31977R0467

Regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione, del 7 marzo 1977, che stabilisce il metodo ed il tasso d' interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 08/03/1977 pag. 0009 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0210
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0037
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0037


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 467/77 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1977

che stabilisce il metodo ed il tasso d ' interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di funzionamento degli interventi costituiti da acquisti , magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 2 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 786/69 del Consiglio , del 22 aprile 1969 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore dei grassi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3180/76 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera f ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 787/69 del Consiglio , del 22 aprile 1969 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso ( 5 ) , m odificato da ultimo dal regolamento ( CEE n . 3180/76 , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 788/69 del Consiglio , del 22 aprile 1969 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore delle carni suine ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3180/76 , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera f ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2334/69 del Consiglio , del 25 novembre 1969 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE n . 3180/76 , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2305/70 del Consiglio , del 10 novembre 1970 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3180/76 , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera g ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2306/70 del Consiglio , del 10 novembre 1970 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 10 ) , m odificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3139/76 ( 11 ) , i n particolare gli articoli 4 , 5 e 6 , paragrafo 1 , lettera g ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1697/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore del tabacco greggio ( 12 ) , m odificato da ultimo dal regolamento ( CEE n . 330/74 ( 13 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) ,

considerando che , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 1 , dei regolamenti ( CEE ) n . 786/69 e ( CEE ) n . 788/69 , all ' articolo 3 , paragrafo 1 , dei regolamenti ( CEE ) n . 787/69 , ( CEE ) n . 2334/69 e ( CEE ) n . 1697/71 , all ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2305/70 e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2306/70 , per ogni Stato membro e per ogni esercizio sono accesi conti mediante i quali determinare le perdite nette subite dagli organismi d ' intervento interessati ;

considerando che fra gli elementi esposti in tali conti figurano le spese di finanziamento che devono essere calcolate in base ad un metodo e ad un tasso d ' interesse fissati secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ;

considerando che è opportuno calcolare le spese di finanziamento secondo un metodo di facile applicazione che , al tempo stesso , tenga conto del volume del magazzionaggio , dei vari modi di presentazione della merce all ' intervento , del fatto che alcune merci in giacenza all ' inizio dell ' esercizio hanno subito un certo deprezzamento nonchù dell ' eventualità che i prezzi d ' intervento dei vari prodotti subiscano variazioni durante l ' esercizio osservato ;

considerando che un tasso d ' interesse annuo dell ' 8 % è rappresentativo di quelli praticati nella Comunità e corrisponde al tasso fissato dalla Commissione il 1° gennaio 1974 per il calcolo delle spese di finanziamento nei settori delle carni bovine , dei prodotti lattiero-caseari e del tabacco greggio ;

considerando che il presente regolamento si applica a tutti i settori in questione a far data dal 1° gennaio 1977 e che i regolamenti ( CEE ) n . 741/72 ( 14 ) e ( CEE ) n . 943/73 ( 15 ) relativi al metodo e ai tassi di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi sul mercato interno nei settori delle carni bovine , del latte e dei prodotti lattiero-caseari e del tabacco greggio devono essere abrogati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per calcolare gli importi di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera f ) , dei regolamenti ( CEE ) n . 786/69 e ( CEE ) n . 788/69 , all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) , dei regolamenti ( CEE ) n . 787/69 , ( CEE ) n . 2334/69 , ( CEE ) n . 1697/71 , all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera g ) , del regolamento ( CEE ) n . 2305/70 ed agli articoli 4 , 5 e 6 , paragrafo 1 , lettera g ) , del regolamento ( CEE ) n . 2306/70 , si applica il tasso indicato all ' articolo 2 al valore medio di una tonnellata del prodotto che ha formato oggetto d ' intervento e si moltiplica il risultato per la scorta media dell ' esercizio .

2 . Per calcolare il valore medio di una tonnellata di prodotto , la somma dei valori dei prodotti in giacenza il primo giorno dell ' esercizio e dei valori dei prodotti acquistati durante l ' esercizio viene divisa per la somma delle tonnellate in giacenza il primo giorno dell ' esercizio e delle tonnellate acquistate durante l ' esercizio stesso .

3 . Per calcolare la scorta media dell ' esercizio , si addizionano la somma delle scorte rilevate all ' inizio di ogni mese e la somma delle scorte rilevate alla fine di ogni mese , dividendo il risultato per un numero pari al doppio dei mesi dell ' esercizio .

Articolo 2

Il tasso d ' interesse di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera f ) , dei regolamenti ( CEE ) n . 786/69 e ( CEE ) n . 788/69 , all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) , dei regolamenti ( CEE ) n . 787/69 , ( CEE ) n . 2334/69 e ( CEE ) n . 1697/71 , all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera g ) , del regolamento ( CEE ) n . 2305/70 ed agli articoli 4 , 5 e 6 , paragrafo 1 , lettera g ) , del regolamento ( CEE ) n . 2306/70 è fissato all ' 8 % annuo .

Articolo 3

I regolamenti ( CEE ) n . 741/72 e ( CEE ) n . 943/73 sono abrogati con effetto 1° gennaio 1977 .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 7 marzo 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 105 del 2 . 5 . 1969 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 359 del 30 . 12 . 1976 , pag . 11 .

( 5 ) GU n . L 105 del 2 . 5 . 1969 , pag . 4 .

( 6 ) GU n . L 106 del 2 . 5 . 1969 , pag . 7 .

( 7 ) GU n . L 298 del 27 . 11 . 1969 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 249 del 17 . 11 . 1970 , pag . 1 .

( 9 ) GU n . L 117 del 7 . 5 . 1975 , pag . 7 .

( 10 ) GU n . L 249 del 17 . 11 . 1970 , pag . 4 .

( 11 ) GU n . L 354 del 24 . 12 . 1976 , pag . 3 .

( 12 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 8 .

( 13 ) GU n . L 37 del 9 . 2 . 1974 , pag . 5 .

( 14 ) GU n . L 87 del 13 . 4 . 1972 , pag . 12 .

( 15 ) GU n . L 91 del 7 . 4 . 1973 , pag . 14 .