Regolamento (CEE) n. 2397/76 della Commissione, del 1° ottobre 1976, che stabilisce le norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci
Gazzetta ufficiale n. L 270 del 02/10/1976 pag. 0013 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0126
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0045
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0045
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2397/76 DELLA COMMISSIONE del 1° ottobre 1976 che stabilisce le norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 795/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 2 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 795/76 ha aggiunto i pimenti o peperoni dolci all ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 , che elenco i prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco per i quali sono stabilite norme di qualità ; considerando che è pertanto necessarie definire norme di qualità anche per il prodotti in questione ; considerando che le norme di qualità sono applicabili in tutte le fasi della commercializzazione ; che il trasporto su grande distanza , il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alterazioni , dovute all ' evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità ; che occorre tener conto di siffatte alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi della commercializzazione successive a quella della spedizione ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo unico 1 . Le norme di qualità relative ai pimenti o peperoni dolci ( sottovoce 07.01 S della tariffa doganale comune ) figurano nell ' allegato del presente regolamento . 2 . Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione , alle condizioni definite dal regolamento ( CEE ) n . 1035/72 . Tuttavia , nelle fasi successive a quella della spedizione , i prodotti possono presentare , rispetto alle prescrizioni delle norme : - una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore , - lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità . 3 . Le norme si applicano dal 1° gennaio 1977 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 1° ottobre 1976 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 93 dell ' 8 . 4 . 1976 , pag . 6 . ALLEGATO NORME DI QUALITÀ PER PIMENTI O PEPERONI DOLCI I . DEFINIZIONE DEL PRODOTTO La presente norma si applica ai pimenti o peperoni dolci in appresso denominati « peperoni dolci » delle varietà ( cultivars ) derivate dal Capsicum annuum L . , destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco ; sono esclusi i peperoni dolci destinati alla trasformazione industriale . II . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche di qualità che i peperoni dolci devono presentare dopo condizionamento ed imballagio . A . Caratteristiche minime In tutte le categorie , salve restando le disposizioni particolari stabilite per ciascuna categoria e le tolleranze ammesse , i peperoni dolci debbono essere : - interi , - di aspetto fresco , - sani ; sono comunque esclusi i prodotti in putrefazione o con alterazioni tali da renderli impropri al consumo , - puliti , praticamente privi di sostanze estranee visibili , - bene sviluppati , - esenti da danni prodotti dal gelo , - privi di lesioni non cicatrizzate , - esenti da bruciature prodotte dal sole ( salvo restando il disposto del capitolo B , classificazione ii ) ) , - muniti di peduncolo , - privi di umidità esterna anormale , - esenti da odori e/o sapori estranei . Il grado di sviluppo e lo stato dei peperoni dolci devono essere tali che , dopo il trasporto e le operazioni ad esso connesse , essi giungano nel luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti . B . Classificazione I peperoni dolci sono classificati nelle due categorie sotto definite : i ) Categoria « 1 » I peperoni dolci classificati in questa categoria debbono essere di buona qualità . Inoltre essi devono essere : - consistenti , - di forma , sviluppo e colore normali della varietà , tenuto conto del grado di maturazione , - muniti di peduncolo che può essere leggermente danneggiato o tagliato , purchù il calice risulti integro , - praticamente esenti da macchie . ii ) Categoria « II » In questa categoria sono compresi peperoni dolci che non possono essere classificati nella categoria « 1 » , ma che soddisfano i requisiti minimi sopra definiti . Essi possono presentare i seguenti difetti , semprechù siano preservate le loro caratteristiche essenziali di qualità e di presentazione : - difetti di forma e di sviluppo , - bruciature prodotte dal sole o leggere ferite cicatrizzate che non superino , per singolo esemplare , un cm² quando siano misurabili in superficie e 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata , - leggere screpolature secche e superficiali , la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm , - minore consistenza , ma non appassimento , Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato . III . