31976R2397

Regolamento (CEE) n. 2397/76 della Commissione, del 1° ottobre 1976, che stabilisce le norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 02/10/1976 pag. 0013 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0126
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0045
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0045


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2397/76 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1976

che stabilisce le norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 795/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 2 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 795/76 ha aggiunto i pimenti o peperoni dolci all ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 , che elenco i prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco per i quali sono stabilite norme di qualità ;

considerando che è pertanto necessarie definire norme di qualità anche per il prodotti in questione ;

considerando che le norme di qualità sono applicabili in tutte le fasi della commercializzazione ; che il trasporto su grande distanza , il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alterazioni , dovute all ' evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità ; che occorre tener conto di siffatte alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi della commercializzazione successive a quella della spedizione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1 . Le norme di qualità relative ai pimenti o peperoni dolci ( sottovoce 07.01 S della tariffa doganale comune ) figurano nell ' allegato del presente regolamento .

2 . Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione , alle condizioni definite dal regolamento ( CEE ) n . 1035/72 .

Tuttavia , nelle fasi successive a quella della spedizione , i prodotti possono presentare , rispetto alle prescrizioni delle norme :

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore ,

- lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità .

3 . Le norme si applicano dal 1° gennaio 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 1° ottobre 1976 .

Per la Commissione

P . J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 93 dell ' 8 . 4 . 1976 , pag . 6 .

ALLEGATO

NORME DI QUALITÀ PER PIMENTI O PEPERONI DOLCI

I . DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai pimenti o peperoni dolci in appresso denominati « peperoni dolci » delle varietà ( cultivars ) derivate dal Capsicum annuum L . , destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco ; sono esclusi i peperoni dolci destinati alla trasformazione industriale .

II . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche di qualità che i peperoni dolci devono presentare dopo condizionamento ed imballagio .

A . Caratteristiche minime

In tutte le categorie , salve restando le disposizioni particolari stabilite per ciascuna categoria e le tolleranze ammesse , i peperoni dolci debbono essere :

- interi ,

- di aspetto fresco ,

- sani ; sono comunque esclusi i prodotti in putrefazione o con alterazioni tali da renderli impropri al consumo ,

- puliti , praticamente privi di sostanze estranee visibili ,

- bene sviluppati ,

- esenti da danni prodotti dal gelo ,

- privi di lesioni non cicatrizzate ,

- esenti da bruciature prodotte dal sole ( salvo restando il disposto del capitolo B , classificazione ii ) ) ,

- muniti di peduncolo ,

- privi di umidità esterna anormale ,

- esenti da odori e/o sapori estranei .

Il grado di sviluppo e lo stato dei peperoni dolci devono essere tali che , dopo il trasporto e le operazioni ad esso connesse , essi giungano nel luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti .

B . Classificazione

I peperoni dolci sono classificati nelle due categorie sotto definite :

i ) Categoria « 1 »

I peperoni dolci classificati in questa categoria debbono essere di buona qualità . Inoltre essi devono essere :

- consistenti ,

- di forma , sviluppo e colore normali della varietà , tenuto conto del grado di maturazione ,

- muniti di peduncolo che può essere leggermente danneggiato o tagliato , purchù il calice risulti integro ,

- praticamente esenti da macchie .

ii ) Categoria « II »

In questa categoria sono compresi peperoni dolci che non possono essere classificati nella categoria « 1 » , ma che soddisfano i requisiti minimi sopra definiti .

Essi possono presentare i seguenti difetti , semprechù siano preservate le loro caratteristiche essenziali di qualità e di presentazione :

- difetti di forma e di sviluppo ,

- bruciature prodotte dal sole o leggere ferite cicatrizzate che non superino , per singolo esemplare , un cm² quando siano misurabili in superficie e 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata ,

- leggere screpolature secche e superficiali , la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm ,

- minore consistenza , ma non appassimento ,

Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato .

III . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro ( larghezza ) massimo normale all ' asse dei peperoni dolci . Per « larghezza » dei peperoni dolci di forma appiattita ( topepo ) , si deve intendere il diametro massimo della sezione equatoriale . Per i prodotti calibrati , la differenza di diametro tra il peperoni dolce più grande e il peperoni dolce più piccolo , nello stesso imballaggio , non deve superare i 20 mm .

