31976R3237

Regolamento (CEE) n. 3237/76 del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente l'applicazione anticipata degli allegati tecnici e l'utilizzazione anticipata del modello di carnet TIR della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), fatta a Ginevra il 14 novembre 1975

Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1976 pag. 0001 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0174
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0248
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0174


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3237/76 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

concernente l ' applicazione anticipata degli allegati tecnici e l ' utilizzazione anticipata del modello di carnet TIR della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR ( convenzione TIR ) , fatta a Ginevra il 14 novembre 1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

considerando che è opportuno che le misure di semplificazione previste dalla convenzione TIR riveduta a Ginevra nel 1975 siano applicate al più presto ; che ciò vale soprattutto per ciò che concerne le disposizioni tecniche e i modello di carnet TIR della convenzione stessa ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Gli allegati 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 7 della convenzione TIR 1975 si applicano nella Comunità a partire dal 1° gennaio 1977 .

A decorrere dalla stessa data si applicano le note esplicative dell ' allegato 6 di detta convenzione relative agli allegati di cui al primo comma .

2 . A decorrere dal 1° gennaio 1977 , il modello di carnet TIR che figura nell ' allegato 1 della convenzione TIR 1975 ha nella Comunità lo stesso valore giuridico e gli stessi effetti del carnet TIR della convenzione del 1959 .

3 . Gli allegati 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 7 della convenzione TIR 1975 e le note esplicative dell ' allegato 6 relative a detti allegati , costituiscono allegati del presente regolamento .

Articolo 2

La Commissione informa il segretario esecutivo della commissione economica per l ' Europa delle disposizioni di cui all ' articolo 1 .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M . van der STEE

ALLEGATO

MODELLO DI CARNET TIR

Il carnet TIR è stampato in francese salvo la pagina 1 di copertina le cui rubriche sono stampate anche in inglese ; le « Norme relative all ' impiego del carnet TIR » sono riportate in inglese alla pagina 3 della medesima copertina .

vedi G.U .

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI VEICOLI STRADALI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE

Articolo 1

Principi fondamentali

Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci , sotto sigillo doganale , soltanto i veicoli il cui compartimento riservato al carico è costruito e attrezzato in modo che :

a ) nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del veicolo od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rotture del sigillo doganale ;

b ) il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace ;

c ) non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l ' occultamento di merci ;

d ) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali .

Articolo 2

Struttura del compartimento riservato al carico

1 . Per soddisfare le prescrizioni dell ' articolo 1 del presente regolamento :

a ) gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico ( pareti , pianali , porte , tetto , montanti , telai , traverse , ecc . ) saranno montati mediante dispositivi che non possono essere tolti e rimontati dall ' esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili . Se le pareti , il pianale , le porte e il tetto sono costituiti da elementi diversi , questi elementi dovranno rispondere alle stesse prescrizioni ed essere sufficientemente resistenti ;

b ) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura ( compresi rubinetti , portelli , dispositivi di chiusura , ecc . ) saranno muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale . Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall ' esterno senza lasciare tracce visibili e la porta o la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale . Quest ' ultimo sarà protetto in modo adeguato . Saranno ammessi i tetti apribili ;

c ) le aperture di ventilazione e di scarico saranno munite di un dispositivo che impedisca di accedere all ' interno del compartimento riservato al carico . Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall ' esterno senza lasciare tracce visibili .

2 . Nonostante le disposizioni dell ' articolo 1 , lettera c ) , del presente regolamento , saranno ammessi gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico che , per motivi pratici , devono comportare spazi vuoti ( per esempio , tra i divisori di una parete doppia ) . Affinchù tali spazi non possano essere utilizzati per l ' occultamento di merci :

i ) se il rivestimento interno del compartimento ricopre tutta l ' altezza della parete , dal pianale al tetto o , in altri casi , se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso , detto rivestimento dovrà essere applicato in modo da non poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare tracce visibili , e

ii ) se il rivestimento non ricopre tutta l ' altezza della parete e gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi , e in tutti gli altri casi in cui si creano spazi durante la costruzione , il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali .

3 . Saranno autorizzate le prese di luce a condizione che siano fatte con materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere tolte e reinstallate dall ' esterno senza lasciare tracce visibili . Sarà tuttavia ammesso il vetro ma in tal caso la presa di luce sarà munita di una rete metallica fissa che non può essere tolta dall ' esterno ; le maglie della rete non potranno avere una dimensione superiore a 10 mm .

4 . Saranno ammesse le aperture praticate nel pianale a scopi tecnici , quale l ' ingrassaggio , la manutenzione , il riempimento del serbatoio della sabbia , solo a condizione che siano munite di un coperchio che deve poter essere fissato in modo che non sia possibile accedere dall ' esterno al compartimento riservato al carico .

Articolo 3

Veicoli con telone

1 . I veicoli con telone dovranno soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento semprechù esse possano essere applicate a tali veicoli . Essi saranno inoltre conformi alle disposizioni del presente articolo .

2 . Il telone sarà in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato , non estensibile e sufficientemente resistente . Dovrà essere in buono stato e confezionato in modo che , una volta apposto il dispositivo di chiusura , non si possa accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili .

3 . Se il telone è composto di più pezzi , i bordi di questi ultimi dovranno essere ripiegati uno nell ' altro e riuniti a mezzo di due cuciture distanti almeno 15 mm . Queste cuciture dovranno essere eseguite conformemente al disegno n . 1 , unito al presente regolamento ; tuttavia , quando , per alcune parti del telone ( quali lembi posteriori ed angoli rinforzati ) , detta cucitura non sia realizzabile , sarà sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente ai disegni n . 2 o n . 2 a ) , uniti al presente regolamento . Una di tali cuciture sarà visibile soltanto dall ' interno e il colore del filo impiegato per tale cucitura dovrà essere nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l ' altra cucitura . Tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina .

4 . Se il telone è in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto di più pezzi , questi pezzi potranno essere riuniti anche con saldatura , conformemente al disegno n . 3 , unito al presente regolamento . Il bordo di un pezzo ricoprirà il bordo dell ' altro per almeno 15 mm di larghezza . I pezzi dovranno essere saldati su tutta la larghezza . Il bordo esterno di unione sarà ricoperto di un nastro in materia plastica , largo almeno 7 mm , fissato con lo stesso procedimento di saldatura . Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm a ciascun lato dello stesso verrà impresso un rilievo uniforme e molto marcato . La saldatura verrà eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili .

5 . Le riparazioni dovranno essere effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n . 4 , unito al presente regolamento ; i bordi dovranno essere ripiegati uno nell ' altro e riuniti a mezzo di due cuciture visibili e distanti almeno 15 mm ; il filo visibile dall ' interno sarà di colore diverso da quello del filo visibile dall ' esterno nonchù da quello del telone ; tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina . Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi deve essere effettuata sostituendo la parte in questione con un altro pezzo , la cucitura potrà anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e del disegno n . 1 , unito al presente regolamento . Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica potranno anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo , ma in tal caso il nastro dovrà essere apposto su ambedue le parti del telone e il nuovo pezzo dovrà essere applicato nella parte interna .

6 . a ) Il telone sarà fissato al veicolo in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell ' articolo 1 , lettere a ) e b ) , del presente regolamento . La chiusura potrà eseguirsi con

i ) anelli metallici applicati al veicolo ;

ii ) asole eseguite sul bordo del telone ;

iii ) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall ' esterno per tutta la lunghezza .

Il telone ricoprirà elementi solidi del veicolo per almeno 250 mm , misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione , tranne nel caso che il sistema di costruzione del veicolo impedisca di per sù stesso di accedere al compartimento riservato al carico .

b ) Qualora il bordo di un telone debba essere attaccato in modo permanente al veicolo , esso verrà fissato in modo continuo per mezzo di dispositivi solidi .

7 . Il telone sarà sostenuto da una sovrastruttura adeguata ( montanti , pareti , centine o assi , ecc . ) .

8 . La distanza tra gli anelli e le asole non dovrà essere superiore a 200 mm . Le asole saranno rinforzate .

9 . Per le legature di chiusura saranno utilizzati :

a ) cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm , o

b ) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm , con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile .

I cavi potranno essere muniti di un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile .

10 . Ogni cavo o corda dovrà essere in un unico pezzo e sarà munito di un puntale di metallo duro a ciascuna estremità . Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dovrà essere munito di un rivetto forato che attraversi il cavo o la corda e permetta il passaggio della legatura del sigillo doganale . Il cavo o la corda dovrà essere visibile da ambedue le parti del rivetto forato , in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda è in un unico pezzo ( vedi disegno n . 5 , unito al presente regolamento ) .

11 . Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone , i due bordi del telone dovranno essere sovrapposti in maniera sufficiente . Inoltre , la loro chiusura sarà assicurata :

a ) da un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo ,

b ) da anelli e asole che soddisfino le condizioni del paragrafo 8 del presente articolo , e

c ) da una cinghia fatta in materia appropriata , in un solo pezzo e non estensibile , larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm , che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone e il lembo ; tale coreggia sarà fissata all ' interno del telone e munita di un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo .

Qualora esista un dispositivo speciale ( deflettore , ecc . ) che impedisca l ' accesso al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili , il lembo non sarà richiesto .

Disegno n . 1

Telone composto di più pezzi cuciti insieme

Sedile : vedi G.U .

Disegno n . 2

Telone composto di più pezzi cuciti insieme

Sedile : vedi G.U .

Disegno 2 a )

Telone composto di più pezzi cuciti insieme

Sedile : vedi G.U .

Disegno n . 3

Telone composto di più pezzi saldati insieme

Sedile : vedi G.U .

Disegno n . 4

Riparazione del telone

Sedile : vedi G.U .

Disegno n . 5

Modello di puntale

Sedile : vedi G.U .

ALLEGATO 3

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI VEICOLI STRADALI CHE RISPONDONO AI REQUISITI TECNICI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DI CUI ALL ' ALLEGATO 2

Generalità

1 . I veicoli stradali possono essere approvati secondo una delle seguenti procedure :

a ) individualmente , o

b ) per tipo di costruzione ( serie di veicoli stradali ) .

2 . L ' approvazione darà luogo al rilascio di un certificato di approvazione conforme al modello dell ' allegato 4 . Tale certificato sarà stampato nella lingua del paese in cui viene rilasciato e in francese o in inglese . Qualora l ' autorità che rilascia il certificato di approvazione lo ritenga utile , tale certificato sarà corredato da fotografie o da disegni autenticati da questa autorità . Il numero di tali documenti sarà indicato dall ' autorità di cui trattasi nella rubrica n . 6 del certificato .

3 . Il certificato dovrà trovarsi a bordo del veicolo stradale .

4 . I veicoli stradali verranno presentati ogni due anni , per una verifica ed eventuale rinnovo dell ' approvazione , alle autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo oppure , in caso di veicoli non immatricolati , del paese in cui è domiciliato il proprietario o l ' utilizzatore .

5 . Se un veicolo stradale non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione , prima di poter essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR , esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l ' approvazione , onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici .

6 . In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale , tale veicolo non sarà più coperto dall ' approvazione concessa e dovrà ottenere una nuova approvazione dall ' autorità competente , prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR .

7 . Le autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo , oppure , in caso di veicoli che non richiedono immatricolazione , le autorità competenti del paese in cui è stabilito il proprietario o l ' utilizzatore del veicolo , possono , all ' occorrenza , ritirare o rinnovare il certificato di approvazione o rilasciarne uno nuovo , nelle circostanze elencate all ' articolo 14 della presente convenzione ed ai paragrafi 4 , 5 e 6 del presente allegato .

Procedura di approvazione individuale

8 . L ' approvazione individuale viene richiesta all ' autorità competente dal proprietario , dall ' esercente o dal rappresentante di uno di essi . L ' autorità competente effettua il controllo del veicolo stradale presentato in applicazione delle norme generali previste ai precedenti paragrafi da 1 a 7 , si assicura che esso soddisfi ai requisiti tecnici di cui all ' allegato 2 e rilascia , dopo l ' approvazione , un certificato conforme al modello dell ' allegato 4 .

Procedura di approvazione per tipo di costruzione ( serie di veicoli stradali )

9 . Quando i veicoli stradali sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di costruzione , il costruttore potrà chiedere l ' approvazione per tipo di costruzione all ' autorità competente del paese di fabbricazione .

10 . Nella domanda , il costruttore dovrà indicare i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di veicolo stradale di cui chiede l ' approvazione .

11 . Tale domanda dovrà essere corredata da schemi e da una specificazione della costruzione del tipo di veicolo stradale da approvare .

12 . Il costruttore dovrà impegnarsi per iscritto :

a ) a presentare all ' autorità competente quei veicoli del tipo in causa che essa desideri esaminare ;

b ) a consentire all ' autorità competente di esaminare altre unità in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato ;

c ) ad informare l ' autorità competente di ogni modifica degli schemi o delle specificazioni , indipendentemente dalla loro importanza , prima di effettuarla ;

d ) ad indicare sui veicoli stradali in un punto visibile i numeri o lettere di identificazione del tipo di costruzione ed il numero d ' ordine di ogni veicolo nella serie del tipo considerato ( numero di fabbricazione ) ;

e ) a tenere un registro dei veicoli fabbricati secondo il tipo approvato .

13 . L ' autorità competente indicherà , all ' occorrenza , le modifiche da apportare al tipo di costruzione previsto per poter concedere l ' approvazione .

14 . Non verrà concessa nessuna approvazione per tipo di costruzione prima che l ' autorità competente abbia constatato , esaminando uno o più veicoli fabbricati secondo tale tipo di costruzione , che i veicoli di tale tipo soddisfano ai requisiti tecnici prescritti dall ' allegato 2 .

15 . L ' autorità competente notificherà per iscritto al costruttore la decisione di approvazione del tipo in causa . Tale decisione sarà datata , numerata e indicherà esattamente l ' autorità che l ' ha presa .

16 . L ' autorità competente adotterà le misure necessarie per rilasciare , per ogni veicolo fabbricato in conformità con il tipo di costruzione approvato , un certificato di approvazione da essa debitamente vidimato .

17 . Il titolare del certificato di approvazione dovrà completare , ove necessario , prima di utilizzare il veicolo per il trasporto di merci scortate da carnet TIR , il certificato di approvazione mediante :

- indicazione del numero di immatricolazione assegnato al veicolo ( rubrica n . 1 ) , oppure

- trattandosi di un veicolo non soggetto all ' immatricolazione , indicazione del proprio nome e della sede del suo stabilimento ( rubrica n . 8 ) .

18 . Quando un veicolo che ha formato oggetto di un ' approvazione per tipo di costruzione viene esportato verso un altro paese che sia parte contraente della presente convenzione , non verrà richiesta in tale paese nessuna nuova procedura di approvazione a seguito dell ' importazione .

Procedura di annotazione del certificato di approvazione

19 . Se un veicolo approvato , che trasporta merci scortate da carnet TIR , presenta difetti di notevole importanza , le autorità competenti delle parti contraenti potranno rifiutare al veicolo l ' autorizzazione di proseguire il viaggio scortato da carnet TIR , oppure consentirgli di continuare il viaggio con il carnet TIR sul proprio territorio adottando opportune misure di controllo . Il veicolo approvato dovrà essere riparato quanto prima e , comunque , prima di ogni nuova utilizzazione per il trasporto scortato da carnet TIR .

20 . In ognuno dei due casi di cui sopra , le autorità doganali apporranno una menzione adeguata nella rubrica n . 10 del certificato di approvazione del veicolo . Quando le condizioni del veicolo giustificheranno di nuovo l ' approvazione , esso verrà presentato alle autorità competenti di una parte contraente che convalideranno nuovamente il certificato , aggiungendo alla rubrica n . 11 una menzione che annulla le annotazioni precedenti . Nessun veicolo il cui certificato rechi una menzione alla rubrica n . 10 a norma delle disposizioni suddette potrà essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR fino a quando non sarà stato riparato e le annotazioni di cui alla rubrica n . 10 non saranno state annullate come sopra indicato .

21 . Ogni menzione apportata sul certificato sarà datata e autenticata dalle autorità doganali .

22 . Quando le autorità doganali ritengono che un veicolo presenti dei difetti di scarsa importanza che non creano alcun rischio di frode , potrà essere autorizzato il proseguimento dell ' uso di tale veicolo per il trasporto di merci scortate da carnet TIR . Il titolare del certificato di approvazione sarà informato di tali difetti e dovrà fare riparare il veicolo entro termini ragionevoli .

ALLEGATO 4

MODELLO DI CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DI UN VEICOLO STRADALE : vedi G.U .

ALLEGATO 5

TARGHE TIR

1 . Le targhe avranno le dimensioni di 250 mm per 400 mm .

2 . La parola TIR , riportata in caratteri latini maiuscoli , avrà un ' altezza di 200 mm ed i tratti delle lettere avranno uno spessore di almeno 20 mm e saranno di color bianco su fondo azzurro .

ALLEGATO 6

NOTE ESPLICATIVE

INTRODUZIONE

i ) Conformemente alle disposizioni dell ' articolo 43 della presente convenzione , le note esplicative danno l ' interpretazione di talune disposizioni della medesima e dei suoi allegati . Tali note riportano anche talune pratiche raccomandate .

ii ) Le note esplicative non modificano le disposizioni della presente convenzione o dei suoi allegati : esse ne specificano unicamente il contenuto , il significato e la portata .

iii ) In particolare , per quanto riguarda le disposizioni dell ' articolo 12 e dell ' allegato 2 della presente convenzione , relative alle condizioni tecniche di approvazione dei veicoli stradali per il trasporto sotto sigillo doganale , le note esplicative precisano , se necessario , i procedimenti tecnici di costruzione che debbono essere accettati dalle parti contraenti in quanto rispondenti a tali disposizioni . Esse precisano inoltre , all ' occorrenza , i processi tecnici di costruzione che non soddisfano a tali disposizioni .

iv ) Le note esplicative consentono di applicare le disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati , tenendo conto dei progressi tecnici e delle esigenze di carattere economico .

1 . ALLEGATO 2

2.2 . Articolo 2

2.2.1 a ) Paragrafo 1 , lettera a ) - Collegamento degli elementi costitutivi

a ) Quando si utilizzano dispositivi di collegamento ( rivetti , viti , bulloni e dadi , ecc . ) , si provvederà a fissare dall ' esterno un numero sufficiente di tali dispositivi , che attraverseranno gli elementi collegati e sporgeranno all ' interno , dove saranno fissati accuratamente ( per esempio , rivettati o saldati sul dado ) . Tuttavia , i rivetti classici ( ossia quelli il cui fissaggio richiede un intervento da entrambe le parti degli elementi collegati ) potranno anche essere collocati dall ' interno . A prescindere da quanto precede , il pianale dei compartimenti riservati al carico può essere fissato per mezzo di viti autofilettanti , di rivetti inseriti mediante carica esplosiva , ovvero di rivetti autoperforanti fissati dall ' interno , che attraversino ad angolo retto il pianale e le traverse metalliche inferiori , a condizione che , salvo nel caso delle viti autofilettanti , talune estremità siano incassate nella parte esterna della traversa o saldate ad essa .

b ) L ' autorità competente determina il numero e il tipo dei dispositivi di collegamento che debbono soddisfare ai requisiti di cui alla lettera a ) della presente nota , accertandosi che non sia possibile rimuovere e ricollocare al loro posto gli elementi costitutivi che sono stati uniti in base a tale sistema , senza lasciare tracce visibili . La scelta e il fissaggio degli altri dispositivi di collegamento non sono soggetti a restrizioni .

c ) I dispositivi di collegamento che possono essere rimossi e sostituiti senza lasciare tracce visibili , agendo da un solo lato , ossia senza che sia necessario intervenire da entrambe le parti degli elementi da collegare , non saranno autorizzati ai sensi della lettera a ) della presente nota . Si tratta in particolare dei rivetti a espansione , dei rivetti « ciechi » e simili .

d ) I sistemi di collegamento descritti sopra si applicano ai veicoli speciali , per esempio ai veicoli isotermici , ai veicoli frigoriferi e alle autocisterne , a condizione che essi non presentino caratteristiche incompatibili con i requisiti tecnici ai quali tali veicoli debbono soddisfare per quanto riguarda il loro impiego . Qualora non sia possibile , per motivi tecnici , fissare gli elementi nel modo descritto alla lettera a ) della presente nota , gli elementi costitutivi potranno essere collegati mediante i dispositivi previsti alla lettera c ) della presente nota , purchù i dispositivi impiegati sulla facciata interna della parete non possano essere raggiunti dall ' esterno .

2.2.1 . b ) Paragrafo 1 , lettera b ) - Porte e altri sistemi di chiusura

a ) Il dispositivo che consente di apporre il sigillo doganale deve :

i ) essere fissato mediante saldatura o mediante almeno due dispositivi di collegamento che siano conformi alle prescrizioni della lettera a ) della nota esplicativa 2.2.1 . a ) , ovvero

ii ) essere costruito in modo che non sia possibile , dopo che il compartimento riservato al carico è stato chiuso e sigillato , rimuovere tale dispositivo senza lasciare tracce visibili .

Inoltre il dispositivo suddetto deve :

iii ) essere munito di fori del diametro minimo di 11 mm o di fessure di almeno 11 mm di lunghezza e 3 mm di larghezza , nonchù

iv ) garantire lo stesso livello di sicurezza a prescindere dal tipo di sigillo utilizzato .

b ) Le cerniere , le cerniere a bandella , i cardini e gli altri attacchi delle porte , ecc . , dovranno essere fissati in conformità delle prescrizioni della lettera a ) , punti i ) e ii ) , della presente nota . Inoltre i vari elementi costituenti il dispositivo di attacco ( ad esempio , i perni o le aste delle cerniere o dei cardini ) saranno fissati in modo da non poter essere rimossi o smontati senza lasciare tracce visibili , quando il compartimento riservato al carico è chiuso e sigillato . Tuttavia , quando il dispositivo di attacco non è accessibile dall ' esterno , sarà sufficiente che la porta , ecc . , una volta chiusa e sigillata , non possa essere tolta da tale dispositivo senza lasciare tracce visibili . Quando la porta , o il sistema di chiusura , comprende più di due cardini , soltanto i due cardini che sono più vicini alle estremità della porta debbono essere fissati conformemente alle prescrizioni della precedente lettera a ) , punti i ) e ii ) .

c ) Eccezionalmente , nel caso di veicoli dotati di compartimenti isolati , riservati al carico , il dispositivo di sigillatura doganale , le cerniere e gli altri elementi la cui rimozione consentirebbe l ' accesso all ' interno del compartimento riservato al carico , ovvero a zone nelle quali le merci potrebbero essere occultate , possono essere fissati alle porte di detto compartimento riservato al carico , mediante bulloni o viti introdotti dall ' esterno , ma che peraltro non rispondono ai requisiti di cui alla lettera a ) della nota esplicativa 2.2.1 a ) , a meno che :

i ) le punte dei bulloni o delle viti siano ancorate in una piastra filettata o in un dispositivo analogo collocato dietro il pannello esterno della porta , e

ii ) le teste di un numero adeguato di detti bulloni o viti siano saldate al dispositivo di sigillatura doganale , alle cerniere , ecc . , in modo che dette teste siano completamente deformate e che non sia possibile rimuovere i bulloni o le viti senza lasciare tracce visibili ( 1 ) .

Si deve intendere che il termine « compartimento isolato al carico » si riferisca ai compartimenti frigoriferi e isotermici riservati al carico .

d ) I veicoli che comportano un gran numero di chiusure , quali valvole , rubinetti , portelli , dispositivi di chiusura , ecc . , saranno concepiti in modo da limitare , per quanto possibile , il numero dei sigilli doganali . A tal fine , le chiusure adiacenti saranno collegate tra loro da un dispositivo comune che richieda un unico sigillo , ovvero saranno munite di un coperchio che abbia la stessa funzione .

e ) I veicoli a tetto apribile saranno costruiti in modo da limitare al massimo il numero dei sigilli doganali .

2.2.1 . c ) - 1 . Paragrafo 1 c ) - Aperture di ventilazione

a ) La dimensione massima di tali aperture non dovrà , di regola , superare 400 mm .

b ) Le aperture che potrebbero consentire l ' accesso diretto al compartimento riservato al carico saranno ostruite da una rete metallica o da una lamiera metallica perforata ( dimensione massima di ogni foro in ambedue i casi : 3 mm ) e dovranno essere protette da una griglia metallica saldata ( dimensione massima delle maglie : 10 mm ) .

c ) Le aperture che non consentono l ' accesso diretto all ' interno del compartimento riservato al carico ( ad esempio mediante sistemi a gomito o a deflettore ) saranno munite degli stessi dispositivi , ma le dimensioni dei fori e delle maglie potranno raggiungere rispettivamente 10 e 20 mm ) .

d ) Qualora siano state praticate aperture nei teloni , saranno prescritti in linea di massima i dispositivi di cui alla lettera b ) della presente nota . Tuttavia saranno ammessi i sistemi di otturazione costituiti da una piastra metallica perforata , fissata all ' esterno , e da una rete di metallo o altro materiale , fissata all ' interno .

e ) Si potranno autorizzare dispositivi semplici , non metallici , purchù si osservino le dimensioni dei fori e delle maglie e il materiale utilizzato sia sufficientemente resistente da rendere impossibile una notevole dilatazione di tali fori ovvero maglie , senza provocare danni visibili . Inoltre non deve essere possibile sostituire il dispositivo di aerazione agendo da un solo lato del telone .

