31977L0728

Direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 28/11/1977 pag. 0023 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0029
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0025
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0029
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0074
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0074


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 7 novembre 1977 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini (77/728/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che negli Stati membri le sostanze ed i preparati pericolosi sono oggetto di normative; che tali normative presentano notevoli divergenze soprattutto in materia di etichettatura, ma anche in materia di classificazione, secondo il grado di pericolosità; che queste divergenze costituiscono un rilevante ostacolo agli scambi ed esercitano un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che questo ostacolo deve quindi essere soppresso e che a tal fine è necessario ravvicinare le disposizioni legislative vigenti in materia negli Stati membri;

considerando che una normativa in materia di sostanze pericolose è già stata stabilita con la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/907/CEE (4); che una normativa dei preparati pericolosi (solventi) è stata altresì adottata con la direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) (5);

considerando che è ora necessario stabilire inoltre una normativa analoga per i preparati che contengono sostanze pericolose destinati ad essere utilizzati sotto forma di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini;

considerando che i preparati che contengono una o più di tali sostanze pericolose sono sovente utilizzati sia nelle attività industriali, agricole ed (1)GU n. C 28 del 9. 2. 1976, pag. 34. (2)GU n. C 35 del 16. 2. 1976, pag. 26. (3)GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (4)GU n. L 360 del 30. 12. 1976, pag. 1. (5)GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7. artigianali, sia in ambiente domestico e che è necessario proteggere le persone che utilizzano detti preparati, in particolare specificando i rischi che essi comportano;

considerando che può verificarsi che questi preparati pericolosi compromettano la salute o la sicurezza, pur essendo conformi alle prescrizioni della presente direttiva : che è pertanto opportuno prevedere un procedimento per ovviare a questo pericolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda: - la classificazione,

- l'imballaggio e

- l'etichettatura

dei preparati destinati ad essere utilizzati sotto forma di - pitture, vernici, inchiostri da stampa, mani di rivestimento, adesivi, mastici, impermeabilizzanti per superfici, stucchi, sigillanti, mani di fondo, decapanti, sgrassanti, colori d'arte e agenti di distacco,

- protettivi e mordenti per legno, qualora non siano disciplinati da altre normative comunitarie,

e dei preparati pericolosi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti summenzionati.

2. La presente direttiva si applica ai preparati di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato degli Stati membri e classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE e ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva.

3. La presente direttiva si applica anche ai preparati elencati nell'allegato II.

4. Alla presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 2

La presente direttiva non si applica: a) al trasporto di detti preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

b) ai preparati destinati all'esportazione nei paesi terzi;

c) ai preparati in transito sottoposti ad un controllo doganale, purché non siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni.

Articolo 3

1. Per i preparati oggetto della presente direttiva occorre tener conto delle sostanze pericolose di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, qualora le loro concentrazioni superino i limiti fissati nei paragrafi seguenti, indipendentemente dal fatto che siano presenti come impurità o additivi.

2. Le concentrazioni in appresso indicate sono percentuali in peso riferite al peso totale del preparato.

3. a) Si considerano tossici: - i preparati che contengono un solvente o un miscuglio di solventi classificato come tossico ai sensi della direttiva 73/173/CEE ed a questo scopo la percentuale di ciascun solvente viene calcolata con riferimento al peso totale del preparato, come indicato al paragrafo 2, oppure

- i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come tossiche nell'allegato I della presente direttiva in una concentrazione superiore al limite in base al quale la sostanza è classificata come tossica, oppure

- i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano né nell'allegato I della presente direttiva né nella direttiva 73/173/CEE, ma che sono classificate come tossiche nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, in cui la concentrazione di ciascuna sostanza superi lo 0,2 % o la concentrazione totale nel preparato l'1 %.

b) Si considerano nocivi: - i preparati che contengono un solvente o un miscuglio di solventi classificato come nocivo ai sensi della direttiva 73/173/CEE ed a questo scopo la percentuale di ciascun solvente viene calcolata con riferimento al peso totale del preparato, come indicato al paragrafo 2, oppure

- i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come nocive nell'allegato I della presente direttiva in una concentrazione compresa nei limiti in base ai quali la sostanza è classificata come nociva, oppure

- i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano né nell'allegato I della presente direttiva, né nella direttiva 73/173/CEE, ma che sono classificate come nocive nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e la cui concentrazione totale superi il 10 %.

c) Si considerano corrosivi: - i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come corrosive nell'allegato I della presente direttiva in concentrazione superiore al limite in base al quale la sostanza è classificata come corrosiva, oppure

