Prima direttiva 77/629/CEE della Commissione, del 28 settembre 1977, che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite
Gazzetta ufficiale n. L 257 del 08/10/1977 pag. 0027 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0075
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0125
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0075
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0063
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0063
++++ COMMISSIONE PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 1977 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ( 77/629/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio , del 9 aprile 1968 , relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 74/648/CEE del Consiglio ( 2 ) , in particolare l ' articolo 17 bis , considerando che in funzione dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche devono essere apportate modifiche al testo degli allegati della direttiva summenzionata , per i motivi di seguito menzionati ; considerando che è opportuno migliorare le condizioni previste dalla direttiva relativamente alla coltura dei materiali vegetativi della vite , al fine di trarre le conseguenze che risultano dalla presenza di organismi nocivi , in particolare laddove si tratti di malattie da virus o dei loro vettori ; considerando che la versione tedesca della direttiva deve essere corretta ; considerando che si devono prendere in considerazione nuove tecniche utilizzate per la calibrazione dei nesti ; considerando che per disporre il più rapidamente possibile di colture di viti sane conviene , in un primo stadio , consentire di apporre sull ' etichetta ufficiale , indicazioni supplementari e facoltative ai materiali di base che sono stati sottoposti ad esami ufficialmente riconosciuti per quanto riguarda le malattie da virus ; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 L ' allegato I della direttiva 68/193/CEE del Consiglio è modificato come segue : 1 . Alla parte I , punto 3 , le parole « organismi nocivi , in particolare da virus » sono sostituite dalle parole « organismi nocivi o loro vettori , in particolare nematodi , che trasportano le malattie da virus » . 2 . Nel testo tedesco della parte I , punto 5 , la parola « Kurzknotigkeit » è sostituita dalla parole « Reisigkrankheit » . 3 . Alla parte I , il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente : « 6 . La proporzione dei ceppi mancanti dovuti ad organismi nocivi non deve superare - 5 % nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati e - 10 % nei vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione standard . Se la mancanza di ceppi è dovuta a motivi diversi da quelli fitosanitari e se la proporzione di ceppi mancanti supera le percentuali precitate questi motivi devono figurare nel fascicolo di certificazione » . Articolo 2 All ' allegato II , parte III , punto 1 , il testo della lettera B è sostituito dal testo seguente : « B . Lunghezza a ) Talee di portinnesto : lunghezza minima 1,05 m dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore ; b ) Talee di vivaio : lunghezza minima 55 cm dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore ; per Vitis vinifera , 30 cm ; c ) Nesti : - allorchù vi sono 5 gemme utilizzabili , lunghezza minima 50 cm dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore ; - allorchù vi è una gemma utilizzabile , lunghezza minima 6,5 cm ; il taglio è effettuato a una distanza minima dalla gemma di - 1,5 cm al di sopra della gemma , - 5,0 cm al di sotto della gemma » . Articolo 3 All ' allegato III , il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente : Natura * Quantità * « 3 . Nesti * * - allrochù vi sono 5 gemme utilizzabili * 100 o 200 * - allorchù vi è una gemma utilizzabile * 500 o un suo multiplo » * Articolo 4 L ' allegato IV è modificato come segue : 1 . Dopo la parte A , la seguente parte è inserita : « B . Inidcazioni supplementari ammesse per i materiali di moltiplicazione delle categorie di « base » e « certificate » « I materiali di moltiplicazione di base / i materiali di una fase vegetativa anteriore ad essa , sono stati controllati da ... ( autorità competente ) e sono stati riconosciuti esenti da ... ( malattie da virus ) in base a ... ( metodo di esame ) » . Queste indicazioni possono riferirsi a tutti i materiali delle categorie di « base » o « certificate » per quanto concerne l ' accartocciamento foliare ed il complesso dell ' arricciamento e , per i portinnesti , a titolo supplementare , la marezzatura . Le prove devono essere ufficialmente riconosciute e debbono essere state effettuate per un periodo e controllato ufficialmente . Possono essere applicati : - per tutte le malattie da virus , i metodi che prevedono saggi biologici con piante di vite , - per il complesso dell ' arricciamento oltre ai metodi precedenti , i metodi con piante erbacee , nonchù il metodo sierologico . » 2 . La parte B diviene parte C . Articolo 5 Gli Stati membri provvedono per il 1° luglio 1978 all ' entrata in vigore delle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva . Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , il 28 settembre 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 93 del 17 . 4 . 1968 , pag . 15 . ( 2 ) GU n . L 352 del 28 . 12 . 1974 , pag . 43 .