostrare , con soddisfazione della autorità competenti di aver orientato la propria mandria in modo che al più tardi alla fine del terzo anno successivo alla data di accettazione della domanda , almeno l ' 80 % delle vacche o giovenche gravide presenti nell ' azienda sia costituito da femmine che presentano le caratteristiche di una razza a riconosciuto per la produzione della carne oppure da femmine risultanti dall ' incrocio con un toro il quale sia iscritto nel libro genealogico di una di tali razze o , perlomeno , presenti garanzie sufficienti per quanto riguarda l ' attitudine a trasmettere alla discendenza le caratteristiche essenziali di una di tali razze .

Articolo 4

1 . Il premio di non commercializzazione viene calcolato in funzione del quantitativo di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari consegnato dal produttore nel corso dell ' anno civile 1976 .

Il premio per 100 kg è pari alla seguente percentuale del prezzo indicativo del latte in vigore alla data di accettazione della domanda :

- 95 % per i quantitativi inferiori o pari a 30 000 kg ;

- 90 % per i quantitativi superiori a 30 000 kg e inferiori o pari a 50 000 kg ;

- 75 % per i quantitativi superiori a 50 000 kg e inferiori o pari a 120 000 kg .

Nel corso dei primi tre mesi del periodo di non commercializzazione viene versato un importo pari al 50 % del premio .

Il saldo viene versato in due rate uguali , pari ciascuna al 25 % del premio , nel corso del terzo e del quinto anno , a condizione che il beneficiario dimostri alle autorità competenti di avere rispettato gli impegni di cui all ' articolo 2 .

2 . Il premio di riconversione , per 100 kg , è pari al 90 % del prezzo indicativo del latte in vigore alla data di accettazione della domanda per i quantitativi non superiori a 120 000 kg di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari , consegnati dal produttore nel corso dell ' anno civile 1976 . Tuttavia l ' importo del premio di riconversione non può in nessun caso essere inferiore a quello che risulterebbe dall ' applicazione del paragrafo 1 .

Nel corso dei primi tre mesi del periodo di riconversione viene versato un importo pari al 60 % del premio .

Il saldo viene versato in due rate uguali , pari ciascuna al 20 % del premio , nel corso del terzo e del quarto anno , a condizione che il beneficiario dimostri alle autorità competenti di avere rispettato gli impegni di cui all ' articolo 3 .

3 . I produttori che hanno consegnato più di 120 000 kg di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari nel corso dell ' anno civile 1976 riscuotono il premio di non commercializzazione o di riconversione per un quantitativo di 120 000 kg .

4 . I due premi sono cumulati con aiuti concessi nell ' ambito di programmi di eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi .

Se , alla data di accettazione della domanda , il produttore partecipa ad uno di tali programmi , il massimale di 120 000 kg di cui ai paragrafi 1 , 2 e 3 :

- è aumentato dei quantitativi corrispondenti al numero di vacche da latte colpite dalle malattie di cui trattasi , semprechù tale numero non sia superiore al 20 % della mandria ;

- non è applicabile , se più del 20 % delle femmine di oltre due anni di età è colpito da brucellosi e se in produttore si è impegnato a macellare tutte le femmine presenti nella sua azienda entro tre mesi dalla data di accettazione della domanda .

TITOLO II

Disposizioni generali e finanziarie

Articolo 5

Ai sensi del presente regolamento :

a ) s ' intende per produttore :

- un imprenditore agricolo , persone fisica o giuridica , la cui azienda si trova nel territorio della Comunità e che si dedica all ' allevamento di animali della specie bovina ;

- un gruppo di persone fisiche o giuridiche che utilizzano in comune mezzi di produzione agricola per l ' allevamento in comune animali della specie bovina nel territorio della Comunità ;

b ) s ' intende per azienda :

il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio della Comunità .

Articolo 6

1 . Chiunque subentri nella gestione di un ' azienda agricola può impegnarsi per iscritto a continuare ad adempiere agli obblighi sottoscritti dal suo predecessore .

In tal caso , gli importi già rimangono a quest ' ultimo e il saldo viene versato al successore .

In caso contrario , gli importi già pagati vengono rimborsati dal predecessore .

2 . Qualora venga ceduta soltanto parte di un ' azienda , il richiedente conserva il proprio diritto al premio se il cessionario s ' impegna per iscritto a continuare ad adempiere agli obblighi sottoscritti dal suo predecessore . In caso contrario , il predecessore rimborsa una parte degli importi già pagati , calcolata in base all ' area foraggere ceduta .

