77/533/CEE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 1977, che istituisce una sezione speciale "Ravvicinamenti delle legislazioni" del comitato consultivo per gli alimenti per animali
Gazzetta ufficiale n. L 211 del 19/08/1977 pag. 0010 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0042
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0042
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1977 che istituisce una sezione speciale « Ravvicinamenti delle legislazioni » del comitato consultivo per gli alimenti per animali ( 77/533/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , considerando che è importante conoscere i pareri delle categorie professionali e dei consumatori sui problemi posta dal ravvicinamento delle legislazioni nel campo degli alimenti per animali ; considerando in effetti che il comitato economico e sociale ha dichiarato in una relazione del 24 maggio 1972 « che sarebbe quanto mai auspicabile che venisse creato , come già nel quadro dell ' organizzazione comune dei mercati agricoli , accanto al comitato permanente per i prodotti alimentari e al comitato veterinario permanente , un comitato consultivo composto di rappresentanti delle varie categorie economiche e sociali » ; considerando che tutte le professionali direttamente interessate al ravvicinamento delle legislazioni sugli alimenti per animali , nonchù i consumatori , devono partecipare all ' elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione ; considerando che le associazioni professionali dell ' agricoltura , dell ' industria , del commercio e dei lavoratori e le associazioni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario ; considerando la necessità di un organo specifico di consultazione per i problemi attinenti al ravvicinamento delle legislazioni in materia di alimenti per animali , DECIDE : Articolo 1 1 . Presso la Commissione è istituita una sezione specializzata « Ravvicinamento delle legislazioni » del comitato consultivo per gli alimenti per animali , qui appresso denominata « la sezione » . 2 . La sezione riferisce al comitato in merito ai risultati dei suoi lavori . 3 . La sezione è composta di rappresentanti di organizzazioni dell ' agricoltura , dell ' industria , del commercio , dei lavoratori , dei consumatori . Articolo 2 1 . La sezione può essere consultata dalle Commissione su tutti i problemi inerenti all ' armonizzazione delle legislazioni sugli alimenti per animali . 2 . Il presidente del comitato può far presente alla Commissione l ' opportunità di consultare la sezione su una questione che rientri nella competenza di quest ' ultima e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto . Il presidente agisce in tal senso anche su richiesta di una delle categorie che compongono la sezione . Articolo 3 1 . La sezione è composta di 12 membri permanenti e , al massimo , di 24 membri non permanenti . 2 . I seggi dei membri permanenti sono attribuiti come segue : - due ai produttori agricoli , - due alle cooperative agricole , - due all ' industria , - due al commercio , - due ai lavoratori - due ai consumatori . 3 . Ciascun settore economico di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , può designare , al massimo , 4 membri non permanenti . Articolo 4 1 . I membri permanenti della sezione sono nominati dalla Commissione su proposta dei seguenti organismi : - produttori agricoli : Comitato delle organizzazioni professionali delle Comunità economica europea ( COPA ) ; - cooperative agricole : Comitato generale delle cooperazione agricola della Comunità economica europea ( COGECA ) ; - industria : Unione delle industrie della Comunità europea ( UNICE ) ; - commercio : Comitato delle organizzazioni commerciali dei paesi della Comunità economica europea ( COCCEE ) ; - lavoratori : Confederazione europea dei sindacati ( CES ) ; - consumatori : Comitato consultivo dei consumatori , istituito con decisione della Commissione del 25 settembre 1973 . 2 . Per ogni seggio i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità , cittadini degli Stati membri della Comunità . 3 . Gli organismi indicati al paragrafo 1 del presente articolo propongono alla Commissione , a mezzo lettera inviat alla segretaria , di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , almeno 8 giorni prima di ciascuna riunione , gli altri loro rappresentanti in seno al comitato . Articolo 5 1 . I membri permanenti della sezione restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile . Le funzioni esercitate non sono retribuite . Al termine del triennio , i membri permanenti del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato . Il mandato di un membro permanente scade prima della fine del triennio in caso di dimissioni o di decesso . Il mandato di un membro permanente può inoltre essere revocato se l ' organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione . In tal caso si provvede alla sua sostituzione , per la rimanente durata del mandato , secondo la procedura di cui all ' articolo 4 , paragrafi 1 e 2 . 2 . A titolo informativo , la Commissione pubblica l ' elenco dei membri permanenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Articolo 6 1 . Il presidente della sezione è scelto per tre anni fra i membri permanenti e viene designato da questi ultimi . 2 . L ' elezione avviene a maggioranza dei due terzi dei membri permanenti presenti , per il primo scrutinio , e a maggioranza dei membri permanenti presenti , per gli scrutini successivi . La sezione può creare un ufficio di presidenza , seguendo la medesima procedura . In tal caso , l ' ufficio di presidenza comprende , oltre al presidente , un rappresentate al massimo di ciascuna categoria economica rappresentata in seno alla sezione e alla quale non appartiene il presidente . Le funzioni di vicepresidente sono assolte dai membri dell ' ufficio di presidenza . L ' ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del comitato . Articolo 7 A richiesta di un settore economico rappresentato , il presidente può invitare un delegato dello stesso settore ad assistere alle riunioni della sezione . Egli può anche invitare ad assistere ai lavori della sezione e dei gruppi di lavoro , in qualità di esperto , chiunque abbia una competenza specifica su una delle questioni iscritte all ' ordine del giorno . Gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza . Articolo 8 La sezione può costituire gruppi di lavoro . I gruppi di lavoro designano un presidente e un relatore . I gruppi di lavoro hanno il comitato di redigere una relazione alla sezione sugli argomenti trattati . Articolo 9 1 . La sezione di riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest ' ultima . L ' ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente , d ' intesa con la Commissione . 2 . I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni della sezione , dell ' ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro . 3 . I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretaria del comitato e dei gruppi di lavoro . Articolo 10 Le deliberazioni della sezione vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione . Esse non sono seguire da votazione . Nel chiedere il parere della sezione , la Commissione ha facoltà di fissare il termine in cui esso dovrà essere espresso . Le posizioni delle categorie rappresentate figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione . Qualora il parere richiesto sia espresso all ' unanimità , la sezione redige delle conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto . Su loro richiesta , la Commissione comunica al Consiglio e al comitato permanente per gli alimenti per animali i risultati delle deliberazioni . Articolo 11 Fatto salvo il disposto dell ' articolo 214 del trattato , i partecipanti alle riunioni della sezione sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori della sezione o dei gruppi di lavoro qualora la Commissione li avverta che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato . In tal caso , assistono alle riunioni soltanto i membri della sezione speciale ed i rappresentanti dei servizi della Commissione . Articolo 12 La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1977 . Fatto a Bruxelles , il 29 luglio 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH