77/214/CEE: Parere della Commissione, del 4 marzo 1977, al governo italiano per quanto riguarda il progetto di regolamento recante applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
Gazzetta ufficiale n. L 066 del 12/03/1977 pag. 0039 - 0040
++++ PARERE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1977 al governo italiano per quando riguarda il progetto di regolamento recante applicazione del regolamento ( CEE ) n . 543/69 del Consiglio , relativo all ' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( 77/214/CEE ) 1 . In applicazione dell ' articolo 18 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 543/69 del 25 marzo 1969 ( 1 ) , il governo italiano ha comunicato alla Commissione , con lettera del 22 settembre 1975 , gli schemi dei programmi di esame recanti i seguenti titoli : - certificato di abilitazione professionale per trasporto persone : programma di esame ; - certificato di abilitazione professionale per trasporto merci : programma di esame . 2 . Tali programmi mirano a consentire , ai conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone su percorsi superiori ai 50 km , di conseguire un certificato di abilitazione professionale che supplisca alla mancanza di adeguata esperienza , e ai conducenti di età compresa tra i 18 e i 21 anni di complessi veicolari di peso superiore a 7,5 tonnellate addetti ai trasporti di merci su strada , di conseguire un certificato analogo , in conformità dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 543/69 . 3 . La Commissione richiama l ' attenzione del governo italiano sul fatto che , il 16 dicembre 1976 , il Consiglio ha adottato una direttiva ( 2 ) che stabilisce il livello minimo della formazione professionale richiesta per il conseguimento dei certificati di idoneità professionale di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 543/69 . Ai sensi dell ' articolo 3 della predetta direttiva , gli Stati membri debbono adottare , previa consultazione della Commissione , le misure necessarie per conformarsi alla direttive medesima , entro due anni a decorrere dalla notifica della direttiva . 4 . Quantunque per talune materie le disposizioni nazionali previste dal governo italiano sembrino raggiungere alcuni degli obiettivi contemplati dall ' articolo 5 del regolamento di cui trattasi e definiti nella direttiva del Consiglio su richiamata , alcune lacune o carenze emergono in merito ai seguenti punti : per i trasporti di persone e di merci - le materie di cui al punto 1 dell ' allegato alla direttiva , concernenti la conoscenza della struttura di un autoveicolo e delle sue parti principali , non figurano nel programma italiano ; - dagli elementi sottoposti non risulta chiaramente se i candidati al conseguimento del certificato debbano superare una prova pratica di guida ( punto 3 dell ' allegato della direttiva ) , a meno che tale prova non sia richiesta per il conseguimento della patente di guida , nel qual caso non sarebbe necessario ripetere detta prova per il conseguimento del certificato in questione ; per il trasporto di persone : fra le misure nazionali italiane non figurano le materie riguardanti : - le capacità generali e le conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali e relativi indici ( punto 2.1 della direttiva ) ; - l ' uso economico dell ' autoveicolo ( punto 2.2 della direttiva ) ; - la conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti ( ad esempio , incendio ) per quanto concerne l ' assicurazione del veicolo ( punto 2.3 della direttiva ) ; per i trasporti di merci : fra le misure nazionali italiane non figurano le materie riguardanti : - le nozioni elementari sulla responsabilità del conducente per quanto concerne la presa in consegna , il trasporto e la consegna delle merci conformemente alle condizioni convenute ( punto 2.5 della direttiva ) ; - la conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto uso della relativa attrezzatura ( punto 2.7 della direttiva ) ; - le nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manipolazione e il trasporto di merci pericolose ( punto 2.8 della direttiva ) ; Inoltre , l ' intenzione del governo italiano di rilasciare un certificato di abilitazione professionale per trasporto di merci , sole in base all ' esperienza acquisita dopo un anno di guida su veicoli di peso compreso fra le 3,5 e le 7,5 tonnellate non è compatibile con l ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 543/69 . 5 . La Commissione formula parere favorevole in merito alle misure italiane di cui trattasi con la riserva che , prima della scadenza del termine previsto dall ' articolo 3 della direttiva del Consiglio del 16dicembre 1976 , il governo italiano voglia porre rimedio alle lacune e alle carenze precisate al precedente punto 4 e rinunci fin d ' ora alla sua intenzione di rilasciare certificati di abilitazione professionale solo in base all ' esperienza professionale . Fatto a Bruxelles , il 4 marzo 1977 . Per la Commissione Richard BURKE Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 77 del 19 . 3 . 1969 , pag . 49 . ( 2 ) Direttiva del Consiglio , del 16 dicembre 1976 , sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada ( GU n . L 357 del 29 . 12 . 1976 ) .