Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 06/08/1976 pag. 0001 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0047
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0047
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0095
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0095
++++ REGOLAMENTO ( CECA , CEE , EURATOM ) N . 1859/76 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1976 che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il regolamento ( CEE ) n . 377/75 del Consiglio , del 10 febbraio 1975 , relativo all ' istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ( 1 ) , in particolare l ' articolo 13 , vista la proposta della Commissione , considerando che spetta al Consiglio adottare , su proposta della Commissione , le disposizioni relative al personale del Centro , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 1 . Il presente regime si applica : - al direttore e al direttore aggiunto del Centro , - all ' agente del Centro , - all ' agente locale del Centro . 2 . È considerato agente del Centro , ai sensi del presente regime , l ' agente assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata al bilancio del Centro . 3 . È considerato agente locale ; ai sensi del presente regime , l ' agente assunto , conformemente agli usi locali , per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego non previsto nella tabella degli organici allegata al bilancio del Centro e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nel bilancio . 4 . Il direttore , nominato dalla Commissione delle Comunità europee , è assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata al bilancio del Centro , al fine di esercitare le funzioni di cui all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 337/75 . Il direttore aggiunto , nominato dalla Commissione delle Comunità europee , è assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata al bilancio del Centro , al fine di assistere il direttore e di sostituirlo in caso d ' assenza o d ' impedimento . 5 . Il direttore è abilitato a concludere i contratti di assunzione degli agenti di cui ai paragrafi 2 e 3 . Il presidente del consiglio di amministrazione del Centro è abilitato a stipulare i contratti d ' assunzione del direttore e del direttore aggiunto . TITOLO II DEGLI AGENTI DEL CENTRO CAPITOLO 1 Articolo 2 L ' assunzione di un agente può essere conclusa per una durata determinata o indeterminata . Il contratto concluso per una durata determinata non può superare cinque anni ; esso è rinnovabile . Articolo 3 Qualsiasi assunzione di agente può avere soltanto lo scopo di provvedere , alle condizioni previste dal presente titolo , alla copertura di un posto vacante contemplato nella tabella degli organici allegata al bilancio del Centro . Ogni posto vacante del quale sia stata decisa la copertura è oggetto di una pubblicità appropriata . Le modalità della pubblicità sono fissate dal consiglio di amministrazione . Articolo 4 Gli agenti sono ripartiti in quattro categorie , suddivise in gradi corrispondenti alle funzioni che essi devono esercitare . Gli agenti vengono inquadrati in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale . La corrispondenza tra le funzioni-tipo ed i gradi è stabilita nella seguente tabella : Categoria * Grado * Funzione-tipo * A * A 5 * Amministratore principale * * A6 e A7 * Amministratore * * A 8 * Amministratore aggiunto * B * B 1 * Assistente principale * * B 3 * Assistente * * B 5 * Assistente aggiunto * Categoria * Grado * Funzione-tipo * C * C 1 * Segretario principale e Commesso principale * * C 2 e C 3 * Segretario stenodattilografo e Commesso * * C 5 * Dattilografo e Commesso aggiunto * D * D 2 * Agente qualificato * * D 4 * Agente non qualificato * In base a questa tabella , il consiglio di amministrazione adotta , d ' intesa con la Commissione delle Comunità europee , la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni che comporta ciascuna funzionetipo . Articolo 5 Il contratto d ' assunzione dell ' agente deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all ' interessato . L ' agente assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado . Tuttavia , il direttore , per tener conto della formazione e dell ' esperienza professionale specifica dell ' interessato , può concedergli un abbuono di anzianità di scatto in tale grado ; tale abbuono non può essere superiore a quarantotto mesi . L ' assegnazione di un agente ad un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto di assunzione . Articolo 6 1 . È istituito un comitato del personale che esercita le attribuzioni previste dal presente regime . 2 . La composizione e le modalità di funzionamento di quest ' organo sono determinate dal consiglio di amministrazione in conformità dell ' allegato I . 3 . Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso il Centro e assicura un collegamento permanente tra quest ' ultimo e il personale . Coopera al buon funzionamento dei servizi , permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni . Il comitato porta a conoscenza del direttore qualsiasi difficoltà di carattere generale riguardante l ' interpretazione e l ' applicazione del presente regime . Può essere consultato ogni qualvolta si presentino difficoltà di tale natura . Il comitato sottopone al direttore ogni suggerimento relativo all ' organizzazione e al funzionamento dei servizi e ogni proposta intesa a migliorare le condizioni di lavoro e , in genere , le condizioni di vita del personale . 4 . L ' agente titolare di un contratto di durata superiore a un anno o indeterminata è elettore ed eleggibile in seno al comitato del personale . È altresì elettore l ' agente titolare di un contratto di durata inferiore ad un anno che sia in servizio da almeno sei mesi . CAPITOLO 2 Doveri e diritti Articolo 7 L ' agente deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente il Centro , senza chiedere nù accettare istruzioni da alcun governo , autorità , organizzazione o persona estranei al Centro . Senza l ' autorizzazione del direttore , l ' agente non può accettare da un governo , nù da enti o persone estranei al Centro , onorificenze , decorazioni , favori , doni , compensi di qualsiasi natura , salvo che per servizi resi , sia prima della sua assunzione , sia nel corso di un congedo per servizio militare o nazionale , e a motivo di tali servizi . Articolo 8 L ' agente deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e , in particolare , dall ' esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione . L ' agente non può esercitare un ' attività esterna neppure a titolo gratuito . Articolo 9 Qualora il coniuge di un agente eserciti un ' attività lucrativa a titolo professionale , l ' agente deve farne dichiarazione al direttore . Quanto tale attività sia incompatibile con quella dell ' agente e quando quest ' ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine , il direttore decide se l ' agente viene mantenuto nelle sue funzioni . Articolo 10 L ' agente che nell ' esercizio delle sue funzioni debba esprimere un parere su un affare , alla cui trattazione o soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza , è tenuto ad informarne il direttore . Articolo 11 L ' agente che sia candidato ad un mandato parlamentare deve chiedere un ' aspettativa senza assegni per un periodo che non può superare i tre mesi . Il direttore prende in esame la situazione dell ' agente eletto . A seconda dell ' importanza di tale funzione e dei doveri che essa comporta per il titolare , il direttore decide se l ' agente rimane in attività di servizio o se debba invece chiedere un ' aspettativa senza assegni . In quest ' ultimo caso , l ' aspettativa ha una durata pari a quella del mandato dell ' agente . Articolo 12 Dopo la cessazione dal servizio , l ' agente è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell ' accettare determinate funzioni o determinati vantaggi . Articolo 13 L ' agente è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell ' esercizio o in occasione dell ' esercizio delle sue funzioni ; non deve in alcun modo comunicare , a persona non qualificata ad averne conoscenza , documenti o informazioni non ancora resi pubblici . Anche dopo la cessazione dal servizio egli è tenuto ad osservare tale dovere . L ' agente non deve pubblicare nù far pubblicare , solo o in collaborazione , scritti il cui oggetto riguardi l ' attività del Centro , senza autorizzazione del direttore . L ' autorizzazione può essere negata solo quando la pubblicazione prevista sia di natura tale da compromettere gli interessi del Centro . Articolo 14 Tutti i diritti derivanti da lavori fatti dall ' agente nell ' esercizio delle" sue funzioni appartengono al Centro . Articolo 15 Senza l ' autorizzazione del direttore , l ' agente non può , a nessun titolo , deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio . L ' autorizzazione può esser negata soltanto quando lo richiedano gli interessi del Centro a semprechù da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per l ' agente interessato . Anche dopo la cessazione dal servizio l ' agente è tenuto ad osservare tale dovere . Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli agenti o ex agenti chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in un procedimento che riguardi un agente o un ex agente del Centro . Articolo 16 L ' agente deve risiedere nel luogo ove ha sede l ' ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l ' adempimento delle sue funzioni . Articolo 17 L ' agente , qualunque sia il suo posto gerarchia , deve assistere e consigliare i suoi superiori ; è responsabile dell ' esecuzione dei compiti che gli sono affidati . L ' agente incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell ' autorità conferitagli e dell ' esecuzione degli ordini da lui dati . La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera dalle sue responsabilità . L ' agente , ove consideri un ordine ricevuto irregolare , o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi , deve , eventualmente per iscritto , esprimere la propria opinione al suo superiore gerarchico . Se quest ' ultimo conferma l ' ordine per iscritto , l ' agente deve eseguirlo , a meno che esso non sia contrario alla legge penale . Articolo 18 L ' agente può esser tenuto a risarcire , in tutto o in parte , il danno subito dal Centro per colpa personale grave da lui commessa nell ' esercizio o in occasione dell ' esercizio o in occasione dell ' esercizio delle sue funzioni . La decisione motivata è presa dal direttore , secondo la procedura prescritta in materia disciplinare . La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione . Articolo 19 I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti sono attribuiti nell ' esclusivo interesse del Centro . Fatte salve le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee , gli interessati non sono dispensati dall ' adempimento dei loro obblighi privati , nù dall ' osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore . Articolo 20 Il Centro assiste l ' agente , in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce , oltraggi , ingiurie , diffamazioni , attentati contro la persona o i beni di cui l ' agente o i suoi familiari siano oggetto , a motivo della sua qualità e delle sue funzioni . Esso risarcisce solidalmente l ' agente dei danni subiti in conseguenza di tali fatti , semprechù egli , intenzionalmente o per negligenza grave , non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile . Esso facilita il perfezionamento professionale dell ' agente , compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai suoi interessi . Articolo 21 Gli agenti fruiscono del diritto du associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali . Articolo 22 L ' agente può presentare un ' istanza al direttore . Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente regime deve essere immediatamente comunicata per iscritto all ' agente interessato ; quelle prese a suo carico devono essere motivate . Le singole decisioni relative alla posizione amministrativa di un agente sono immediatamente affisse negli edifici del Centro . CAPITOLO 3 Condizioni di assunzione Articolo 23 1 . L ' assunzione degli agenti deve assicurare al Centro la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza , rendimento e integrità , assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee . Gli agenti sono scelti senza distinzione di razza , di religione o di sesso . Nessuna funzione deve essere riservata ai cittadini di un determinato Stato membro . 2 . Per essere assunto come agente , occorre possedere i seguenti requisiti : a ) essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità , salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal consiglio di amministrazione e godere dei diritti politici ; b ) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari ; c ) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere ; d ) essere fisicamente idoneo all ' esercizio delle funzioni ; e ) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità europee e una conoscenza soddisfacente di un ' altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere . Articolo 24 Prima di essere assunto , l ' agente è sottoposto a una visita di un medico designato dal Centro , per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall ' articolo 23 , paragrafo 2 , lettera d ) . Articolo 25 L ' agente può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i sei mesi . Al termine del periodo di prova , viene risolto il contratto d ' assunzione dell ' agente che non abbia dato prova di qualità professionali sufficienti . In questo caso , l ' agente fruisce di un ' indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di prova compiuto . CAPITOLO 4 Condizioni di lavoro Articolo 26 Gli agenti in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione del Centro . La durata normale del lavoro non può tuttavia superare le quarantadue ore settimanali , effettuate conformemente all ' orario generale stabilito dal direttore . Articolo 27 L ' agente può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro ; il lavoro notturno , domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dal direttore . Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un agente non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi . Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti delle categorie A e B non danno diritto nù a compensazione nù a retribuzione . Alle condizioni fissate dall ' allegato II , le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti delle categorie C e D danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero , qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel mese successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate , al versamento di una retribuzione . Articolo 28 L ' agente ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di ventiquattro giorni lavorativi e ad un massimo di trenta conformemente ad una regolamentazione che verrà fissata dal consiglio di amministrazione d ' accordo con la Commissione della Comunità europee , previa consultazione del comitato del personale . Oltre a tale congedo , egli può ottenere , a titolo eccezionale e a sua domanda , un congedo straordinario . Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate dall ' allegato III . Articolo 29 Indipendentemente dai congedi previsti all ' articolo 28 , le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto , su presentazione di un certificato medico , a un congedo di maternità che ha inizio sei settimane prima della data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina otto settimane dopo la data del parto ; tale congedo non può essere inferiore a quattordici settimane . Articolo 30 1 . L ' agente che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o d ' infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia retribuito . L ' interessato deve informare il più presto possibile il centro del suo impedimento , precisando il luogo in cui si trova ; A partire dal quarto giorno di assenza , deve presentare un certificato medico . Può essere sottoposto a qualsiasi controllo medico disposto dal Centro . Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano , nello spazio di dodici mesi , un totale di dodici giorni , il direttore prende una decisione in base al parere di un medico designato dal Centro , dopo aver preso atto del parere di un medico indicato dall ' interessato . Il beneficio del congedo di malattia retribuito è tuttavia limitato alla durata dei servizi compiuti dall ' agente con un minimo di un mese . Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell ' interessato . Allo scadere dei suddetti termini , l ' agente il cui contratto d ' assunzione non venga risolto nonostante non possa ancora riprendere servizio viene collocato in aspettativa senza assegni . Tuttavia , l ' agente colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto in occasione dell ' esercizio delle sue funzioni continua a percepire , durante tutto il periodo della sua incapacità al lavoro , la retribuzione integrale finchù non sia ammesso ad avvalersi dei diritti previsti in materia dalla legislazione nazionale applicabile a norma dell ' articolo 38 . 2 . L ' agente deve sottoporsi ogni anno ad una visita medica preventiva presso un medico designato dal Centro , oppure presso un medico di sua scelta . In quest ' ultimo caso , gli onorari del medico sono a carico del Centro fino a concorrenza dell ' ammontare massimo fissato dal consiglio di amministrazione . Articolo 31 Salvo in caso di malattia o d ' infortunio , l ' agente non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico . Fatta salva l ' eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare , ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell ' interessato . L ' agente , qualora abbia esaurito tale congedo , perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente . L ' agente che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio deve ottenere la preventiva autorizzazione dal direttore . Articolo 32 L ' elenco dei giorni festivi viene fissato dal consiglio di amministrazione d ' accordo con la Commissione delle Comunità europee , previa consultazione del comitato del personale . Articolo 33 A titolo eccezionale , l ' agente può ottenere , a domanda , un 'aspettativa senza assegni per impellenti motivi di natura personale . Il direttore stabilisce la durata dell ' aspettativa che non può superare il quarto del periodo di servizio compiuto dall ' interessato nù essere superiore a tre mesi . La durata dell ' aspettativa di cui al primo comma non è presa in considerazione per l ' applicazione delle disposizioni dell ' articolo 35 , secondo comma . Articolo 34 L ' agente richiamato alle armi è collocato in aspettativa e gode della retribuzione integrale per una durata pari al periodo di servizio compiuto e al massimo per tre mesi . Allo scadere di questo periodo , l ' agente beneficia per la durata del richiamo alle armi e per un massimo della metà del servizio compiuto , di un ' indennità pari a un terzo dello stipendio base . Allo scadere di questo nuovo periodo , l ' agente è collocato in aspettativa senza assegni . Tuttavia , i versamenti previsti dal primo comma sono ridotti dell ' ammontare della paga militare percepita dall ' interessato durante il periodo corrispondente . CAPITOLO 5 Retribuzione e rimborso spese Articolo 35 L ' agente ha diritto di percepire , alle condizioni fissate dall ' allegato IV , la retribuzione relativa al suo grado e scatto . L ' agente che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado . Articolo 36 In caso di decesso di un agente , il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso . Articolo 37 L ' agente ha diritto , alle condizioni fissate dall ' allegato IV , al rimborso delle spese sostenute in occasione dell ' entrata in servizio , della risoluzione del contratto , nonchù delle spese sostenute nell ' esercizio o in occasione dell ' esercizio delle sue funzioni . CAPITOLO 6 Sicurezza sociale Articolo 38 1 . Per la copertura dei rischi di malattia , d ' infortunio , d ' invalidità e di decesso e per consentire all ' interessato di costituirsi una pensione d ' anzianità , l ' agente è soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro sul cui territorio svolge la sua attività . Egli può tuttavia optare fra l ' applicazione delle legislazione di detto Stato membro e l ' applicazione della legislazione dello Stato membro alla quale è stato da ultimo assoggettato ovvero dello Stato membro di cui è cittadino per quanto concerne le disposizioni che non siano quelle relative agli assegni familiari , la cui concessione è disciplinata nell ' allegato IV . Tale diritto di opzione , che può essere esercitato una sola volta in un termine di sei mesi successivi alla data della conclusione del contratto di assunzione o dell ' entrata in vigore del presente regolamento , si acquisisce alla data di entrata in servizio . Il Centro assume l ' onere dei contributi a carico del datore di lavoro previsti dalla legislazione applicabile , quando l ' agente è iscritto ad un regime obbligatorio di sicurezza sociale oppure i due terzi dei contributi richiesti all ' interessato quando l ' agente continua a rimanere iscritto , a titolo volontario , al regime nazionale di sicurezza sociale da cui dipendeva prima di entrare al servizio del Centro , oppure quando si iscrive , a titolo volontario , ad un regime nazionale di sicurezza sociale . 2 . Qualora non possa essere applicato il paragrafo 1 , l ' agente è assicurato , a carico del Centro e fino a concorrenza dei due terzi di cui al paragrafo 1 , contro i rischi di malattia , d ' infortunio , d ' invalidità e di decesso , nonchù al fine di consentirgli la costituzione di una pensione d ' anzianità . Le condizioni d ' applicazione della presente disposizione sono stabilite dal consiglio di amministrazione , previo parere del comitato del personale . Articolo 39 1 . Per la nascita di un figlio , all ' agente spetta un assegno di 7 000 FB . 2 . L ' assegno previsto al paragrafo 1 spetta anche in caso d ' interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi . 3 . L ' agente beneficiario dell ' assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura che egli stesso o il coniuge percepiscono da altra fonte per lo stesso figlio . Tali assegni vengono detratti dall ' importo dell ' assegno di natalità . Qualora il padre e la madre siano agenti del centro , l ' assegno viene corrisposto soltanto alla madre . Articolo 40 In caso di decesso di un agente , il Centro assume l ' onere delle spese per il trasporto della salma fino al luogo d ' origine dell ' agente . Articolo 41 Possono essere concessi doni , prestiti o anticipazioni ad un agente , che si trovi in una situazione particolarmente difficile , soprattutto a seguito di malattia grave o di lunga durata o a motivo della sua situazione familiare . Tali disposizioni sono applicabili per analogia anche all ' ex agente dopo la scadenza del contratto , quando sia diventato inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata o ad infortunio intervenuti nel corso dell ' impiego e giustifichi di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale . CAPITOLO 7 Ripetizione dell ' indebito Articolo 42 Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione , se il beneficiario ha avuto conoscenza dell ' irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene . CAPITOLO 8 Mezzi di ricorso Articolo 43 1 . Qualsiasi persona cui si applica il presente regime può presentare al direttore una domanda che l ' inviti a prendere a suo riguardo una decisione . Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all ' interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda . Alla scadenza di tale termine , la mancanza di risposta alla demanda va considerata come decisione implicita di rigetto , che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2 . 2 . Qualsiasi persona a cui si applica il presente regime può presentare al consiglio di amministrazione un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio , sia che il direttore abbia preso una decisione , sia che egli non abbia preso una misura imposta dal regime . Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi . Tale termine decorre : - dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l ' interessato ne prende conoscenza , se si tratta di misura di carattere individuale ; tuttavia , se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario , il termine decorre , nei riguardi di detta persona , dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e , comunque , al più tardi dal giorno della pubblicazione ; - a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta , se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto dei una demanda presentata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 . Il consiglio di amministrazione notifica la propria decisione debitamente motivata all ' interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo . Alla scadenza di tale termine , la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto , che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell ' articolo 44 . 3 . Per quanto riguarda agli agenti , la domanda ed il reclamo devono essere inoltrati per via gerarchica , salvo quando riguardino il superiore gerarchico diretto dell ' agente . In tal caso , essi possono essere presentati direttamente all ' autorità immediatamente superiore . Articolo 44 1 . La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia fra il Centro ed una delle persone indicate nel presente regime circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona , ai sensi dell ' articolo 43 , paragrafo 2 . Nelle controversie di carattere pecuniario , la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito . 2 . Un ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee è ricevibile soltanto se : - il consiglio di amministrazione ha ricevuto un reclamo ai sensi dell ' articolo 43 , paragrafo 2 , nel termine ivi previsto ; - tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto . 3 . Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi . Tale termine decorre : - dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo ; - dalla data di scadenza del termine di risposta , quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell ' articolo 43 , paragrafo 2 ; tuttavia , quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto , ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia , quest ' ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto . 4 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 , l ' interessato , dopo aver presentato al consiglio di amministrazione un reclamo ai sensi dell ' articolo 43 , paragrafo 2 , può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia , purchù ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell ' esecuzione dell ' atto contestato o delle misure provvisorie . In tale caso , la procedura relativa al principale davanti alla Corte di giustizia è sospesa fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto . 5 . I ricorsi di cui al presente articolo vengono istruiti e risolti secondo le norme previste dal regolamento di procedura stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee . CAPITOLO 9 Risoluzione del contratto Articolo 45 Il contratto dell ' agente si risolve , oltre che per decesso : 1 . per i contratti a tempo determinato : a ) alla data stabilita nel contratto ; b ) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto , se in esso è prevista una clausola che dia all ' agente o al Centro la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza . Il termine di preavviso non può superare i tre mesi ; c ) alla fine del mese in cui l ' agente raggiunge l ' età di 65 anni . In caso di risoluzione del contratto da parte del Centro , l ' agente ha diritto ad un ' indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso fra la data di cessazione dal servizio e quella di scadenza del contratto . 2 . per i contratti a tempo indeterminato : a ) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto ; il preavviso non può essere inferiore a due giorni per ogni mese di servizio prestato , con un minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi . Tuttavia , il periodo di preavviso non può aver inizio durante un congedo di maternità o di malattia , purchù quest ' ultimo non superi i tre mesi . È inoltre sospeso per la durata di tali congedi , nei limiti suddetti ; b ) alla fine del mese in cui l ' agente raggiunge l ' età di 65 anni . Articolo 46 Il contratto , sia a tempo determinato , sia a tempo indeterminato : 1 . deve essere risolto dal Centro senza preavviso , in caso di chiamata alle armi dell ' agente ; 2 . può essere risolto dal Centro senza preavviso : a ) alla fine del periodo di prova , alle condizioni previste dall ' articolo 25 , secondo comma ; b ) fatte salve le disposizioni dell ' articolo 11 , in caso di nomina dell ' agente a pubbliche funzioni , se il direttore ritiene che il mandato pubblico dell ' agente sia incompatibile con l ' esercizio normale delle sue funzioni presso il Centro ; c ) nel caso in cui l ' agente non risponda più alle condizioni previste dall ' articolo 23 , paragrafo 2 , lettere a ) o d ) ; d ) nel caso in cui l ' agente non possa riprendere le sue funzioni alle fine del congedo di maternità retribuito previsto dall ' articolo 30 . L ' agente beneficia in tal caso di un ' indennità pari allo stipendio base ed agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato . Articolo 47 1 . Il contratto può essere risolto senza preavviso per motovi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l ' agente , commessa volontariamente o per negligenza . La decisione motivata è presa dal direttore ; l ' interessato viene messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa . 2 . In questo caso , il direttore può decidere di privare l ' interessato , del tutto o in parte , del diritto all ' indennità di nuova sistemazione previsto dall ' allegato IV . Articolo 48 1 . Il contratto di un agente deve essere risolto dal Centro senza preavviso non appena il direttore costati : a ) che l ' interessato , al momento della sua assunzione , ha intenzionalmente fornito false informazioni relative alle proprie attitudini professionali o alle condizioni previste dall ' articolo 23 , paragrafo 2 e b ) che queste false informazioni sono state determinanti per l ' assunzione dell ' interessato . 2 . In tal caso , la risoluzione viene pronunciata dal direttore , sentito l ' interessato . L ' agente deve immediatamente abbondonare le proprie funzioni . Si applicano le disposizioni dell ' articolo 47 , paragrafo 2 . TITOLO III DEGLI AGENTI LOCALI Articolo 49 Fatte salve le disposizioni del presente titolo , le condizioni d ' impiego degli agenti locali , segnatamente per quanto riguarda : a ) le modalità della loro assunzione e della risoluzione del loro contratto , b ) i congedi , c ) la loro retribuzione , sono stabilite dal consiglio di amministrazione d ' accordo con la Commissione delle Comunità europee , in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella località in cui l ' agente locale deve esercitare le proprie funzioni . Articolo 50 In materia di sicurezza sociale , il Centro assume gli oneri che , in base alla regolamentazione esistente nella località in cui l ' agente locale deve esercitare le proprie funzioni , spettano ai datori di lavoro . Articolo 51 Le controversie tra il Centro e l ' agente locale sono sottoposte alla giurisdizione competente in base alla legislazione in vigore nella località in cui l ' agente locale esercita le proprie funzioni . Articolo 52 L ' agente locale titolare di un contratto di durata superiore ad un anno o di durata indeterminata è elettore ed eleggibile in seno al comitato del personale . È altresì elettore l ' agente locale titolare di un contratto di durata inferiore ad un anno che sia in servizio da almeno sei mesi . TITOLO IV IL DIRETTORE E IL DIRETTORE AGGIUNTO Articolo 53 1 . Fatto salvo l ' articolo 54 , le disposizioni applicabili al direttore e al direttore aggiunto sono fissate dal consiglio di amministrazione . 2 . Il direttore aggiunto assiste il direttore e lo sostituisce in caso d ' assenza o d ' impedimento . Articolo 54 Le disposizioni di cui agli articoli 3 , 7 , 8 , 10 , 12 , 13 , 15 , 16 , 18 , 19 , 20 e 21 relative ai doveri e diritti nonchù quelle di cui agli articoli 43 e 44 relative ai mezzi di ricorso sono applicabili , per analogia , anche al direttore e al direttore aggiunto . TITOLO V PRIVILEGI E IMMUNITÀ Articolo 55 Gli articoli 12-16 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono applicabili all ' agente del centro nonchù al direttore e al direttore aggiunto . Gli agenti locali beneficiano delle disposizioni di cui all ' articolo 12 , lettera a ) , di detto protocollo . TITOLO VI REGIME FISCALE Articolo 56 Il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 260/68 del Consiglio , del 29 febbraio 1968 , relativo alle condizioni e alla procedura d ' applicazione dell ' imposta a profitto delle Comunità europee ( 2 ) , è applicabile , per analogia , anche all ' agente del Centro nonchù al direttore e al direttore aggiunto . L ' imposta è riscossa dal Centro mediante ritenuta diretta . Il gettito dell ' imposta è iscritto come entrata nel bilancio delle Comunità europee . TITOLO VII DISPOSIZIONE FINALE Articolo 57 Le disposizioni generali di esecuzione del presente regime sono adottate dal consiglio di amministrazione d ' accordo con la Commissione delle Comunità europee , su proposta del direttore e previa consultazione del Comitato del personale . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 29 giugno 1976 . Per il Consiglio Il Presidente G . THORN ( 1 ) GU n . L 39 del 13 . 2 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 8 . ALLEGATO I COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEL PERSONALE Articolo unico Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti , eletti per due anni . Tuttavia , la Fondazione può decidere di fissare una durata più breve del mandato , che non può comunque essere inferiore a un anno . Le condizioni di elezione al comitato del personale sono stabilite dall ' assembla generale degli agenti assegnati alla relativa sede di servizio . Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto . La composizione del comitato del personale deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di agenti . La validità delle elezioni al comitato del personale è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori . Tuttavia , se il numero legale non è stato raggiunto , le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori . Le funzioni assunte dai membri del comitato del personale nonchù dagli agenti che facciano parte di organi creati dalla Fondazione sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere . Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell ' esercizio delle predette funzioni . ALLEGATO II MODALITÀ PER LA COMPOSIZIONE E LA RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO Articolo 1 Entro i limiti fissati dall ' articolo 27 del regime , le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti delle categorie C e D danno diritto a compensazione o a retribuzione , alle seguenti condizioni : a ) ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a una compensazione mediante la concessione di un ' ora di tempo libero ; tuttavia , se l ' ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo , essa è compensata mediante la concessione di un ' ora e mezza di tempo libero ; il riposo di compensazione è accordato , tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell ' interessato ; b ) se le esigenze di servizio non hanno consentito la concessione della compensazione , entro la fine del mese successivo a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario , il direttore autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,72 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario , a norma della lettera a ) ; c ) per ottenere la compensazione o la retribuzione di un ' ora di lavoro straordinario , è necessario che la prestazione del servizio straordinario sia stata superiore a 30 minuti . Articolo 2 Il tempo necessario per recarsi nel luogo di missione non può essere considerato come lavoro straordinario ai sensi del presente allegato . Le ore di lavoro effettuate nel luogo di missione che superino il numero normale possono essere compensate o eventualmente retribuite con decisione del direttore . Articolo 3 In deroga agli articoli 1 e 2 , le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di agenti delle categorie C e D , che lavorano in condizioni particolari , possono essere retribuite mediante un ' indennità forfettaria , il cui importo e le cui modalità d ' attribuzione sono fissati dal consiglio di amministrazione , previo parere del comitato del personale . ALLEGATO III MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONGEDI Sezione 1 CONGEDO ORDINARIO Articolo 1 In occasione dell ' entrata in servizio e della risoluzione del contratto , la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio , la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni . Articolo 2 In congedo ordinario può essere usufruito in una o più volte , a scelta dell ' agente , compatibilmente con le esigenze di servizio . Tuttavia , deve essere di almeno due settimane consecutive . All ' agente che entra in servizio , il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza ; può essere autorizzato prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati . Articolo 3 Qualora l ' agente , durante il congedo ordinario , sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo , il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d ' incapacità debitamente comprovata da certificato medico . Articolo 4 Se l ' agente , per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio , non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell ' anno civile in corso , il congedo stesso viene riportato all ' anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni . L ' agente che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione , a titolo di compenso , di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio . All ' atto della cessazione dal servizio , viene effettuata una ritenuta , calcolata nel modo indicato al comma precedente , all ' agente che abbia beneficiato di un congedo ordinario che ecceda il numero dei giorni di cui aveva diritto al momento di lasciare il servizio . Articolo 5 Se l ' agente , per motivi di servizio , è richiamato durante il congedo ordinario , o se gli viene ritirata l ' autorizzazione al congedo , le spese debitamente giustificare sostenute in conseguenza gli sono rimborsate e gli sono concessi altri giorni il viaggio . Sezione 2 CONGEDI STRAORDINARI Articolo 6 All ' agente può essere concesso , a sua richiesta , oltre al congedo ordinario , un congedo straordinario . In particolare , nei casi qui di seguito previsti . Il congedo straordinario compete di diritto , nei limiti seguenti : - matrimonio dell ' agente : quattro giorni - trasloco dell ' agente : fino a due giorni - malattia grave del coniuge : fino a tre giorni - decesso del coniuge : quattro giorni - malattia grave di un ascendente : fino a due giorni - decesso di un ascendente : due giorni - nascita , matrimonio di un figlio : due giorni - malattia grave di un figlio : fino a due giorni - decesso di un figlio : quatro giorni Sezione 3 GIORNI PER IL VIAGGIO Articolo 7 La durata del congedo previsto nella precedente sezione 1 è maggiorata dei giorni per il viaggio , calcolati in base alla distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo da quello di servizio , alle seguenti condizioni : - tra 50 e 250 km : un giorni per l ' andata-ritorno , - tra 251 e 600 km : due giorni per l ' andata-ritorno , - tra 601 e 900 km : tre giorni per l ' andata-ritorno , - tra 901 e 1 400 km ; quattro giorni per l ' andata-ritorno , - tra 1 401 e 2 000 km : cinque giorni per l ' andata-ritorno , - oltre i 2 000 km : sei giorni per l ' andata-ritorno . In via eccezionale , possono essere concesse deroghe su richiesta giustifica dell ' interessato , se il viaggio di andata-ritorno non può essere effettuato entro i termini concessi . Per il congedo ordinario , il luogo del congedo ai sensi del presente articolo è il luogo d ' origine . Le disposizioni che precedono di applicano all ' agente la cui sede il servizio e il luogo d ' origine si trovano in Europa . Se la sede di servizio e/o il luogo d ' origine si trovana al di fuori dell ' Europa , i giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale , tenuto conto delle necessità . Nel caso di congedi straordinari previsti nella precedente sezione 2 , gli eventuali giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale , tenuto conto delle necessità . ALLEGATO IV DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE A AI RIMBORSI SPESE Sezione 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 La retribuzione comprende lo stipendio base , gli assegni familiari e le indennità . Articolo 2 La retribuzione dell ' agente è espressa in franchi belgi . Essa è pagata nella moneta del paese nel quale l ' agente presta servizio . La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965 . Articolo 3 Alla retribuzione dell ' agente espressa in franchi belgi viene attribuito , previa deduzione delle ritenute obbligatorie prevista dal presente regime o dai regolamenti adottati per la sua applicazione , un coefficiente correttore superiore , inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita esistenti nelle varie sedi di servizio . Detti coefficienti sono uguali a quelli fissati dal Consiglio delle Comunità europee in base alle disposizioni dell ' articolo 64 e dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , dello statuto dei funzionari delle Comunità europee . Articolo 4 Gli stipendi base mensili sono fissati , per ogni grado e scatto , conformemente alla seguente tabella : Gradi * Scatti * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * A 5 * 52 068 * 55 348 * 58 628 * 61 908 * 65 188 * 68 468 * 71 748 * 75 028 * A 6 * 44 538 * 47 120 * 49 702 * 52 284 * 54 866 * 57 448 * 60 030 * 62 612 * A 7 * 37 926 * 39 969 * 42 012 * 44 055 * 46 098 * 48 141 * 50 184 * 52 227 * A 8 * 33 193 * 34 644 * 36 095 * 37 546 * 38 997 * 40 448 * 41 899 * 43 350 * B 1 * 44 538 * 47 120 * 49 702 * 52 284 * 54 866 * 57 448 * 60 030 * 62 612 * B 3 * 31 528 * 33 141 * 34 754 * 36 367 * 37 980 * 39 593 * 41 206 * 42 819 * B 5 * 23 675 * 24 805 * 25 935 * 27 065 * 28 195 * 29 325 * 30 455 * 31 585 * C 1 * 27 443 * 28 679 * 29 915 * 31 151 * 32 387 * 33 623 * 34 859 * 36 095 * C 2 * 23 460 * 24 590 * 25 720 * 26 850 * 27 980 * 29 110 * 30 240 * 31 370 * C 3 * 21 687 * 22 655 * 23 623 * 24 591 * 25 559 * 26 527 * 27 495 * 28 463 * C 5 * 17 492 * 18 353 * 19 214 * 20 075 * 20 936 * 21 797 * 22 658 * 23 519 * D 2 * 18 140 * 19 054 * 19 968 * 20 882 * 21 796 * 22 710 * 23 624 * 24 538 * D 4 * 15 558 * 16 310 * 17 062 * 17 814 * 18 566 * 19 318 * 20 070 * 20 822 * Articolo 5 Le retribuzioni soggette agli stessi adeguamenti decisi dal Consiglio delle Comunità europee in materia di retribuzioni dei funzionari di tali Comunità . La Commissione delle Comunità europee è autorizzata a stabilire la tabella degli stipendi base , nonchù gli importi degli assegni familiari e delle indennità risultanti dagli adeguamenti summenzionati . Sezione 2 ASSEGNI FAMILIARI Articolo 6 1 . L ' assegno di famiglia è pari al 5 % dello stipendio base dell ' agente e non può essere inferiore a 1 276 FB . 2 . Ha diritto all ' assegno di famiglia : a ) l ' agente coniugato , b ) l ' agente vedovo , divorziato , separato legalmente o celibe , che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell ' articolo 7 , paragrafi 2 e 3 , c ) per decisione speciale e motivata del direttore , presa sulla base di documenti probanti , l ' agence che , pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a ) e b ) , assuma tuttavia realmente oneri di famiglia . 3 . Qualora il coniuge eserciti un ' attività a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti i 250 000 FB all ' anno , al lordo dell ' imposta , l ' agente che ha diritto all ' assegno di famiglia non percepisce tale assegno , salvo decisione speciale del direttore . Tuttavia , il diritto all ' assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico . 4 . Qualora , in virtù dei paragrafi 1 , 2 e 3 , due coniugi che si trovano al servizio della Fondazione abbiano entrambi diritto all ' assegno di famiglia , quest ' ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato . Articolo 7 1 . L ' agente che abbia uno o più figli a carico beneficia , alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 , di un assegno pari a 1 983 FB al mese per ogni figlio a carico . 2 . È considerato figlio a carico il figlio legittimo , naturale o adottivo dell ' agente o del coniuge , che sia effettivamente mantenuto dall ' agente . Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione . 3 . L ' assegno è concesso : a ) d ' ufficio , per il figlio che non ha ancora raggiunto l ' età di 18 anni ; b ) su richiesta motivata dell ' agente interessato , per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale . 4 . In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico , mediante decisione e motivata del direttore , adottato in base a documenti probanti , qualsiasi altra persona nei cui confronti l ' agente sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi . 5 . L ' assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento per tutta la durata di detta malattia o infermità . 6 . Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto ad un unico assegno per figli a carico , anche se il coniuge dell ' agente dipende da un ' istituzione delle Comunità europee . Articolo 8 L ' agente riceve un ' indennità scolastica pari all ' ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 1 772 FB al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento . Il diritto all ' indennità sorge il primo giorni del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiungere l ' età di 26 anni . Il massimale menzionato al primo comma è raddoppiato per : - l ' agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da una scuola europea o da un istituto d ' insegnamento nella sua lingua , purchù il figlio frequenti effettivamente un istituto d ' insegnamento distante almeno 50 km dalla sede di servizio ; - l ' agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua , purchù il figlio frequenti effettivamente un istituto d ' insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio e l ' agente sia beneficiario dell ' indennità di dislocazione ; quest ' ultima condizione non è richiesta se nello Stato dell ' agente non esiste un simile istituto . Articolo 9 1 . Gli agenti che percepiscono gli assegni familiari di cui alla presente sezione debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte ; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articolo 6 , 7 ed 8 . 2 . L ' assegno per figli a carico può raddoppiato , con decisione speciale è motivata del direttore adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che , in conseguenza di una menomazione mentale o fisica del figlio , l ' agente deve sopportare oneri gravosi . Sezione 3 INDENNITÀ DI DISLOCAZIONE Articolo 10 Un ' indennità di dislocazione pari al 16 % dell ' ammontare complessivo dello stipendio base , dell ' assegno di famiglia e dell ' assegno per figli a carico versati all ' agente , è concessa : a ) all ' agente : - che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato nel cui territorio europeo è situata la sede di servizio e , - che non ha , abitualmente , abitato o svolto la sua attività professionale principale nel territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio . Per l ' applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un ' organizzazione internazionale ; b ) all ' agente che , avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato nel cui territorio è situata la sede di servizio , ha abitato , durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio , fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall ' esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un ' organizzazione internazionale . L ' indennità di dislocazione non può essere inferiore a 3 543 FB al mese . Sezione 4 RIMBORSO SPESE A . Indennità di prima sistemazione ed indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio Articolo 11 1 . L ' agente assunto per una durata determinata di almeno un anno , o titolare di un contratto a tempo indeterminato , semprechù il direttore ritenga che debba compiere un periodo di servizio equivalente , beneficia , alle condizioni previste dal paragrafo 2 , di un ' indennità di prima sistemazione il cui importo è fissato , per una durata prevedibile di servizio : - pari o superiore a un anno ma inferiore a due anni a 1/3 * dell 'importo fissato nel seguente paragrafo 2 , lettera a ) * - pari o superiore a due anni ma inferiore a tre anni a 2/3 * * - pari o superiore a tre anni a 3/3 * * 2 . a ) L ' agente che soddisfi alle condizioni richieste per essere ammesso al beneficio dell ' indennità di dislocazione o che giustifichi di aver dovuto cambiare la residenza per soddisfare agli obblighi di cui all ' articolo 16 del regime , ha diritto ad un ' indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base , se trattasi di agente che abbia diritto all ' assegno di famiglia , pari ad un mese di stipendio base , se trattasi di agente che non abbia diritto a detto assegno . Qualora due coniugi agenti del Centro abbiano entrambi diritto all ' indennità di prima sistemazione , quest ' ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato . All ' indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio dell ' agente . b ) Un ' indennità di prima sistemazione di pari importo è versata al momento dell ' assegnazione ad una nuova sede di servizio all ' agente costretto a trasferire la sua residenza per soddisfare agli obblighi di cui all ' articolo 16 del regime . c ) L ' indennità di prima sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio dell ' agente , al momento dell ' assunzione o eventualmente al termine del periodo di prova , oppure alla data dell ' assegnazione ad una nuova sede di servizio . L ' indennità di prima sistemazione è versata diretto presentazione di documenti comprovanti l ' avvenuta sistemazione dell ' agente , come anche della famiglia se l ' agente ha diritto all ' assegno di famiglia , nella nuova sede di servizio . d ) All ' agente avente diritto all ' assegno di famiglia che non si stabilisce con la famiglia nella sede di servizio , viene corrisposta soltanto la metà dell ' indennità cui avrebbe normalmente diritto ; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia nella sede di servizio , purchù detta sistemazione avvenga nei termini di cui al successivo articolo 16 , paragrafo 4 . Se la sistemazione non ha avuto luogo e de l ' agente è assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia , l ' agente non ha diritto ad un ' indennità di prima sistemazione . e ) L ' agente , che abbia percepito l ' indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio della Fondazione prima che sia trascorso un periodo di due anni dalla data della sua entrata in servizio , deve rimborsare al momento della cessazione dal servizio una parte dell ' indennità percepita , calcolata in proporzione al tempo non ancora trascorso del suddetto periodo . f ) L ' agente beneficiario dell ' indennità di prima sistemazione è tenuto e dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte : tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo . Articolo 12 1 . Al momento della risoluzione del contratto , l ' agente che adempia alle condizioni di cui all ' articolo 11 , paragrafo 1 , ha diritto ad un ' indennità pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di agente che abbia diritto all ' assegno di famiglia , pari ad un mese di stipendio base se trattasi di agente che non abbia diritto a detto assegno , a condizione di aver prestato servizio per quattro anni , e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione . Qualora due coniugi agenti della Fondazione abbiano entrambi diritto all ' indennità di nuova sistemazione , quest ' ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato . L ' agente che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto , senza tener conto delle frazioni d ' anno . Per il calcolo di tale periodo non sono presi in considerazione i periodi di aspettativa senza assegni . All ' indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per l ' ultima sede di servizio dell ' agente . 2 . In caso di decesso di un agente , l ' indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o , in sua mancanza , alle persone riconosciute a carico ai sensi dell ' articolo 7 , prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1 . 3 . Detta indennità è calcolata tenendo conto dello stato civile e dello stipendio dell ' agente alla data della risoluzione del contratto . 4 . L ' indennità è versata dietro documentazione dell ' avvenuta sistemazione dell ' agente e della famiglia in una località situata al oltre 70 km dalla sede di servizio o , se l ' agente è deceduto , dall ' avvenuta sistemazione della famiglia alle stesse condizioni . La nuova sistemazione dell ' agente o della famiglia dell ' agente deceduto deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio . Il termine di prescrizione non può essere opposto all ' avente diritto che sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza delle disposizioni che precedono . Articolo 13 Tuttavia , l ' indennità prevista dall ' articolo 11 e l ' indennità prevista dall ' articolo 12 non possono essere inferiori : - a 5 000 FB per l ' agente che abbia diritto all ' assegno di famiglia - a 3 000 FB per l ' agente che non abbia diritto a tale assegno . B . Spese di viaggio Articolo 14 1 . L ' agente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per se stesso , il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi : a ) in occasione dell ' entrata in servizio , dal luogo di assunzione alla sede di servizio ; b ) in occasione della risoluzione del contratto , dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo 3 . In caso di decesso di un agente , la vedova e le persone a carico hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio alle stesse condizioni . Le spese di viaggio comprendono altresì il prezzo delle eventuali prenotazioni di posto , nonchù quello del trasporto dei bagagli ed eventualmente le spese di albergo necessariamente sostenute . 2 . Il rimborso si effettua sulle basi seguenti : - il più breve ed economico itinerario normale e per ferrovia , fra la sede di servizio ed il luogo di assunzione o il luogo di origine ; - tariffa di prima classe per gli agenti delle categorie A e B , tariffa di seconda classe per gli altri agenti ; - su presentazione dello scontrino , vagone letto fino a concorrenza del prezzo in classe « turistica » o del prezzo « cuccetta » se il viaggio comprende un percorso notturno di almeno sei ore fra le ore 22 e le 7 . Se viene utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quello sopra previsto , il rimborso è effettuato in base al prezzo del viaggio per ferrovia nella classe autorizzata , escluso il vagone letto . Se il calcolo non può essere effettuata su questa base , le modalità del rimborso sono fissate con decisione speciale del direttore . 3 . Il luogo d ' origine dell ' agente è determinato all ' atto dell ' entrata in servizio di quest ' ultimo , tenuto conto del luogo d 'assunzione o del centro dei suoi interessi . Questa determinazione può in seguito , quando l ' interessato è in servizio , e in occasione della sua partenza , essere riveduta con decisione speciale del direttore . Tuttavia , finchù l ' interessato è un servizio , tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda . La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d ' interessi dall ' interno all ' esterno dei territori degli Stati membri delle Comunità europee e dei paesi e territori menzionati nell ' allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea . Articolo 15 1 . L ' agente ha diritto , per sù stesso e , se ha diritto all ' assegni di famiglia , per il coniuge e le persone a carico , ai sensi dell ' articolo 7 , al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d ' origine definito nell ' articolo 14 , alle condizioni seguenti : - una volta per anno civile , se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d ' origine è superiore a 50 km e inferiore a 725 km , - due volte per anno civile , de la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d ' origine è almeno di 725 km . Tali distanze sono calcolate secondo le modalità di cui all ' articolo 14 , paragrafo 2 . Se due coniugi sono agenti della Fondazione , ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio , secondo le disposizioni di cui sopra , per sù stesso e per le persone a carico ; ogni persona a carico dà diritto ad un solo pagamento . Per quanto concerne i figli a carico , il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo d ' origine dell ' uno o dell ' altro coniuge . In caso di matrimonio durante l ' anno in corso , che abbia per offerto la concessione del diritto all ' assegno di famiglia , le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre dalla data del matrimonio alla fine dell ' anno in corso . Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell ' interessato , Le spese di viaggio dei figli dai quatro ai dieci anni sono calcolate sulla base della tariffa per occupazione di mezzo posto ; ai fini di detto calcolo si considera che i figli abbiano compiuto il quarto e il decimo anno di età al 1° gennaio dell ' anno in corso . 2 . Il pagamento forfettario è effettuato sulla base del prezzo di un biglietto di andata e ritorno per ferrovia in prima classe per gli agenti delle categorie A e B , in seconda classe per gli altri agenti . Se non è possibile effettuate il calcolo su tale base , una decisione speciale del direttore ne fissa le modalità . 3 . L ' agente che nel corso dell ' anno civile cessi dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un ' aspettativa senza assegni , ha diritto , se il periodo di attività al servizio della Fondazione è nel corso dell ' anno inferiore a nove mesi , soltanto a una parte del pagamento di cui al precedente paragrafo 1 , calcolo proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio . 4 . Le disposizioni che procedono si applicano all ' agente la cui sede di servizio e il cui luogo d ' origine si trovano in Europa . L ' agente , il cui luogo d ' origine e/o la cui sede di servizio si trovano al di fuori dell ' Europa , ha diritto , per anno civile e previa presentazione di documenti giustificativi , al rimborso delle spese di viaggio nel suo luogo d ' origine o , entro i limiti di tali spese , al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo . 5 . Il beneficio delle disposizioni del presente articolo è accordato solamente all ' agente che abbia almeno nove mesi di servizio . C . Spese di trasloco Articolo 16 1 . L ' agente assunto per una durata determinata di almeno dodici mesi , o titolare di un contratto a tempo indeterminato semprechù il direttore ritenga che debba compiere un periodo di servizio equivalente , ha diritto , alle condizioni previste in appresso , al rimborso delle spese di trasloco . 2 . Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale , ivi comprese quelle d ' assicurazione per la copertura di rischi correnti ( danni , furto , incendio ) , sono rimborsate all ' agente che sia costretto a spostare la sua residenza per conformarsi all ' articolo 16 del regime e che non abbia ottenuto da altra fonte un rimborso delle stesse spese . Tale rimborso è effettuato entro i limiti di un preventivo precedentemente approvato . Al servizio compete della Fondazione devono essere presentati almeno due preventivi . Tale servizio , qualora ritenga che i preventivi presentati superano un congruo importo , può scegliere un altro spedizione riconosciuti . L ' importo del rimborso cui l ' agente ha diritto può in tal caso essere limitato a quello del preventivo presentato da questo ultimo spedizioniere . 3 . In occasione della risoluzione del contratto o in caso di decesso , le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d ' origine . Qualora l ' agente deceduto sia celibe , le spese sono rimborsate agli aventi diritto . 4 . L ' agente deve effettuare il trasloco nell ' anno successivo alla scadenza del periodo di prova . In occasione della risoluzione del contratto , il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall ' articolo 12 , paragrafo 4 , seconda comma , Le spese di trasloco sostenute dopo i termini predetti possono essere rimborsate soltanto eccezionalmente con decisione speciale del direttore . D . Indennità giornaliera Articolo 17 1 . L ' agente che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all ' articolo 16 del regime , ha diritto , per una durata stabilita al paragrafo 2 , ad un ' indennità giornaliera il cui importo è fissato nella seguente tabella : * Agente che abbia diritto all ' assegno di famiglia * Agente che non abbia diritto all ' assegno di famiglia * dal 1° al 15° giorno * a partire dal 16° giorno * dal 1° al 15° giorno * a partire dal 16° giorno * FB per giorno di calendario * Categorie A e B * 775 * 350 * 525 * 275 * Categorie C e D * 700 * 325 * 450 * 225 * Qualora due coniugi agenti della Fondazione abbiano diritto entrambi all ' indennità giornaliera , gli importi che figurano nelle due prime colonne sono applicabili soltanto al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato . Gli importi che figurano nelle altre due colonne sono applicabili all ' altro coniuge . La precedente tabella è uguale a quella adottata del Consiglio delle Comunità europee in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione dell ' articolo 65 dello statuto dei funzionari di dette Comunità . 