Regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione, del 26 novembre 1976, che stabilisce delle disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 04/12/1976 pag. 0001 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0230
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0077
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0077
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2945/76 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1976 che stabilisce delle disposizioni di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 754/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 754/76 del Consiglio del 25 marzo 1976 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ( 1 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 2 , considerando che , al fine di assicurare l ' interpretazione uniforme da parte delle autorità competenti degli Stati membri dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 754/76 , occorre definire i casi nei quali delle merci , che hanno dato luogo all ' espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all ' esportazione , possono essere considerate come facenti ritorno nel territorio doganale della Comunità a causa di circostanze sulle quali l ' esportatore non ha esercitato alcuna influenza e che hanno ostacolato l ' utilizzazione prevista per tali merci ; considerando che occorre , inoltre , precisare i documenti giustificativi del rimborso dei dazi all ' esportazione per le merci in reintroduzione in applicazione dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 754/76 e le condizioni in cui le merci in reintroduzione , che hanno subito fuori del territorio doganale della Comunità una riparazione o un riattamento divenuti necessari a seguito di un evento imprevedibile , possono beneficiare dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , secondo comma , del citato regolamento ; considerando che è necessario istituire una procedura d ' informazione reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di permettere l ' identificazione delle merci reintrodotte nel territorio doganale della Comunità in uno Stato membro diverso da quello di esportazione ; che a tale fine è utile istituire un unico formulario comunitario per tutte le informazione necessarie a tale identificazione ; considerando che , al fine di evitare l ' applicazione negli Stati membri di disposizioni differenti secondo la data in cui le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate dal territorio doganale della Comunità , è necessario prevedere l ' applicazione del presente regolamento alle merci per le quali le formalità all ' esportazione sono state effettuate prima della sua entrata in vigore , ma che sono state reintrodotte nella Comunità dopo tale data ; che , per contro , a causa dell ' impossibilità pratica , dovuta alla mancanza di un metodo di cooperazione amministrativa appropriato , di riscuotere i dazi all ' importazione nelle condizioni di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 754/76 è opportuno applicare tale regolamento ai prodotti compensatori , che sono reintrodotti in uno Stato membro diverso da quello di esportazione , soltanto a condizione che essi siano esportati a decorrere dal 1° luglio 1977 , data di applicazione di tale metodo di cooperazione amministrativa ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera c ) , dell ' articolo 5 , dell ' articolo 7 , paragrafo 2 e degli articoli da 10 a 12 del regolamento ( CEE ) n . 754/76 del Consiglio , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità . 2 . Ai sensi del presente regolamento si intende per : a ) Stato membro di esportazione : lo Stato membro da cui dipende l ' ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità relative all ' esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità b ) Stato membro di reintroduzione : lo Stato membro da cui dipende l ' ufficio doganale nel quale le merci in reintroduzione sono dichiarate ai fini dell ' immissione in libera pratica ( ufficio doganale di reintroduzione ) c ) documento di esportazione : il documento doganale di esportazione o ogni altro documento equivalente utilizzato per l ' espletamento delle formalità di esportazione delle merci . TITOLO I Disposizioni d ' applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 754/76 Articolo 2 Sono considerate come merci in reintroduzione , ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 754/76 le merci che dopo aver dato luogo all ' espletamento delle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all ' esportazione nel quadro della politica agricola comune , si trovino in una delle seguenti situazioni : a ) merci che rientrano nella Comunità a causa di avarie sopraggiunte prima della consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale sono state caricate ; b ) merci primitivamente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o di altra manifestazione analoga , ma non siano state consumate o vendute ; c ) merci che non sono state consegnate al destinatario a causa dell ' incapacità fisica o giuridica di quest ' ultimo di adempiere gli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale l ' esportazione è stata effettuata ; d ) merci che a causa di eventi naturali , politici o sociali non sono state consegnate al destinatario o sono ad esso pervenute oltre il termine tassativo di consegna previsto dal contratto in base al quale l ' esportazione delle merci è stata effettuata ; e ) prodotti rientranti nell ' organizzazione comune del mercato delle frutta e legumi esportati in base a un contratto estimatorio e non venduti sul mercato del paese terzo di destinazione . TITOLO II Disposizioni d ' applicazione dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 754/76 Articolo 3 1 . Il rimborso dei dazi all ' esportazione previsto all ' articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 754/76 è concesso dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione ed è subordinato alla presentazione a dette autorità di