Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71
Gazzetta ufficiale n. C 117 del 26/05/1976 pag. 0003 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0079
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0079
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI DECISIONE N. 105 del 19 dicembre 1975 concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, a norma del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni di detto regolamento e del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, considerando che in una rigida applicazione del combinato disposto degli articoli 50 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'istituzione che versa un complemento in virtù dell'articolo 50 precitato dovrebbe ricalcolare tale complemento ogniqualvolta intervenga una rivalutazione di una delle prestazioni dovute ai beneficiari, a motivo dell'aumento del costo della vita, della variazione del livello dei salari o di altre cause di adeguamento; considerando che è materialmente impossibile alle istituzioni di assicurazione pensioni di taluni Stati membri di procedere con una tale frequenza a detti calcoli; considerando che i nuovi calcoli non possono che avere l'effetto di ridurre il complemento; considerando che, se da un lato si ottenesse una diminuzione della quota a carico dell'istituzione, dall'altro vi sarebbe un aumento delle spese amministrative; considerando che un unico nuovo calcolo per anno è nell'interesse sia del beneficiario del complemento sia dell'istituzione debitrice, DECIDE: 1. L'istituzione competente di uno Stato membro che, in applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71, versa un complemento, è tenuta ad informarne l'istituzione competente di ogni altro Stato membro in virtù della cui legislazione il beneficiario ha parimenti diritto a prestazioni, in applicazione dell'articolo 46 dello stesso regolamento. 2. Le istituzioni competenti degli altri Stati membri che erogano prestazioni in virtù dell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 comunicano, una volta all'anno, nel corso del mese di gennaio, all'istituzione che versa il complemento, l'importo della prestazione di cui esse sono debitrici alla data del 1º gennaio. Tuttavia, allo scopo di procedere ad adeguamenti più frequenti, le autorità competenti di due Stati membri possono di comune accordo apportare deroghe a detta norma. 3. La presente decisione è applicabile dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il Presidente della Commissione amministrativa G. SALIS