31977D0156

77/156/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che adegua gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, ed i paesi e territori nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dell'altro

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 18/02/1977 pag. 0017 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 3 pag. 0063


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che adegua gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo ( 1975 ) per quanto riguarda gli Stati ACP , da un lato , ed i paesi e territori nonchù i dipartimenti francesi d ' oltremare , dall ' altro

( 77/156/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto l ' accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità ( 1 ) , firmato l ' 11 luglio 1975 , in appresso denominato « accordo interno » , in particolare l ' articolo 1 , paragrafo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che la Repubblica del Suriname , la Repubblica delle Seicelle e lo Stato delle Comore , ex paesi e territori d ' oltremare associati alla Comunità in virtù della decisione 76/568/CEE ( 2 ) , sono divenuti indipendenti ed hanno chiesto l ' accessione alla convenzione di Lomù ai sensi dell ' articolo 89 di quest 'ultima ; che il Consiglio dei ministri ACP-CEE ha approvato tali domande nella sua prima sessione ; che tali Stati hanno depositato il rispettivo strumento di accessione presso il segretariato generale del Consiglio e hanno pertanto acceduto alla convenzione ACP-CEE di Lomù rispettivamente il 16 luglio , il 27 agosto e il 13 settembre 1976 ;

considerando che è pertanto opportuno , conformemente all ' articolo 1 , paragrafo 4 , dell ' accordo interno , diminuire gli importi previsti per i paesi e territori d ' oltremare dall ' articolo 1 , paragrafo 3 , lettera b ) , di tale accordo interno e aumentare corrispondentemente gli importi previsti per gli Stati ACP dalla lettera a ) di questa stessa disposizione ,

DECIDE :

Articolo 1

Il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) , dell ' accordo interno è sostituito dal testo seguente :

« a ) 3 31,60 milioni di unità di conto europee per gli Stati ACP , di cui :

2 124 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni ;

436,60 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali ;

96 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio ;

375 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti , a norma del titolo II della convenzione ;

b ) 98,40 milioni di unità di conto europee per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d ' oltremare , di cui :

45 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni ;

34,40 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali ;

4 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio ;

15 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva » .

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 1976 .

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Fatto a Bruxelles , addì 14 febbraio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . L 25 del 30 . 1 . 1976 , pag . 168 .

( 2 ) GU n . L 176 del 1° . 7 . 1976 , pag . 8 .