una domanda di rimborso corredata : a ) del documento rilasciato a comprova dell ' avvenuto pagamento dei dazi medesimi ; b ) dell ' originale o della copia , certificata conforme dalle autorità doganali dello Stato membro di reintroduzione , del documento doganale di immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione . Tale documento deve recare una delle diciture seguenti , apposta delle autorità doganali dello Stato membro di reintroduzione : - « Merci ammesse al beneficio del regime della reintroduzione in applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 754/76 » ; c ) dell ' esemplare del documento di esportazione rilasciato all ' esportatore al momento dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione delle merci o di una copia di tale documento autenticata dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione . Qualora le autorità competenti per il rimborso dei dazi all ' esportazione dispongano già degli elementi indicati in uno dei documenti di cui alle lettere a ) , b ) e c ) , non è richiesta la presentazione di tale documento . 2 . Qualora i dazi all ' esportazione relativi alle merci in reintroduzione non siano stati ancora riscossi dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione , quest ' ultime vi rinunciano su domanda dell ' esportatore corredata dei mezzi di prova di cui alle lettere b ) e c ) del paragrafo 1 . TITOLO III Disposizioni d ' applicazione delle disposizioni dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 754/76 Articolo 4 Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , 2° capoverso , del regolamento ( CEE ) n . 754/76 : a ) si intende per « riparazione o riattamento divenuti necessari » qualsiasi intervento che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali che una merce abbia subito durante il periodo in cui si trova fuori del territorio doganale della Comunità purchù , in mancanza di tale intervento , essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui è destinata ; b ) si ritiene che , a seguito del trattamento subito , il valore di una merce in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che essa aveva al momento dell ' esportazione dal territorio doganale , qualora tale trattamento resti entro i limiti strettamente necessari affinchù la merce possa essere ancora utilizzata nelle stesse condizioni esistenti al momento dell ' esportazione . Qualora la riparazione od il riattamento della merce richieda l ' incorporazione di pezzi di ricambio , tale incorporazione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinchù la merce possa essere ancora utilizzata nelle stesse condizioni esistenti al momento dell ' esportazione . Articolo 5 La prova che la merce ha dovuto subire al di fuori del territorio doganale della Comunità una riparazione o un riattamento divenuti necessari a seguito di un evento imprevedibile deve essere apportata dall ' interessato mediante ogni mezzo riconosciuto valido dalle autorità doganali dello Stato membro di reintroduzione . TITOLO IV Disposizioni d ' applicazione degli articoli da 10 a 12 del regolamento ( CEE ) n . 754/76 Articolo 6 1 . Fatte salve le disposizioni autonome o convenzionali che dispensano la circolazione internazionale degli imballaggi , dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime particolare dalla produzione di documenti doganali , il beneficio delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 754/76 è subordinato alla presentazione , a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci : a ) dell ' esemplare del documento di esportazione rilasciato all ' esportatore dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione o di una copia di tale documento autenticata da dette autorità , se si tratta di merci in reintroduzione dichiarate per la libera pratica in un ufficio doganale dello Stato membro di esportazione . Il documento di cui al comma precedente non è richiesto quando le autorità doganali dello Stato membro di reintroduzione sono in grado di stabilire , con i mezzi di prova di cui dispongono o che possono esigere dall ' interessato , che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci primitivamente esportate dal territorio doganale della Comunità che , al momento dell ' esportazione , soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse al beneficio delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 754/76 ; b ) del bollettino di informazione ( bollettino INF 3 ) previsto dall ' articolo 8 , se si tratta di merci in reintroduzione dichiarate per la libera pratica in un ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello di esportazione . 2 . Qualora lo reputino necessario , le autorità doganali dello Stato membro di reintroduzione possono richiedere all ' interessato di fornire , in particolare per l ' identificazione delle merci in reintroduzione , elementi di prova complementari oltre quelli previsti dalle lettere a ) , primo comma , e b ) del paragrafo 1 . Articolo 7 1 . Oltre ai documenti previsti dall ' articolo 6 , a sostegno delle dichiarazioni per l ' immissione in libera pratica di merci in reintroduzione la cui esportazione possa aver dato luogo all ' espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti all ' esportazione nel quadro della politica agricola comune , deve essere prodotto un attestato delle autorità competenti per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione . Tale attestato deve contenere tutti i dati che permettano all ' ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate ai fini dell ' immissione in libera pratica di verificare se esso riguarda effettivamente le suddette merci . 2 . Se l ' esportazione delle merci non ha dato luogo all ' espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all ' esportazione nel quadro della politica agricola comune , l ' attestato deve recare une delle seguenti diciture : - « Senza concessione di restituzione o altri importi all ' esportazione » . 3 . Se l ' esportazione delle merci ha dato luogo all ' espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all ' esportazione nel quadro della politica agricola comune , l ' attestato deve recare una delle seguenti diciture : - « Restituzioni e altri importi all ' esportazione rimborsati per ... ( quantità ) » , ovvero - « Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi alla esportazione annullato per ... ( quantità ) » , a seconda che le restituzioni o gli altri importi istituiti all ' esportazione siano già stati versati o meno dalle autorità competenti . 4 . Nel caso previsto dall ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera b ) , l ' attestato di cui al paragrafo 1 deve essere redatto nel bollettino INF 3 . 5 . Non è richiesto l ' attestato di cui al paragrafo 1 quando le autorità doganali dello Stato membro di reintroduzione sono in grado di accertare , con i mezzi di cui dispongono , che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all ' esportazione nell ' ambito della politica agricola comune sia stato concesso , nù potrà esserlo in seguito . Articolo 8 1 . Il bollettino d ' informazione INF 3 è costituito dall ' originale e da due copie di un formulario conforme al modello che figura in allegato . 2 . I formulari sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica , collata per scrittura e pesante almeno 40 g/m2 . 3 . Il formato del formulario è di 210 × 297 mm ; la sua presentazione grafica deve essere scrupolosamente rispettata ad eccezione delle dimensioni delle caselle 6 e 7 . 4 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la stampa dei formulari . Ogni formulario reca un numero di serie che lo contraddistingue , prestampato o meno . 5 . I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione e sono compilati nella lingua nella quale sono stampati . Se necessario , le autorità competenti dello Stato membro di reintroduzione in cui il bollettino INF 3 deve essere presentato possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro . Articolo 9 1 . Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 , le autorità doganali dello Stato membro di esportazione rilasciano il bollettino INF 3 al momento dell ' espletamento delle formalità di esportazione delle merci , su domanda dell ' esportatore che dichiari che esiste la probabilità che le merci facciano ritorno in uno Stato membro diverso da quello di esportazione . 2 . Le autorità doganali dello Stato membro di esportazione , su domanda dell ' esportatore , possono rilasciare il bollettino INF 3 dopo l ' espletamento delle formalità doganali di esportazione , quando esse possono accertare , sulla base delle informazioni di cui dispongono , che i dati contenuti nella domanda dell ' esportatore corrispondono alle merci esportate . 3 . Per quanto riguarda le merci di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , il bollettino INF 3 può essere rilasciato soltanto dopo l ' espletamento delle formalità doganali di esportazione , con le riserve di cui al paragrafo 2 , a condizione che a ) sia accertato che le merci in questione non hanno dato luogo nù alla percezione nù alla concessione di un importo compensativo monetario per effetto della loro esportazione ; b ) la casella B del citato bollettino sia stata preventivamente riempita e vistata dalle autorità competenti ; c ) la casella A del citato bollettino sia stata preventivamente riempita e vistata dalle autorità competenti quando le informazioni previste debbono essere fornite . Articolo 10 1 . Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d ' informazione in possesso delle autorità doganali per l ' identificazione delle merci esportate . 2 . Quando si prevede che le merci esportate facciano ritorno nel territorio doganale della Comunità attraverso più uffici doganali di Stati membri diversi da quello di esportazione , l ' esportatore può richiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate . Inoltre , l ' esportatore può richiedere alle autorità doganali che l ' hanno rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato . L ' esportatore può parimenti richiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate . Articolo 11 L ' originale e una copia del bollettino INF 3 sono rilasciati all ' esportatore per essere presentati all ' ufficio doganale di reintroduzione . Le autorità doganali che hanno rilasciato tale documento conservano la seconda copia nei loro archivi . Articolo 12 L ' ufficio doganale di reintroduzione , dopo aver indicato sull ' originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità delle merci ammesse al beneficio del regime di reintroduzione trattiene l ' originale e trasmette la copia , munita del numero e della data della dichiarazione per la libera pratica , alle autorità doganali che hanno rilasciato il bollettino . Tali autorità verificano la corrispondenza di tale copia con quella in loro possesso e la conservano nei loro archivi . Articolo 13 In caso di furto , perdita o distruzione dell ' originale del bollettino INF 3 , l ' interessato può richiedere un duplicato alle autorità doganali che l ' hanno rilasciato . Queste soddisfano tale richiesta se le circostanze lo giustificano . Il duplicato deve recare una delle diciture seguenti : « DUPLICATO » . Le autorità doganali indicano sulla copia del bollettino INF 3 in loro possesso il rilascio del duplicato . Articolo 14 Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 754/76 . Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977 . Esso è applicabile alle merci per le quali le formalità di esportazione sono state effettuate prima di tale data . Tuttavia , per quanto riguarda i prodotti compensatori che sono stati esportati nel quadro di una operazione di perfezionamento attivo e sono reintrodotti in uno Stato membro diverso da quello di esportazione , esso si applica soltanto ai prodotti compensatori esportati a decorrere dal 1° luglio 1977 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 26 novembre 1976 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 89 del 2 . 4 . 1976 , pag . 1 . Formularie : vedi G.U .