31977D0533

77/533/CEE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 1977, che istituisce una sezione speciale "Ravvicinamenti delle legislazioni" del comitato consultivo per gli alimenti per animali

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 19/08/1977 pag. 0010 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0042
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0042


++++

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1977

che istituisce una sezione speciale « Ravvicinamenti delle legislazioni » del comitato consultivo per gli alimenti per animali

( 77/533/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

considerando che è importante conoscere i pareri delle categorie professionali e dei consumatori sui problemi posta dal ravvicinamento delle legislazioni nel campo degli alimenti per animali ;

considerando in effetti che il comitato economico e sociale ha dichiarato in una relazione del 24 maggio 1972 « che sarebbe quanto mai auspicabile che venisse creato , come già nel quadro dell ' organizzazione comune dei mercati agricoli , accanto al comitato permanente per i prodotti alimentari e al comitato veterinario permanente , un comitato consultivo composto di rappresentanti delle varie categorie economiche e sociali » ;

considerando che tutte le professionali direttamente interessate al ravvicinamento delle legislazioni sugli alimenti per animali , nonchù i consumatori , devono partecipare all ' elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione ;

considerando che le associazioni professionali dell ' agricoltura , dell ' industria , del commercio e dei lavoratori e le associazioni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario ;

considerando la necessità di un organo specifico di consultazione per i problemi attinenti al ravvicinamento delle legislazioni in materia di alimenti per animali ,

DECIDE :

Articolo 1

1 . Presso la Commissione è istituita una sezione specializzata « Ravvicinamento delle legislazioni » del comitato consultivo per gli alimenti per animali , qui appresso denominata « la sezione » .

2 . La sezione riferisce al comitato in merito ai risultati dei suoi lavori .

3 . La sezione è composta di rappresentanti di organizzazioni dell ' agricoltura , dell ' industria , del commercio , dei lavoratori , dei consumatori .

Articolo 2

1 . La sezione può essere consultata dalle Commissione su tutti i problemi inerenti all ' armonizzazione delle legislazioni sugli alimenti per animali .

2 . Il presidente del comitato può far presente alla Commissione l ' opportunità di consultare la sezione su una questione che rientri nella competenza di quest ' ultima e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto .

Il presidente agisce in tal senso anche su richiesta di una delle categorie che compongono la sezione .

Articolo 3

1 . La sezione è composta di 12 membri permanenti e , al massimo , di 24 membri non permanenti .

2 . I seggi dei membri permanenti sono attribuiti come segue :

- due ai produttori agricoli ,

- due alle cooperative agricole ,

- due all ' industria ,

- due al commercio ,

- due ai lavoratori

- due ai consumatori .

3 . Ciascun settore economico di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , può designare , al massimo , 4 membri non permanenti .

Articolo 4

1 . I membri permanenti della sezione sono nominati dalla Commissione su proposta dei seguenti organismi :

- produttori agricoli :

Comitato delle organizzazioni professionali delle Comunità economica europea ( COPA ) ;

- cooperative agricole :

Comitato generale delle cooperazione agricola della Comunità economica europea ( COGECA ) ;

- industria :

Unione delle industrie della Comunità europea ( UNICE ) ;

- commercio :

Comitato delle organizzazioni commerciali dei paesi della Comunità economica europea ( COCCEE ) ;

- lavoratori :

Confederazione europea dei sindacati ( CES ) ;

- consumatori :

Comitato consultivo dei consumatori , istituito con decisione della Commissione del 25 settembre 1973 .

2 . Per ogni seggio i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità , cittadini degli Stati membri della Comunità .

3 . Gli organismi indicati al paragrafo 1 del presente articolo propongono alla Commissione , a mezzo lettera inviat alla segretaria , di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , almeno 8 giorni prima di ciascuna riunione , gli altri loro rappresentanti in seno al comitato .

Articolo 5

1 . I membri permanenti della sezione restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile . Le funzioni esercitate non sono retribuite .

Al termine del triennio , i membri permanenti del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato .

Il mandato di un membro permanente scade prima della fine del triennio in caso di dimissioni o di decesso .

Il mandato di un membro permanente può inoltre essere revocato se l ' organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione . In tal caso si provvede alla sua sostituzione , per la rimanente durata del mandato , secondo la procedura di cui all ' articolo 4 , paragrafi 1 e 2 .

2 . A titolo informativo , la Commissione pubblica l ' elenco dei membri permanenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 6

1 . Il presidente della sezione è scelto per tre anni fra i membri permanenti e viene designato da questi ultimi .

2 . L ' elezione avviene a maggioranza dei due terzi dei membri permanenti presenti , per il primo scrutinio , e a maggioranza dei membri permanenti presenti , per gli scrutini successivi .

La sezione può creare un ufficio di presidenza , seguendo la medesima procedura . In tal caso , l ' ufficio di presidenza comprende , oltre al presidente , un rappresentate al massimo di ciascuna categoria economica rappresentata in seno alla sezione e alla quale non appartiene il presidente .

Le funzioni di vicepresidente sono assolte dai membri dell ' ufficio di presidenza .

L ' ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del comitato .

Articolo 7

A richiesta di un settore economico rappresentato , il presidente può invitare un delegato dello stesso settore ad assistere alle riunioni della sezione .

Egli può anche invitare ad assistere ai lavori della sezione e dei gruppi di lavoro , in qualità di esperto , chiunque abbia una competenza specifica su una delle questioni iscritte all ' ordine del giorno .

Gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza .

Articolo 8

La sezione può costituire gruppi di lavoro .

I gruppi di lavoro designano un presidente e un relatore .

I gruppi di lavoro hanno il comitato di redigere una relazione alla sezione sugli argomenti trattati .

Articolo 9

1 . La sezione di riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest ' ultima .

L ' ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente , d ' intesa con la Commissione .

2 . I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni della sezione , dell ' ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro .

3 . I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretaria del comitato e dei gruppi di lavoro .

Articolo 10

Le deliberazioni della sezione vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione . Esse non sono seguire da votazione .

Nel chiedere il parere della sezione , la Commissione ha facoltà di fissare il termine in cui esso dovrà essere espresso .

Le posizioni delle categorie rappresentate figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione .

Qualora il parere richiesto sia espresso all ' unanimità , la sezione redige delle conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto .

Su loro richiesta , la Commissione comunica al Consiglio e al comitato permanente per gli alimenti per animali i risultati delle deliberazioni .

Articolo 11

Fatto salvo il disposto dell ' articolo 214 del trattato , i partecipanti alle riunioni della sezione sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori della sezione o dei gruppi di lavoro qualora la Commissione li avverta che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato .

In tal caso , assistono alle riunioni soltanto i membri della sezione speciale ed i rappresentanti dei servizi della Commissione .

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1977 .

Fatto a Bruxelles , il 29 luglio 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH