Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale
Gazzetta ufficiale n. L 176 del 15/07/1977 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0204
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0258
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0204
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0009
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0009
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1977 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative per l ' attività di infermiere responsabile dell ' assistenza generale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 , 66 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del C omitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che , per attuare il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell ' assistenza generale , come prescritto dalla direttiva 77/452/CEE ( 3 ) , l ' analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all ' esigenza dell ' osservanza di norme minime , lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento ; considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento ; considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale degli infermieri responsabili dell ' assistenza generale ; che , per quanto riguarda la formazione , la maggior parte degli Stati membri non fa attualmente distinzione infermieri che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti ; che pertanto , per favorire pienamente la libera circolazione nella Comunità di coloro che esercitano una professione , appare necessario estendere all ' infermiere salariato l ' applicazione della presente direttiva , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Gli Stati membri , subordinano il rilascio dei diplomi , certificati e altri titoli di infermiere responsabile dell ' assistenza generale , di cui all ' articolo 3 della direttiva 77/452/CEE , al superamento di un acquisito nel corso della sua formazione ; a ) un ' adeguata conoscenza delle scienze che stanno alla base dell ' assistenza infermieristica di carattere generale , compresa una sufficiente conoscenza dell ' organismo , delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate , nonchù delle relazioni esistenti fra lo stato di salute e l ' ambiente fisico e sociale dell ' essere umano ; b ) una sufficiente conoscenza della natura e dell ' etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l ' assistenza infermieristica ; c ) un ' adeguata esperienza clinica ; questa , da scegliersi per il suo valore formativo , deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l ' attrezzatura siano adeguati all ' assistenza infermieristica dei pazienti ; d ) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un ' esperienza di collaborazione con tale personale ; e ) un ' esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un ' attività nel settore sanitario . 2 . La formazione di cui al paragrafo 1 comporta almeno : a ) una formazione scolastica generale di dieci anni sancita da un diploma , certificato o altro titolo rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame di amministrazione di livello equivalente alle scuole professionali per infermieri ; b ) una formazione specifica professionale a tempo pieno che verta obbligatoriamente sulle materie del programma di studio allegato alla presente direttiva , comprendente 3 anni di studio o 4 600 ore di insegnamento teorico e pratico . 3 . Gli Stati membri provvedono affinchù l ' istituzione incaricata della formazione degli infermieri sia responsabile del coordinamento tra la teorica e la pratica per l ' insieme del programma di studio . L ' insegnamento teorico e tecnico di cui alla parte A dell ' allegato e l ' insegnamento infermieristico clinico di cui alla parte B dell ' allegato debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato , allo scopo di consentire un apprendimento adeguato delle nozioni teoriche e pratiche elencate al paragrafo 1 . L ' insegnamento infermieristico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario , compresi i centri di assistenza infermieristica a domicilio , riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti . Nel corso di tale formazione i candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione solo nei limiti in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione . Essi vengono iniziati alle responsabilità inerenti all ' assistenza infermieristica . 4 . Al più tardi cinque anni dopo la notifica della presente direttiva il Consiglio decide , previo esame della situazione e su proposta della Commissione , se le disposizioni del paragrafo 3 sulla ripartizione ponderata tra l ' insegnamento teorico e tecnico e l ' insegnamento infermieristico clinico debbano o non subire modifiche . 5 . Gli Stati membri possono accordare dispense parziali a persone che abbiano acquisito una parte della formazione di cui al paragrafo 2 , lettera b ) , nel contesto di altre formazioni di livello almeno equivalente . Articolo 2 Nonostante le disposizioni dell ' articolo 1 , gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo ridotto , a condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti . La durata complessiva della formazione a tempo ridotto non può essere inferiore alla durata della formazione a tempo pieno . Il livello della formazione non può essere compromesso per il fatto che si tratti di una formazione a tempo ridotto . Articolo 3 La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della Comunità ( 4 ) , esercitano o eserciteranno , in qualità di salariati , una delle attività di cui all ' articolo 1 della direttiva 77/452/CEE . Articolo 4 1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 5 Qualora , nell ' applicazione della presente direttiva , uno Stato membro incontri notevoli difficoltà in determinati settori , la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con la decisione 75/365/CEE ( 5 ) , modificata dalla decisione 77/455/CEE ( 6 ) . Se del caso , la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate . Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 27 giugno 1977 . Per il Consiglio Il Presidente J . SILKIN ( 1 ) GU n . C 65 del 5 . 6 . 1970 , pag . 12 . ( 2 ) GU n . C 108 del 26 . 8 . 1970 , pag . 23 . ( 3 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 4 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 . ( 5 ) GU n . L 167 del 30 . 6 . 1975 , pag . 19 . ( 6 ) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale . ALLEGATO PROGRAMMA DI STUDIO PER GLI INFERMIERI RESPONSABILI DELL ' ASSISTENZA GENERALE Il programma di studio per il conseguimento del diploma , certificato o altro titolo di infermiere responsabile dell ' assistenza generale comprende le seguenti due parti : A . Insegnamento teorico e tecnico a ) Assistenza infermieristica : orientamento ed etica professionali ; principi generali dell ' assistenza sanitaria e infermieristica ; principi dell ' assistenza infermieristica in materia di : - medicina generale e specializzazioni mediche , - chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche , - puericultura e pediatria , - igiene e assistenza alla madre e al neonato , - igiene mentale e psichiatria , - assistenza alle persone anziane e geriatria . b ) Materie fondamentali : anatomia e fisiologica ; patologia ; batteriologia , virologia e parassitologia ; biosifisica , biochimica e radiologia ; dietetica ; igiene : - profilassi , - educazione sanitaria ; farmacologia . c ) Scienze sociali : sociologia ; psicologia ; principi di amministrazione ; principi di insegnamento ; legislazioni sociale e sanitaria ; aspetti giuridici della professione . B . Insegnamento infermieristico clinico Assistenza infermieristica in materia di : - medicina generale e specializzazioni mediche , - chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche , - assistenza al bambino e pediatria ; - igiene e assistenza alla madre e al neonato ; - igiene mentale e psichiatria ; - assistenza alle persone anziane e geriatria ; - assistenza a domicilio .