31977L0098

Direttiva 77/98/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0081 - 0084
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0052
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0056
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0170
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0170


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che modifica le direttive 64/432/CEE , 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario

( 77/98/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlemento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , in occasione dell ' ampliamento della Comunità , la Danimarca , l ' Irlanda e il Regno Unito sono stati autorizzati , in deroga alle regolamentazioni comunitar esistenti , a mantenere , in una certa misure , le loro regolamentazioni nazionali nel settore veterinario ;

considerando che il regime particolare di cui godono questi tre Stati membri è stato recepito in primo luogo nelle disposizioni degli articoli 104 e 105 dell ' atto di adesione ( 3 ) ; che disposizioni analoghe , costituenti il prolungamento logico di tali disposizioni , sono state introdotte in successivi atti del Consiglio ; che a tal fine sono stati previsti l ' articolo 13 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 4 ) , e l ' articolo 33 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi ( 5 ) ; queste due direttive sono state modificate da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ( 6 ) ;

considerando che l ' articolo 106 dell ' atto di adesione , come pure le altre disposizioni summenzionate , hanno previsto la trasmissione da parte della Commissione al Consiglio , non oltre il 1° luglio 1976 , di una relazione e , se necessario , di proposte appropriate al fine di apportare una soluzione al problema delle deroghe ;

considerando che le soluzioni da ricercare devono ispirarsi alla necessità di non compromettere il livello sanitario già raggiunto e di assicurare quanto più possibile la libera circolazione degli animali e delle carni ;

considerando che , per quanto riguarda le carni fresche della specie bovina , i rischi di propagazione di malattie sono senza dubbio inferiori a quelli occasionati dagli scambi di animali vivi ; che , d ' altronde , le condizioni previste dalle direttive esistenti per la circolazione delle carni rendono inutili l ' imposizione di altre garanzie speciali ;

considerando che , per quanto riguarda gli animali vivi , occore preparare l ' instaurazione progressiva di un regime comune a tutti gli Stati membri facendo una distinzione tra le diverse categorie d ' animali , a seconda del rischio che , rispettivamente , esse rappresentano e tenendo conto della necessità di ampliare in modo graduale gli scambi a partire dalle correnti commerciali esistenti ; che modifiche appropriate devono essere introdotte nella direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 7 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ;

considerando che le importazioni in taluni Stati membri , in provenienza dai paesi terzi , devono poter rimanere soggette a un regime che sia almeno altrettanto rigoroso di quello attualmente applicato in gli Stati membri ;

considerando che le regolamentazioni comunitarie relative , in particolare , all ' afta epizootica e alla peste suina dovrebbero consentire di apportare , in futuro , una soluzione comune e completa all ' insieme di questi problemi ;

considerando che è opportuno prevedere un periodo transitorio particolare , a favore dell ' Irlanda e del Regno Unito per quanto concerne l ' Irlanda del Nord , al fine di consentire loro di procedere agli adeguamenti resi necessari dall ' applicazione delle regolamentazioni comunitarie ;

considerando che sembra opportuno , alla luce dell ' esperienza acquisita , ampliare il ricorso ad una procedura rapida ed efficace per apportare a talune disposizioni adeguamenti tecnici , o per stabilire norme d ' esecuzione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

A decorrere dall 1° gennaio 1977 l ' articolo 13 della direttiva 72/461/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 13

Fino al 31 dicembre 1982 l ' Irlanda e il Regno Unito per quanto concerne l ' Irlanda del Nord , sono autorizzati a mantenere , per le loro importazioni di carvi fresche , le rispettive regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l ' afta epizootica , nel rispetto delle disposizioni generali del trattato .

Fino al 31 dicembre 1977 la Danimarca , l ' Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati a mantenere , per le loro importazioni di carni fresche , le rispettive regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina , nel rispetto delle disposizioni generali del trattato . »

Articolo 2

Il seguente articolo 4 bis è inserito nella direttiva 64/432/CEE :

« Articolo 4 bis

Fino al 31 dicembre 1982 l ' Irlanda e il Regno Unito per quanto concerne l ' Irlanda del Nord , sono autorizzati a mantenere , per l ' importazione nel loro territorio di bovini da allevamento , da produzione e da macello in provenienza dagli altri Stati membri , le rispettive regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l ' afta epizootica , nel rispetto delle disposizioni generali del trattato .

Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , che dovrà essere presentata entro il 1° luglio 1977 , adotterà anteriormente al 1° gennaio 1978 le eventuali modifiche degli allegati A , B e C della direttiva 64/432/CEE , nonchù qualsiasi altra misura , comprese disposizioni relative agli scambi tradizionali tra l ' Irlanda e il Regno Unito .