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALIBRAZIONE Il calibro è determinato dal diametro ( larghezza ) massimo normale all ' asse dei peperoni dolci . Per « larghezza » dei peperoni dolci di forma appiattita ( topepo ) , si deve intendere il diametro massimo della sezione equatoriale . Per i prodotti calibrati , la differenza di diametro tra il peperoni dolce più grande e il peperoni dolce più piccolo , nello stesso imballaggio , non deve superare i 20 mm . La larghezza dei frutti non deve essere inferiore a : i ) peperoni dolci lunghi ( appuntiti ) 30 mm ; iii ) peperoni dolci quadrati , senza punta : 50 mm ; iii ) peperoni dolci quadrati appuntiti ( trottola : 40 mm ; iv ) peperoni dolci di forma appiattita ( topepo ) : 55 mm . La calibrazione non è obbligatoria per la categoria « II » , purchù siano rispettati i calibri minimi . Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai « Peperoncini » ( prodotto a bacche mediamente lunghe e sottili , derivato da particolari razze del Capsicum annuum L . var . longum ) . Questi devono avere una lunghezza superiore a 5 cm . IV . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TOLLERANZE Per i prodotti non rispondenti ai requisiti della categoria di appartenenza sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro , riferite al contenuto di ogni imballagio . A . Tolleranze di qualità Categoria « I » : 10 % in numero o peso di peperoni dolci non rispondenti alle caratteristiche della categoria , ma conformi a quelle della categoria « II » o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria . Categoria « II » : 10 % in numero o peso di peperoni dolci non rispondenti alle caratteristiche della categoria nù alle caratteristiche minime , esclusi i prodotti in putrefazione , con ammaccature pronunciate o con screpolature non cicatrizzate . B . Tolleranze di calibro Categoria « I » : 10 % in numero o peso di peperoni dolci non rispondenti al calibro dichiarato , ma non superiori a detto calibro in misura eccedente i 5 mm ; nell ' ambito di tale tolleranza è ammesso solo il 5 % di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto . Categoria « II » : - Peperoni dolci calibrati : 10 % in numero o peso di peperoni dolci non rispondenti al calibro dichiarato , ma non superiori nù inferiori a detto calibro in misura eccedente i 5 mm ; nell ' ambito di tale tolleranza è ammesso solo il 5 % di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto . - Peperoni dolci non calibrati : 5 % in numero o peso di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto , entro un limite di 5 mm . V . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESENTAZIONE A . Omogeneità Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo , composto solamente di peperoni dolci della origine , varietà o tipo commerciale , qualità calibro ( se il prodotto è calibrato ) e , quando si tratti della categoria « I » , dello stesso colore e stato di maturazione . Nel caso di prodotti calibrati , i peperoni dolci del tipo lungo devono essere sufficientemente uniformi anche per quanto riguarda la lunghezza ; lo strato superiore di ogni imballaggio deve rappresentare il contenuto dell ' intero imballaggio . B . Condizionamento I peperoni devono essere impaccati in modo da essere adeguatamente protetti . I materiali e , particolare , la carta usata all ' interno dell ' imballaggio devono essere nuovi , puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti . L ' uso di materiali e più specialmente di carta o marchi con indicazion commerciali è autorizzato , purchù la stampa o l ' etichettatura siano effettuate con inchiostro o colla non tossici . L ' imballaggio non deve contenere corpi estranei . VI . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDICAZIONI ESTERNE Su ogni imballaggio devono essere apposte , in caratteri raggruppati su uno stesso lato , leggibili , indelebili e visibili dall ' esterno , le seguenti indicazioni : A . Identificazione Impaccatore e/o speditore * Nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale * B . Natura del prodotto - « Peperoni dolci » se il contenuto non è visibile dall ' esterno , - tipo commerciale ( « lunghi » , « quadrati senza punta » , « quadrati appuntiti » , « appiattiti » ) o nome delle varietà se il contenuto non è visibile dall ' esterno . Per il prodotti « peperoncini » l ' indicazione di questa denominazione è obbligatoria in ogni caso . C . Origine del prodotto Paese d ' origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale , regionale o locale . D . Caratteristiche commerciali - Categoria , - calibro ( espresso dai diametri minimo e massimo se i frutti sono calibrati o con la dicitura « non calibrati » se non è applicata la calibrazione ) , - peso o numero di pezzi ( facoltativo ) . E . Marchio ufficiale di controllo ( facoltativo ) .