31977R1055

Regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 128 del 24/05/1977 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0211
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0211
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0119


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1055/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d ' intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che , in alcuni casi , un organismo d ' intervento può trovarsi nell ' assoluta necessità d ' immagazzinare guori dal territorio dello Stato membro da cui dipende i prodotti da esso acquistati conformemente alle disposizioni comunitarie ;

considerando tuttavia che , date le spese supplementari che possono risultarne e le difficoltà di smercio di tali prodotti , è opportuno subordinare le operazioni di magazzinaggio eseguite in un altro paese ad un ' autorizzazione comunitaria ;

considerando che , ai fini di semplificazione amministrativa ed al fine altresì di evitare perturazioni negli scambi , occorre istituite meccanismi , grazie ai quali le operazioni di trasporto e di smercio dei prodotti in questione possano essere effettuate in modo semplice e conforme ai dati del mercato ; che d ' altro canto , per quanto riguarda i trasporti , si possono applicare le stesse norme allorchù si tratta di prodotti trasferiti da un organismo d ' intervento ad un altro ;

considerando che , per attuare siffatto regime , è necessario derogare sia ai regimi degli importi riscossi o concessi negli scambi di prodotti agricoli , sia al regime dei prezzi , qualora l ' organismo d ' intervento detentore del prodotto si trovi a dover applicare prezzi che non sono validi nel territorio dello Stato membro da cui dipende ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Gli organismi d ' intervento possono immagazzinare fuori dal territorio dello stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati conformemente alle disposizioni comunitarie , soltanto dopo esservi stati autorizzati secondo la procedura descritta all ' articolo 4 .

2 . L ' autorizzazione viene concessa se il magazzinaggio è indispensabile e tenuto conto tra l ' altro :

a ) delle possibilità e delle necessità di magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento e negli altri Stati membri ;

b ) delle eventuali spese supplementari provocate dal magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento , nonchù dal trasporto .

3 . L ' autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo viene concessa unicamente se , in considerazione dei criteri di cui al paragrafo 2 , il magazzinaggio in un altro Stato membro presenta notevoli difficoltà .

4 . I dati di cui al paragrafo 2 , lettera a ) , sono fissati dopo consultazione di tutti gli Stati membri .

Articolo 2

Non si applicano dazi doganali nù altri importi , da concedere o da riscuotere , istituiti nell ' ambito della politica agraria comune , ai prodotti :

- trasportati in seguito ad un ' autorizzazione concessa a norma dell ' articolo 1 , oppure

- trasferiti da un organismo d ' intervento ad un altro .

Articolo 3

1 . L ' organismo d ' intervento che si avvale di un ' autorizzazione concessa ai sensi dell ' articolo 1 resta responsabile dei prodotti immagazzianti fuori dal territorio dello Stato membro da cui esso dipende .

2 . I prodotti detenuti da un organismo d ' intervento fuori dal territorio dello Stato membro da cui esso dipende che non siano riportati in detto Stato membro vengono smaltiti ai prezzi e alle condizioni stabiliti - o da stabilirsi - per il luogo di magazzinaggio .

Articolo 4

Le modalità d ' applicazione del presente regolamento e in particolare le condizioni di smercio vengono fissate in base alla procedura contemplata all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 2 ) , o , secondo il caso , all ' articolo corrispondente degli altri regolamenti agricoli che istituiscono una procedura analoga , eventualmente in deroga alle norme previste in materia di scambi in quanto strettamente necessario per tener conto del presente regolamento .

Articolo 5

Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , l ' Unione economica belgo-lussemburghese è considerata un solo Stato membro .

Articolo 6

Per facilitare il passaggio al regime previsto dal presente regolamento , possono essere adottate misure transitorie in base alla procedura di cui all ' articolo 4 .

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo all ' entrata in vigore .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 259 del 4 . 11 . 1976 , pag . 47 .

( 2 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .