31977Q1231

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/1977 pag. 0001 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0077
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0090
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0090


REGOLAMENTO FINANZIARIO del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 settimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

[1] GU n. C 6 del 10.01.1977 pag.20

considerando che la concertazione prevista nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 [2] ha avuto luogo all'interno di una commissione di concertazione ;

[2] GU n. C 89 del 22.04.1975 pag.1

considerando che la Corte dei conti ha formulato un parere su talune disposizioni del presente regolamento finanziario, concernenti il rendimento e la verifica dei conti ; che essa ha altresì indicato che da parte sua non esiste alcuna opposizione a che il presente regolamento finanziario sia applicato a decorrere dal 1 gennaio 1978, tenuto conto dell'impegno formale assunto dal Consiglio e dalla Commissione di rivedere eventualmente l'insieme delle disposizioni non appena sarà disponibile il parere complementare della Corte dei conti ;

considerando che il trattato del 22 luglio 1975 che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è entrato in vigore il 1 giugno 1977 ; che, in seguito a tali modifiche, occorre adottare nuove disposizioni relative all'adozione del bilancio, alle misure da prendere qualora all'inizio di un esercizio finanziario il bilancio non sia ancora stato votato, nonchù agi storni di stanziamenti ; che, per quanto riguarda questi ultimi, occorre in particolare che solo il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possano procedere a taluni storni all'interno delle rispettive sezioni ;

considerando che il trattato del 22 luglio 1975 ha istituito la Corte dei conti, la quale esercita i poteri e le competenze precedentemente attribuiti alla Commissione di controllo e al revisore dei conti della CECA ; che occorre assimilare la Corte dei conti ad un'istituzione, per quanto riguarda l'elaborazione e l'esecuzione del suo bilancio ; che le disposizioni relative al rendimento e alla verifica dei conti devono essere adattate alla nuova situazione ; che è opportuno, tuttavia, sottolineare sin d'ora che tali disposizioni saranno riesaminate alla luce di un parere complementare che sarà formulato dalla Corte dei conti ;

considerando che, per le azioni la cui esecuzione si estende su parecchi anni, è opportuno che venga fatta una distinzione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento, e che le azioni alle quali si applica questa distinzione siano determinate nel quadro della procedura di bilancio ;

considerando che la definizione dell'unità di conto e i metodi di conversione fra questa e le monete degli Stati membri, quali risultano dal testo dell'articolo 10 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio delle Comunità europee, non sono più adeguati alla situazione delle relazioni monetarie internazionali ; che il comitato monetario, nella sua relazione del 4 marzo 1975, ha giudicato che un'unità di conto basata su un paniere di monete comunitarie sia la più adeguata alle esigenze della Comunità in generale ;

considerando che il Consiglio, con decisione 75/250/CEE [3], ha già adottato una unità di conto siffatta per esprimere gli importi degli aiuti figuranti nell'articolo 42 della convenzione ACP-CEE, di Lomù ; che la Commissione, con decisione n. 3289/75/CECA, ha adottato la stessa unità di conto per l'applicazione del trattato CECA ; che occorre adottare la stessa definizione per l'applicazione del trattato CEE e del trattato Euratom ;

[3] GU n. L 104 del 24.04.1975 pag. 35

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle attività comunitarie, è opportuno che la nomenclatura di bilancio sia fissata nel quadro della procedura di bilancio ;

considerando che l'applicazione integrale del sistema delle risorse proprie a decorrere dal 1 gennaio 1978 richiede l'adattamento di talune disposizioni in materia di versamento delle risorse in questione ;

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi intervenuta dopo l'elaborazione del regolamento finanziario del 25 aprile 1973, e adattare di conseguenza taluni importi ;

considerando che occorre armonizzare le varie procedure di bilancio in vigore per il Fondo sociale, il Fondo regionale e il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento ; che è necessario rendere tali procedure conformi al regime generale ; che tuttavia devono essere previste disposizioni transitorie per consentire il progressivo adeguamento al regime generale delle disposizioni riguardanti tali Fondi ;

considerando che occorre prevedere, per motivi di chiarezza del bilancio, la suddivisione degli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti in un capitolo particolare della sezione del bilancio concernente la Commissione e semplificare il sistema utilizzato per la presentazione funzionale di tali stanziamenti, tenuto conto dell'esperienza già acquisita in questo settore ;

considerando che l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee esercita la propria attività al servizio di tutte le istituzioni, che esso costituisce pertanto uno strumento comune, e che occorre, per questo motivo, migliorare la presentazione e le condizioni d'esecuzione del bilancio ; che a questo scopo è opportuno, da un lato, iscrivere gli stanziamenti dell'Ufficio delle pubblicazioni in un allegato della sezione « Commissione » il quale riprenda, su una linea specifica, il totale di tali stanziamenti, e, dall'altro, non prevedere più, per non dilatare inutilmente il bilancio, che le istituzioni debbano effettuare pagamenti a favore dell'Ufficio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO :

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. Il bilancio delle Comunità europee, qui di seguito denominato « bilancio », è l'atto che prevede ed autorizza preventivamente, ogni anno, le entrate e le spese prevedibili delle Comunità.

Ai sensi del presente regolamento finanziario, le spese e le entrate delle Comunità comprendono :

- le spese di amministrazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate ;

- le spese e le entrate della Comunità economica europea ;

- le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica, che possono essere iscritte nel bilancio in virtù del trattato Euratom e degli atti emanati per la sua applicazione, in particolare i prestiti accordati ed i relativi oneri, nonchù i rimborsi di prestiti contratti e i relativi oneri.

Le spese summenzionate comprendono quelle che risultano dalle attività delle istituzioni.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario.

Nessuna spesa può essere impegnata nù liquidata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

3. Gli stanziamenti destinati all'esecuzione dei azioni pluriennali possono dar luogo a stanziamenti di impegno e a stanziamenti di pagamento.

Gli stanziamenti di impegno coprono, durante il corrente esercizio, il costo totale degli obblighi giuridici contratti per azioni che vanno eseguite in più esercizi.

Gli stanziamenti di pagamento coprono, sino a concorrenza dell'importo iscritto in bilancio, le spese derivanti dall'esecuzione degli impegni contratti nel corso dell'esercizio e/o degli esercizi precedenti.

Le iscrizioni destinate a finanziare azioni pluriennali e consistenti in stanziamenti di impegno e in stanziamenti di pagamento si presentano il bilancio come segue :

a) per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno : mediante iscrizione nella colonna dei commenti :

- dello stanziamento d'impegno autorizzato per l'esercizio di cui trattasi ;

- degli importi annuali degli stanziamenti di pagamento necessari in base alle stime contenute in uno scadenzario indicativo.

Gli importi iscritti quali stanziamenti di impegno nella colonna dei commenti per il bilancio dell'esercizio sono vincolanti per l'esercizio di cui trattasi.

b) per quanto riguarda i pagamenti da effettuare nel corso dell'esercizio :

mediante iscrizione dell'importo nella corrispondente linea di bilancio.

Le azioni pluriennali cui si applica la distinzione fra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento sono determinate nel quadro della procedura di bilancio. Fanno eccezione a tale principio gli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti regolati da disposizioni particolari.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, le spese possono essere autorizzate per un periodo superiore alla durata dell'esercizio solo in base a modalità particolari previste dal bilancio.

Non sono soggette alle disposizioni del comma precedente le spese di funzionamento risultanti da contratti che, conformemente agli usi locali, sono conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio. Queste spese sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

5. Qualora dovessero insorgere circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può sottoporre progetti preliminari di bilancio suppletivo o rettificativo.

Inoltre, al fine di consentire, in particolare, l'adeguamento delle politiche, la Commissione può sottoporre progetti preliminari di bilancio rettificativo che non alterino l'importo totale del bilancio annuale e a cui vengano allegati i necessari progetti di regolamento corrispondenti.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 377X1231(01).1

Le domande di bilancio suppletivo o rettificativo del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia o della Corte dei conti sono trasmesse dalla Commissione all'autorità di bilancio. Essa può allegarvi un parere divergente. Questi bilanci sono presentati, esaminati, stabiliti ed adottati definitivamente nella stessa forma e con la stessa procedura del bilancio di cui essi modificano le previsioni. Essi debbono essere giustificati con riferimento a quest'ultimo. Le autorità competenti deliberano in proposito tenendo conto dell'urgenza. Qualsiasi progetto preliminare di bilancio suppletivo deve essere sottoposto al Consiglio, in linea di massima non oltre la data prevista per la presentazione del progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo.

Articolo 2

Gli stanziamenti di bilancio debbono essere utilizzati conformemente a principi di economia e di sana gestione finanziaria.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 22, le entrate e le spese sono iscritte nel loro importo integrale in bilancio e nei conti senza contrazione tra di loro.

Il complesso delle entrate copre il complesso delle spese, salvo applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità [4].

[4] GU n. L 94 del 24.04.1970 pag. 19

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per le linee di bilancio dotate di stanziamenti di impegno e di stanziamenti di pagamento viene preso in considerazione l'importo iscritto tra gli stanziamenti di pagamento.

2. In deroga al paragrafo 1, qualsiasi entrata avente una destinazione specifica, come redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, conserva la propria destinazione.

La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati.

L'accettazione da parte della Commissione di liberalità che potrebbero comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, che si pronunciano entro i due mesi successivi alla ricezione della domanda della Commissione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in modo definitivo sull'accettazione.

Articolo 4

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo attraverso imputazione ad un articolo del bilancio.

Articolo 5

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Le entrate di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso in base agli importi riscossi nel corso dell'esercizio, ad eccezione delle risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo, il cui versamento anticipato può intervenire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità [5].

[5] GU n. L 336 del 27.12.1977 pag. 1

Gli stanziamenti accordati possono essere utilizzati solo per coprire le spese regolarmente impegnate e pagate a titolo dell'esercizio per il quale sono stati concessi, salvo le deroghe di cui agli articoli 6, 88 e 100, e per coprire i debiti provenienti da esercizi precedenti, per i quali non era stato riportato alcuno stanziamento.

Gli impegni sono contabilizzati in base agli impegni contratti fino al 31 dicembre.

Le spese di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso sulla base delle spese il cui mandato di pagamento sia pervenuto al controllore finanziario entro il 31 dicembre e che siano state pagate dal contabile entro il 15 gennaio successivo.

Articolo 6

L'utilizzazione degli stanziamenti è soggetta alle seguenti disposizioni :

a) gli stanziamenti relativi alle retribuzioni ed alle indennità dei membri e del personale delle istituzioni non possono essere oggetto di un riporto ;

b) gli stanziamenti che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati al 31 dicembre, relativi ad acquisti di materiale, a lavori o a forniture, nonchù la parte degli stanziamenti non impegnata al 31 dicembre, possono essere oggetto di un riporto limitato al solo esercizio successivo ;

c) gli stanziamenti che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati in base a impegni regolarmente contratti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre, ad eccezione degli impegni contratti dopo il 15 dicembre, relativi ad acquisti di materiale, a lavori o a forniture, sono oggetto di un importo di diritto limitato all'esercizio successivo.

2. Sulle linee di bilancio comportanti la distinzione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento :

a) gli stanziamenti di impegno non impegnati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti nel bilancio rimangono disponibili per l'esercizio successivo ;

b) gli stanziamenti di pagamento non utilizzati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono oggetto di un riporto di diritto limitato al solo esercizio successivo.

3. Per gli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione sottopone al Consiglio e trasmette al Parlamento europeo, prima del 1 maggio, le domande di riporto di stanziamenti, debitamente motivate, presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia, dalla Corte di conti e dalla stessa Commissione.

Questi riporti di stanziamenti si ritengono approvati se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo, non ha preso una decisione contraria entro il termine di un mese.

4. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre, a titolo degli atti di liberalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono oggetto di un riporto di diritto.

5. Gli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), non impegnati alla data del 31 dicembre e per i quali è stato autorizzato il riporto all'esercizio successivo, cadono in perenzione qualora non siano stati impegnati e pagati alla fine dell'esercizio medesimo.

6. Gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, possono essere utilizzati eccezionalmente per il finanziamento di progetti per i quali non erano stati impegnati inizialmente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3171/75 [6].

[6] GU n. L 315 del 05.12.1975 pag.1

7. Un elenco dei riporti di diritto è inviato per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio prima del 1 aprile.

8. Per l'esecuzione del bilancio, l'utilizzazione degli stanziamenti riportati è iscritta separatamente, articolo per articolo, nel conto dell'esercizio in corso.

Articolo 7

Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con effetto dal 1 gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato.

Fanno eccezione alla disposizione suddetta le spese di gestione corrente che, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto del complesso dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Tali impegni non possono tuttavia riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

Gli anticipi destinati ai sensi degli articoli 96 e 102, al finanziamento delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e dell'aiuto alimentare, possono essere versati a decorrere dal 10 dicembre.

Articolo 8

Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, l'articolo 78 ter del trattato CECA, l'articolo 204 del trattato CEE e dell'articolo 178 del trattato Euratom si applicano alle operazioni di impegno e di pagamento relative a spese di cui è stato ammesso il principio nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

Le operazioni di impegno possono essere effettuate per capitolo, entro i limiti di un quarto del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso, senza che possa essere superato il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio o, in sua mancanza, nel progetto preliminare di bilancio.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di porre a disposizione della Commissione, mensilmente, stanziamenti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio o, in sua mancanza, nel progetto preliminare di bilancio.

A richiesta della Commissione, e fatto salvo il comma precedente, il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può, autorizzare, in funzione delle necessità di gestione e previa consultazione del Parlamento europeo, simultaneamente due o più dodicesimi provvisori.

Le decisioni concernenti più dodicesimi provvisori, relative a spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati, sono prese secondo la procedura di cui all'articolo 78 terzo, paragrafo 2, del trattato CECA, all'articolo 204 del trattato CEE e all'articolo 178, terzo comma, del trattato Euratom.

Le decisioni di cui ai commi precedenti prevedono le misure necessarie in materia di risorse per l'applicazione del presente articolo.

Per quanto riguarda gli stanziamenti relativi alla ricerca e agli investimenti, si applica l'articolo 92.

Articolo 9

Il bilancio ed i bilanci suppletivi o rettificativi, quali definitivamente adottati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del presidente del Parlamento europeo.

Articolo 10

1. Il bilancio è stabilito in unità di conto europee (UCE).

L'unità di conto europea è definita come la somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri delle Comunità europee :

0,828 // marchi tedeschi,

0,0885 // sterline inglesi,

1,15 // franchi francesi,

109 // lire italiane,

0,286 // fiorini olandesi,

3,66 // franchi belgi,

0,14 // franchi lussemburghesi,

0,217 // corone danesi,

0,00759 // sterline irlandesi.

2. Il valore dell'unità di conto europea in una qualunque moneta è pari alla somma dei controvalori, in tale moneta, degli importi di monete indicati al paragrafo 1. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati dei cambi [7].

[7] GU n. C 21 del 30.01.1976 pag.4

I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente : essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Le conversioni fra l'unità di conto europea e le monete nazionali sono, ove necessario, effettuate al corso del giorno, salve restando le disposizioni particolari di cui all'articolo 108, paragrafo 7.

TITOLO II

PRESENTAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

SEZIONE I

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 11

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia e la Corte dei conti elaborano, anteriormente al 1 luglio di ogni anno, uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate per l'anno successivo.

Il Comitato economico e sociale trasmette entro il 15 giugno al Consiglio una stato di previsione delle sue spese e delle sue entrate per l'anno successivo.

Gli stati di previsione sono trasmessi alla Commissione e, per conoscenza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1 luglio.

Articolo 12

1. Nel progetto preliminare di bilancio che sottopone al Consiglio non oltre il 1 settembre di ogni anno, la Commissione :

- redige uno stato generale delle entrate delle Comunità

- raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 11.

Nel contempo essa invia il progetto preliminare di bilancio al Parlamento europeo.

2. La Commissione redige un'introduzione generale al progetto preliminare di bilancio. L'introduzione comprende in particolare :

a) delle tabelle finanziarie per tutto il bilancio e

b) per quanto riguarda la sezione « Commissione » :

- la definizione delle politiche che determinano le richieste di stanziamenti ;

- la spiegazione delle variazioni di stanziamenti da un esercizio all'altro ;

- una relazione particolareggiata sulla politica d'assunzione e d'erogazione dei prestiti.

3. Ciascuna delle sezioni del progetto preliminare di bilancio è preceduta da un'introduzione redatta dall'istituzione interessata.

4. In appoggio al progetto preliminare di bilancio, sono presentati quali documenti di lavoro :

a) quanto al personale :

- per ogni categoria di personale, un organigramma dei posti previsti nel bilancio e del personale effettivamente in servizio alla data della presentazione del progetto preliminare di bilancio, con indicazione della ripartizione per grado e per unità amministrativa, o per grande unità operativa per quanto riguarda gli stabilimenti del Centro comune di ricerche ;

- in caso di variazione del personale, la giustificazione motivata delle variazioni ;

b) quanto alle spese che richiedono stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento ; una tabella raggruppante tutti gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento corrispondenti per l'esercizio considerato e gli esercizi successivi ;

c) quanto alle sovvenzioni destinate agli organismi posti in essere in base ai trattati o agli atti in virtù di essi adottati, all'Agenzia di approvvigionamento e alle scuole europee : uno stato di previsione delle entrate e delle spese, preceduto da una motivazione redatta dagli organismi interessati.

5. Inoltre, la Commissione unisce al progetto preliminare di bilancio :

- un'analisi della gestione finanziaria dell'anno precedente, come previsto dall'articolo 75, e un bilancio finanziario che descrive l'attivo e il passivo delle Comunità al 31 dicembre dell'esercizio precedente, come previsto dall'articolo 76 e

- un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni ; tale parere può contenere previsioni divergenti debitamente motivate.

6. La Commissione può, di propria iniziativa ed eventualmente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia o della Corte di conti, presentare - con lettera rettificativa - proposte di modifica del progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non noti al momento della sua redazione.

Tuttavia, salvo circostanze veramente eccezionali, la Commissione deve presentare al Consiglio tale lettera rettificativa almeno 30 giorni prima della prima lettura del progetto di bilancio da parte del Parlamento europeo e il Consiglio deve sottoporre a quest'ultimo tale lettera almeno 15 giorni prima di detta prima lettura.

Articolo 13

1. Il Consiglio elabora il progetto di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 78 del trattato CECA, all'articolo 203 del trattato CEE e all'articolo 177 del trattato Euratom.

Il Consiglio trasmette il progetto di bilancio al Parlamento europeo a cui esso deve essere sottoposto non oltre il 5 ottobre. A questo progetto di bilancio il Consiglio allega una motivazione precisando in particolare le ragioni per cui esso si è eventualmente scostato dal progetto preliminare di bilancio.

2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai progetti di bilanci suppletivi o rettificativi.

Articolo 14

Il bilancio è definitivamente adottato conformemente all'articolo 78 del trattato CECA, all'articolo 203 del trattato CEE e all'articolo 177 del trattato Euratom.

L'adozione definitiva del bilancio comporta l'obbligo per ciascuno Stato membro di mettere a disposizione della Commissione gli importi dovuti, alle condizioni fissate dal presente regolamento finanziario.

SEZIONE II

STRUTTURA DEL BILANCIO

Articolo 15

1. Il bilancio comprende :

- uno stato generale delle entrate delle Comunità e

- sezioni divise in stati delle entrate e delle spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti. Le entrate e le spese del Comitato economico e sociale sono iscritte nella sezione del Consiglio e sono presentate sotto forma di stato delle entrate e delle spese, articolato nello stesso modo delle sezioni del bilancio e soggetto alle stesse norme.

2. All'interno di ogni sezione, le entrate e le spese sono classificate, a seconda della loro natura o destinazione, in titoli, capitoli, articoli e voci.

3. La nomenclatura di bilancio è fissata nel quadro della procedura di bilancio, per quanto riguarda la ripartizione delle entrate e delle spese in titoli, capitoli ed articoli.

4. Ogni sezione del bilancio può comprendere un capitolo « stanziamenti accantonati » ed un capitolo « riserva per imprevisti ». Gli stanziamenti di questi capitoli possono essere utilizzati soltanto mediante storni, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

5. Alla sezione « Commissione » è allegato lo stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, compilato conformemente all'articolo 103, paragrafo 2.

È allegato inoltre il documento che espone tutte le operazioni d'emissione e d'erogazione di prestiti, di cui all'articolo 16, punto 3.

Articolo 16

Il bilancio pone in evidenza :

1. Nello stato generale delle entrate :

- le previsioni di entrate delle Comunità per l'esercizio in questione, suddivise in titoli, capitoli, articoli e voci ;

- gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione.

2. Nella sezione corrispondente ad ogni istituzione :

a) per quanto riguarda lo stato delle entrate :

- le entrate di ciascuna istituzione previste per l'esercizio in questione, suddivise in titoli, capitoli, articoli e voci secondo un sistema di classificazione decimale ;

- suddivise secondo le stesso sistema di classificazione, le entrate iscritte in bilancio per l'esercizio precedente e quelle accertate per l'ultimo esercizio chiuso ;

- gli opportuni commenti per ogni linea di entrata ;

b) per quanto riguarda lo stato delle spese :

ba) per le varie voci, articoli, capitoli e titoli :

- gli stanziamenti iscritti per l'esercizio in questione, quando tali stanziamenti sono stanziamenti di pagamento per le linee di bilancio, per cui la distinzione fra stanziamenti di pagamento e stanziamenti di impegno è stata accettata ;

- gli stanziamenti figuranti all'esercizio precedente ;

- le spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso ;

bb) per gli stanziamenti destinati all'esecuzione di azioni pluriennali e che comportino stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento : nei commenti, uno scadenzario indicativo dei pagamenti relativi all'esercizio preso in considerazione e agli esercizi futuri ;

bc) le opportune osservazioni per ciascuna suddivisione ;

c) per quanto riguarda il personale :

- in allegato, una tabella dell'organico che fissa il numero dei posti, ripartiti per grado in ogni categoria e quadro ;

- in allegato alla sezione « Commissione », una tabella dell'organico dei funzionari, agenti di stabilimento del Centro comune di ricerche e agenti temporanei che occupano un posto permanente, ripartiti per categorie e per gradi, la cui assunzione a carico è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Tuttavia, per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere fatta per gruppi di gradi, alle condizioni fissate da ciascun bilancio. La tabella dell'organico deve specificare quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto applicabili a questi funzionari.

La tabella dell'organico costituisce per ciascuna istituzione un limite tassativo ; nessuna nomina può essere fatta al di là di detto limite ;

3. per quanto riguarda le operazioni di prestito :

a) nella sezione « Commissione » :

- le linee di bilancio corrispondenti alle categorie di operazioni, dotate della menzione « per memoria » (p.m.) fintantochù non sia comparso alcun onere effettivo cui far fronte con risorse definitive ;

- commenti che indicano il riferimento alla base giuridica ed eventualmente il volume delle operazioni previste, nonchù la garanzia finanziaria che le Comunità assumono per lo svolgimento di queste operazioni ;

b) in un documento allegato alla sezione « Commissione » a titolo indicativo :

- le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso ;

- le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario in questione.

TITOLO III

ESECUZIONE DEL BILANCIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Il bilancio e eseguito secondo il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili.

La gestione degli stanziamenti spetta all'ordinatore che è il solo competente a impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere ed emettere gli ordini di riscossione e di pagamento.

Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dal contabile.

Le funzioni di ordinatore, di controllore finanziario e di contabile sono incompatibili fra di loro.

Articolo 18

1. La Commissione cura l'esecuzione del bilancio conformemente al presente regolamento finanziario, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati.

2. I poteri necessari all'esecuzione delle sezioni del bilancio relative al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti sono loro riconosciuti dalla Commissione.

3. Ad eccezione dei casi previsti agli articoli 35, 44 e 47, la Commissione e ognuna delle altre istituzioni possono delegare i loro poteri alle condizioni specificate nei loro regolamenti interni ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delega.

I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Le deleghe devono essere notificate a tutte le istanze interessate, conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 106,

4. Salvo disposizioni contrarie, la Corte dei conti e il Comitato economico e sociale sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento finanziario, alle istituzioni delle Comunità.

Articolo 19

Ogni istituzione nomina un controllore finanziario, agente incaricato del controllo dell'impegno e dell'ordinazione di tutte le spese nonchù del controllo di tutte le entrate.

Tale agente effettua i controlli sui fascicoli relativi alle spese ed alle entrate e, qualora necessario, sul posto.

Il controllore finanziario può essere assistito nelle sue mansioni da uno o più controllori finanziari subalterni.

Le norme particolari applicabili a tali agenti, che sono fissate nell'ambito delle modalità di esecuzione di cui all'articolo 106, sono stabilite in modo da garantire l'indipendenza delle loro funzioni. I provvedimenti relativi alla loro nomina, alla loro promozione, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità di interruzione o di cessazione dalle funzioni, devono formare oggetto di decisioni motivate che sono comunicate, per conoscenza, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Gli interessati e le istituzioni da cui essi dipendono hanno diritto di inoltrare ricorso alla Corte di giustizia.

Articolo 20

In ogni istituzione, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuate da un contabile.

Il contabile è nominato da ciascuna istituzione.

Salvo restando il regime previsto agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, e fatti salvi l'articolo 48, secondo comma e l'articolo 49 del presente regolamento finanziario, il contabile è il solo abilitato al maneggio dei fondi e dei valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

Il contabile può essere assistito nel suo compito da uno o più contabili subalterni, nominati secondo le stesse modalità del contabile.

Articolo 21

1. Gli stanziamenti sono specificati per capitolo e per articolo.

2. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio storni da capitolo all'interno di ogni sezione del bilancio. La trasmissione all'autorità di bilancio delle proposte di storno da capitolo a capitolo avanzate dalle altre istituzioni è obbligatoria. La Commissione può unire il proprio parere a tali proposte.

Qualora si tratti di proposte di storno relative alle spese derivanti obbigatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata, entro il termine di sei settimane, salvo casi d'urgenza. Il Parlamento europeo rende il suo parere in tempo utile onde permettere al Consiglio di prenderne conoscenza e di deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, le proposte di storno si ritengono approvate.

Qualora si tratti di proposte di storno relative alle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati, il Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, delibera, entro il termine di sei settimane, salvo casi di urgenza. Il Consiglio rende il proprio parere in tempo utile onde permettere al Parlamento europeo di prenderne conoscenza e di deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione entro tale termine, le proposte di storno si ritengono approvate.

Le proposte di storni concernenti le spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati e le altre spese si ritengono approvate se nù il Consiglio nù il Parlamento europeo hanno preso una decisione contraria entro il termine di sei settimane a decorrere dalla ricezione delle proposte da parte delle due istituzioni.

Se, nel caso delle proposte di storno di cui al comma precedente, il Parlamento europeo ed il Consiglio riducono l'importo di una proposta di storno in misura diversa, si ritiene approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni. Qualora una delle due istituzioni sia contraria al principio dello storno, quest'ultimo non può essere effettuato.

3. In ciascuna sezione, gli storni da un articolo all'altro all'interno di ogni capitolo sono effettuati dalla Commissione, che decide in base all'urgenza. Per quanto concerne le sezioni diverse da quella della Commissione, detti storni si ritengono effettivi se la Commissione non ha deliberato, salvo casi urgenti, entro un termine di sei settimane dalla data di presentazione della proposta.

4. Qualunque proposta di storno all'interno di un capitolo o da capitolo a capitolo è sottoposta al visto del controllore finanziario, che attesta la disponibilità degli stanziamenti.

5. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storni solo lo linee di bilancio per le quali il bilancio stesso autorizzi uno stanziamento o rechi la menzione « per memoria » (p.m.).

6. Il presente articolo si applica agli stanziamenti corrispondenti ad entrare già destinate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, solo a condizione che dette entrate conservino la loro destinazione.

7. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono procedere all'interno della rispettiva sezione del bilancio a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo. La Commissione è informata di tali storni.

8. La Commissione può procedere nella propria sezione a storni da capitolo a capitolo all'interno dei titoli concernenti le spese di personale e di funzionamento. Due settimane prima di procedere a tali storni essa ne informa l'autorità di bilancio.

Articolo 22

1. In deroga all'articolo 3 possono essere detratte dall'importo delle note di spesa, delle fatture o degli estratti conto, che sono quindi oggetto di un ordine di pagamento al netto :

a) le penalità inflitte ai titolari di contratti o di appalti ;

b) i recuperi delle somme indebitamente pagate, i quali possono essere operati mediante deduzione in occasione di una nuova liquidazione della stessa natura, effettuata sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato ;

c) il valore di apparecchi e materiali destinati ad usi scientifici e tecnici, nonchù il valore dei veicoli, materiali ed impianti restituiti conformemente agli usi commerciali in occasione dell'acquisto di nuovi apparecchi, veicoli, materiali ed impianti della stessa natura.

Non sono contabilizzati separatamente come entrate gli sconti, i ristorni e i ribassi dedotti da fatture e note di spesa.

2. In deroga all'articolo 3, possono essere riutilizzati :

a) le entrare provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate su stanziamenti di bilancio ;

b) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità dei missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsate ;

c) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse ;

d) le entrare provenienti dalla vendita di pubblicazione e film ;

e) l'importo dei rimborsi effettuati dagli Stati membri in virtù del protocollo sui privilegi ed immunità delle Comunità europee per quanto concerne gli oneri fiscali incorporati nel prezzo dei prodotti o prestazioni forniti alle Comunità ;

f) le entrate provenienti da forniture, da prestazioni di servizi e da lavori eseguiti a titolo oneroso ;

g) i proventi della vendita dei veicoli, materiali e impianti, nonchù di apparecchi e materiali destinati ad usi scientifici e tecnici ceduti in occasione del loro rinnovo.

Le operazioni di riutilizzo devono aver luogo prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello durante il quale è stata incassata l'entrata.

Il piano contabile prevede dei conti d'ordine che permettono di seguire le operazioni di riutilizzo sia in entrata che in uscita.

3. In deroga all'articolo 3, possono essere imputati in detrazione dalle spese i rimborsi effettuati da terzi quando l'istituzione ha effettuato un pagamento per il quale è giuridicamente debitrice nei confronti dei creditori, ma il cui importo è stato pagato, interamente o in parte, in luogo e vece di detti terzi.

4. In deroga all'articolo 3, possono essere compensati le perdite e gli utili risultanti dal cambio della valuta in occasione di trasferimenti di fondi, nonchù gli interessi attivi e passivi relativi alle operazioni di tesoreria, poichù soltanto il saldo è iscritto fra le entrate o le spese.

5. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettere b), d), f) e g), il reimpiego e la detrazione sono possibili solo se sono previsti nei commenti del bilancio

SEZIONE II

ENTRATE DI BILANCIO E GESTIONE DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Articolo 23

1. Ogni misura che possa far sorgere o modificare un credito delle Comunità deve preventivamente formare oggetto di una proposta da parte dell'ordinatore competente. Tali proposte vengono trasmesse al controllore finanziario dell'istituzione, per il visto. Esse menzionano in particolare la natura, l'importo previsto e l'imputazione in bilancio dell'entrata, nonchù la designazione del debitore. Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di constatare ;

a) l'esattezza dell'imputazione al bilancio,

b) la regolarità e la conformità della proposta rispetto alle disposizioni applicabili, in particolare del bilancio e dei regolamenti, nonchù di qualsiasi atto emanato in esecuzione dei trattati e dei regolamenti, e ai principi della sana gestione finanziaria.

Alcune entrate correnti possono formare oggetto di proposte previsionali, conformemente alle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106.

Il controllore finanziario può rifiutare il suo visto se, a suo parere, le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b) non sono soddisfatte.

L'autorità superiore dell'istituzione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di tale rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene communicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ciascuna istituzione informa ogni tre mesi la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni.

2. Ogni credito accertato deve formare oggetto, da parte dell'ordinatore competente, di un ordine di riscossione che, provvisto dei documenti giustificativi, è inviato per il visto preliminare al controllore finanziario. Dopo tale visto, i crediti vengono registrati dal contabile conformemente alle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106.

Il visto ha lo scopo di constatare :

a) l'esattezza dell'imputazione al bilancio ;

b) la regolarità e la conformità dell'ordine rispetto alle disposizioni applicabili ;

c) la regolarità dei documenti giustificativi ;

d) l'esattezza della designazione del debitore ;

e) la data di scadenza ;

f) la conformità con una sana gestione finanziaria ;

g) l'esattezza dell'importo e della valuta di riscossione.

In caso di rifiuto del visto, si applica il paragrafo 1, quarto comma.

Articolo 24

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione debitamente compilati.

Egli è tenuto a far sì che alle date previste negli ordini di riscossione sia assicurato l'afflusso degli introiti delle Comunità e a curare la conservazione dei diritti di queste.

Il contabile informa l'ordinatore ed il controllore finanziario del mancato afflusso delle entrate nei termini previsti.

2. Qualora rinunci a riscuotere un credito accertato, l'ordinatore trasmette preventivamente una proposta di annuallamento al controllore finanziario per visto e al contabile per conoscenza.

Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di accertare la regolarità della rinuncia e la sua conformità co i principi di una sana gestione finanziaria. La proposta in questione viene registrata dal contabile.

In caso di rifiuto del visto, l'autorità superiore dell'istituzione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di tale rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ciascuna istituzione informa ogni tre mesi la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni.

3. Qualora constati che non è stato emesso un atto che fa sorgere un credito o che un credito non è stato riscosso, il controllore finanziario ne informa la sua istituzione.

4. Le condizioni d'esecuzione del presente articolo sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 106.

Articolo 25

Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile dà luogo al rilascio di una ricevuta.

Articolo 26

Le risorse proprie, ed eventualmente i contributi degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione del 21 aprile 1970 formano oggetto di una previsione iscritta in bilancio ed espressa in unità di conto europee. Esse vengono messe a disposizione conformemente al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77.

Articolo 27

Il saldo di ciascun esercizio, calcolato conformemente al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77, è iscritto, a seconda che si tratti di una eccedenza o di un disavanzo, tra le entrate o le spese del bilancio dell'esercizio successivo in occasione del bilancio rettificativo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento precedentemente citato.

Articolo 28

1. I contributi previsti dall'articolo 4, paragrafo 6, della decisione del 21 aprile 1970 sono versati ;

- a concorrenza dei 7/12 della somma iscritta nel bilancio, entro il 31 gennaio ;

- a concorrenza dei 5/12 residui, entro il 15 luglio.

2. Qualunque contributo o versamento supplementare dovuto dagli Stati membri ai fini del bilancio deve essere iscritto sul o sui conti della Commissione entro 30 giorni successivi alla richiesta di fondi.

3. I versamenti effettuati sono accreditati nel conto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 e sono soggetti alle condizioni previste dall'articolo 11 del medesimo regolamento.

Articolo 29

Quattro volte all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria delle Comunità comprendente le entrate e le spese. A tali relazioni viene allegata una dichiarazione particolareggiata sugli importi riportati dagli esercizi precedenti che indica inoltre qualsiasi variazione determinata dai bilanci suppletivi o rettificativi.

Articolo 30

I contributi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 6 della decisione del 21 aprile 1970 sono espressi in unità di conto europee. Essi sono convertiti nelle rispettive monete nazionali sulla base del tasso in vigore per l&

39; unità di conto europea il primo giorno lavorativo successivo al 15 del mese che precede il versamento.

Articolo 31

La Commissione trasmette trimestralmente a ogni Stato membro un estratto dei trasferimenti effettuati dalla moneta di tale Stato membro in un'altra moneta e viceversa.

SEZIONE III

IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Impegno delle spese

Articolo 32

1. Ogni provvedimento di natura tale da comportare una spesa a carico del bilancio deve essere preventivamente oggetto di una proposta di impegno da parte dell'ordinatore competente. Le spese correnti possono essere oggetto di un impegno provvisorio.

2. Valgono come impegni di spesa anche le decisioni adottate dalla Commissione conformemente alle disposizioni che l'autorizzano ad accordare un sostegno finanziario a titolo dei diversi fondi o delle azioni analoghe, fatto salvo l'articolo 96.

3. Le condizioni d'esecuzione dei paragrafi 1 e 2 sono determinate dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106. Esse devono permettere di assicurare, sulla base dei bisogni reali, l'esatta contabilizzazione degli impegni e degli ordini di pagamento.

Articolo 33

Le proposte di impegno accompagnate dai documenti giustificativi, sono trasmesse, in ciascuna istituzione, al controllore finanziario ed al contabile ; esse in particolare indicano l'oggetto, la valutazione - con menzione, nella misura del possibile, delle valute - l'imputazione della spesa al bilancio e la designazione del creditore ; esse formano oggetto, dopo il visto del controllore finanziario, di una registrazione conformemente alle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106.

Articolo 34

Il visto apposto alle proposte d'impegno di spesa dal controllore finanziario ha lo scopo di constatare ;

a) l'esattezza dell'imputazione al bilancio,

b) la disponibilità degli stanziamenti,

c) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni applicabili, in particolare del bilancio e dei regolamenti nonchù di qualsiasi atto emanato in esecuzione dei trattati e dei regolamenti,

d) l'applicazione dei principi della sana gestione finanziaria.

Le condizione d'esecuzione del presente articolo sono determinare dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 106.

Articolo 35

Il controllore finanziario può rifiutare il suo visto se, a suo parere, le condizioni di cui all'articolo 34 non sono soddisfatte. Ogni rifiuto di visto del controllore finanziario dev'essere debitamente motivato in un'osservazione scritta. Esso è comunicato all'ordinatore.

In caso di rifiuto del visto, se l'ordinatore insiste nella sua proposta, l'autorità superiore di quella tra le istituzioni interessate di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 18 è chiamata a decidere.

Salvo i casi in cui sia messa in discussione la disponibilità degli stanziamenti, detta autorità superiore, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto del rifiuto di visto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, il controllore finanziario. L'autorità superiore di ogni istituzione informa ogni tre mesi la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni.

Liquidazione delle spese

Articolo 36

La liquidazione di una spesa è l'atto con il quale l'ordinatore :

- verifica l'esistanza dei diritti del creditore,

- determina o verifica l'esistanza e l'importo del credito

- verifica le condizioni d'esigibilità del credito.

Articolo 37

1. Ogni liquidazione di spesa è subordinata alla presentazione dei documenti giustificativi che attestano i diritti acquisiti dal creditore e il servizio reso o l'esistenza di un titolo che giustifichi il pagamento. Le modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106 determinano la natura dei documenti giustificativi da allegare all'ordine di pagamento e i dati che devono contenere.

2. I documenti giustificativi relativi alla contabilità ed alla compilazione dei conti di gestione e del bilancio finanziario sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di scarico dell'esecuzione del bilancio di cui all'articolo 85.

Tuttavia i documenti relativi ad operazioni non definitivamente chiuse possono essere conservati oltre tale periodo.

3. L'ordinatore abilitato a liquidare le spese procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi o, sotto la propria responsabilità, verifica che esso sia stato effettuato.

Articolo 38

Le retribuzioni e indennità sono liquidate conformemente a tabelle collettive stabilite a cura del servizio incaricato del personale, salvo il caso in cui risulti necessaria una liquidazione individuale.

3. Ordinazione delle spese

Articolo 39

L'ordinazione è l'atto con il quale l'ordinatore dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'ordine di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Articolo 40

L'ordine di pagamento deve menzionare :

- l'esercizio d'imputazione,

- l'articolo del bilancio e, eventualmente, ogni altra suddivisione necessaria,

- la somma da pagare, in cifre e in lettere, con indicazione della valuta,

- il nome e l'indirizzo del beneficiario,

- l'oggetto della spesa,

- e, per quanto possibile, il modo di pagamento.

L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore.

Articolo 41

L'ordine di pagamento è accompagnato dai documenti giustificativi originari determinati dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106. I documenti sono muniti o corredati di un attestato certificante l'esattezza delle somme da pagare, il ricevimento delle forniture e la prestazione del servizio nonchù, ove occorra, l'iscrizione dei beni negli inventari di cui all'articolo 59.

L'ordine di pagamento riporta i numeri dei visti d'impegno corrispondenti. Le copie dei documenti giustificativi, certificati dall'ordinatore conformi agli originali, possono, se del caso, sostituire gli originali.

Articolo 42

In caso di versamento di acconti, il primo ordine di pagamento è corredato dei documenti che comprovano i diritti del creditore al pagamento dell'acconto. Negli ordini di pagamento successivi si fa riferimento ai documenti giustificativi già presenti nonchù agli estremi del primo ordine di pagamento.

L'ordinatore può concedere anticipi al personale se ciò è esplicitamente previsto dallo statuto o da una disposizione regolamentare.

L'ordinatore può autorizzare un anticipo destinato a coprire quanto un funzionario o un agente deve sborsare per conto della sua istituzione. Le condizioni d'esecuzione del presente comma sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 106.

Al di fuori delle gestioni di anticipi di cui all'articolo 49 non può essere pagato alcun anticipo che non sia stato preventivamente vistato dal controllore finanziario.

Articolo 43

Gli ordini di pagamento sono inviati per il visto preventivo al controllore finanziario.

Il visto preventivo ha lo scopo di accertare :

a) la regolarità dell'emissione dell'ordine di pagamento,

b) la concordanza dell'ordine di pagamento con l'impegno della spesa e l'esattezza del suo importo,

c) l'esattezza dell'imputazione al bilancio,

d) la disponibilità degli stanziamenti,

e) la regolarità dei documenti giustificativi,

f) l'esattezza della designazione del beneficiario.

Articolo 44

In caso di rifiuto del visto, si applica l'articolo 35.

Articolo 45

Dopo il visto, l'originale dell'ordine di pagamento, cui sono allegati i documenti giustificativi, è trasmesso al contabile.

4. Pagamento delle spese

Articolo 46

Il pagamento è l'atto finale che libera l'istituzione dai suoi obblighi verso i creditori.

Il pagamento delle spese è assicurato dal contabile entro i limiti dei fonti disponibili.

In caso di errore materiale, di contestazione relativa alla validità della quietanza liberatoria o d'inosservanza delle forme prescritte dal presente regolamento finanziario, il contabile deve sospendere i pagamenti.

Articolo 47

In caso di sospensione di un pagamento, il contabile precisa i motivi della sospensione in una dichiarazione scritta che egli trasmette immediatamente all'ordinatore e, per conoscenza, al controllore finanziario.

Tranne nelle ipotesi di contestazione relative alla validità della quietanza liberatoria, l'ordinatore può investire del caso l'autorità designata dall'istituzione alle condizioni stabilite da suo regolamento interno. Quest'ultima può richiedere per iscritto, sotto la propria responsabilità, che si proceda al pagamento.

Articolo 48

I pagamenti vengono effettuati, di massima, tramite un conto bancario o i conti correnti postali.

Le condizioni di apertura, funzionamento e utilizzo di detti conti sono determinate dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106. Queste modalità devono indicare, in particolare, le spese il cui pagamento deve obligatoriamente avvenire mediante assegno o trasferimento postale o bancario, e prevede per gli assegni e i trasferimenti postali o bancari, la firma congiunta di due agenti debitamente abilitati, fra cui necessariamente quella del contabile, di un contabile subalterno o di un amministratore delle anticipazioni.

5. Amministrazione delle anticipazioni

Articolo 49

Per il pagamento di talune categorie di spese si possono costituire casse di anticipazioni conformemente alle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106.

Le modalità d'esecuzione devono determinare in particolare :

- il modo di designazione degli amministratori delle anticipazioni,

- la natura e l&

39; importo massimo di ogni spesa da pagare,

- l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate,

- i termini per la presentazione delle giustificazioni,

- la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni.

TITOLO IV

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, INVENTARI, CONTABILITÀ

SEZIONE I

CONTRATTI DI FORNITURE, DI LAVORI E DI SERVIZI, LOCAZIONI

Articolo 50

1. I contratti relativi agli acquisti e locazioni di forniture, di mobilio e di materiale, alle prestazioni di servizi o all'esecuzione di lavori devono essere fatti per iscritto. Essi sono conclusi in seguito ad asta o a licitazione.

Tuttavia nei casi contemplati all'articolo 52 si possono concludere contratti sulla base di trattativa privata.

Gli acquisti possono essere effettuati in base ad una semplice nota di spese o fattura nei casi previsti all'articolo 57.

2. I bandi di gara sono in linea di massima diffusi in tutti gli Stati membri ed eventualmente in paesi terzi nella misura compatibile con lo sviluppo delle industrie nelle Comunità. Tuttavia la loro diffusione può essere limitata qualora talune prestazioni, per il loro ammontare o per la loro natura, non possono essere oggetto di una richiesta generale di offerte.

Articolo 51

1. L'asta è una procedura amministrativa che precede la stipulazione di un contratto in seguito o bando di gara. Essa è intesa ad attribuire pubblicamente al titolare della proposta più bassa tra le offerte regolari, conformi e comparabili, il diritto all'aggiudicazione definita del contratto, previa approvazione del competente ordinatore. L'asta è detta pubblica o aperta quando qualsiasi candidato può fare la propria offerta ; è detta ristretta quando sono ammessi a presentare offerte solo i candidati che si è deciso di consultare in considerazione delle loro particolari qualifiche.

2. Il contratto in base a licitazione viene concluso tra le Parti contraenti in seguito a un bando di gara. In tal caso si può liberamente scegliere l'offerta giudicata più rispondente, tenuto conto del prezzo delle prestazioni, del costo di utilizzazione che esse implicano, del loro valore tecnico e del tempo necessario alla loro esecuzione, nonchù delle garanzie professionali e finanziarie presentate da ciascun candidato.

La licitazione è detta pubblica o aperta quando comporta un bando di gara generale ; è detta ristretta quando vi sono ammessi solo i candidati che si è deciso di consultare in considerazione delle loro particolari qualifiche.

3. Le procedure per i bandi di gara, per quanto riguarda sia l'asta sia la licitazione, sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 106.

Articolo 52

Si può procedere per trattativa privata :

a) quando l'ammontare del contratto non supera 6 500 unità di conto europee per gli acquisti e locazioni di forniture, mobilio o materiale, le prestazioni di servizi o i lavori, pur rimanendo d'istituzione interessata tenuta a porre in competizione - nella misura del possibile e con i mezzi appropriati - i fornitori o imprenditori atti ad effettuare la prestazione che deve costituire oggetto del contratto ;

b) quando per gli e locazioni di forniture, mobilio e materiale, le prestazioni di servizi o i lavori, in casi di estrema urgenza, non ci si può attenere ai termini di una delle procedure per i bandi di gara di cui all'articolo 51 ;

c) quando le aste o le licitazioni sono rimaste senza risultato o i prezzi proposti sono inaccettabili ;

d) quando per necessità tecniche o situazioni di fatto o di diritto l'esecuzione della prestazione può essere assicurata solo da un determinato imprenditore o fornitore ;

e) per i contratti di forniture, di servizi o di lavori supplementari che tecnicamente non possono essere separati dal contratto principale.

Articolo 53

Per i contratti stipulati dalle Comunità, non può essere operata tra i cittadini degli Stati membri alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza.

Articolo 54

I contratti per importo superiore a 18 000 unità di conto europee sono soggetti, in ciascuna istituzione e prima della decisione dell'ordinatore, al parere di una commissione consultiva per gli acquisti ed i contratti, le cui condizioni di funzionamento sono determinate dalle modalità d esecuzione di cui all'articolo 106.

Articolo 55

La commissione consultiva di cui all'articolo 54 deve comprendere almeno un rappresentante del servizio incaricato dell'amministrazione generale, un rappresentante del servizio incaricato delle finanze, un rappresentante del servizio incaricato delle questioni giuridiche ; un rappresentante del controllore finanziario vi assiste a titol di osservatore.

La Commissione formula un parere sulla regolarità della procedura seguita, sulla scelta del fornitore e, in genere, sulle condizioni fissate per la stipulazione del contratto.

Essa può essere investita, per parere, di qualsiasi problema riguardante le materia la materia che è oggetto del presente titolo.

Articolo 56

A garanzia dell'esecuzione dei contratti, si può esigere dai fornitori o imprenditori, tra le clausole di garanzia, le costituzione di una cauzione preventiva, conformemente alle modalità di cui all'articolo 106.

L'ammontare della cauzione è fissato :

- in base alle condizioni commerciali abituali per i contratti di forniture,

- in base ai capitolati speciali d'appalto per i contratti di lavori.

Per i lavori di un ammontare superiore alle 200 000 unità di conto europee, la cauzione è obbligatoria. Una trattenuta a titolo di garanzia può essere effettuata sino al collaudo definitivo.

In caso di mancata esecuzione di un contratto o di ritardo nella sua esecuzione, l'istituzione viene indennizzata di tutte le perdite, interessi e spese in modo da ottenere un'adeguata riparazione del danno subito prelevando in particolare la somma sulla cauzione, sia che quest'ultima sia versata direttamente dal fornitore o dall'imprenditore oppure da un terzo.

Articolo 57

Si può procedere in base a semplice fattura o nota spese, allorchù il valore presunto delle forniture, dei servizi o dei lavori non supera 300 unità di conto europee. Questo limite viene portato a 750 unità di conto europee per le sposizioni in materia di lavori pubblici adottate dal Consiglio in applicazione del trattato CEE.

Articolo 58

Per la stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento finanziario, ogni istituzione deve attenersi alle disposizioni in materia di lavori pubblici adottate dal Consiglio in applicazione del trattato CEE.

SEZIONE II

INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

Articolo 59

In conformità del modello adottato dalla Commissione, sono tenuti inventari permanenti per quantità di tutti i beni mobili ed immobili che costituiscono i patrimoni delle Comunità. In tali inventari figurano soltanto i beni mobili il cui valore supera un importo fissato dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106.

Ciascuna istituzione fa verificare dai propri servizi la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

Articolo 60

Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità appropriata conformemente alle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106.

Salvo i casi in cui dette vendite avvengono mediante asta pubblica, i funzionari e gli agenti delle istituzioni non possono figurate fra gli acquirenti di beni mobili da queste rivenduti.

Articolo 61

La cessione, lo scarto, la locazione, la scomparsa in seguito a perdita, furto o altre cause, dei beni inventariati devono essere dichiarati o fatti rilevare mediante processo verbale da parte dell'ordinatore, con il visto del controllore finanziario.

La dichiarazione o il processo verbale devono in particolare constatare l'obbligo eventuale della sostituzione a carico di un funzionario o agente delle Comunità o di qualsiasi altra persona.

La messa a disposizione a titolo gratuito di beni immobili o di grandi impianti dà luogo alla stipulazione di contratti sottoposti al visto del controllore finanziario e forma oggetto di una comunicazione annua al Parlamento europeo e al Consiglio al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio.

Articolo 62

Qualsiasi acquisto di beni mobili o immobili, come definiti all'articolo 59, viene iscritto nell'inventario permanente prima del pagamento.

Sulla fattura o sul documento allegato, compilato ai fini del pagamento della spesa, si fa riferimento a tale iscrizione.

SEZIONE III

CONTABILITÀ

Articolo 63

La contabilità è tenuta di unità di conto europee per anno civile col metodo della « partita doppia ». Essa riproduce la totalità delle entrate e delle spese dell'esercizio ed è accompagna dai documenti giustificativi. Il conto di gestione e il bilancio finanziario sono presentati di unità di conto europee.

Articolo 64

Le scritture relative alla contabilità di bilancio e alla contabilità degli impegni e ordini di riscossione vengono eseguite in base ad un piano contabile la cui nomenclatura in classi comporta una netta separazione tra i conti di bilancio e i conti degli oneri e proventi di bilancio.

Esse devono permettere d'elaborate una situazione contabile mensile generale, nonchù una situazione per capitolo e per articolo delle entrate e delle spese del bilancio, situazioni che sono trasmesse al controllore finanziario.

Articolo 65

Salvo gli anticipi di cui agli articoli 96 e 102, ogni anticipo è contabilizzato su un conto provvisorio e regolarizzato al più tardi durante l'esercizio successivo al pagamento di questo anticipo, ad eccezione di quelli a carattere permanente che vengono riesaminati periodicamente.

Tuttavia, gli anticipi di cui all'articolo 42, terzo comma, sono liquidati in linea generale nelle sei settimane successive alla realizzazione dell'obiettivo per il quale sono stati accordati.

Articolo 66

Le condizioni per l'elaborazione e il funzionamento del piano contabile sono determinate dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106.

Articolo 67

La contabilità viene chiusa alla fine dell'esercizio finanziario per permettere di stabilire il bilancio finanziario delle Comunità ed il conto di gestione previsti al titolo VI. Il conto di gestione deve essere sottoposto al controllore finanziario.

TITOLO V

RESPONSABILITÀ DEGLI ORDINATORI, DEI CONTROLLORI FINANZIARI, DEI CONTABILI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ANTICIPAZIONI

Articolo 68

Ogni ordinatore impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria quando constata i diritti di riscossione o emette gli ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza osservare il presente regolamento finanziario e le relative modalità di esecuzione. Lo stesso vale quando egli trascura di compilare un atto che dia origine ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificato motivo, di emettere ordini di riscossione.

Articolo 69

Ogni controllore finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie mansioni, in particolare, quando egli accorda il proprio visto a spese superiori agli stanziamenti di bilancio.

Articolo 70

1. Ogni contabile ed ogni contabile subalterno impegnano la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente precuniaria per i pagamenti che effettuano senza rispettare l'articolo 46, terzo comma.

Essi sono disciplinare e pecuniariamente responsabili di ogni perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti che hanno in custodia, se questa perdita o deterioramento dipendono da errore intenzionale o negligenza grave loro imputabili.

Parimenti essi sono responsabili della corretta esecuzione degli ordini ricevono per l'utilizzazione e la gestione di conti bancari e di conti correnti postali, in particolare :

a) quando effettuano riscossioni o pagamenti non conformi all'importo indicato nell'ordine di riscossione o di pagamento corrispondente ;

b) quando pagano a una persona diversa dall'avente diritto.

2. Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria :

a) quando non può giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua ;

b) quando paga una persona diversa dall'avente diritto.

Egli è discipliarmente e pecuniariamente responsabile di qualsiasi perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti che ha in custodia, se questa perdita o deterioramento dipendono da errore intenzionale o negligenza grave a lui imputabile.

3. Il contabile, i contabili subalterni e gli amministratori delle anticipazioni si assicurano contro i rischi nei quali incorrono ai sensi del presente articolo.

L'istituzione copre le relative spese d'assicurazione conformemente alle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106.

Un'indennità speciale è concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni. Le somme corrispondenti a queste indennità sono versate mensilmente su un conto aperto dall'istituzione a nome di ciascuno di tali agenti per costituire un fondo di garanzia destinato a coprire gli eventuali disavanzi di cassa o di banca di cui l'interessato si rendesse responsabile, sempre che tali disavanzi non siano stati coperti dai rimborsi delle compagnie di assicurazione.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 377X1231(01).2

Il saldo attivo di tali di garanzia è versato agli interessati al momento della cessazione dalle funzioni di contabile, di contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.

4. La modalità di esecuzione di cui all'articolo 106 determinato le categorie di funzionari o agenti qualificati ad essere nominati contabile o amministratori delle anticipazioni.

Articolo 71

La responsabilità pecuniaria e la responsabilità disciplinare degli ordinatori, dei controlli finanziari, dei contabili, dei contabili subalterni e degli amministratori delle anticipazioni possono essere impegnate nelle condizioni previste agli articoli 22 e da 86 a 89 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 72

Ogni istituzione dispone di un termine di due anni, a decorrere dalla data della presentazione del conto di gestione, per deliberare sullo scarico da dare ai contabili delle operazioni ad esso relative.

TITOLO VI

RENDIMENTO E VERIFICA DEI CONTI

Articolo 73

La Commissione stabilisce, al più tardi entro il 1 giugno dell'anno successivo, un conto di gestione delle Comunità, che comprende i seguenti documenti, suddivisi secondo la nomenclatura di bilancio :

1. una tabella delle entrate comprendente :

- le previsioni di entrate dell'esercizio,

- le modifiche delle previsioni di entrate risultanti da bilanci suppletivi o rettificativi,

- le entrate riscosse durante l'esercizio,

- i diritti residui dell'esercizio precedente,

- i diritti accertati durante l'esercizio,

- gli importi che rimangono da riscuotere alle fine dell'esercizio.

Se del caso, è unito a tale tabella un prospetto che illustra i saldi e gli importi lordi delle operazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2 ;

2. Tabelle che illustrano l'evoluzione degli stanziamenti dell'esercizio, e che pongono in evidenza, facendo distinzione fra stanziamenti d'impegno, stanziamenti di pagamento e stanziamenti non dissociati :

- gli stanziamenti iniziali,

- le modifiche risultanti da bilanci suppletivi o rettificativi,

- le modifiche degli stanziamenti effettuate mediante storni,

- gli stanziamenti definitivi dell'esercizio,

- gli stanziamenti mantenuti o riportati a norma dell'articolo 6 ;

3. tabelle delle spese che illustrano l'utilizzazione degli stanziamenti propri dell'esercizio e che pongono in evidenza, facendo distinzione tra stanziamenti d'impegno, stanziamenti di pagamento e stanziamenti non dissociati :

- gli impegni contratti a carico dell'esercizio,

- i pagamenti effettuati a carico dell'esercizio,

- la liquidazione degli impegni dell'esercizio ed il calcolo delle somme che rimangono da pagare alla chiusura dell'esercizio,

- gli stanziamenti d'impegno mantenuti sia ai sensi dell'articolo 88, sia con decisione dell'autorità di bilancio, presa in applicazione dell'articolo 6,

- gli stanziamenti di pagamento riportati a norma dell'articolo 6,

- gli stanziamenti non dissociati riportati a norma dell'articolo 6,

- gli stanziamenti annullati.