- i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano né nell'allegato I della presente direttiva, né nella direttiva 73/173/CEE, ma che sono classificate come corrosive nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e la cui concentrazione totale superi il 5 %.

d) Si considerano irritanti: - i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come irritanti nell'allegato I della presente direttiva, in una concentrazione compresa nei limiti in base ai quali la sostanza è classificata come irritante, oppure

- i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano né nell'allegato I della presente direttiva, né nella direttiva 73/173/CEE, ma che sono classificate come irritanti nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e la cui concentrazione totale superi il 5 %.

e) Si considerano comburenti: - i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come comburenti nell'allegato I della presente direttiva, in concentrazione superiore al limite in base al quale la sostanza è classificata come comburente, oppure

- i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano nell'allegato I della presente direttiva, ma che sono classificate come comburenti nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e la cui concentrazione totale superi il 25 %.

f) Si considerano facilmente infiammabili:

i preparati allo stato liquido, il cui punto di infiammabilità, stabilito secondo il procedimento indicato nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, è inferiore a 21 ºC.

g) Si considerano infiammabili:

i preparati allo stato liquido, il cui punto di infiammabilità, stabilito secondo il procedimento di cui all'allegato V della direttiva 67/548/CEE, è compreso tra 21 ºC e 55 ºC.

4. Per i preparati aerosol, si applicano le disposizioni concernenti i criteri di infiammabilità di cui al punto 1.8 dell'allegato della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (1).

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i preparati di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i preparati di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio risponde ai seguenti requisiti: a) gli imballaggi e le chiusure debbono essere progettati e realizzati in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita non intenzionale del contenuto; queste disposizioni non si applicano qualora siano prescritti dispositivi speciali di sicurezza;

b) i materiali costituenti l'imballaggio e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto né poter formare con quest'ultimo combinazioni nocive o pericolose;

c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura debbono essere solide e resistenti, in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di manipolazione.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i preparati di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio risponde, per quanto riguarda l'etichettatura, ai requisiti sottoelencati. (1)GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 40.

2. Ogni imballaggio di un preparato considerato pericoloso ai sensi dell'articolo 3 deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile: a) il nome del componente o dei componenti tossici, nocivi e/o corrosivi del preparato, qualora la loro concentrazione superi i limiti inferiori indicati nell'articolo 3;

il nome dei componenti irritanti, qualora la loro concentrazione superi i limiti inferiori indicati nell'articolo 3 e il preparato non contenga inoltre componenti tossici, nocivi o corrosivi. Anziché i nomi dei vari componenti irritanti basta indicare la menzione «solventi irritanti», se trattasi di componenti di questa natura.

Per i solventi si applica l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 73/173/CEE ; la percentuale di ciascun solvente viene calcolata con riferimento al peso totale del preparato. Il nome deve essere indicato conformemente alle denominazioni che figurano nell'elenco dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;

b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o di qualsiasi altra persona che immette sul mercato il preparato;

c) i simboli, qualora siano prescritti dalla presente direttiva, e l'indicazione dei pericoli che presenta il preparato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) e all'allegato II della direttiva 67/548/CEE, nonché al suo allegato V per quanto riguarda il punto di infiammabilità;

d) la menzione dei rischi specifici del preparato. Per i preparati contenenti sostanze nocive, irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti non è necessario menzionare i rischi specifici se il contenuto dell'imballaggio non è superiore a 125 millilitri.

3. Per i preparati soggetti ad omologazione i servizi competenti indicano i rischi specifici secondo la natura dei rischi principali ; negli altri casi vi provvedono il fabbricante o qualsiasi altra persona che immette il preparato sul mercato.

Tali avvertenze devono essere conformi alle indicazioni di cui all'allegato III della direttiva 67/548/CEE.

Non è necessario apporre più di quattro di tali avvertenze. Le indicazioni relative alla salute devono avere la precedenza su quelle relative al pericolo di esplosione o di incendio.

4. Le avvertenze per l'utilizzazione dei preparati sono riportate sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio oppure, ove ciò non sia possibile, ad essi allegate. Dette avvertenze sono scelte dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che immette il preparato sul mercato. Qualora il preparato sia soggetto ad omologazione, esse sono scelte dall'autorità competente. Esse devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'elenco dell'allegato IV della direttiva 67/548/CEE.

