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77/330/CECA: Raccomandazione della Commissione, del 15 aprile 1977, ai governi degli Stati membri, intesa ad istituire un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell' acciaio, originari dei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 05/05/1977 pag. 0015 - 0017


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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1977

ai governi degli Stati membri , intesa ad istituire un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , originari dei paesi terzi

( 77/330/CECA )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare l ' articolo 74 , punto 3° ,

considerando che dalla fine del 1974 la situazione sul mercato comune dell ' acciaio è caratterizzata da un livello estremamente basso degli ordinativi e dei prezzi ;

considerando che contemporaneamente le importazioni di alcuni prodotti siderurgici originari dei paesi terzi hanno registrato un sensibile aumento e che i loro prezzi hanno contribuito a peggiorare il livello interno dei prezzi ;

considerando che la Commissione ha deciso ( 1 ) di attuare alcune misure specifiche per i casi di crisi , a norma dell ' articolo 46 del trattato , in particolare per quanto riguarda il miglioramento dei programmi previsionali trimestrali relativi alle previsioni di vendita e di importazione dei principali prodotti siderurgici ;

considerando che l ' elaborazione dettagliata dei programmi previsionali richiede la conoscenza più esatta possibile delle intenzioni di importazione e che inoltre occorre vigilare affinchù le importazioni o le condizioni alle quali esse vengono effettuate non minaccino di pregiudicare seriamente la produzione comunitaria ;

considerando che per i motivi esposti la decisione del 10 dicembre 1975 ( 2 ) della Commissione che instaura un sistema di controllo statistico a posteriori si rivela insufficiente ;

considerando che è quindi nell ' interesse della Comunità subordinate temporaneamente l ' importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici particolarmente sensibili , originari dei paesi terzi , alla presentazione di un documento di importazione che risponda a criteri uniformi ; che questo documento deve essere rilasciato o vistato dagli Stati membri senza indugio e gratuitamente , per ogni quantitativo richiesto , dietro presentazione del o dei contratti d ' acquisto da parte dell ' importatore , senza che ciò conferisca a quest ' ultimo un qualunque diritto ad importare ; che questo documento può quindi essere utilizzato soltanto sino al momento in cui il regime di importazione sarà modificato ;

considerando che l ' introduzione di questo sistema non pregiudica il mantenimento di restrizioni quantitative da parte di taluni Stati membri per alcuni dei prodotti in questione nei confronti di taluni paesi terzi ;

considerando che occorre fissare a tre mesi il periodo d ' utilizzazione del documento d ' importazione nei confronti dei paesi terzi anche ove sussistano i regimi di restrizioni quantitative di cui sopra ;

considerando che occorre garantire la massima rapidità di informazione tra Stati membri e Commissione sui volumi e sui valori indicati dai documenti di importazione rilasciati e su quelli delle importazioni effettivamente avvenute ,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE :

Articolo 1

1 . Le importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici che sono materia del trattato CECA , elencati all ' allegato , originari dei paesi terzi , sono subordinate al rilascio di un documento di importazione .

Questo documento viene rilasciato o vistato dagli Stati membri , gratuitamente e per tutti i quantitativi richiesti , entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal deposito della domanda e del contratto o dei contratti d ' acquisto che l ' hanno motivata . Il documento d ' importazione può essere utilizzato soltanto sino al momento in cui il regime di importazione sarà notificato .

2 . L ' applicazione del paragrafo 1 non pregiudica il mantenimento delle restrizioni quantitative applicate da taluni Stati membri per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di taluni paesi terzi .

3 . Il periodo di utilizzazione del documento di importazione è fissato a tre mesi .

Articolo 2

1 . Nella domanda dell ' importatore deve essere specificato quanto segue :

a ) nome ed indirizzo dell ' importatore ;

b ) denominazione esatta del prodotto ;

c ) paese d ' origine , e , se del caso , paese di provenienza ;

d ) indicazione del prezzo cif franco frontiera , nonchù del quantitativo in tonnellate del prodotto ;

e ) data del contratto d ' acquisto dei prodotti che si intendono importare , nonchù data e località previste per l ' importazione .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri notificano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese :

a ) i quantitativi e gli importi , calcolati in base ai prezzi cif , per i quali sono stati rilasciati i documenti di importazione durante il precedente mese ;

b ) le importazioni effettuate durante il mese che precede quello di cui alla lettera a ) .

2 . Le comunicazioni degli Stati membri vengono ripartite per paesi terzi d ' origine e per prodotti , riprendendo le denominazioni e le voci della tariffa doganale comune riportate all ' allegato .

Articolo 4

1 . La presente racomandazione viene notificata ai governi degli Stati membri e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Essa entra in vigore per ciascuno Stato membro alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Fatto a Bruxelles , il 15 aprile 1977 .

