31977D0804

77/804/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativa all' intervento del Fondo sociale europeo a favore delle donne

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 27/12/1977 pag. 0014 - 0014


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

relativa all ' intervento del Fondo sociale europeo a favore delle donne

( 77/804/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la decisione 71/66/CEE del Consiglio , del 1° febbraio 1971 , relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ( 1 ) , modificata dalla decisione 77/801/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

considerando che i capi di Stato e di governo riuniti a Roma il 25 e 26 marzo 1977 hanno riconosciuto la necessità di intraprendere un ' azione volta a risolvere taluni problemi specifici del mercato del lavoro , spoprattutto per quanto riguarda la formazione e l ' occupazione delle donne ;

considerando che la situazione delle donne disoccupate o in cera di lavoro mette in evidenza la necessità di un ' azione specifica comunitaria per meglio garantire l ' adattamento dell ' offerta e della domanda di manodopera nell ' ambito delle Comunità ;

considerando che per superare gli ostacoli specifici all ' inserimento o al reinserimento delle donne nella vita professionale , la formazione professionale delle stesse deve essere accompagnata da misure complementari ; che è anche indispensabile incoragggiare l ' adattamento professionale di formatori ;

considerando che le modalità di azione del Fondo sono definite dal regolamento ( CEE ) n . 2396/71 del Consiglio , dell ' 8 novembre 1971 , recante applicazione della decisione del Consiglio , del 1° febbraio 1971 , relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ( 5 ) , modificata dal regolamento ( CEE ) n . 2893/77 ( 6 ) ,

DECIDE :

Articolo 1

1 . Possono beneficiare del contributo del Fondo , ai sensi dell ' articolo 4 della decisione 71/66/CEE , le operazioni intese a promuovere l ' occupazione delle donne di 25 anni o più sinza qualifica professionale o con una qualifica professionale insufficiente , il cui inserimento o reinserimento nella vita professionale si rivela particolarmente difficile , allorchù tali operazioni riguardano :

- donne che desiderano svolgere un ' attività professionale per la prima volta o dopo una lunga interruzione , ovvero ,

- donne che hanno perduto il posto di lavoro .

Le operazioni di cui sopra devono comprendere azioni di formazione professionale accompagnate da provvedimenti diretti a preparare alla vita professionale o a fornire la possibilità di nuove scelte professionali , nonchù a provvedimenti diretti ad agevolare l ' inserimento in attività professionali che offrano possibilità di occupazione .

2 . Possono beneficiare del contributo del Fondo , ai sensi dell ' articolo 4 della decisione 71/66/CEE , anche le operazioni di adattamento professionale dei formatori , quando tali persone svolgono la loro attività nell ' ambito delle operazioni di cui al paragrafo 1 .

Articolo 2

Possono costituire oggetto del contributo del Fondo , ai sensi della presente decisione , le provvidenze di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2396/71 .

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee ed entra in vigore il 1° gennaio 1978 .

Essa è applicabile ad operazioni oggetto di una domanda di contributo che sia stata approvata dalla Commissione prima del 1° gennaio 1981 .

Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . SIMONET

( 1 ) GU n . L 28 del 4 . 2 . 1971 , pag . 15 .

( 2 ) Vedi pag . 8 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . C 266 del 7 . 11 . 1977 , pag . 15 .

( 4 ) Parere reso il 26/27 ottobre 1977 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) .

( 5 ) GU n . L 249 del 10 . 11 . 1971 , pag . 54 .

( 6 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .