Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/1977 pag. 0047 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0011
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 2 pag. 0016
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0056
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 dicembre 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 11/143/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che l ' attuazione di una politica comune dei trasporti richiede , tra l ' altro , che la circolazione di alcuni veicoli nel territorio comunitario si svolga nelle migliori condizioni , sia sul piano della sicurezza , sia su quello delle condizioni di concorrenza fra transportatori dei diversi Stati membri ; considerando che l ' intensificarsi della circolazione stradale e l ' aumento dei pericoli e degli effetti novici che ne derivano a tutti gli Stati membri dei problemi di sicurezza di natura e gravità analoghe ; considerando che l ' immobilizzazione di alcuni veicoli per effettuare i controlli e le spese che ne derivano sono tali da ripercuotersi sulle condizioni di concorrenza nei trasporti su strada tra i diversi Stati membri ; che gli attuali sistemi di controllo differiscono da uno Stato membro all ' altro ; considerando che da ciò deriva la necessità di armonizzare per quando possibile la periodicità di tali controlli e gli elementi da controllare obbligatoriamente ; considerando che per fissare la data di applicazione delle misure previste dalla presente direttiva occorre tenere conto di un periodo di tempo necessario per la creazione o il rafforzamento dell ' apparato amministrativo e tecnico destinato all ' esecuzione dei controlli , HA ADOTTATO LA PRESENTE direttiva : Articolo 1 In ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato nonchù i loro rimorchi e semirimorchi devono essere sottoposti ad in controllo tecnico periodico , in conformità delle presente direttiva e dei suoi allegati . Articolo 2 1 . Le categorie di veicoli da controllare , la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente sono indicati negli allegati I e II . 2 . Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i veicoli delle forze armate e quelli delle forze dell ' ordine . 3 . Previa consultazione della Commissione , gli Stati membri possono escludere dal campo d ' applicazione della presente direttiva o assoggettare a disposizioni speciali taluni veicoli utilizzati in condizioni eccezionali , nonchù i veicoli che non utilizzato , o quasi , le pubbliche strade o sono temporaneamente ritirati dalla circolazione . Articolo 3 In deroga alle disposizioni degli allegati I e II , gli Stati membri possono : - anticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio e , se , necessario , sottoporre il veicolo a controllo prima della sua immatricolazione ; - ridurre l ' intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori ; - rendere obbligatorio il controllo tecnico dell ' equipaggiamento facoltativo ; - aumentare il numero degli elementi da controllare ; - estendere l 'obbligo del controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli ; - prescrire ulteriori controlli speciali . Articolo 4 Il controllo tecnico ai sensi della presente direttiva deve essere effettuato dallo Stato oppure da organismi o impianti da esso designati , che agiscono sotto la sua direttiva sorveglianza . Articolo 5 1 . Gli Stati membri adottano i provvedimenti che ritengono necessari affinchù si possa dimostrare che il veicolo è stato sottoposto , con esito positivo , ad un controllo tecnico che sia almeno conforme alle disposizioni della presente direttiva . 2 . Tali provvedimenti sono comunicati agli Stati membri e alla Commissione . 3 . Ogni Stato membro riconosce l ' attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest ' ultimo Stato , nonchù il suo rimorchio o semirimorchio , sono stati sottoposti con esito positivo ad un controllo tecnico , che sia almeno conforme alle disposizioni della presente direttiva , come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato . Articolo 6 Gli Stati membro , previa consultazione della Commissione , adottano le disposizioni legislative , regolamento e amministrative necessarie , in particolare per quanto concerne le modalità d ' applicazione dei termini di cui all ' allegato I , conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua notifica . Articolo 7 In deroga alle disposizioni degli allegati I e II e fino alla data limite del 1° gennaio 1983 , gli Stati membri possono : - posticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio , - aumentare l ' intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori , - ridurre il numero degli elementi da controllare , - modificare le categorie di veicoli da sottoporre al controllo tecnico obbligatorio , a condizione che , prima di tale data , tutti i veicoli in questione siano soggetti all ' obbligo del controllo tecnico conforme alle disposizioni della presente direttiva . Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 29 dicembre 1976 . Per il Consiglio Il Presidente T . WESTERTERP ( 1 ) GU n . C 23 dell ' 8 . 3 . 1974 , pag . 54 . ( 2 ) GU n . C 60 del 26 . 7 . 1973 , pag . 5 . ALLEGATO I Categorie di veicoli 1 . Veicoli a motore destinati ai trasporti di persone e il cui numero di posti a sedere , escluso quello del guidatore , sia superiore a 8 2 . veicoli a motore destinati ai trasporti di merci il cui peso massimo autorizzato superi i 3 500 kg 3 . Rimorchi e semirimorchi il cui peso massimo autorizzato superi i 3 500 kg 4 . Taxi , ambulanze Periodicità dei controlli 1 . anno dopo la prima utilizzazione , successivamente ogni anno 1 . anno dopo la prima utilizzazione , successivamente ogni anno 1 . anno dopo la prima utilizzazione , successivamente ogni anno 1 . anno dopo la prima utilizzazione , successivamente ogni anno ALLEGATO II Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi enumerati in appresso , purchù essi si riferiscano all ' equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro in questione . 1 . DISPOSITIVI DI FRENATURA 1 . 1 . * Freno di servizio * 1 . 1 . 1 . * Stato meccanico * * 1 . 1 . 2 . * Efficienza * * 1 . 1 . 3 . * Equilibratura * * 1 . 1 . 4 . * Pompa a vuoto e compressore * 1 . 2 . * Freno di soccorso * * 1 . 2 . 1 . . Stato meccanico * * 1 . 2 . 2 . * Efficienza * * 1 . 2 . 3 . * Equilibratura * 1 . 3 . * Freno a mano * 1 . 3 . 1 . * Stato meccanico * * 1 . 3 . 2 . * Efficienza * 1 . 4 . * Freno di rimorchio o di semirimorchio * 1 . 4 . 1 . * Stato meccanico * * * - Frenatura automatica * * 1 . 4 . 2 . * Efficienza * 2 . STERZO E VOLANTE 2 . 1 . * Stato meccanico * 2 . 2 . * Volante dello sterzo * 2 . 3 . * Gioco dello sterzo * 3 . VISIBILITA 3 . 1 . * Campo di visibilita * 3 . 2 . * Vetri * 3 . 3 . * Retrovisore * 3 . 4 . * Tergicristallo * 3 . 5 . * Lavavetro * 4 . LUCI , RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO 4 . 1 . * proiettori abbaglianti e anabbaglianti * 4 . 1 . 1 . * Stato e funzionamento * * 4 . 1 . 2 . * Orientamento * * 4 . 1 . 3 . Commutazione * * 4 . 1 . 4 . * Efficacia visiva * 4 . 2 . * Luci di posizione e luci d ' ingombro * 4 . 2 . 1 . * Stato e funzionamento * * 4 . 3 . 2 . * Colore e efficacia visiva * 4 . 4 . * Indicatori luminosi di direzione * 4 . 4 . 1 . * Stato e funzionamento * * 4 . 4 . 2 . * Colore e efficacia visiva * * 4 . 4 . 3 . * Commutazione * * 4 . 4 . 4 . * frequenza di lampeggiamento * 4 . 5 . Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori 4 . 5 . 1 . * Posizione * 4 . 5 . 2 . * Stato e funzionamento * 4 . 5 . 3 . * Colore e efficacia visiva * 4 . 6 . * Proiettori di retromarcia * 4 . 6 . 1 . * Stato e funzionamento * * 4 . 6 . 2 . * Colore e efficacia visiva * $4 . 7 . * Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore * 4 . 8 . * Catarifrangenti * * - Stato e colore * 4 . 9 . * Spie * 4 . 10 . * Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio * 4 . 11 . * Circuito elettrico * 5 . ASSI , RUOTE , PNEUMATICI , SOSPENSIONI 5 . 1 . * Assi * 5 . 2 . * Ruote e pneumatici * 5 . 3 . * Sospensioni * 6 . TELAIO E ELEMENTI FISSATI AL TELAIO 6 . 1 . * Telaio a cassone ed elementi fissati al telaio * * 6 . 1 . 1 . * Stato generale * * 6 . 1 . 2 . * Tubi di scappamento e silenziatori * * 6 . 1 . 3 . * Serbatoio e tubi per carburante * * 6 . 1 . 4 . * Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione , autocarri * * 6 . 1 . 5 . * Supporto della ruota di scorta * * 6 . 1 . 6 . * Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti , dei rimorchi e dei semirimorchi * 6 . 2 . * Cabina e carrozzeria * * 6 . 2 . 1 . * Stato generale * * 6 . 2 . 2 . * Fissaggio * * 6 . 2 . 3 . * Porte e serrature * * 6 . 2 . 4 . * Pavimento * * 6 . 2 . 5 . * Sedile del conducente * * 6 . 2 . 6 . * predellini * 7 . ALTRI EQUIPAGGIAMENTI 7 . 1 . * Cinture di sicurrezza * 7 . 2 . * Estintori * 7 . 3 . * Serrature e dispositivi antifurto * 7 . 4 . * Triangolo di segnalazione * 7 . 5 . * Cassetta di pronto soccorso * 7 . 6 . * Cuneo ( i ) ferma ruota * 7 . 7 . * Clacson * 7 . 8 . * Tachimetro * 7 . 9 . * Tachigrafo ( presenza e sigillatura ) * 8 . EFFETTI NOVICI 8 . 1 . * Rumori * 8 . 2 . * Gas di scappamento * 8 . 3 . * Eliminazione dei disturbi radio * 9 . CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE 9 . 1 . * Uscita ( e ) di sicurezza ( compresi i martelli per infrangere i cristalli ) , targhette indicatrici della ( e ) di sicurezza * 9 . 2 . * Riscaldamento * 9 . 3 . * Sistema di aerazione * 9 . 4 . * Disposizione dei sedili * 9 . 5 . * Illuminazione interna * 10 . IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO 10 . 1 . * Targa d ' immatricolazione * 10 . 2 . * Numero del telaio .