La larghezza dei frutti non deve essere inferiore a :

i ) peperoni dolci lunghi ( appuntiti ) 30 mm ;

iii ) peperoni dolci quadrati , senza punta : 50 mm ;

iii ) peperoni dolci quadrati appuntiti ( trottola : 40 mm ;

iv ) peperoni dolci di forma appiattita ( topepo ) : 55 mm .

La calibrazione non è obbligatoria per la categoria « II » , purchù siano rispettati i calibri minimi .

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai « Peperoncini » ( prodotto a bacche mediamente lunghe e sottili , derivato da particolari razze del Capsicum annuum L . var . longum ) . Questi devono avere una lunghezza superiore a 5 cm .

IV . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti ai requisiti della categoria di appartenenza sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro , riferite al contenuto di ogni imballagio .

A . Tolleranze di qualità

Categoria « I » :

10 % in numero o peso di peperoni dolci non rispondenti alle caratteristiche della categoria , ma conformi a quelle della categoria « II » o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria .

Categoria « II » :

10 % in numero o peso di peperoni dolci non rispondenti alle caratteristiche della categoria nù alle caratteristiche minime , esclusi i prodotti in putrefazione , con ammaccature pronunciate o con screpolature non cicatrizzate .

B . Tolleranze di calibro

Categoria « I » :

10 % in numero o peso di peperoni dolci non rispondenti al calibro dichiarato , ma non superiori a detto calibro in misura eccedente i 5 mm ; nell ' ambito di tale tolleranza è ammesso solo il 5 % di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto .

Categoria « II » :

- Peperoni dolci calibrati : 10 % in numero o peso di peperoni dolci non rispondenti al calibro dichiarato , ma non superiori nù inferiori a detto calibro in misura eccedente i 5 mm ; nell ' ambito di tale tolleranza è ammesso solo il 5 % di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto .

- Peperoni dolci non calibrati : 5 % in numero o peso di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto , entro un limite di 5 mm .

V . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESENTAZIONE

A . Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo , composto solamente di peperoni dolci della origine , varietà o tipo commerciale , qualità calibro ( se il prodotto è calibrato ) e , quando si tratti della categoria « I » , dello stesso colore e stato di maturazione .

Nel caso di prodotti calibrati , i peperoni dolci del tipo lungo devono essere sufficientemente uniformi anche per quanto riguarda la lunghezza ; lo strato superiore di ogni imballaggio deve rappresentare il contenuto dell ' intero imballaggio .

B . Condizionamento

I peperoni devono essere impaccati in modo da essere adeguatamente protetti . I materiali e , particolare , la carta usata all ' interno dell ' imballaggio devono essere nuovi , puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti . L ' uso di materiali e più specialmente di carta o marchi con indicazion commerciali è autorizzato , purchù la stampa o l ' etichettatura siano effettuate con inchiostro o colla non tossici .

L ' imballaggio non deve contenere corpi estranei .

VI . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDICAZIONI ESTERNE

Su ogni imballaggio devono essere apposte , in caratteri raggruppati su uno stesso lato , leggibili , indelebili e visibili dall ' esterno , le seguenti indicazioni :

A . Identificazione

Impaccatore e/o speditore * Nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale *

B . Natura del prodotto

- « Peperoni dolci » se il contenuto non è visibile dall ' esterno ,

- tipo commerciale ( « lunghi » , « quadrati senza punta » , « quadrati appuntiti » , « appiattiti » ) o nome delle varietà se il contenuto non è visibile dall ' esterno .

Per il prodotti « peperoncini » l ' indicazione di questa denominazione è obbligatoria in ogni caso .

C . Origine del prodotto

Paese d ' origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale , regionale o locale .

D . Caratteristiche commerciali

- Categoria ,

- calibro ( espresso dai diametri minimo e massimo se i frutti sono calibrati o con la dicitura « non calibrati » se non è applicata la calibrazione ) ,

- peso o numero di pezzi ( facoltativo ) .

E . Marchio ufficiale di controllo ( facoltativo ) .