Regolamento (CEE) n. 1034/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CEE) n. 2511/69, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi Comunitàri
Gazzetta ufficiale n. L 125 del 19/05/1977 pag. 0001 - 0002
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0115
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0115
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0207
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0207
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1034/77 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli , e del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 , che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che l ' articolo 21 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 795/76 ( 3 ) , prevede la facoltà di cedere all ' industria di trasformazione alcune categorie di prodotti ritirati dal mercato in virtù dell ' articolo 18 o acquistati conformemente all ' articolo 19 di detto regolamento ; che tale destinazione dovrebbe essere normalmente prevista per i prodotti che per motivi pratici o tecnici non è possibile avviare alle altre destinazioni previste dall ' articolo 21 ; che questa situazione esiste attualmente per le arance pigmentate e rischia di prolungarsi anche per le prossime campagne ; che inoltre , essendo la produzione di arance deficitaria nella Comunità , è opportuno adottare provvedimenti atti a evitare , per quanto possibile , la distruzione di arance ; considerando che gli articoli 6 e 7 del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 del consiglio , del 9 dicembre 1969 , che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 793/76 ( 5 ) , hanno prorogato sino alla fine della campagna 1976/1977 il beneficio del premio di commercializzazione per i limoni ; considerando che le misure sopra descritte hanno favorito la commercializzazione dei prodotti di migliore qualità , che è opportuno intensificare questa tendenza mantenendo tali misure nella prossima campagna ; che di conseguenza , occorre evitare di prendere in considerazione le spese di trasporto nel calcolo del prezzo di riferimento per i limoni . HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' articolo 21 del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 è completato dal testo seguente : 1 . Il paragrafo 1 , primo comma è completato con l ' aggiunta della seguente lettera c ) : « c ) per le arance pigmentate durante le campagne 1977/1978 , 1978/1979 e 1979/1980 : cessione di talune categorie di questi prodotti all ' industria di trasformazione , semprechù non ne risulti alcuna distorsione di concorrenza per le industrie interessate della Comunità » ; 2 . il testo del paragrafo 1 , secondo comma è sostituito dal seguente : « Inoltre , per i prodotti di cui al primo comma , diversi dalle arance pigmentate , fino alla fine della campagna 1979/1980 , può essere decisa , seguendo la procedura prevista all ' articolo 33 , la cessione di talune categorie di questi prodotti all ' industria di trasformazione , semprechù non ne risulti alcuna distorsione di concorrenza per le industrie interessate della Comunità . » ; 3 . il testo del paragrafo 3 , secondo comma è sostituito dal seguente : « La cessione dei prodotti alle industrie produttrici di alimenti per bestiame , nonchù , fino al termine della campagna 1979/1980 , la cessione delle arance pigmentate alle industrie di trasformazione vengono operate dall ' organismo designato dallo Stato membro interessato mediante gara d ' aggiudicazione . » . Articolo 2 All ' articolo 23 , paragrafo 2 , primo comma trattino del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 , la data del 31 maggio 1977 è modificata in 31 maggio 1978 . Articolo 3 All ' articolo 6 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 , la data del 1° giugno 1977 è modificata in 1° giugno 1978 . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . L ' articolo 3 è applicabile a decorrere dal 30 aprile 1977 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 . Per il Consiglio Il Presidente J . SILKIN ( 1 ) GU n . C 93 del 18 . 4 . 1977 , pag . 11 . ( 2 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 93 dell ' 8 . 4 . 1976 , pag . 6 . ( 4 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 93 dell ' 8 . 4 . 1976 , pag . 1 .