Regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all' aiuto per il frumento duro
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 21/12/1976 pag. 0001 - 0002
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0195
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0094
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0094
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3103/76 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1976 relativo all ' aiuto per il frumento duro IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1143/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 4 , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 prevede che un aiuto è concesso a favore della produzione , nella Comunità , di frumento duro ; che , allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità in generale e di garantire che il frumento duro raccolto sia in particolare atto alla fabbricazione di paste alimentari , occorre prevedere che le caratteristiche qualitative e tecnologiche cui il frumento duro deve rispondere per beneficiare dell ' aiuto siano determinate in funzione di tali obiettivi ; considerando che , conformemente all ' articolo 10 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , l ' aiuto è concesso dagli Stati membri per ogni ettaro di superficie seminata e sulla quale è stato effettuato il raccolto ; che a questo riguardo e ragionevole ammettere che su tutte le superfici su cui si procede alla semina di frumento duro e ai normali lavori di coltura si effettuera il raccolto ; considerando che per il buon funzionamento del regime dell ' aiuto è necessario un controllo , da parte degli Stati membri , che garantisca che l ' aiuto è concesso soltanto per le superfici interessate e per i prodotti che possono beneficiarne ; che un tale controllo non può essere efficacemente esercitato se non durante il periodo di vegetazione ; che a tal fine occorre prevedere l ' istituzione , da parte di ciascuno Stato membro interessato , di un regime di dichiarazione di tali superfici , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . L ' aiuto previsto dall ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 è concesso dagli Stati membri per la produzione di frumento duro nel loro territorio alle condizioni definite negli articoli successivi . 2 . Si considera che su una superficie a frumento duro siano stati effettuati la semina e il raccolto , ai sensi dell ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di frumento duro e ne è in corso la vegetazione . Articolo 2 Ai sensi del presente regolamento per « frumento duro » si intende il frumento della specie Triticum durum e gli ibridi derivati dall ' incrocio interspecifico del Triticum durum che presentino lo stesso numero di cromosomi di quest ' ultimo . Articolo 3 Le caratteristiche qualitative e tecnologiche richieste affinchù il frumento duro possa beneficiare dell ' aiuto devono garantire che tale prodotto è atto all ' utilizzazione per l ' industria della semola e alla fabbricazione di paste alimentari , e che i prodotti derivati dalla trasformazione rispondono a determinati requisiti ai fini del consumo umano . Articolo 4 1 . Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo che garantisca che il prodotto per il quale l ' aiuto è richiesto è conforme ai requisiti per la concessione di tale aiuto . 2 . Ai fini di tale controllo , gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazioni delle superfici coltivate e delle varietà di sementi utilizzate . Tale dichiarazione vale quale domanda d ' aiuto . Articolo 5 Gli Stati membri procedono al controllo , tramite sondaggi sul posto , dell ' esattezza delle dichiarazioni previste all ' articolo 4 , paragrafo 2 . Articolo 6 L ' importo dell ' aiuto da corrispondersi è calcolato in funzione della superficie coltivata . Articolo 7 Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione le misure prese in applicazione del presente regolamento , nonchù le informazioni relative , in particolare , alle superfici che hanno beneficiato dell ' aiuto . Articolo 8 Il regolamento ( CEE ) n . 1147/76 del Consiglio , del 17 maggio 1976 , relativo all ' aiuto per il frumento duro ( 3 ) , è abrogato . Tuttavia esso resta applicabile al frumento duro che beneficia dell ' aiuto per la campagna di commercializzazione 1976/1977 . Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1976 . Per il Consiglio Il Presidente W.F . DUISENBERG ( 1 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 130 del 19 . 5 . 1976 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 130 del 19 . 5 . 1976 , pag . 11 .