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS

( 1 ) Nota della Commissione riguardante l ' applicazione di misure di crisi sul mercato siderurgico della Comunità ( GU n . C 304 del 24 . 12 . 1976 , pag . 5 ) .

( 2 ) GU n . L 7 del 14 . 1 . 1976 , pag . 15 .

ALLEGATO

Elenco dei prodotti la cui importazione è subordinata al rilascio di un documento d ' importazione

Numero della tariffa doganale comune * Prodotti *

73.01 B * Ghise ematiti *

73.01 C * Ghise fosforose *

73.01 D * Ghise non nominate *

73.08 * Sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio *

73.10 A I * Vergella o bordione *

73.10 A II a ) * Tondino per cemento armato *

b ) * Altre barre piene *

73.11 A I * Profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo *

73.12 A * Nastri semplicemente laminati a caldo *

73.13 A II * Lamiere dette « magnetiche » , altre *

73.13 B I a ) * Lamiere semplicemente laminate a caldo , dello spessore di 2 mm o più *

73.13 B II b ) * Lamiere semplicemente laminate a freddo , dello spessore di più di 1 mm , ma meno di 3 mm *

73.13 B II c ) * Lamiere semplicemente laminate a freddo , dello spessore di 1 mm o meno *

73.13 B IV c ) * Lamiere zincate o piombate *

73.15 A V b ) 1 * Vergella o bordione ( acciai fini al carbonio ) *

73.15 B V b ) 2 * Barre e profilati semplicemente laminati a caldo , altri *

73.15 B VII b ) 2 bb ) * Lamiere semplicemente laminate a freddo dello spessore di meno di 3 mm *

Comunicazione della Commissione

- Comunità europea del carbone e dell ' acciaio -

relativa alla pubblicazione di prezzi di orientamento per alcuni prodotti siderurgici

La Commissione delle Comunità europee , nell ' ambito dello studio continuo dell ' evoluzione dei mercati e delle tendenze dei prezzi cui attende in conformità dell ' articolo 46 del trattato CECA ed in seguito alle conclusioni cui è pervenuta elaborando il suo programma di previsioni acciaio per il secondo trimestre 1977 , ritiene che i prezzi praticati per i prodotti siderurgici dal 1975 rischiano di compromettere il buon esito delle azioni imposte dall ' articolo 3 del trattato .

Essa ritiene in particolare che l ' insufficiente introito delle imprese mette in periodo le ristrutturazioni necessarie del settore e rischia di avere gravi conseguenze nei settori sociale e regionale .

Essa ritiene pertanto necessario orientare gli interessati verso un livello di prezzi che attenui questo rischio , senza tuttavia trascurare gli interessi legittimi dei consumatori d acciaio . A tal fine , la Commissione pubblica , per i prodotti siderurgici già coperti dalle disposizioni anti-crisi , i seguenti prezzi d ' orientamento :

Prodotti * DM * FF * £ * Lit * FB/Flux * Fl * Dkr *

Lamiere sottili laminate a freddo inferiori a 3 mm * 760 * 1 592 * 187 * 285 000 * 11 650 * 795 * 1 920 *

Lamiere medie e grosse ( da 3 mm e più ) derivate da larghi nastri laminati a caldo * 535 * 1 117 * 131 * 200 000 * 8 200 * 555 * 1 350 *

Lamiere medie e grosse ( da 3 mm e più ) da treno * 510 * 1 061 * 125 * 190 000 * 7 800 * 530 * 1 280 *

Laminati mercantili * 600 * 1 257 * 147,50 * 225 000 * 9 200 * 625 * 1 515 *

Travi e ferri a U e travi ad ali larghe * 615 * 1 285 * 151 * 230 000 * 9 400 * 640 * 1 550 *

Vergella e bordione * 655 * 1 369 * 160,50 * 245 000 * 10 000 * 680 * 1 650 *

Questi prezzi d ' orientamento corrispondono alla nozione di prezzi di base fissati a partire dai punti di parità . Ne consegue che le maggiorazioni e i sovrapprezzi , gli sconti e i ribassi , come anche i termini e le condizioni di pagamento attualmente pubblicati dai produttori , restano invariati .

La Commissione chiede alle imprese siderurgiche di impegnarsi a rialzare quindi , se del caso , i loro prezzi di listino e di rispettare questi prezzi di orientamento quando esse si allineano ai prezzi franco consegna di altre imprese comunitarie o di paesi terzi .

La Commissione considera questi prezzi di orientamento come provvisori e dovuti all ' attuale situazione . Essa pubblicherà nuovi prezzi se dovesse pervenire a nuove conclusioni nel corso del suo studio continuo del mercato .