REGOLAMENTO ( CEE ) N. 440/77 DELLA COMMISSIONE, DEL 1 MARZO 1977, CHE INSTAURA UNA SORVEGLIANZA COMUNITARIA DELLE IMPORTAZIONI DI TALUNI CONCIMI FOSFATICI
Gazzetta ufficiale n. L 058 del 03/03/1977 pag. 0011 - 0011
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 440/77 DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 1977 che instaura una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni concimi fosfatici LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1439/74 del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , previa consultazione del comitato consultivo previsto dall ' articolo 5 del suddetto regolamento , considerando che nella Comunità le importazioni di taluni concimi fosfatici sono aumentate considerevolmente negli ultimi anni ; considerando che gli esportatori dei paesi terzi hanno così acquisito una parte rilevante del mercato nella Comunità ; considerando che questa evoluzione minaccia di recar pregiudizio ai fabbricanti comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti ; considerando che per questi motivi è indispensabile poter seguire l ' evoluzione delle importazioni previste o effettivamente realizzate ; considerando che è pertanto interesse della Comunità istituire una sorveglianza comunitaria di dette importazioni sulla base del documento d ' importazione previsto dall ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 ; considerando che è opportuno fissare a tre mesi il periodo d ' utilizzazione di questo documento , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Le importazioni nella Comunità di perfosfati e ortofosfati mono e diammonici e miscugli di detti prodotti fra loro , delle voci Nimexe 31.03-15 e 31.05-12 sono soggette a sorveglianza comunitaria secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 11 del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 nonchù dal presente regolamento . Articolo 2 L ' immissione in libera pratica dei prodotti di cui all ' articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento d ' importazione . Questo documento è rilasciato vidimato dagli Stati membri e può essere utilizzato per un periodo massimo di tre mesi . Articolo 3 La dichiarazione o richiesta dell ' importatore prevista dall ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 deve contenere le indicazioni prescritte in detto articolo . Articolo 4 La colonna 3 dell ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 è completata dalla menzione della voce 31.03 A I e 31.05 A II a ) della tariffa doganale comune . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1977 e cessa di avere vigore il 31 dicembre 1977 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 1° marzo 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Wilhelm HAFERKAMP ( 1 ) GU n . L 159 del 15 . 6 . 1974 , pag . 1 .