Articolo 7

Sono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 30 del regolamento ( CE ) n . 804/68 :

a ) il periodo di presentazione delle domande di concession del premio ,

b ) la definizione di « numero adeguato » e di « consegne corrispondenti » di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , e all ' articolo 3 , paragrafo 1 ,

c ) le condizioni per il riconoscimento delle razze di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 ,

d ) la definizione dell '« equivalente in prodotti lattiero-caseari » di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , primo comma ,

e ) le modalità di controllo del rispetto degli impegni inerenti alla concessione del premio ,

f ) la determinazione delle equivalenze necessarie per il calcolo delle unità di bovini adulti e di ovini ,

g ) le condizioni alle quali possono essere conservati , in circostanze eccezionali , gli importi già corrisposti , in particolare quando il beneficiario abbandonna l ' attività nel settore agricolo ,

h ) la determinazione del margine di tolleranza da applicare nel calcolo del numero medio di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettera c ) ,

i ) la determinazione dell ' area foraggere di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 ,

j ) le altre modalità di applicazione degli articoli da 1 a 6 .

Articolo 8

1 . In deroga all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , le spese occasionate della misure di cui al presente regolamento sono finanziate in ragione del 60 % dal FEAOG , sezione garanzia . Inoltre , il FEAOG sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 40 % della spese imputabili .

2 . Per quanto riguarda le sezioni garanzia e orientamento del FEAOG le misura adottate i, in particolare in funzione delle spese imputate a queste due sezioni , sono considerate ai sensi dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 o , rispettivamente , costituiscono un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento medesimo .

Articolo 9

Il costo totale dell ' azione comune a carico del FEAOG , sezione orientamento , ammonta a 263 milioni di unità di conto . Il periodo previsto per l ' esecuzione dell ' azione stessa è limitato al 31 marzo 1978 .

Articolo 10

Per quanto riguarda la parte delle spese finanziate dal; FEAOG , sezione orientamento , le modalità dell ' esecuzione finanziaria dell ' azione comune sono , a titolo eccezionale , quelle di cui ai regolamenti ( CEE ) n . 2697/70 e ( CEE ) n . 1723/72 .

Tuttavia , durante il 1977 , se uno Stato membro lo richiede gli viene applicato il regime di rimborso . La domanda di rimborso di tale Stato membro ha per oggetto le spese sostenute nel corso di tale anno ed è presentata alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell ' anno successivo .

La Commissione decide in merito a tale domanda secondo la procedura di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 11

1 . Fatte salve le disposizioni adottate in virtù dell ' articolo 7 , lettera g ) del presente regolamento , e fermo restando l ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , in caso di inosservanza degli impegni assunti gli Stati membri prendono le misure necessarie per recuperare i premi già versati .

Essi informano la Commissione delle misure applicate e , in particolare , le comunicano periodicamente lo stato d ' avanzamento delle relative procedure amministrative e giudiziarie .

2 . Le somme recuperate sono versate agli organismi o ai servizi pagatori e da questi detratte dalle spese finanziate rispettivamente dalla sezione garanzia e dalla sezione orientamento del FEAOG , proporzionalmente al finanziamento comunitario .

3 . Le conseguenze finanziarie dell ' impossibilità di recuperare le somme pagate sono sostenute dal FEAOG , sezioni garanzia e orientamento , proporzionalmente alla loro partecipazione finanziaria .

4 . Le somme da recuperare possono essere maggiorate di un interesse .

Articolo 12

Se necessario , le modalità di applicazione degli articoli da 8 a 11 sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 13

1 . Entro il 31 gennaio 1978 , la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo , in base ai dati fornitile dagli Stati membri , una relazione sull ' applicazione del regime di premi .

2 . Esaminata la relazione , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può decidere , tenuto conto dell ' esperienza acquisita e dell ' evoluzione delle condizioni economiche dei settori in questione , il mantenimento o la modifica del regime di premi e il conseguente adeguamento del periodo di applicazione e della valutazione del costo totale .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 93 del 18 . 4 . 1977 , pag . 11 .

( 2 ) GU n . C 77 del 30 . 3 . 1977 , pag . 15 .

( 3 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 4 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 9 .

( 5 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 6 ) GU n . L 295 del 3 . 12 . 1972 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 285 del 31 . 12 . 1970 , pag . 63 .

( 8 ) GU n . L 186 del 16 . 8 . 1972 , pag . 1 .

( 9 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 9 .