Se del caso, è unito a tali tabelle un prospetto che illustra i saldi e gli importi lordi delle operazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4. tabelle che illustrano l'utilizzazione degli stanziamenti disponibili da esercizi precedenti e che pongono in evidenza :

- l'importo degli stanziamenti mantenuti o riportati, facendo, distinzione tra gli stanziamenti d'impegno, gli stanziamenti di pagamento e gli stanziamenti non dissociati,

- gli impegni contratti a carico degli stanziamenti d'impegno disponibili,

- i pagamenti effetuati a carico degli stanziamenti di pagamento e degli stanziamenti non dissociati riportati,

- la liquidazione delle somme che restano da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente e il calcolo delle somme che restano da pagare alla chiusura dell'esercizio in corso,

- l'importo inutilizzato e mantenuto per l'esercizio successivo,

- l'importo innullato, facendo distinzione tra gli stanziamenti d'impegno, gli stanziamenti di pagamenti e gli stanziamenti non dissociati.

5. in allegato, un documento che illustra le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento, in modo da mettere in evidenza :

- l'importo dei prestiti concessi,

- l'importo dei rimborsi effetuati sui prestiti contratti e gli oneri dei prestiti,

- l'importo dei prestiti contratti,

- l'importo dei rimborsi effetuati sui prestiti concessi in capitale ed in interessi.

Articolo 74

Ogni istituzione comunica alla Commissione al più tardi entro il 1 aprile, i dati che le sono necessari per stabilire il conto di gestione ed il bilancio finanziario nonché un contributo per l'analisi della gestione finanziaria di cui all'articolo 75.

Articolo 75

Il conto di gestione è proceduto da un'analisi della gestione finanziaria dell'anno in causa. Esso comprende la totalità delle operazioni di entrata e di spesa concernenti l'esercizio trascorso per ciascuna delle istituzioni. Esso è presentato nella stessa forma e secondo le stesse suddivisioni del bilancio.

Articolo 76

La Commissione compila entro il termine previsto dall'articolo 73 il bilancio finanziario che descrive l'attivo ed il passivo delle Comunità al 31 dicembre dell'esercizio trascorso. A esso è allegata una situazione contabile in movimenti e saldi, elaborata alla medesima data.

Articolo 77

La Commissione trasmette entro e non oltre il 1 giugno il conto di gestione, l'analisi della gestione finanziaria e il bilancio finanziario al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Articolo 78

Nel quadro della missione della Corte dei conti, questa e i suoi membri possono essere assistiti da agenti della medesinia.

I compiti attribuiti agli agenti a tale titolo devono essere specificamente fissati e limitati al tempo necessario al loro assolvimento. Essi devono essere notificati dalla Corte dei conti stessa o da uno dei suoi membri alle autorità presso le quali l'agente delegato deve svolgere i suoi lavori.

Articolo 79

Ogni istituzione comunica trimestralmente alla Corte dei conti, entro il mese che segue la fine del trimestre, e per quanto riguarda il quarto trimestre al più tardi il mese che segue e le operazioni della chiusura dell'esercizio, i documenti giustificativi delle scriture, in particolare i documenti ed attestati concernenti l'esatta applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione del bilancio e relativi all'impegno e al pagamento delle spese nonché all'accertamento e alla riscossione delle entrate, fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 e l'articolo 80 del presente regolamento finanziario. La Corte dei conti può chiedere dei chiarimenti a ciascuna istituzione in merito ai suddetti documenti giustificativi.

Articolo 80

La verifica effettuata dalla Corte dei conti ha luogo sui documenti e, all'occorenza, sui posto. Essa ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispeto alle disposizioni dei tratatti, del bilancio, dei regolamenti finanziari e di tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati, nonché di accertarsi della sana gestione finanziaria.

Nell'assolvimento delle sue funzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, alle condizioni di cui all'articolo 82, di tutti i documenti e informazioni riguardanti la gestione finanziaria dei servizi o organismi soggetti al suo controllo ; essa ha facoltà d'interpellare qualsiasi agente la cui responsabilità sia impegnata in un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte la possibilità di verifica riconosciute a detti servizi ed organismi.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento della missione affidatale dai tratatti o dagli atti adottati in applicazione dei trattati, la Corte dei conti, a sua richiesta, può essere presente alle operazioni effettuate dalla Commissione in applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 e degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77. Questa disposizione si applica anche in materia di controllo di qualsiasi fondo creato dalle Comunità.

Articolo 81

La Corte dei conti cura che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante processi verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere direttamente a tali verifiche.

Articolo 82

La Commissione e le altre istituzioni accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono ogni informazione di cui quest'ultima ritenga di aver bisogno per l'assolvimento della sua missione, in particolare ogni informazione di cui dispongono in seguito ai controlli da esse effetuati, in applicazione della regolamentazione comunitaria, presso i servizi che intervengono nella gestione delle finanze comunitarie e che effetuano delle spese per conto delle Comunità. In particolare, esse mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi alla stipulazione ed all'esecuzione di contratti e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma dei servizi che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica su documenti o sul posto del conto di gestione.

A tal fine gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti in particolare :

a) ad aprire le loro casse, ad esibire i loro denari, valori e materie di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione, di cui sono depositari, nonché ogni libro e registro e qualsiasi documento che vi si riferisca :

b) ad esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione della verifica di cui all'articolo 80, primo comma.

La comunicazione delle informazioni di cui alla lettera b) può essere chiesta solo dalle Corte dei conti.

La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese delle Comunità, detenuti dai servizi delle istituzioni e in particolare dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese.

La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo dalla sana gestione finanziaria si estendono alla utlizzazione, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi comunitari riscossi a titolo di sovvenzioni.

La concessione di sovvenzioni ad organismi esterni alle istituzioni è subordinata all'accetazione da parte dei beneficiari, della verifica effettuata dalla Corte dei conti sull'impiego dell'importo della sovvenzione.

Articolo 83

1. La Corte dei conti trasmette, entro e non oltre il 15 luglio, alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione di cui all'articolo 78 settimo, del trattato CECA, all'articolo 206 bis, del trattato CEE e all'articolo 180 bis del trattato Euratom. Tutte le istituzioni inviano le loro risposte alla Corte dei conti entro e non oltre il 31 ottobre. Le istituzioni diverse dalla Commissione inviano le loro risposte simultaneamente a quest'ultima.

2. La Corte dei conti unisce alla sua relazione annuale una valutazione della sana gestione finanziaria.

3. La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momenti le sue osservazioni su problemi perticolari e dare pareri su richiesta di una delle istituzioni delle Comunità.

Articolo 84

La Corte dei conti invia, entro e non oltre il 30 novembre, alle autorità che hanno il potere di dar scarico delle responsabilità di bilancio e alle altre istituzioni, la sua relazione annuale accompagnata dalle risposte e ne cura la pubblicazione nella Gazzeta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 85

Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico alla Commissione dell'esecuzione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Se tale data non può essere rispettata, il Parlamento europeo e il Consiglio informano la Commissione dei motivi per i quali tale decisione ha dovuto essere diferita.

Il controllore finanziario tiene conto delle osservazioni contenute nelle decisionni di scarico.

A richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, esse riferiscono sulle misure prese in conseguenza di tali osservazioni ed in particolare sulle istruzioni da esse impartite ai loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio. Queste relazioni sono comunicate anche alla Corte dei conti.

Fatto salvo il terzo comma, seconda frase, le istituzioni devono rendere conto, in un allegato del conto di gestione dell'esercizio successivo, delle misure prese a seguito delle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AGLI STANZIAMENTI DI RICERCA E DI INVESTIMENTO

Articolo 86

I titoli da I a VI, incluso e XI si applicano agli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti indicati nel capitolo particolare di cui all'articolo 87, nonché nei piani finanziari di cui all'articolo 90, salvo deroghe o salvo che siano incompatibili con le disposizioni particolari del presente titolo.

Articolo 87

Gli stanziamenti relativi alla attività di ricerca e d'investimento sono iscritti in un capitolo particolare della sezione "Commissione".

Tale capitolo comprende gli stanziamenti destinati alla realizzazione degli obiettivi di ricerca e di investimento, mediante l'esecuzione delle seguenti azioni :

a) azioni dirette, che consistono in programmi di ricerca eseguiti nei quattro stabilimenti del Centro comune di ricerca, in linea di massima integralmente finanziati dal bilancio generale delle Comunità;

b) azioni indirette, che consistono in programmi eseguiti nell'ambito di contratti da concludere con terzi parzialmente finanziati, in linea di massima, dal bilancio generale delle Comunità;

c) azioni concertate, che consistono in sforzi intrapresi dalla Comunità per coordinare le azioni individuali di ricerca condotte negli Stati membri e per le quali esclusivamente le spese di carattere amministrativo sono finanziate dal bilancio generale delle Comunità.

Esso comprende inoltre gli stanziamenti relativi alle altre attività, in particolare alle prestazioni per conto terzi.

Articolo 88

1. Un'attribuzione globale e pluriennale, denominata "quota", è iscritta per ciascuna delle azioni di cui all'articolo 87 corrispondente ad un obiettivo di ricerca e di investimento definito dal Consiglio nelle decisioni programatiche o nelle decisioni corrispondenti.

La quota rappresenta la trasposizione nel bilancio dell'importo totale di ciascuna dotazione per obiettivo di ricerca e di investimento, tenuto conto delle eventuali riserve finanziarie, eccettuato il caso in cui l'obiettivo definito dal Consiglio nelle decisioni corrispondenti comprenda varie tappe distinte, ciascuna delle quali rappresenta un insieme coerente.

2. Gli importi autorizzati annualmente nel bilancio per la copertura delle spese di ricerca e di investimento comprendono stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento.

3. Gli stanziamenti d'impegno iscritti all'interno di ciascuna quota sono destinati a permettere la copertura totale degli obblighi giuridici che la Commissione può contrare.

Essi constituiscono il limite massimo delle spese che la Commissione è autorizzata a impegnare durante l'esercizio considerato per l'esecuzione delle operazioni corrispondenti.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 2 lettera a), gli stanziamenti d'impegno rimangono validi fino al loro annullamento secondo la procedura di bilancio.

4. Gli stanziamenti di pagamento constituiscono il limite massimo delle spese che possono essere pagate o ordinate nel corso di ciascun esercizio finanziario per la copertura degli impegni assunti nel corso di tale esercizio o degli esercizi precedenti.

Gli stanziamenti di pagamento, non utilizzati alle fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti, sono oggetto di riporto di diritti limitatamente all'esercizio successive.

Articolo 89

La nomenclatura del capitolo particolare di cui all'articolo 87 è stabilita, per quanto riguarda la definizione degli articoli e delle voci, in funzione della destinazione delle spese quale risulta dalla realizzazione degli obiettivi di ricerca e d'investimento o delle altre attività di cui al medesimo articolo.

Inoltre all'interno delle voci, le spese sono classificate in sottovoci in funzione della loro natura.

Uno schema della nomenclatura di cui al primo comma è riportato nell'allegato del presente regolamento finanziario. Questo schema è vincolante nei principi, segnatamente per quanto riguarda la suddivisione in articoli, ed indicativo nella suddivisione in voci e sottovoci.

Articolo 90

1. A complemento dei documenti di cui all'articolo 12, sono presentati dei piani finanziri a sostegno del progetto preliminare di bilancio. Tali piani, eventualmente rimaneggiati conformemente al bilancio adottato, servono alla gestione degli stanziamenti iscritti nel capitolo particolare di cui all'articolo 87.

2. I piani finanziari comportano :

a) una prima parte che comprende gli stanziamenti relativi all'esecuzione di ciascun obiettivo di ricerca e d'investimenti o altra attività, compresi i lavori per conto terzi, como sono stati iscritti negli articoli e voci del capitolo particolare di cui all'articolo 87. La nomenclatura di questa parte è stabilita conformemente all'articolo 89.

b) una seconda parte che comprende, sotto forma di conti colleti, gli stanziamenti corrispondenti all'utilizzazionedei mezzi di realizzazione degli obiettivi di ricerca e d'investimento e altre attività. Tali mezzi di realizzazione possono essere i seguenti :

- le divisioni scientifiche,

- i servizi generali,

- I servizi ausiliari scinetifici e tecnici;

c) una terza parte que comprende i conti nei quali figurano le spese per il personale.

Per esigenze di gestione, le sottovoci possono essere suddivise in categorie e in rubische nelle tre perti dei piani finanziari.

3. A ciascuno dei mezzi di realizzazione corrisponde un conto collettivo. Ogni conto collettivo raggruppa gli stanziamenti iscritti nei varie articoli e voci della prima parte, destinati specificamente all'utilizzazione del corrispondente mezzo di realizzazione. All'interno dei conti collettivi e dei conti du cui al paragrafo 2, lettera c), gli stanziamenti sono classificati in funzione della loro natura.

4. Le importazioni ai conti concernenti le spese per il personale devono rimanere entr i limiti degli importi all'uopo previsti nella prima parte del piano finanziario.

Le importazioni ai conti colletivi devono rimanere entr il limite della somma degli stanziamenti iscritti negli articoli e voci della prima parte dei piani finanziari. tuttavia, in caso di storni o di iscrizioni di importati risultanti da un'entrata supplementare proveniente da terzi, le spese possono essere aumentate nella medesima proporzione :

- in impegno, entro i limiti dell'importo dei rimborsi previsti nei contratti conclusi con iterzi richiedenti,

- in pagamento, entro i limiti dei diritti accertati di tali rimborsi.

5. Le imputazioni ai conti concernenti le spese di personale devono formare mensilmente oggetto di una ripartizione tra la prima e la seconda parte sei piani finanziari.

Le imputazioni ai conti collettivi devono formare mensilmente oggetto di una ripartizione tra gli obiettivi di ricerca e di investimento e altre attività della prima parte del piano finanziario in funzione della loro quota d'utilizzazione dei mezzi di realizzazione.

Tali imputazioni sono trasmesse al controllore finanziario per il visto, quindi al contabile.

Le imputazioni agli obbiettivi di ricerca e di investimento e altre attività della prima parte del piano finanziario devono formare mensilmente oggetto d'una imputazione in bilancio agli articoli e voci del capitolo particolare di cui all'articolo 87, mediante l'emissione di proposte di impegno e di ordini di pagamento che sono trasmessi al controllore finanziario per il visto, quidi al contabile.

6. Al conto di gestione è allegato un documento che riporta i risultati delle operazioni imputate a ciascun conto collettivo, nonché di quelle imputati ai conti concernenti le spese per il personale.

In tale documento è indicata la liquidazzione dei saldi dei conti collettivi.

Articolo 91

Il capitolo particolare di cui all'articolo 87 comprende uno scadenzario indicativo degli impegni e dei pagamenti, stabilito per articolo e voce indicante per ciascuna quota il ritmo previsto per l'utilizzazione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento corrispondenti. Lo scadenzario è sottoposto annualemente a revisione.

Articulo 92

1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, si procede alle spese nel modo seguente :

- le operazioni d'impegno possono essere effettuate entro i limiti di un quarto di ciascuno stanziamento iscritto nello scadenzario degli impegni prevedibili per l'esercizio considerato, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso , senza che possa essere superato il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio o, in mancanza, nel progetto preliminare di bilancio;

- le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per articolo e voce del capitolo particolare di cui all'articolo 87, entro i limiti di un dodicesimo delle previsioni annuali iscritte per tale esercizio nello scadenzario dei pagamenti applicabili alle previsioni di stanziamenti d'impegno.

2. Tuttavia, in mancanza di scadenzari d'impegno e di pagamenti per l'esercizio considerato, le operazioni di cui al paragrafo 1 possono essere effettuate entro i limiti degli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio o la sua mancanza, nel progetto preliminare per l'esercizio considerato, fermo restando che questa disposizione non può avere come effetto di mettere mensilmente a disposizione della Commissione :

- per le operazioni d'impegno un totale di stanziamenti superiore a un quarto del totale degli stanziamenti iscritti nel bilanciuo dell'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso ;

- per le operazioni di pagamento, un totale di stanziamenti superior, a un dodicesimo del totale di quelli iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente.

Articolo 93

1. Ogni decisione di storno è soggetta al visto preventivo del controllore finanziario, cha attesta la disponibilità degli stanziamenti, nonché la regolarità e la conformità delle operazioni nei confronti delle disposizioni applicabili.

2. Tuttavia, quando ritiene di non poter verificare preliminarmente le conseguenze di tali storni sull'equilibrio finanziario dei conti collettivi dei piani finanziari, il controllore finanziario si limita a formulare un parere.

In tale caso, l'ordinatore può procedere, nei limiti dei suoi poteri, allo storno sotto la sua esclusiva responsabilità, restando inteso che egli metterà mensilmente a disposizione del controllore finanziario ogni informazione utile che consenta di constatare le conseguenze finanziarie degli storni effettuati.

Quando, sulla base di tali informazioni, constata l'apparizione di uno equilibrio finanziario in un conto collettivo, il controllore finanziario informa l'ordinatore della situazione.

3. I rimaneggiamenti fra categorie all'interno del conto che illustra le spese per il personale, nonche quelli all'interno degli stanziamenti specifici dei conti collettivi, sono comunicati, per conoscenza, el controllore finanziario.

4. Per consentire di effettuare le ultime imputazioni in bilancio ai fini della liquidazione dei saldi dei conti collettivi, si puó procedere a storni anche dopo la fine dell'esercizio.

Articolo 94

1. Per l'applicazione dell'articolo 21, gli articoli, le voci e le sottovoci del capitolo di cui all'articolo 87 sono assimilati rispettivamente ai titoli, capitoli ed articoli.

2. In deroga all'articolo 21, paragrfo 2, la Commissione puó procedere, entro i limiti e alle condizioni determinate all'atto dell'adozione definitiva del bilancio, a storni di stanziamenti da articolo ad articolo e da voce a voce all'interno del capitolo particolare di cui all'articolo 87. Tali articoli e voci vengono in tal caso espressamente designati, purché riguardino azioni dirette, tranne le azioni finanziate mediante un criterio particolare.

3. In deroga all'articolo 21, paragrafo 5, il divieto di storni di cui a detto paragrafo non si applica alle spese classificate in funzione della loro natura ai sensi dell'articolo 89.

4. In deroga all'articolo 52, lettera a), si puó procedere per trattativa privata quando l'ammontare del contratto non supera le 30 000 unità di conto europee per i materiali scientifici e tecnici nonché per i lavori, salvi restando gli altri casi in cui la trattativa privata è autorizzata in applicazione dell'articolo 52, lettere b), c) e d), e salvo restando l'obbligo generale di porre in competizione, nella misura del possibile e con tutti i mezzi appropriati, i fornitori o imprenditori capaci di effettuare la prestazione che deve constituire oggetto del contratto.

5. In deroga all'articolo 54, prima della decisione dell'ordinatore, sono soggetti al parere di una Commissione consultiva degli acquisti e dei contratti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono fissati dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106 :

a) i contratti di carattere scientifico e tecnico d'importo superiore alle 150 000 unità di conto europee e gli acquisti immobiliari;

b) i contratti di forniture e di materiale, privi di carattere scientifico o tecnico, d'importo superiore alle 30 000 unità di conto europee;

c) i contratti di forniture e di materiale privi di carattere scientifico o tecnico, d'importo superiore alle 10 000 unità di conto europee, ai quali si applica l'articolo 52 lettere c), d) ed e).

6. In deroga all'articolo 60, primo comma, si puó procedere a vendite di materiali scientifici e tecnici senza pubblicazione preliminare. La decisione dell'ordinatore presa previo parere della Commissione consultiva per gli acquisti ed i contratti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA, SEZIONE GARANZIA

Articolo 95

Il presente titolo si applica alle spese finanziate a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamiento e di garanzia, sezione garanzia, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70, a decorrere dal 1 gennaio 1971.

Articolo 96

Per gli stanziamenti della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia si effettuano impegni accantonati globali pari agli anticipi da versare agli Stati membri.

Sono impegni accantonati globali le decisioni della Commissione che fissano l'importo di detti anticipi conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 729/70. Per detti impegni il visto del controllore finanziario ha l'unica funzione di accertare che essi corrispondano all'importo degli anticipi decisi dalla Commissione previa consultazione del comitato del FEAOG, e restino entro i limiti dell'importo totale degli stanziamenti iscritti nella sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 97

1. Previo esame dei documenti trasmessi dagli Stati membri conformemente alle disposizioni prese in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 729/70, dopo l'apposizione del visto del controllore finanziario, le spese effettuate dai servizi e organismi in applicazione dell'articolo 4 di detto regolamento formano oggetto di un impegno per capitolo, articolo e voce e di un'imputazione in pagamento.

L'impegno viene effettuato entro due mesi dalla ricezione dei documenti trasmessi dagli Stati membri. L'imputazione in pagamento viene effettuata in linea di massima entro lo stesso termine.

L'applicazione del presente articolo non pregiudica la liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70.

2. Gli impegni previsti al presente articolo sono detratti dal totale degli impegni accantonati globli di cui all'articolo 96.

Articolo 98

Le spese sono imputate ai conti di un esercizio in base ai pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dai servizi e organismi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70, purché il loro impegno e la loro ordinazzione siano pervenuti al contabile entro il 31 marzo seguente.

Articolo 99

Le eventuali differenze tra le spese imputate ai conti di un esercizio in applicazione dell'articolo 98 e quelle riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione dei conti di cui all'articolo 5 paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 sono imputate come spese in più o in meno ai conti dell'esercizio durante il quale detta liquidazione ha luogo.

Articolo 100

1. Gli stanziamenti che sono stati impegnati globalmente conformemente all'articolo 96, e che non hanno formato oggetto di impegni secondi.La nomenclatura di bilancio, conformemente all'articolo 97, entro il 1 aprile dell'esercizio successivo, sono mantenuti in vigore in vista dell'imputazione delle spese imputabili all'esercizio d'origine.

2. Lo stanziamento che supera tali spese è annullato a titolo dell'esercizio d'origine.

Sugli stanziamenti dell'esercizio in corso è effettuato un impegno accantonato globale corrispondente al suddetto importo.

Articolo 101

1. Gli stanziamenti iscritti in un capitolo di spesa non possono essere destinati ad altri capitoli di spesa.

Tuttavia, al più tardi un mese prima del 31 marzo dell'esercizio successivo, la Commissione può proporre al Consiglio storne di stanziamento da capitolo a capitolo.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro tre settimane. Se non ha deliberato in questo termine, gli storni di stanziamento si consideranno approvati.

Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tali storni.

2. All'interno di essa un capitolo gli storni da articolo ad articolo sono effetuati con decisione della Commissione, adottata entro il 31 marzo secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

La Commissione informa l'autorità di bilancio in merito a tali storni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALL'AIUTO ALIMENTARE

Articolo 102

Ogni programma di aiuto alimentare forma oggetto, non appena possibile, di una proposta d'impegno, secondo le procedure di cui agli articoli 32-35.

Gli anticipi versati agli Stati membri sono imputabili globalmente agli impegni summenzionati, senza poter superare l'importo di detti impegni.

Per l'imputazione in pagamento delle spese effettuate dagli Stati membri mediante i fondi messi a loro disposizione dalla Commissione a titolo di anticipi, nonché per la liquidazione dei conti, si applicano gli articoli 97, 98 e 99.

La Commissione può, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, decidere storni da un articolo all'altro all'interno del capitolo relativo all'aiuto alimentare.

TITOLO X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÁ EUROPEE

Articolo 103

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento finanziario, per il funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee si applicano le seguenti disposizioni particolari.