2.2.1 . c ) - 2 . Paragrafo 1 , lettera c ) - Aperture di scolo

a ) Le dimensioni massime delle aperture di scolo non dovranno , in linea di massima , superare 35 mm .

b ) Le aperture , che consentono l ' accesso diretto al compartimento riservato al carico , saranno munite dei dispositivi di cui alla lettera b ) della nota esplicativa 2.2.1 . c ) - 1 per le aperture di ventilazione .

c ) Quando le aperture di scolo non consentono l ' accesso diretto al compartimento riservato al carico , non sono richiesti i dispositivi di cui alla lettera b ) della presente nota , purchù le aperture siano dotate di un sistema sicuro di deflettori , facilmente raggiungibile dall ' interno del compartimento riservato al carico .

2.3 . Articolo 3

2.3.3 . Paragrafo 3 - Teloni di copertura composti di più elementi

a ) I vari elementi di uno stesso telone possono essere di materiali diversi che siano conformi alle disposizioni del paragrafo 2 dell ' articolo 3 dell ' allegato 2 .

b ) Per quando riguarda il confezionamento del telone , si ammette qualsiasi disposizione degli elementi che offra sufficienti garanzie di sicurezza , purchù il collegamento dei vari pezzi sia effettuato in conformità delle prescrizioni dell ' articolo 3 dell ' allegato 2 .

2.3.6 . a ) Paragrafo 6 , lettera a ) - Veicoli muniti di anelli scorrevoli

Ai fini del presente paragrafo per fissare i teloni si autorizza l ' uso di anelli metallici che scorrono sulle barre metalliche fissate ai veicoli ( vedi disegno n . 2 unito al presente allegato ) , purchù :

a ) le barre siano fissate al veicolo a intervalli massimi di 60 cm , in modo che non possano essere rimosse e ricollocate , senza lasciare tracce visibili ;

b ) gli anelli siano formati da un doppio occhiello o dotati di una barra centrale e siano costruiti in un pezzo unico , senza saldatura ;

c ) il telone sia fissato al veicolo in modo da rispondere rigorosamente al requisito di cui alla lettera a ) dell ' articolo 1 dell ' allegato 2 della presente convenzione .

2.3.6 . b ) Paragrafo 6 , lettera b ) - Teloni fissati in modo permanente

Quando uno o vari bordi del telone sono fissati in modo permanente alla carozzeria del veicolo , il telone sarà trattenuto da un nastro di metallo o di qualsiasi altro materiale adeguato , agganciato alla carrozzeria del veicolo mediante dispositivi di collegamento che rispondano ai requisiti della lettera a ) della nota 2.2.1 a ) del presente allegato .

2.3.9 . Paragrafo 9 - Cavi di chiusura in acciaio con anima in materiale tessile

Ai fini del presente paragrafo sono ammissibili i cavi costituiti da un ' anima in materiale tessile , racchiusa tra sei trefoli , formati esclusivamente da fili d ' acciaio , che ricoprono completamente l ' anima , purchù il diametro di detti cavi non sia inferiore a 3 mm ( senza tener conto , eventualmente , di una guaina di materiale plastico trasparente ) .

2.3.11 . a ) Paragrafo 11 , lettera a ) - Lembo di tensione dei teloni

Su vari veicoli , il telone è dotato all ' esterno di un lembo orizzontale , munito di asole , che corre lungo la parete laterale del veicolo . Tali lembi , chiamati lembi di tensione , servono per tendere il telone mediante corde o dispositivi analoghi . Questi lembi sono stati utilizzati per nascondere aperture orizzontali praticate nei teloni , che permettevano di accedere illecitamente alle merci trasportate dal veicolo . Per tale motivo si raccomanda di non autorizzare l ' impiego di lembi di questo tipo , che possono essere sostituiti dai seguenti dispositivi :

a ) lembi di tensione di tipo analogo , fissati all ' interno del telone , ovvero

b ) piccoli lembi singoli , ciascuno dei quali sarà munito di un ' asola , fissati sulla facciata esterna del telone e collocati a intervalli tali da permettere di ottenere una tensione sufficiente del telone .

Un ' altra soluzione , possibile in taluni casi , consiste nell ' evitare l ' impiego dei lembi di tensione sui teloni .

2.3.11 . c ) Paragrafo 11 , lettera c ) - Cinghia dei teloni

2.3.11 . c ) - 1 . I seguenti materiali sono considerati idonei alla confezione delle cinghie :

a ) cuoio ,

b ) materiali tessili non estensibili , compreso il tessuto plastificato o gommato , purchù , in caso di rottura , tali materiali non possano essere saldati o ricostituiti senza lasciare tracce visibili . Inoltre la materia plastica che ricopre le cinghie dovrà essere trasparente e la sua superficie dovrà essere liscia .

2.3.11 . c ) - 2 . Il dispositivo illustrato nel disegno n . 3 , unito al presente allegato , risponde alle prescrizioni dell ' ultima parte del paragrafo 11 dell ' articolo 3 dell ' allegato 2 . Esso soddisfa inoltre ai requisiti del paragrafo 6 dell ' articolo 3 dell ' allegato 2 .

3 . ALLEGATO 3

3.0.17 . Procedura di approvazione

1 . In conformità dell ' allegato 3 le autorità competenti di una parte contraente hanno la facoltà di rilasciare un certificato d ' approvazione per un veicolo costruito nel territorio di detta parte contraente ; tale veicolo non sarà soggetto a nessuna procedura supplementare di approvazione nel paese in cui è immatricolato , ovvero nel paese in cui è domiciliato il suo proprietario , a seconda dei casi .

2 . Tali disposizioni non sono dirette a limitare il diritto di cui godono le autorità competenti della parte contraente nel cui territorio il veicolo è immatricolato ovvero il suo proprietario è domiciliato , diritto in base al quale tali autorità possono esigere la presentazione di un certificato d ' approvazione , sia all ' importazione , sia successivamente per motivi inerenti all ' immatricolazione o al controllo del veicolo , ovvero a formalità analoghe .

3.0.20 . Procedura di annotazione del certificato d ' approvazione

Per annullare una menzione relativa a eventuali difetti , allorchù il veicolo è stato rimesso in buono stato , sarà sufficiente apporre , alla rubrica n . 11 all ' uopo prevista , la menzione « difetti eliminati » nonchù il nome , la firma e il timbro dell ' autorità competente interessata .

Disegno n . 1

Esempio di cerniera e di dispositivo di sigillatura doganale per le porte dei veicoli muniti di compartimenti di carico isolati

Sedile : vedi G.U .

Disegno n . 2

Veicoli muniti di teloni al anelli scorrevoli

Sedile : vedi G.U .

Disegno n . 3

Esempio di dispositivo di chiusura del telone di un veicolo

Il dispositivo illustrato sotto è conforme alle prescrizioni dell ' ultimo comma del paragrafo 11 dell ' articolo 3 dell ' allegato 2 . Esso risponde inoltre alle prescrizioni del paragrafo 6 dell ' articolo 3 dell ' allegato 2 .

Sedile : vedi G.U .

Disegno n . 4

Dispositivo di chiusura di un telone

Il dispositivo illustrato è conforme alle prescrizioni della lettera a ) del paragrafo 6 dell ' articolo 3 dell ' allegato 2 .

Sedile : vedi G.U .

( 1 ) Vedi disegno n . 1 , unito al presente allegato .

ALLEGATO 7

ALLEGATO RELATIVO ALL ' APPROVAZIONE DEI CONTENITORI

PRIMA PARTE

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI CONTENITORI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE

Articolo 1

Principi fondamentali

Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci , sotto sigillo doganale , soltanto i contenitori costruiti e attrezzati in modo che

a ) nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del contenitore od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rottura del sigillo doganale ;

b ) il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace ;

c ) non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l ' occultamento di merci ;

d ) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente acessibili per le visite doganali .

Articolo 2

Struttura dei contenitori

1 . Per soddisfare le prescrizioni dell ' articolo 1 del presente regolamento :

a ) gli elementi costitutivi del contenitore ( pareti , pianale , porte , tetto , montanti , telai , traverse , ecc . ) saranno montati mediante dispositivi che non possono essere tolti e rimontati dall ' esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili . Se le pareti , il pianale , le porte e il tetto sono costituiti da elementi diversi , questi elementi dovranno rispondere alle stesse prescrizioni ed essere sufficientemente resistenti ;

b ) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura ( compresi rubinetti , portelli , dispositivi di chiusura , ecc . ) saranno muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale . Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall ' esterno senza lasciare tracce visibili e la porta e la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale . Quest ' ultimo sarà protetto in modo adeguato . Saranno ammessi i tetti apribili ;

c ) le aperture di ventilazione e di scarico saranno munite di un dispositivo che impedisca di accedere all ' interno del contenitore . Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall ' esterno senza lasciare tracce visibili .

2 . Nonostante le disposizioni dell ' articolo 1 , lettera c ) , del presente regolamento , saranno ammessi gli elementi costituitivi del contenitore che , per motivi pratici , devono comportare spazi vuoti ( per esempio , tra i divisori di una parere doppia ) . Affinchù tali spazi non possano essere utilizzati per l ' occultamento di merci :

i ) il rivestimento interno del contenitore non dovrà poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare tracce visibili , o

ii ) il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali .

Articolo 3

Contenitori pieghevoli o smontabili

I contenitori pieghevoli o smontabili saranno sottoposti alle disposizioni dell ' articolo 1 e dell ' articolo 2 del presente regolamento ; inoltre essi dovranno essere muniti di un sistema di chiavistelli che blocchi le varie parti quanto il contenitore è montato . Tale sistema di chiavistelli dovrà poter essere sigillato dalla dogana se si trova all ' esterno del contenitore una volta montato .

Articolo 4

Contenitori con telone

1 . I contenitori con telone dovranno soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1 , 2 e 3 del presente regolamento semprechù esse possano essere applicate a tali contenitori . Essi saranno inoltre conformi alle disposizioni nel presente articolo .

2 . il telone sarà in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato , non estensibile e sufficientemente resistente . Dovrà essere in buono stato e confezionato in modo che , una volta apposto il dispositivo di chiusura , non si possa accedere al carico senza lasciare tracce visibili .

3 . Se il telone è composto di più pezzi , i bordi di questi ultimi dovranno essere ripiegati uno nell ' altro e riuniti a mezzo di due cuciture distanti almeno 15 mm . Queste cuciture dovranno essere eseguite conformemente al disegno n . 1 , unito al presente regolamento ; tuttavia , quando , per alcune parti del telone ( quali lembi posteriori ed angoli rinforzati ) , detta cucitura non sia realizzabile , sarà sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente al disegno n . 2 , unito al presente regolamento . Una di tali cuciture sarà visibile soltanto dall ' interno e il colore del filo impiegato per tale cucitura dovrà essere nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l ' altra cucitura . Tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina .

4 . Se il telone è in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto di più pezzi , questi pezzi potranno essere riuniti anche con saldatura , conformemente al disegno n . 3 , unito al presente regolamento . Il bordo di un pezzo ricoprirà il bordo dell ' altro per almeno 15 mm di larghezza . I pezzi dovranno essere saldati su tutta la larghezza . Il bordo esterno di unione sarà ricoperto di un nastro in materia plastica , largo almeno 7 mm , fissato con lo stesso procedimento di saldatura . Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm a ciascun lato dello stesso verrà impresso un rilievo uniforme e molto marcato . La saldatura verrà eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili .

5 . Le riparazioni dovranno essere effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n . 4 , unito al presente regolamento ; i bordi dovranno essere ripiegati uno nell ' altro e riuniti a mezzo di due cuciture visibili e distanti almeno 15 mm ; il filo visibile dall ' esterno sarà di colore diverso da quello del filo visibile dall ' esterno nonchù da quello del telone ; tutte le cuciture dovranno esere eseguite a macchina . Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi deve essere effettuata sostituendo la parte in questione con un altro pezzo , la cucitura potrà anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e del disegno n . 1 , unito al presente regolamento . Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica potranno anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo , ma in tal caso la saldatura dovrà essere effettuata su ambedue le parti del telone e il nuovo pezzo dovrà essere applicato nella parte interna .

6 . a ) Il telone sarà fissato al contenitore in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell ' articolo 1 , lettere a ) e b ) , del presente regolamento . La chiusura potrà eseguirsi con :

i ) anelli metallici applicati al contenitore ;

ii ) asole eseguite sul bordo del telone ;

iii ) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall ' esterno per tutta la lunghezza .

Il telone ricoprirà elementi solidi del contenitore per almeno 250 mm , misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione , tranne nel caso che il sistema di costruzione del contenitore impedisca di per sù stesso di accedere alle merci .

b ) Qualora il bordo di un telone debba essere attaccato in modo permanente al contenitore , esso verrà fissato in modo continuo per mezzo di dispositivi solidi .

7 . La distanza tra gli anelli e le asole non dovrà essere superiore a 200 mm . Le asole saranno rinforzate .

8 . Per le legature di chiusura saranno utilizzati :

a ) cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm , o

b ) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm , con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile .

9 . I cavi potranno essere muniti di un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile . Ogni cavo o corda dovrà essere in un unico pezzo e sarà munito di un puntale di metallo duro a ciascuna estremità . Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dovrà essere munito di un rivetto forato che attraversi il cavo o la corda e permetta il passaggio del cordoncino o della striscia del sigillo doganale . Il cavo o la corda dovrà essere visibile da ambedue le parti del rivetto forato , in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda è in un unico pezzo ( vedi disegno n . 5 , unito al presente regolamento ) .

10 . Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone , i due bordi del telone dovranno essere sovrapposti in maniera sufficiente . Inoltre , la loro chiusura sarà assicurata :

a ) da un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo ;

b ) da anelli e asole che soddisfino le condizioni del paragrafo 7 del presente articolo ;

c ) da una cinghia fatta in materia appropriata , in un solo pezzo e non estensibile , larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm , che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone e il lembo ; tale cinghia sarà fissata all ' interno del telone e munita di un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 8 del presente articolo .

Qualora esista un dispositivo speciale ( deflettore , ecc . ) che impedisca l ' accesso al carico senza lasciare tracce visibili , il lembo non sarà richiesto .

11 . I marchi d ' identificazione che devono figurare sul contenitore nonchù la piastrina di approvazione prevista nella seconda parte del presente allegato non dovranno in alcun caso essere ricoperti dal telone .

Articolo 5

Disposizioni transitorie

Fino al 1° gennaio 1977 saranno autorizzati i puntali conformi al disegno n . 5 , unito al presente regolamento , anche se il rivetto forato , di modello approvato anteriormente , ha un ' apertura di dimensioni inferiori a quelle indicate in detto disegno .

Disegno n . 1

Telone composto di più pezzi

Riunione mediante cucitura

Sedile : vedi G.U .

Disegno n . 2

Telone composto di più pezzi

Sedile : vedi G.U .

Disegno n . 3

Telone composto di più pezzi

Riunione mediante saldatura

Sedile : vedi G.U .

Disegno n . 4

Riparazione del telone

Sedile : vedi G.U .

Disegno n . 5

Modello di puntale

Sedile : vedi G.U .

SECONDA PARTE

PROCEDURE RELATIVE ALL ' APPROVAZIONE DEI CONTENITORI RISPONDENTI AI REQUISITI TECNICI PREVISTI NELLA PRIMA PARTE

Generalità

1 . I contenitori possono essere approvati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale :

a ) nella fase della fabbricazione , per tipo di costruzione ( procedura di approvazione nella fase della fabbricazione ) ;

b ) in una fase successiva alla fabbricazione , individualmente o per un numero determinato di contenitori dello stesso tipo ( procedura di approvazione in una fase successiva alla fabbricazione ) .

Disposizioni comuni ad entrambe le procedure di approvazione

2 . L ' autorità competente che procede all ' approvazione rilascerà al richiedente , dopo l ' approvazione stessa , un certificato di approvazione valido , a seconda dei casi , per una serie illimitata di contenitori del tipo approvato o per un numero determinato di contenitori .

3 . Il beneficiario dell ' approvazione dovrà apporre una targa di approvazione sul o sui contenitori approvati , prima di utilizzarli per il trasporto di merci sotto sigillo doganale .

4 . La targa di approvazione dovrà essere fissata in modo stabile in un punto nettamente visibile ed accanto a qualsiasi altra targa rilasciata a fini ufficiali .

5 . La targa di approvazione , conforme al modello n . I che figura nell ' appendice 1 della presente parte , sarà costituita da una targa metallica di almeno 20 cm per 10 cm . Sulla superficie saranno stampate ad impronta o a rilievo , o in altro modo tale da essere leggibili in permanenza , le seguenti indicazioni espresse almeno in francese o in inglese :

a ) la menzione « approvato per il trasporto sotto sigillo doganale » ;

b ) il nome del paese in cui contenitore è stato approvato , per esteso o mediante la sigla utilizzata per indicare il paese di immatricolazione degli autoveicoli nel traffico stradale internazionale , il numero del certificato di approvazione ( cifre , lettere , ecc . ) nonchù l ' anno dell ' approvazione ( ad esempio « NL/26/73 » che significa : Paesi Bassi , certificato di approvazione n . 26 , rilasciato nel 1973 ) ;

c ) il numero d ' ordine del contenitore , assegnato dal costruttore ( n . di fabbricazione ) ;

d ) se il contenitore è stato approvato per tipo di costruzione , i numeri o le lettere di identificazione del tipo di contenitore .

6 . Se un contenitore non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione , prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale , esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l ' approvazione , onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici .

7 . In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un contenitore , tale contenitore non sarà più coperto dall ' approvazione concessa e dovrà essere nuovamente approvato dall ' autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale .

Disposizioni particolari relative all ' approvazione per tipo di costruzione nella fase di fabbricazione

8 . Quando i contenitori sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di costruzione , il costruttore potrà chiedere l ' approvazione per tipo di costruzione all ' autorità competente del paese di fabbricazione .

9 . Nella domanda , il costruttore dovrà indicare i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di contenitore di cui chiede l ' approvazione .

10 . Tale domanda dovrà essere corredata da schemi e da una specificazione della costruzione del tipo di contenitore da approvare .

11 . Il construttore dovrà impegnarsi per iscritto :

a ) a presentare all ' autorità competente quei contenitori del tipo in causa che essa desideri esaminare ;

b ) a consentire all ' autorità competente di esaminare altre unità in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato ;

c ) ad informare l ' autorità competente di ogni modifica degli schemi o delle specificazioni , indipendentemente dalla loro importanza , prima di effettuarla ;

d ) a indicare sui contenitori in un punto visibile , oltre alle indicazioni previste sulla targa di approvazione , i numeri o lettere di identificazione del tipo di costruzione , nonchù il numero d ' ordine di ogni contenitore nella serie del tipo considerato ( numero di fabbricazione ) ;

e ) a tenere un registro dei contenitori fabbricati secondo il tipo approvato .

12 . L ' autorità competente indicherà , all ' occorrenza , le modifiche da apportare al tipo di costruzione previsto per poter concedere l ' approvazione .

13 . Non verrà concessa approvazione per tipo di costruzione prima che l ' autorità competente abbia constatato , esaminando uno o più contenitori fabbricati secondo tale tipo di costruzione , che i contenitori di tale tipo soddisfano ai requisiti tecnici prescritti nella prima parte .