Per quanto riguarda i preparati contenenti sostanze nocive, irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti, non è necessario apporre le avvertenze sulle confezioni che non superano i 125 millilitri. Per i preparati elencati nell'allegato II non si applica tale limite, salvo disposizione contraria.

Per i preparati contenenti sostanze di cui all'allegato II occorre inoltre menzionare le indicazioni ivi riportate.

Per i preparati destinati alla nebulizzazione, occorre indicare le avvertenze per l'uso del prodotto.

Per i preparati aerosol immessi sul mercato occorre altresì applicare le disposizioni del punto 2.2 dell'allegato della direttiva 75/324/CEE.

5. Quando più simboli di pericolo sono assegnati ad un preparato: - l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativo l'uso dei simboli X e C, a meno che l'allegato I non disponga altrimenti;

- l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo l'uso del simbolo X;

- l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativo l'uso dei simboli F e O.

Articolo 7

1. Se le indicazioni prescritte dall'articolo 6 si trovano su un'etichetta, quest'ultima deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurarne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni dell'etichetta debbono corrispondere ai seguenti formati: >PIC FILE= "T0000281">

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Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno 1 cm2. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato. Il colore e la presentazione dell'etichetta - e, nel caso di cui al paragrafo 2, dell'imballaggio - devono essere tali che il simbolo ed il suo sfondo gialloarancione risaltino chiaramente.

2. Non è necessario apporre etichette se le dovute indicazioni figurano chiaramente sull'imballaggio stesso secondo le modalità previste dal paragrafo 1.

3. Per l'immissione sul mercato dei preparati pericolosi nel loro territorio gli Stati membri possono esigere che l'etichetta sia redatta nella lingua o nelle lingue nazionali.

4. I requisiti di etichettatura della presente direttiva si considerano soddisfatti: a) quando un imballaggio esterno che racchiude uno o più imballaggi interni è provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente direttiva;

b) quando un imballaggio unico è provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose, nonché all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b), d) e paragrafo 4.

In luogo di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose può essere autorizzata un'etichettatura conforme ai regolamenti nazionali per le sostanze pericolose che non escono dal territorio di uno Stato membro.

Articolo 8

1. Gli Stati membri possono permettere: a) che sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte od altre caratteristiche non permettono un'etichettatura conforme all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sia applicata in altro modo adeguato l'etichettatura prescritta dall'articolo 6;

b) che, in deroga agli articoli 6 e 7, gli imballaggi dei preparati, ad esclusione dei preparati tossici, siano etichettati in modo diverso quando detti imballaggi contengono quantità talmente limitate da non comportare alcun pericolo per le persone che manipolano detti preparati e per i terzi.

2. Lo Stato membro che si avvale delle possibilità previste dal paragrafo 1 deve informarne immediatamente la commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare per motivi di classificazione, di imballaggio o di etichettatura, ai sensi della presente direttiva, l'immissione sul mercato dei preparati pericolosi, se questi ultimi sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

Articolo 10

1. Se uno Stato membro constata, in base ad una motivazione circostanziata, che un preparato pericoloso, quantunque conforme alle disposizioni della presente direttiva, può mettere in pericolo la sicurezza o la salute, detto Stato può provvisoriamente vietare nel suo territorio l'immissione sul mercato di tale preparato o subordinarla a speciali condizioni. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della sua decisione.

2. Entro sei settimane la Commissione consulta gli Stati membri interessati. Essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, tali adeguamenti sono adottati dalla Commissione stessa o dal Consiglio secondo la procedura prevista dall'articolo 8 quater della direttiva 67/548/CEE ; in tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

Articolo 11

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 8 quater della direttiva 67/548/CEE.

Con questa procedura sono altresì adottati i metodi di analisi.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

ALLEGATO I

ELENCO RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

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ALLEGATO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI

1. Pitture e vernici contenenti piombo

L'etichetta dell'imballaggio di pitture e vernici contenenti piombo in tenore (espresso in peso di metallo) superiore allo 0,5 % del peso totale del preparato deve recare la seguente indicazione:

«Contiene piombo. Non utilizzare per oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini»,

Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 millilitri, l'indicazione può essere la seguente;

«Attenzione ! Contiene piombo».

2. Colle a base di cianoacrilato

L'imballaggio che contiene direttamente colle a base di cianoacrilato deve recare le seguenti indicazioni:

«Cianoacrilato Pericolo Aderisce alla pelle e agli occhi in pochi istanti. Conservare fuori dalla portata dei bambini».

Gli opportuni consigli di prudenza devono essere allegati all'imballaggio.