Direttiva 77/16/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1976, relativa all'applicazione dell'articolo 31 della direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo per quanto concerne taluni prodotti cerealicoli
Gazzetta ufficiale n. L 005 del 07/01/1977 pag. 0013 - 0014
++++ COMMISSIONE DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1976 relativa all ' applicazione dell ' articolo 31 della direttiva del Consiglio , del 4 marzo 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo per quanto concerne taluni prodotti cerealicoli ( 77/16/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 69/73/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 76/119/CEE ( 2 ) in particolare l ' articolo 31 , paragrafo 3 , considerando che , in conformità dell ' articolo 31 , paragrafo 1 , della direttiva 69/73/CEE , gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati statistici relativi al complesso delle operazioni di perfezionamento che si effettuano nel loro territorio ; che , a norma del paragrafo 3 del succitato articolo 31 , quando specifiche esigenze , nell ' ambito del perfezionamento attivo di alcuni prodotti , lo richiedano , possono essere emanate - secondo la procedura definita nei paragrafi 2 e 3 dell ' articolo 28 - delle disposizioni relative a : - la comunicazione di dati supplementari a complemento delle informazioni di cui ai precedenti paragrafi ; - la periodicità con la quale tali informazioni e dati supplementari debbono essere trasmessi ; considerando che è risultato necessario disporre di dati supplementari riguardanti il regime del perfezionamento attivo di alcuni prodotti cerealicoli , e assegnare alla comunicazione dei dati una periodicità appropriata ; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i regimi doganali di perfezionamento , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Per i prodotti di cui all ' articolo 2 , le informazioni previste dall ' articolo 31 della direttiva 69/73/CEE debbono essere fornite per tonnellata metrica per ogni mese civile , prima della fine del mese seguente . Articolo 2 L ' articolo 1 si applica : a ) alle merci importate in regime di perfezionamento attivo e classificate , al momento dell ' entrata in vigore di questa direttiva , nelle sottovoci tariffarie 10.01 A , 10.01 B e 10.03 della tariffa doganale comune ; b ) ai prodotti compensatori esportati al di fuori del territorio doganale della Comunità e classificati nelle sottovoci tariffarie 11.01 A , 11.02 A I a ) , 11.02 A I b ) e 11.07 A II b ) della tariffa doganale comune . Articolo 3 Gli Stati membri provvedono all ' entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1977 . Essa si applica fino al 31 luglio 1978 . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , il 16 dicembre 1976 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 24 del 30 . 1 . 1976 , pag . 58 .