31977R0440

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 440/77 DELLA COMMISSIONE, DEL 1 MARZO 1977, CHE INSTAURA UNA SORVEGLIANZA COMUNITARIA DELLE IMPORTAZIONI DI TALUNI CONCIMI FOSFATICI

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 03/03/1977 pag. 0011 - 0011


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 440/77 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1977

che instaura una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni concimi fosfatici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1439/74 del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 ,

previa consultazione del comitato consultivo previsto dall ' articolo 5 del suddetto regolamento ,

considerando che nella Comunità le importazioni di taluni concimi fosfatici sono aumentate considerevolmente negli ultimi anni ;

considerando che gli esportatori dei paesi terzi hanno così acquisito una parte rilevante del mercato nella Comunità ;

considerando che questa evoluzione minaccia di recar pregiudizio ai fabbricanti comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti ;

considerando che per questi motivi è indispensabile poter seguire l ' evoluzione delle importazioni previste o effettivamente realizzate ;

considerando che è pertanto interesse della Comunità istituire una sorveglianza comunitaria di dette importazioni sulla base del documento d ' importazione previsto dall ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 ;

considerando che è opportuno fissare a tre mesi il periodo d ' utilizzazione di questo documento ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità di perfosfati e ortofosfati mono e diammonici e miscugli di detti prodotti fra loro , delle voci Nimexe 31.03-15 e 31.05-12 sono soggette a sorveglianza comunitaria secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 11 del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 nonchù dal presente regolamento .

Articolo 2

L ' immissione in libera pratica dei prodotti di cui all ' articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento d ' importazione . Questo documento è rilasciato vidimato dagli Stati membri e può essere utilizzato per un periodo massimo di tre mesi .

Articolo 3

La dichiarazione o richiesta dell ' importatore prevista dall ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 deve contenere le indicazioni prescritte in detto articolo .

Articolo 4

La colonna 3 dell ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 è completata dalla menzione della voce 31.03 A I e 31.05 A II a ) della tariffa doganale comune .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1977 e cessa di avere vigore il 31 dicembre 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 1° marzo 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP

( 1 ) GU n . L 159 del 15 . 6 . 1974 , pag . 1 .