14 . All ' atto dell ' approvazione di un tipo contenitore , al richiedente verrà rilasciato un unico certificato di approvazione conforme al modello n . II che figura nell ' appendice 2 della presente parte , valido per tutti i contenitori che saranno costruiti conformemente alle specificazioni del tipo approvato . Tale certificato autorizza il costruttore ad apporre su ogni contenitore della serie di tale tipo la targa di approvazione del modello descritto nel paragrafo 5 della presente parte .

Disposizioni specifiche per l ' approvazione in una fase successiva alla fabbricazione

15 . Se l ' approvazione non è stata richiesta nella fase della fabbricazione , il proprietario , l ' esercente o il rappresentante di uno di essi potranno chiedere l ' approvazione all ' autorità competente , alla quale è loro possibile presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far approvare .

16 . Ogni domanda di approvazione presentata nel caso previsto al paragrafo 15 della presente parte dovrà indicare il numero d ' ordine ( numero di fabbricazione ) iscritto su ogni contenitore dal costruttore .

17 . L ' autorità competente controllerà il numero di contenitori che essa riterrà necessario e rilascerà , dopo aver constatato che esso o essi rispondono ai requisiti tecnici menzionati nella prima parte , un certificato di approvazione conforme al modello n . III che figura nell ' appendice 3 della presente parte , valido solamente per il numero di contenitori approvati . Tale certificato , in cui saranno indicati il numero o i numeri d ' ordine del costruttore del contenitore o dei contenitori cui esso si riferisce , autorizzerà il richiedente ad apporre su ogni contenitore approvato la targa prevista al paragrafo 5 della presente parte .

APPENDICE 1 DELLA SECONDA PARTE

MODELLO N . I

TARGA DI APPROVAZIONE : vedi G.U .

APPENDICE 1 DELLA SECONDA PARTE

MODELLO N . I

TARGA DI APPROVAZIONE : vedi G.U .

APPENDICE 2 DELLA SECONDA PARTE

MODELLO N . II

CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SCORTATE DA CARNET TIR ( 1975 )

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER TIPO DI COSTRUZIONE

1 . Numero del certificato ( * ) :

2 . Si certifica che il tipo di contenitore descritto qui di seguito è stato approvato e che i contenitori costruiti secondo tale tipo possono essere ammessi per il trasporto di merci sotto sigillo doganale .

3 . Genere di contenitore :

4 . Numero o lettere di identificazione del tipo di costruzione :

5 . Numero di identificazione degli schemi di costruzione :

6 . Numero di identificazione delle specificazioni di costruzione :

7 . Tara :

8 . Dimensioni esterne , in cm :

9 . Caratteristiche essenziali di costruzione ( natura dei materiali , genere di costruzione , ecc . ) :

10 . Il presente certificato è valido per tutti i contenitori costruiti conformemente agli schemi e specificazioni di cui sopra .

11 . Rilasciato a

( Nome ed indirizzo del costruttore )

che è autorizzato ad apporre una targa di approvazione su ogni contenitore del tipo approvato costruito per suo incarico

... , addì ... 19

( Luogo ) ( Data )

( Firma e timbro dell ' organizzazione o servizio emittente )

AVVERTENZE IMPORTANTI

( Paragrafi 6 e 7 della seconda parte dell ' allegato 7 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR , 1975 )

6 . Se un contenitore non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione , prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale , esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l ' approvazione , onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici .

7 . In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un contenitore , tale contenitore non sarà più coperto dall ' approvazione concessa e dovrà essere nuovamente approvato dall ' autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale .

( * ) Indicare le lettere e le cifre che saranno apposte sulla targa di approvazione [ vedi lettera b ) del paragrafo 5 della seconda parte dell ' allegato 7 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR , 1975 ] .

APPENDICE 3 DELLA SECONDA PARTE

MODELLO N . III

CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SCORTATE DA CARNET TIR ( 1975 )

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE CONCESSO IN UNA FASE SUCCESSIVA ALLA FABBRICAZIONE

1 . Numero del certificato ( * ) :

2 . Si certifica che il ( i ) descritto ( i ) qui di seguito è ( sono ) stato ( i ) approvato ( i ) per il trasporto di merci sotto sigillo doganale .

3 . Genere di contenitore ( i ) :

4 . Numero d ' ordine assegnato al ( ai ) contenitore ( i ) dal costruttore :

5 . Tara :

6 . Dimensioni esterne , in cm :

7 . Caratteristiche essenziali di costruzione ( natura dei materiali , genere di costruzione , ecc . ) :

8 . Rilasciato a

( Nome ed indirizzo del richiedente )

che è autorizzato ad apporre una targa di approvazione sul ( sui ) contenitore ( i ) suindicato ( i ) .

... , addì ... 19

( Luogo ) ( Data )

( Firma e timbro dell ' organizzazione o servizio emittente )

AVVERTENZE IMPORTANTI

( Paragrafi 6 e 7 della seconda parte dell ' allegato 7 convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR , 1975 )

6 . Se un contenitore non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione , prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale , esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l ' approvazione , onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici .

7 . In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un contenitore , tale contenitore non sarà più coperto dall ' approvazione concessa e dovrà essere nuovamente approvato dall ' autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale .

( * ) Indicare le lettere e le cifre che saranno apposte sulla targa di approvazione [ vedi lettera b ) del paragrafo 5 della seconda parte dell ' allegato 7 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR , 1975 ] .

TERZA PARTE

NOTE ESPLICATIVE

1 . Le note esplicative relative all ' allegato 2 riportato nell ' allegato 6 della presente convenzione si applicano mutatis mutandis ai contenitori approvati per il trasporto sotto sigillo doganale in applicazione delle disposizioni della presente convenzione .

2 . Prima parte - Articolo 4 , paragrafo 6 , lettera a )

Il disegno allegato alla presente terza parte esemplifica il sistema di fissaggio dei teloni ai montanti d ' angolo dei contenitori , che può essere accettato dalla dogana .

3 . Terza parte - Paragrafo 5

Se due contenitori con telone di copertura , approvati per il trasporto sotto sigillo doganale , sono stati combinati in modo da costituire un unico contenitore ricoperto da un unico telone rispondente ai requisiti per il trasporto sotto sigillo doganale , non saranno richiesti un certificato distinto di approvazione o una targa distinta di approvazione per tale insieme .

Dispositivo di fissazione di un telone intorno ai montanti d ' angolo

Il dispositivo riprodotto risponde ai requisiti della lettera a ) del paragrafo 6 dell ' articolo 4 della prima parte .

Fissazione dei montanti d ' angolo : vedi G.U .