77/150/CEE: Decisione della Commissione, del 29 dicembre 1976, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di una varietà di cereali (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/1977 pag. 0072 - 0073
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1976 che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di una varietà di cereali ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede ) ( 77/150/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio , dell ' 11 dicembre 1973 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafi 2 e 3 , vista la domanda presentata dalla Repubblica francese , considerando che , ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente durante l ' anno 1973 in almeno uno degli Stati membri , e che d ' altronde soddisfanno alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva , non soggiacciono , dopo il 31 dicembre 1975 , ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità ; considerando tuttavia che l ' articolo 15 , paragrafo 2 , della succitata direttiva stipula che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà ; considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per la varietà Canova ( Orzo distico ) prima del termine suddetto ; considerando che la Commissione , con decisione del 30 giugno 1976 ( 3 ) , ha prorogato , per questa varietà , il termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della suddetta direttiva , per quanto riguarda la Repubblica francese fino al 31 dicembre 1976 ; considerando che nel frattempo ha terminato l ' esame della domanda francese per questa varietà ; considerano che la varietà era stata sottoposta , nella Repubblica francese , a esami ufficiali in coltura ; che i risultati di questi esami avevano condotto , nella Repubblica francese , alla constatazione che essa non era sufficientemente omogenea ; considerando che per questa varietà si può constatare sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami che , nella Repubblica francese , essa non è sufficientemente omegenea secondo le norme nazionali che regolano l ' ammissione delle varietà nella Repubblica francese e applicabili nell ' ambito delle disposizioni comunitarie in vigore per quanto riguarda un certo numero di caratteri ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera a ) , della suddetta direttiva ) ; considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica francese relativa a questa varietà ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La Repubblica francese è autorizzata a vietare la commercializzazione di sementi della varietà Canova ( Hordeum distichum L . ) pubblicata nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dal 1976 su tutto il suo territorio . Articolo 2 L ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte . Articolo 3 La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 . La Commissione ne informa gli altri Stati membri . Articolo 4 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 29 dicembre 1976 . Per la Commissione P.J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 356 del 27 . 12 . 1973 , pag . 79 . ( 3 ) GU n . L 235 del 26 . 8 . 1976 , pag . 24 .