2. Gli stanziamenti dell'Ufficio, il cui importo globale è iscritto una linea di bilancio particolare all'interno della sezione del bilancio relativa alla Commissione, sono esposti dettagliamente in un allegato di detta sezione. Gli stanziamenti di tale linea di bilancio particolare possono essere oggetto di uno storno alle conduzioni definite all'articolo 21.

L'allegato si presenta sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in questo allegato coprono tutte le esigenze finanziarie dell'Ufficio per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni delle Comunità, come sono definite dalla decisione del 16 gennaio 1969 relativa all'istituzione dell'Ufficio [8].

[8] GU n. L 13 del 18.01.1969 pag. 19

Nel corso dell'esercizio, le previsioni possono essere modificate, ove necessario, dal comitato direttivo dell'Ufficio che decide gli storni all'interno dell'allegato, resi necessari da dette modifiche.

3. Il commento relativo alla linea di bilancio particolare, sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti dell'Ufficio, indica, sotto forma di previsione, la stima del costo delle prestazioni dell'Ufficio a favore di ciascuna istituzione, sulla base delle previsioni della contabilità analitica di cui al paragrafo 5.

Il totale del costo di dette prestazioni corrisponde al totale delle spese dell'Ufficio che figurano sul suo stato di spese.

A sostegno del progetto preliminare di bilancio, viene fornito un documento da cui devono risultare i dati sui quali è basata la stima delle ripartizione delle prestazioni fra le istituzioni.

4. Ogni istituzione iscrive nella sua sezione - a titolo indicativo - uno stanziamento pro forma corrispondente alla stima delle prestazioni che l'Ufficio effettuerà a suo favore durante l'esercizio considerato.

5. L'Ufficio redige una contabilità analitica delle sue spese in modo da determinare l'aliquota delle prestazioni fornite a ciascuna istituzione. Il comitato direttivo adotta i criteri secondo cui va tenuta questa contabilità.

L'Ufficio comunica i risultati di questa contabilità analitica alle istituzioni interessate.

6. Su proposta del comitato direttivo, la Commissione delega, per gli stanziamenti iscritti nell'allegato dell'Ufficio, i poteri di ordinatore al direttore dell'Ufficio e fissa i limiti e le condizioni di tale delega.

Ciascuna istituzione resta l'ordinatore delle spese imputate agli stanziamenti per la pubblicazione di tutti i suoi lavori che, tramite l'Ufficio, sono affidati all'esterno. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, i proventi netti delle vendite delle pubblicazioni sono utilizzati in reimpiego dall'istituzione autore di tali pubblicazioni.

7. Il controllore finanziero delelga un agente incaricato di controllare gli impegni e le ordinazioni di spese nonché le entrate dell'Ufficio.

La Commissione, su proposta del comitato direttivo dell'Ufficio, nomina un cantabile subalterno, incaricato segnatamente dell'incasso delle entrate e del pagamento delle spese effetuate direttamente dall'Ufficio.

8. Per le esigenze di tesoreria dell'Ufficio stesso, possono essere aperti conti bancari o conti correnti postali a suo nome a cura della Commissione, su proposta del comitato direttivo.

I conti sono almentati regolarmente mediante versamenti della Commissione sulla base di richieste di fondi inviatele dall'Ufficio. Detti versamenti non possono eccedere l'importo globale degli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio della Commissione.

Il saldo annuale di tesoreria viene regolato alla fine dell'esercizio tra l'Ufficio e la Commissione.

9.Il conto di gestione e il bilancio dell'Ufficio costituiscono parte integrante del conto di gestione e del bilancio finanziario delle Comunità di cui agli articoli 73 e 76.

10. Il comitato direttivo dell'Ufficio determina le modalità d'applicazione delle disposizioni che precedono nonché le disposizioni specifiche concernenti le condizioni di vendita delle pubblicazioni e la tenuta della contabilità corrispondente.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 104

Per i problemi di bilancio di loro competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio sono abilitati a farsi comunicare ogni informazione e giustificazione.

Nell'esercizio dei suoi compiti il Consiglio può essere assistito da un comitato costituito in seno al comitato dei rappresentati permanenti.

Articolo 105

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, ciascuno per quanto lo concerne, informano il più rapidamente possibile la Corte dei Conti di tutte le loro decisioni e di tutti i loro atti presi in esecuzione dell'articolo 3, dell'articolo 6, paragrafi 3 e 8 nonché degli articoli 8, 14 e 21.

La designazione degli ordinatori, dei controlli finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni, nonché le deleghe o nomine conferite in virtù degli articoli 18, 19, 20 e 49 sono notificate alla Corte dei conti.

La Commissione porta a conoscenza della Corte dei conti la modalità di cui all'articolo 106. Inoltre, le istituzioni trasmettono alla Corte dei conti le regolamentazioni interne da esse adottate in materia finanziaria.

Articolo 106

La Commissione, consultandosi con il Consiglio e il Parlamento europeo e sentito il parere delle altre istituzioni, fissa le modalità d'esecuzione del presente regolamento finanziario.

Articolo 107

Ogni tre anni, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento finanziario sulla base di una proposta della Commissione. Tutti i regolamenti finanziari di modifica sono adottati dal Consiglio, previo ricorso alla procedura di concertazione, se il Parlamento europeo lo richiede.

Articolo 108

1. Alla chiusura dell'esercizio 1977, la Commissione redige un estratto degli importi versati, ponendo in evidenza la differenza fra ciò che gli Stati membri hanno effettivamente versato e ciò che avrebbero dovuto versare secondo il conto di gestione per gli esercizi in questione. Si procede poi alla liquidazione di detta differenza.

L'articolo 5, secondo comma, si applica alle entrate provenienti da risorse proprie accertate in novembre e dicembre 1977; tali entrate sono imputate all'esercisio 1978.

2. Le disposizioni del presente regolamento finanziario sono riesaminate conformemente alle procedure previste a tale scopo dai tratatti, dopo che la Corte dei conti ha formulato un parere nei loro confronti.

Sono prese tutte le disposizioni atte a garantire la continuità del controllo, in seguito alla nomina dei membri della Corte dei conti.

3. Gli stanziamenti impegnati per cui non sono stati effettuati pagamenti alla fine dell'esercizio 1977 si considerano stanziamenti riportati di diritto a titolo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Gli stanziamenti relativi alle sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, iscritti nel bilancio del esercizio 1976 e nei bilanci degli esercizi precedenti, formano oggetto di riporto alle seguenti condizioni :

a) se corrispondono a pagamenti che devono ancora essere effettuati in base ad impegni presi, essi sono riporati di diritto per un periodo di cinque anni, calcolato a decorrere dal 31 dicembre dell'esercizio durante il quale sono stati impegnati;

b) al termine di tale periodo, la Commissione può sottoporre al Consiglio e trasmettere al Parlamento europeo, entro il 1 maggio, l'elenco degli stanziamenti che rimangono impegnati e di cui si richiede il riporto debitamente guistificato. La decisione viene presa conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma.

4. Le autorizzazioni d'impegno per il Fondo sociale europeo, aperte nel bilancio 1976, da imputare alle operazioni dell'esercizio 1978 in base all'articolo 104 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973, restano valide durante l'esercizio per il quale sono state accordate e gli importi degli stanziamenti utilizzati in impegni a titolo di tali autorizzazioni sono aggiunti agli stanziamenti d'impegno dell'esercizio per il quale sono stati aperti.

5. Eccezionalmente, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, gli stanziameneti riservati a fini di miglioramento delle strutture agricole, provenienti da esercizi anteriori ed il cui impegno non è previsto durante l'esercizio interessato, sono oggetto di un'iscrizione speciale nei commenti del bilancio. Non danno luogo a copertura in entrate per tale esercizio.

6. Gli stanziamenti d'impegno iscritti nei bilanci 1976 e 1977 a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e non impegnati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti nel bialncio restano disponibili per i due esercizi successivi.

7. Le condizioni d'applicazione dell'unità di conto europea alle entrate ed alle spese sono determinate dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 106.

Articolo 109

Sono abrogati :

- il regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [9] e il regolamento finanziario del 18 marzo 1975 che lo ha modificato [10];

[9] GU n. L 116 del 1.5.1973, pag. 1

[10] GU n. L 73 del 21.3.1975, pag. 45

- ogni altra disposizione in contrasto con il presente regolamento finanziario.

Articolo 110

Il presente regolamento finanziario entra in vigore il 1 gennaio 1978.

Il presente regolamento finanziario è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CHABERT

ALLEGATO

Nomenclatura di bilancio di cui all'articolo 89 del regolamento finanziario

STATO DELLE SPESE

CAPITOLO 33 - SPESE DI RICERCHE ED INVESTIMENTI

Articolo 330 - Centro comune di ricerca : programa comune 1977 - 1980

Voce 3300 - Sicurezza nucleare

Voce 3301 - Energie future

Voce 3302 - Ambiente e risorse

Voce 3303 - Misure, campioni e tecniche di riferimento

Voce 3304 - Attività di servizio e di supporto

Voce 3309 - Completamento delle azioni autorizzate su programmi precedenti

Articolo 331 - Centro comune di ricerca : programma complementare

Voce 3310 - Esercizio del reattore HFR (programma complementare)

Voce 3311 - Completamento delle azioni autorizzate su programmi precedenti

Articolo 332 - Centro comune di ricerca : stanziamenti eventualmente necessari per il funzionamento del CCR in mancanza di un programma

Articolo 333 - Centro comune di ricerca : altre attività

Voce 3330 - Messa a disposizione del governo italiano degli impianti del reattore ESSOR e del relativo personale

Voce 3331 - Servizi e prestazioni forniti dal CCR a terzi, su richiesta e contro remunerazione

Voce 3332 - Servizi e prestazioni forniti dal CCR ad altri servizi della Commissione

Voce 3333 - Misure di protezione fisica per gli stabilimenti del CCR

Totale degli articoli 330 a 333 = Totale degli stanziamenti CCR

Articoli 335 e 336 - Azione indirettta : programma commune

Voce 3350 - Istruzione e formazione

Voce 3351 - Fusione e fisica dei plasmi (compreso il progetto JET)

Voce 3352 - Biologia e protezione sanitaria (radioprotezione)

Voce 3353 - Materiali e metodi di riferimento (UCR)

Voce 3354 - Ambiante

Voce 3355 - Riciclo del plutonio nei reattori ad acqua leggera

Voce 3356 - Gestione e deposito dei residui radioattivi

Voce 3357 - Ricerche e sviluppo nel settore dell'energia

Voce 3362 - Previsioni e valutazioni a lungo termine

Voce 3364 - Ricerca e trattamento del minerale d'uranio

Voce 3365 - Riciclo di carte e di cartoni

Voce 3369 - Completamento dell'esecuzione delle azioni a valere su programmi precedenti

Articolo 337 - Azione indiretta : attività diverse e azioni concertate

Voce 3370 - Attuazione della risoluzione del Consiglio del 22.7.1975 relativa ai problemi tecnologici di sicurezza nucleare

Voce 3371 - Realizzazione di azioni concertate

Voce 3372 - Personale in attesa di destinazione

Articolo 338 - Azine indiretta : altre attività

Voce 3380 - Messa a disposizione del governo belga del personale assegnato al reattore BR 2, Mol

Voce 3381 - Altre messe a disposizione di terzi del personale di ricerca

Voce 3388 - Servizi a prestazioni forniti dall'azione indiretta per terzi su richiesta a contro remunerazione

Totale degli articoli 335 a 338 = Totale degli stanziamenti per l'azione indiretta

Totale degli articoli da 330 a 338 = Totale degli stanziamenti del capitolo 33

Classificazione delle spese in funzione della loro natura

(articolo 89, secondo comma)

Sottovoci // Denominazione

1 // Spese per il personale

2 // Spese di funzionamento amministrativo

3 // Spese di funzionamento tecnico

4 // Spese d'investimento

5 // Spese derivanti di contratti

6 // Spese varie

9 // Stanziamenti riservati