77/156/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che adegua gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, ed i paesi e territori nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dell'altro
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 18/02/1977 pag. 0017 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 3 pag. 0063
++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 1977 che adegua gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo ( 1975 ) per quanto riguarda gli Stati ACP , da un lato , ed i paesi e territori nonchù i dipartimenti francesi d ' oltremare , dall ' altro ( 77/156/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto l ' accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità ( 1 ) , firmato l ' 11 luglio 1975 , in appresso denominato « accordo interno » , in particolare l ' articolo 1 , paragrafo 4 , vista la proposta della Commissione , considerando che la Repubblica del Suriname , la Repubblica delle Seicelle e lo Stato delle Comore , ex paesi e territori d ' oltremare associati alla Comunità in virtù della decisione 76/568/CEE ( 2 ) , sono divenuti indipendenti ed hanno chiesto l ' accessione alla convenzione di Lomù ai sensi dell ' articolo 89 di quest 'ultima ; che il Consiglio dei ministri ACP-CEE ha approvato tali domande nella sua prima sessione ; che tali Stati hanno depositato il rispettivo strumento di accessione presso il segretariato generale del Consiglio e hanno pertanto acceduto alla convenzione ACP-CEE di Lomù rispettivamente il 16 luglio , il 27 agosto e il 13 settembre 1976 ; considerando che è pertanto opportuno , conformemente all ' articolo 1 , paragrafo 4 , dell ' accordo interno , diminuire gli importi previsti per i paesi e territori d ' oltremare dall ' articolo 1 , paragrafo 3 , lettera b ) , di tale accordo interno e aumentare corrispondentemente gli importi previsti per gli Stati ACP dalla lettera a ) di questa stessa disposizione , DECIDE : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) , dell ' accordo interno è sostituito dal testo seguente : « a ) 3 31,60 milioni di unità di conto europee per gli Stati ACP , di cui : 2 124 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni ; 436,60 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali ; 96 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio ; 375 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti , a norma del titolo II della convenzione ; b ) 98,40 milioni di unità di conto europee per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d ' oltremare , di cui : 45 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni ; 34,40 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali ; 4 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio ; 15 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva » . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 1976 . Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Fatto a Bruxelles , addì 14 febbraio 1977 . Per il Consiglio Il Presidente J . SILKIN ( 1 ) GU n . L 25 del 30 . 1 . 1976 , pag . 168 . ( 2 ) GU n . L 176 del 1° . 7 . 1976 , pag . 8 .