31977R0680

Regolamento (CEE) n. 680/77 della Commissione, del 31 marzo 1977, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75, per quanto concerne la durata di validità dei titoli d' esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 01/04/1977 pag. 0047 - 0048
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0016


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 680/77 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1977

recante quinta modifica del regolamento ( CEE ) n . 2044/75 , per quanto concerne la durata di validità dei titoli d ' esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 559/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 3 , e l ' articolo 17 , paragrafo 4 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2044/75 della Commissione , del 25 luglio 1975 , che stabilisce le modalità particolari d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione e d ' esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 445/77 ( 4 ) , dispone che la validità dei titoli d ' esportazione per gli alimenti composti per animali contenenti prodotti lattiero-caseari è limitata sino alla fine del quinto mese che segue il mese di rilascio del titolo ; che , tuttavia , tale validità può essere prorogata sino alla scadenza del nono mese successivo a quello del rilascio del titolo , onde tener conto delle prassi commerciali ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2044/75 è sostituito dall ' allegato del presente regolamento .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 31 marzo 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 9 .

( 3 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 15 .

( 4 ) GU n . L 58 del 3 . 3 . 1977 , pag . 21 .

ALLEGATO

Durata di validità dei titoli d ' esportazione

Durata di validita * Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti * designazione obbligatoria ( 1 )

a ) Fino alla scadenza dell ' 11° mese successivo a quello di rilascio del titolo * ex 04.01 A * Latte e crema di latte , freschi , non concentrati nù zuccherati , aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale al 6 % , esportati verso una destinazione diversa dai paesi vicini alla Comunità ( 2 ) * Le destinazioni diverse dai paesi vicini alla Comunità ( 2 )

b ) Fino alla scadenza del 9° mese successivo a quello di rilascio del titolo * 04.02 A II a ) 1 * Latte e crema di latte , in polvere o granulati , aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale all ' 11 % * - *

* ex 04.02 A II a ) 2 * * *

* 04.02 A II b ) 1 * * *

* ex 04.02 A II b ) 2 * * *

* 23.07 B I a ) 3 * - * *

* 23.07 B I a ) 4 * * *

* 23.07 B II * * *

c ) Fino alla scadenza del 2° mese successivo a quello di rilascio del titolo * ex 04.04 * Formaggi esportati verso la zona E * Zona E *

d ) Fino alla scadenza del 5° mese successivo a quello di rilascio del titolo * Gli altri prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 * - *

( 1 ) Vedi articolo 5 , paragrafo 4 . Tuttavia nel caso in cui l ' allegato I escluda la fissazione anticipata delle restituzioni per taluni prodotti e talune destinazioni , il titolo d ' esportazione rilasciato per tali prodotti obbliga ad esportare verso una destinazione diversa da quella di cui all ' allegato I

( 2 ) Ai sensi del presente regolamento sono considerati paesi vicini alla Comunità le destinazioni seguenti la zona D , l ' Austria , il Liechtenstein , la Svizzera , le Iugoslavia , nonchù le destinazioni di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 .