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1978 il seguente articolo è inserito nella direttiva 64/432/CEE :

« Articolo 4 ter

Senza pregiudizio dell ' articolo 4 bis , gli Stati membri indenni da oltre due anni da afta epizootica , che non praticano la vaccinazione sistematica e che , in deroga ai requisiti della presente direttiva , non ammettono nel loro territorio la presenza di animali che siano stati vaccinati contro tale malattia da un periodo da determinarsi in base alla procedura di cui all ' articolo 12 , possono , fino al 31 dicembre 1972 , nel rispetto delle disposizioni generali del trattato , subordinare l ' introduzione nel loro territorio di animali da macello , da allevamento e da produzione alle condizioni seguenti :

A . Qualora tali animali provengano da uno Stato membro indenne da afta epizootica da almeno due anni ,

1 . che non pratica la vaccinazione contro l ' afta epizootica e non ammette nel suo territorio la presenza di animali vaccinati contro tale malattia , gli animali suddetti sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva , ad eccezione delle disposizioni relative all ' obbligo di vaccinazione antiaftosa ;

2 . che pratica la vaccinazione contro l ' afta epizootica e ammette nel suo territorio la presenza di animali vaccinati contro tale malattia , gli animali suddetti sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva , ad eccezione delle disposizioni relative alla vaccinazione antiaftosa che sono sostituite dalle seguenti garanzie :

- gli animali della specie bovina devono essere stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo ( detto « probang-test » ) , con esito negativo ,

- gli animali della specie bovina e suina devono essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accertare la presenza di anticorpi aftosi , con esito negativo ,

- gli animali delle specie bovina e suina devono essere stati isolati per 14 giorni in un ' azienda o in una stazione di quarantena , sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale , nel paese speditore , fermo restando che ;

i ) nessun animale che si trovi nell ' azienda d ' origine o , eventualmente nella stazione di quarantena , può essere stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di 21 giorni precedente la spedizione e nessun altro animale , ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione , deve essere stato introdotto nell 'azienda e nella stazione di quarantena in questo stesso periodo ;

ii ) se gli esami , richiesti in applicazione del presente articolo , vengono effettuati nell ' azienda , gli animali destinati alla spedizione debbono essere separati dagli altri animali fino al momento della spedizione stessa .

Gli animali saranno inoltre sottoposti a 21 giorni di quarantena nel paese di destinazione .

B . Qualora tali animali provengono da uno Stato membro non indenne da afta epizootica da almeno due anni ,

1 . che non pratica la vaccinazione contro l ' afta epizootica e non ammette nel suo territorio la presenza di animali vaccinati contro tale malattia , gli animali suddetti sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva , ad eccezione delle disposizioni relative alla vaccinazione antiaftosa che sono sostituite dalle seguenti garanzie :

- gli animali della specie bovina devono essere stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo ( detto « probang-test » ) , con esito negativo ,

- gli animali delle specie bovina e suina devono essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accertare la presenza di anticorpi aftosi , con esito negativo ;

- gli animali delle specie bovina e suina devono essere stati isolati per 14 giorni in un ' azienda o in una stazione di quarantena , sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale , nel paese speditore ,

fermo restando che :

i ) nessun animale che si trovi nell ' azienda d ' origine o , eventualmente nella stazione di quarantena , può essere stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di 30 giorni precedente la spedizione e nessun altro animale , ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione , deve essere stato introdotto nell 'azienda e nella stazione di quarantena in questo stesso periodo ;

ii ) se gli esami , richiesti in applicazione del presente articolo , vengono effettuati nell ' azienda , gli animali destinati alla spedizione debbono essere separati dagli altri animali fino al momento della spedizione stessa .

Gli animali saranno inoltre sottoposti a 21 giorni di quarantena nel paese di destinazione ;

2 . che pratica la vaccinazione contro l ' afta epizootica e ammette nel suo territorio la presenza di animali vaccinati contro tale malattia , gli animali suddetti debbono soddisfare ai requisiti sub B , punto 1 ) , nonchù a qualsiasi altro eventuale requisiti supplementare da adottare in base alla procedura di cui agli articoli 12 o 13 .

Le modalità di applicazione del presente articolo , in particolare l ' appartenenza degli Stati membri all ' una o all ' altra delle categorie di cui al primo comma , sub A e B , nonchù le modalità di accesso a tali categorie , sono determinate in base alla procedura prevista all ' articolo 12 » .

Articolo 4

L 'articolo 7 , paragrafo 1 , sub A , lettera b ) , della direttiva 64/432/CEE è soppresso .

Nell ' articolo 7 , paragrafo 1 , sub C , della direttiva 64/432/CEE la data del 31 dicembre 1977 è sostituita da quella del 31 dicembre 1979 .

Articolo 5

A decorrere dal 1° gennaio 1978 , l ' articolo 8 , paragrafo 2 , della direttiva 72/462/CEE è completato nel modo seguente :

« Per quanto riguarda gli animali da allevamento e da produzione i requisiti previsti dal presente paragrafo possono variare a seconda degli Stati membri in base alle disposizioni particolari di cui essi godono nell ' ambito degli scambi intracomunitari . »

Articolo 6

A decorrere dal 1° gennaio 1978 , il testo dell ' articolo 33 , della direttiva 72/462/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 33

All ' atto dell ' applicazione degli articoli 8 e 16 , le condizioni stabilite in base alla procedura dell ' articolo 29 per le importazioni effettuate da taluni Stati membri debbono essere almeno altrettanto rigorose di quelle che tali Stati membri applicano nell ' ambito degli scambi intracomunitari . »

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative , necessarie per conformarsi alla presente direttiva :

a ) per il 1° gennaio 1977 , per quanto riguarda l ' articolo 1 ;

b ) per il 1° gennaio 1978 , per quanto riguarda tutte le altre disposizioni .

Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 8

Gli Stati membri destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 21 dicembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M . van der STEE

( 1 ) GU n . C 6 del 10 . 1 . 1977 , pag . 141 .

( 2 ) Parere reso il 27 . 10 . 1976 ( non ancora pubblicato nella GU ) .

( 3 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

( 4 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 24 .

( 5 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 .

( 6 ) GU n . L 172 del 3 . 7 . 1975 , pag . 17 .

( 7 ) GU n . L 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 .