31976R2990

Regolamento (CEE) n. 2990/76 della Commissione, del 9 dicembre 1976, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 10/12/1976 pag. 0014 - 0019
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0239


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2990/76 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1976

che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3330/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1487/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , l ' articolo 16 , paragrafo 5 , l ' articolo 17 , paragrafo 5 , l ' articolo 19 , paragrafo 4 , e l ' articolo 47 , paragrafo 2 ,

considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione istituito nel settore dello zucchero sono state stabilite con regolamento ( CEE ) n . 2048/75 della Commissione , del 25 luglio 1975 , che stabilisce le modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dello zucchero ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 719/76 ( 4 ) ; che quest ' ultimo regolamento ha reso applicabile il regime dei titoli alle operazioni relative all ' esportazione anticipata di zucchero bianco cui faccia seguito un ' importazione di zucchero greggio e ha previsto disposizioni particolari riguardanti la cauzione del titolo d ' importazione dello zucchero greggio importato nel quadro delle operazioni sopraddette ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2048/75 è già stato ripetutamente modificato e che si rendono necessarie altre modifiche ; che pertanto , ai fini di una maggiore chiarezza e di un miglioramento del testo , occorre raggruppare in un nuovo regolamento le modalità particolari al settore dello zucchero che risultano necessarie per l ' applicazione del regime dei titoli in tale settore ;

considerando che tali modalità particolari costituiscono complementi o deroghe alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2219/76 ( 6 ) ;

considerando che le modalità originariamente previste dal regolamento ( CEE ) n . 2048/75 prevedevano calcoli particolari per la determinazione del tasso della cauzione che resterà eventualmente incamerata ; che tenuto conto dei problemi monetari , tali calcoli sono apparsi molto complessi ; che pertanto è opportuno semplificarli ;

considerando che il regime delle esportazioni anticipate originariamente previsto dal regolamento ( CEE ) n . 2048/75 comporta , in talune situazioni economiche , la costituzione di una doppia cauzione per una sola e stessa operazione ; che appare opportuno concedere all ' operatore la possibilità di evitare , a talune condizioni , gli effetti di tale doppia cauzione ;

considerando che è necessario fissare il tasso della cauzione del titolo d ' importazione relativo allo zucchero preferenziale le cui modalità d ' applicazione per l ' importazione sono state previste dal regolamento ( CEE ) n . 2782/76 ( 7 ) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione istituito dall ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 .

Articolo 2

1 . Se la restituzione o , se del caso , il prelievo all ' esportazione sono fissati nell ' ambito di una gara indetta nella Comunità , la domanda di titolo di esportazione è presentata all ' organismo competente dello Stato membro nel quale è stata rilasciata la dichiarazione di aggiudicazione .

2 . La domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella n . 12 una delle menzioni seguenti :

« Regolamento di gara ( CEE ) n . ... ( GU n . ... del ... ) » ,

« termine di presentazione delle offerte scaduto il ... ) » ;

3 . Il titolo di esportazione è rilasciato per la quantità che figura nella dichiarazione di aggiudicazione . Esso reca nella casella n . 18 la menzione del tasso della restituzione o , secondo il caso , del prelievo all ' esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione , espresso nella moneta dello Stato membro che ha rilasciato il titolo . Per tale menzione si ricorre ad una delle formule seguenti :

« tasso della restituzione applicabile ... » ;

o se del caso ,

« tasso del prelievo all ' esportazione applicabile ... » .

4 . In caso di applicazione del presente articolo , non si applicano le disposizioni di cui all ' articolo 19 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 .

Articolo 3

1 . Per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio non denaturati , prodotti in eccedenza della quota massima , da esportare a norma dell ' articolo 26 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 , la domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella n . 12 una delle menzioni seguenti :

« da esportare a norma dell ' articolo 26 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 » .

Il titolo reca nella casella n . 18 una delle menzioni seguenti :

« da esportare senza restituzione nù prelievo » .

2 . Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allo zucchero soggetto , a norma dell ' articolo 26 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 , a prelievo all ' esportazione di cui all ' articolo 17 dello stesso regolamento .

Articolo 4

Il rilascio di un titolo di esportazione per lo zucchero di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , ha luogo soltanto dopo che il fabbricante di zucchero ha provato all ' organismo competente che la quantità equivalente , è stata effettivamente prodotta oltre la quota massima dell ' impresa interessata , tenuto conto dei quantitativi eventualmente riportati alla campagna saccarifera in causa .

Articolo 5

1 . Il titolo d ' importazione per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e d ) , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 è valido 60 giorni dalla data di rilascio di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 .

2 . Il titolo d ' importazione per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 è valido dalla data di rilascio di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , sino alla fine del terzo mese successivo a tale data .

3 . Il titolo di esportazione per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 è valido , purchù non sia stato deciso diversamente nelle condizioni di gara :

- a decorrere dalla data di rilascio di cui all ' articolo 9 paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , sino alla fine del terzo mese successivo a tale data ;

- a decorrere dalla data di rilascio effettivo sino alla fine del terzo mese successivo a tale data , allorquando si applicano le disposizioni dell ' articolo 9 del presente regolamento .

Tuttavia , se per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 non è fissata alcuna restituzione alla data di presentazione della domanda , il titolo di esportazione per tali prodotti , escluso lo zucchero di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , è valido 14 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo .

Le disposizioni del secondo comma non si applicano ai titoli di esportazione di zucchero bianco non denaturato , rilasciati per un quantitativo non superiore ai 200 chilogrammi . Tali titoli possono essere utilizzati solo per esportazioni che riguardano un quantitativo non superiore ai 200 chilogrammi .

Articolo 6

Per lo zucchero preferenziale da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2782/76 , la domanda di titolo d ' importazione e il titolo medesimo recano :

- nella casella n . 12 una delle menzioni seguenti :

« zucchero preferenziale ( regolamento ( CEE ) n . 2782/76 ) » ;

- nella casella n . 14 , la menzione dello Stato , paese o territorio di origine del prodotto .

Il titolo d ' importazione obbliga ad importare , nell ' ambito delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2782/76 , dallo stato , paese o territorio ivi indicato .

Articolo 7

In deroga all ' articolo 4 , paragrafo 3 , terzo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , non è richiesto alcun titolo per operazioni relative ad un quantitativo inferiore o uguale a 100 chilogrammi .

Articolo 8

1 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 ammonta , per 100 kg netti :

a ) nel caso di titoli d ' importazione o di esportazione senza fissazione anticipata del prelievo all ' importazione o all ' esportazione o della restituzione , a :

- 0,20 unità di conto per i prodotti della voce tariffaria 17.01 ,

- 0,02 unità di conto per i prodotti delle voci tariffarie 12.04 e 17.03 ,

- 0,20 unità di conto per i prodotti delle voci tariffarie 17.02 e 17.05 ;

b ) nel caso dei titoli d ' esportazione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , a : 0,20 unità di conto ;

c ) nel caso di titoli d ' importazione con fissazione anticipata del prelievo o eventualmente , della sovvenzione , purchù non sia stato deciso diversamente nelle condizioni di gara , a :

- 2,50 unità di conto per i prodotti della voce tariffaria 17.01 ,

- 0,60 unità di conto per i prodotti della voce tariffaria 17.03 , purchù il prelievo non sia uguale a zero ,

- 0,12 unità di conto per i prodotti della voce tariffaria 17.03 , purchù il prelievo sia uguale a zero ;

d ) nel caso di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione o con restituzione o prelievo fissato nell ' ambito di una gara indetta nella Comunità , semprechù quest ' ultima non preveda tassi differenti , a :

- 4,00 unità di conto per i prodotti della voce tariffaria 17.01 ,

- 0,60 unità di conto per i prodotti della voce tariffaria 17.03 ,

- 0,20 unità di conto per i prodotti delle voci tariffarie 17.02 e 17.05 ;

e ) nel caso dei titoli d ' importazione di cui all ' articolo 6 a : 0,20 unità di conto .

2 . In deroga al paragrafo 1 , lettera a ) , il tasso della cauzione per il titolo d ' esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio , per il quale a norma dell ' articolo 5 , paragrafo 3 , secondo comma , il periodo di validità è portato a 14 giorni , è di 3 unità di conto per 100 chilogrammi netti .

Articolo 9

I titoli di esportazione per gli zuccheri della voce tariffaria 17.01 diversi da quelli cui si applica l ' articolo 3 , paragrafo 1 , fatta salva l ' applicazione dell ' articolo 22 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 , sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda .

Articolo 10

1 . In deroga all ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , quando a un ' esportazione anticipata di zucchero bianco della voce tariffaria 17.01 faccia seguito un ' importazione di zucchero greggio della voce tariffaria 17.01 , per effetto di una autorizzazione rilasciata nel quadro dell ' articolo 25 della direttiva 69/73/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1969 ( 8 ) , ovvero nel quadro dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 645/75 della Commissione , del 13 marzo 1975 ( 9 ) , l ' esportazione di zucchero bianco e l ' importazione di zucchero greggio sono soggette alla presentazione di un titolo .

2 . La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo medesimo , nonchù la domanda di titolo d ' importazione per lo zucchero greggio e il titolo medesimo , recano nella casella 12 una delle menzioni seguenti :

« - EX/IM , articolo 25 , Direttiva perfezionamento attivo ,

- titolo valido in ... ( Stato membro di rilascio ) » .

Inoltre nella casella 12 del titolo di esportazione è indicato il numero del titolo d ' importazione corrispondente e nella casella 12 del titolo d ' importazione è indicato il numero del titolo di esportazione corrispondente .

La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco è accettata solanto su simultanea presentazione dell ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 e di una domanda di titolo d ' importazione per lo zucchero greggio .

La domanda di titolo d ' importazione deve avere per oggetto un quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo corrispondente , tenuto conto della resa , al quantitativo di zucchero bianco indicato nella domanda di titolo di esportazione . La resa dello zucchero greggio si calcola diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero .

Quando lo zucchero greggio importato non corrisponde alla qualità tipo , la quantità di zucchero greggio da importare in base al titolo è calcolata moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo indicata in tale titolo per un coefficiente correttore . Tale coefficiente si ottiene dividendo 92 per la percentuale di resa dello zucchero greggio effettivamente importato .

3 . In deroga al disposto dell ' articolo 5 , paragrafi 1 e 3 , il titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo d ' importazione per lo zucchero greggio sono validi :

- fino al 30 giugno di una campagna saccarifera per le domande presentate , ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , a decorrere dal 1° ottobre della stessa campagna saccarifera ;

- fino al 30 settembre di una campagna saccarifera per le domande presentate , ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , a decorrere dal 1° luglio della stessa campagna saccarifera .

4 . In deroga all ' articolo 8 , paragrafo 1 , lettera a ) , fermo restando il disposto dei commi seguenti , il tasso della cauzione applicabile al titolo d ' importazione di cui al paragrafo 1 ammonta a 8 unità di conto per 100 chilogrammi netti .

Tuttavia , il tasso della cauzione di cui al primo comma è adattato conformemente allo schema che figura nell ' allegato , in funzione del prelievo all ' esportazione dello zucchero greggio applicabile , se del caso , il giorno della presentazione della domanda del titolo d ' importazione e ogni lunedì durante il periodo di validità di tale titolo .

Il richiedente del titolo d ' importazione ha l ' obbligo di effettuare l ' aumento del tasso della cauzione di cui al secondo comma , secondo il caso , il giorno stesso della presentazione della domanda del titolo o entro i 3 giorni lavorativi successivi a ciascuno dei lunedì in questione . A richiesta del titolare del titolo d ' importazione , l ' organismo competente svincola immediatamente quella parte della cauzione che può risultare , eventualmente , da un adattamento in diminuzione .

Inoltre , a richiesta dell ' interessato da presentare simultaneamente alla domanda di titolo d ' importazione e dietro presentazione delle prove appropriate , l ' organismo competente diminuisce la cauzione costituita in base alle disposizioni del secondo e del terzo comma , dell ' importo della cauzione che è stata costituita , all ' atto dell ' esportazione anticipata dello zucchero bianco corrispondente , ai sensi delle disposizioni dell ' articolo 10 della direttiva 75/349/CEE della Commissione , del 26 maggio 1975 ( 1 ) , ovvero dell ' articolo 9 , paragrafo 3 del regolamento ( CEE ) n . 645/75 .

Tuttavia , l ' importo della cauzione adattato secondo il presente paragrafo non può essere inferiore all ' importo della cauzione di cui al primo comma .

5 . Le disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 non si applicano al titolo di esportazione di cui al paragrafo 1 . Le disposizioni dell ' articolo 18 , paragrafo 3 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , non si applicano al titolo d ' importazione di cui al paragrafo 1 .

6 . In deroga all ' articolo 2 , paragrafo 5 , e all ' articolo 18 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 ,

a ) la cauzione relativa al titolo d ' importazione è svincolata nella sua totalità soltanto allorquando i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati sono uguali o superiori ai quantitativi di zucchero bianco effettivamente esportati , tenuto conto della resa dello zucchero greggio ;

b ) allorquando i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati sono inferiori ai quantitativi di zucchero bianco effettivamente esportati , la cauzione per il quantitativo corrispondente alla differenza tra i quantitativi di zucchero bianco effettivamente esportati e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati , viene incamerata . L ' applicazione di queste disposizioni si effettua tenendo conto della resa dello zucchero greggio in causa ;

c ) allorquando l ' interessato non ha presentato la domanda di cui al paragrafo 4 , quarto comma , la parte della cauzione che risulta dall ' applicazione del paragrafo 4 , secondo comma e che , se del caso , viene incamerata in conformità delle disposizioni di cui alla lettera b ) , sarà diminuita dell ' importo che eventualmente viene incamerata ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 3 del regolamento ( CEE ) n . 645/75 e dell ' articolo 10 della direttiva 75/349/CEE della Commissione , del 26 maggio 1975 . Tale diminuzione sarà effettuata soltanto a richiesta dell ' interessato , previa presentazione dei documenti giustificativi appropriati ;

d ) allorquando , in caso di applicazione del paragrafo 4 , il titolare del titolo d ' importazione non procede all ' aumento della cauzione nel termine previsto , la cauzione di cui al paragrafo 4 , eventualmente adattata in virtù dello stesso paragrafo , viene immediatamente incamerata nella sua totalità salvo caso di forza maggiore .

Tuttavia , allorquando l ' interessato non ha presentato la domanda di cui al paragrafo 4 , quarto comma , l ' importo che viene incamerato è diminuito , alla scadenza del periodo di validità del titolo d ' importazione , conformemente alle disposizioni previste alla lettera c ) .

7 . In deroga al disposto dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , della direttiva 75/349/CEE della Commissione , del 26 maggio 1975 , nonchù dell ' articolo 9 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 645/75 , il termine entro il quale deve essere effettuata l ' importazione di zucchero greggio corrispondente ad un ' esportazione anticipata di zucchero bianco , è identico al termine di validità del titolo d ' importazione per lo zucchero greggio .

8 . In deroga all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 i diritti derivanti dai titoli di esportazione e d ' importazione di cui al paragrafo 1 non sono trasferibili .

9 . Allorquando si applica l ' articolo 5 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , la revoca riguarda simultaneamente il titolo d ' importazione e il titolo di esportazione indicati al paragrafo 1 .

Articolo 11

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 2048/75 è abrogato .

2 . In tutti gli atti comunitari in cui sono richiamati gli articoli del regolamento ( CEE ) n . 2048/75 , il richiamo si considera riferito agli articoli del presente regolamento aventi lo stesso oggetto .

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Tuttavia , per quanto riguarda le esportazioni per le quali i titoli di esportazione sono stati rilasciati anteriormente all ' entrata in vigore del presente regolamento , resta applicabile l ' articolo 13 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2048/75 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 9 dicembre 1976 .

Per la Commissione

P.J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1974 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 167 del 26 . 6 . 1976 , pag . 9 .

( 3 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 31 .

( 4 ) GU n . L 84 del 31 . 3 . 1976 , pag . 27 .

( 5 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

( 6 ) GU n . L 250 del 14 . 9 . 1976 , pag . 5 .

( 7 ) GU n . L 318 del 18 . 11 . 1976 , pag . 13 .

( 8 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 1 .

( 9 ) GU n . L 67 del 14 . 3 . 1975 , pag . 16 .

( 10 ) GU n . L 156 del 18 . 6 . 1975 , pag . 25 .

ALLEGATO

Calcolo della cauzione di cui all ' articolo 10

( Unità di conto per 100 chilogrammi netti )

Prelievo all ' esportazione dello zucchero greggio ( TDC 17.01 B ) che comporta l ' applicazione dell ' adattamento della cauzione ) * Importo dell ' adattamento in aumento o in diminuzione della cauzione *

1 * 2 *

da 0 a 3,00 * - *

da 3,01 a 6,00 * 3,00 *

da 6,01 a 9,00 * 6,00 *

da 9,01 a 12,00 * 9,00 *

e così di seguito , ogni volta con maggiorazione di 3 unità di conto