2 . La durata delle concessione dell ' indennità giornaliera è determinata nel modo seguente : a ) per l ' agente che non abbia diritto all ' assegno di famiglia : 120 giorni ; b ) per l ' agente che abbia diritto all ' assegno di famiglia : 180 giorni o - se l ' agente interessato deve effettuare un periodo di prova di sei mesi - per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese . Qualora due coniugi agenti della Fondazione abbiano entrambi diritto all ' indennità giornaliera , la durata della concessione di cui alla lettera b ) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato . La durata della concessione prevista alla lettera a ) si applica all ' altro coniuge . In nessun caso l ' indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale l ' agente ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all ' articolo 16 del regime . 3 . L ' indennità giornaliera prevista dal paragrafo 1 è ridotta della metà per i periodo durante i quali l ' agente beneficia dell ' indennità giornaliera di missione prevista dall ' articolo 18 . E . Spese di missione Articolo 18 1 . L ' agente che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni qui si seguito previste . 2 . L ' ordine di missione stabilisce , in particolare , la probabile durata delle missione , in base alla quale è calcolato l ' anticipo sull ' indennità giornaliera che l ' interessato può ottenere . Salvo decisione speciale , l ' anticipo non è corrisposto quando la missione sia di durata inferiore a ventiqattro ore e si effettua in un paese ove ha corso la moneta usata nella sede di servizio dell ' interessato . Articolo 19 1 . Le spese di trasporto per l ' agente in missione comprendono il prezzo del trasporto effettuato per l ' itinerario più breve , in ferrovia , in prima classe per gli agenti delle categorie A e B , in seconda classe per gli altri agenti . Se il viaggio corrisponde ad una distanza andata-ritorno pari o superiore a 800 km gli agenti delle categorie C e D ottengono il rimborso delle spese summenzionate , in base alla tariffa di prima classe in ferrovia . Con decisione del direttore , gli agenti delle categorie C e D , in occasione di una missione in una località la cui distanza andata-ritorno sia inferiore a 800 km , possono ottenere il rimborso delle spese summenzionate sulla base della tariffa di prima classe in ferrovia se accompagnano un membro del consiglio di amministrazione , il direttore o un agente che viaggi in prima classe . Le spese di trasporto comprendono ugualmente : - le spese per la prenotazione dei posti e per il trasporto del bagaglio necessario ; - i supplementi per treni rapidi ( rimborsati su presentazione dei relativi biglietti , se vengono rilasciati biglietti speciali ) ; - i supplementi per il vagone letto ( rimborsati su presentazione del relativo scontrino ) se il viaggio comporta un percorso notturno della durata minima di 6 ore comprese fra le ore 22 e le 7 : - in categoria « doppia » ; - se il treno che si deve prendere non porta tale categoria di vagone letto , il rimborso , previo accordo del direttore , corrisponde al prezzo della classe immediatamente superiore o della classe « singola » qualora esiste soltanto tale classe . 2 . Gli agenti possono essere autorizzati a viaggiare in aereo . In questo caso il rimborso può essere effettuato su presentazione del relativo biglietto , nella classe immediatamente inferiore alla prima . Con decisione del direttore gli agenti che accompagnino in una determinata missione un membro del consiglio di amministrazione o il direttore , possono ottenere per tale missione e su presentazione dei relativi biglietti il rimborso del percorso nella classe utilizzata dal membro o dal direttore . Alle condizioni stabilite dalla regolamentazione prevista dall ' articolo 12 , paragrafo 2 , secondo comma , dell ' allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee gli agenti che effettuino spostamenti in condizioni particolarmente disagevoli possono essere , mediante decisione del direttore , su presentazione dei relativi biglietti , il rimborso delle spese del percorso nelle classi utilizzate . Con decisione speciale del direttore , gli agenti possono essere autorizzati a trasportare bagaglio di un peso eccedente quello ammesso in franchigia a norma delle condizioni di trasporto . 3 . Per i viaggi in piroscafo , le classi saranno determinate caso per caso del direttore . Gli agenti che viaggiano in piroscafo percepiscono , in sostituzione dell ' indennità di missione prevista dall ' articolo 20 e per la durata del viaggio, un ' indennità di 225 FB per ogni periodo di ventiquattro ore . 4 . Gli agenti possono essere autorizzati a utilizzare la loro autovettura personale in occasione di una determinata missione , a condizione che l ' uso di tale mezzo di trasporto non comporti un aumento della durata prevista per l ' esecuzione della missione . In questo caso , le spese di trasporto sono rimborsate forfettariamente , alle condizioni previste dal paragrafo 1 . Tuttavia , il direttore può decidere di accordare all ' agente che compia regolarmente missioni in circostanze speciali , invece del rimborso delle spese di viaggio per ferrovia , un ' indennità chilometrica , qualora l ' uso dei mezzi di trasporto collettivi e il rimborso delle spese di trasporto nel modo ordinario presentino sicuri inconvenienti . L ' agente autorizzato ad utilizzare la sua autovettura personale conserva l ' intera responsabilità degli incidenti che potrebbero essere occasionati alla sua autovettura o da questa a terzi ; egli deve essere in possesso di una polizza d ' assicurazione a copertura della sua responsabilità civile , nei limiti riconosciuti sufficienti dal direttore . Articolo 20 1 . a ) L ' indennità giornaliera di missione è liquidata in base alla tabella seguente : I Categorie A e B * II Categorie C e D * 1 320 FB * 1 220 FB * b ) Quando la missione è effettuata fuori dal territorio europeo degli Stati membri delle Comunità europee il direttore può decidere di applicare importi diversi . 2 . Le indennità di cui alle colonne I e II sono ridotte rispettivamente di 330 e di 315 FB per ogni giornata di missione , calcolata secondo il paragrafo 4 , durante la quale l ' agente abbia sostenuto spese di vagone letto rimborsabili dal Centro . 3 . Le stesse detrazioni sono effettuate quando l ' agente non abbia dovuto trascorrere la notte in luogo diverso da quello di servizio . 4 . Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 , il conteggio delle indennità giornaliere di missione è effettuato secondo le norme seguenti : a ) missione di durata uguale o inferiore a ventiquattro ore : - durata uguale o inferiore a sei ore : rimborso delle spese effettive entro i limiti di un quarto dell ' indennità giornaliera ; - durata uguale o inferiore a dodici ore , ma superiore a sei ore : metà dell ' indennità giornaliera ; - durata uguale o inferiore a ventiquattro ore , ma superiore a dodici ore : indennità giornaliera intera ; b ) missione di durata superiore a ventiquattro ore : - per ogni periodo di ventiquattro ore : indennità giornaliera intera ; - per il periodo rimanente uguale o inferiore a sei ore : nessuna indennità ; - per il periodo rimanente uguale o inferiore a dodici ore , ma superiore a sei ore : metà dell ' indennità giornaliera ; - per il periodo rimanente superiore a dodici ore : indennità giornaliera intera . 5 . L ' indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese dell ' agente in missione , ivi comprese le spese di trasferimento al luogo di esecuzione della missione , salvo le spese qui di seguito menzionate , le quali , su presentazione di documenti giustificativi , formano oggetto di un rimborso supplementare : a ) spese telegrafiche o telefoniche , interurbane o internazionali , sostenute per motivi di servizio ; b ) spese di rappresentanza nei casi previsti dall ' articolo 21 ; c ) spese eccezionali che l ' agente abbia dovuto sostenere per l ' esecuzione della missione , su istruzioni speciali ricevute , oppure in caso di forza maggiore e nell ' interesse della Fondazione , e che rendessero nettamente insufficienti le indennità accordate . 6 . Per ogni missione la cui durata prevista sia di almeno quattro settimane nella stessa località , le indennità possono essere ridotte di un quarto , purchù l ' interessato ne sia stato informato prima della partenza in missione . Tale riduzione può essere decisa anche nel corso della missione ; in tal caso , non si effettua prima che siano trascorsi otto giorni dalla notificazione all ' interessato e purchù la durata della missione sia di almeno altre quattro settimane alla data della notificazione . 7 . L ' agente in missione al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l ' alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità europee , di un ' amministrazione o di un ' organizzazione nazionale o internazionale , deve farne dichiarazione . L ' indennità giornaliera è ridotta di 200 FB per pranzo offerto ; le indennità di cui alle colonne I e II sono ridotte rispettivamente di 450 FB e di 420 FB per giorno di alloggio offerto . Quando il vitto e l ' alloggio dell ' agente in missione siano interamente offerti o rimborsati da parte di una delle istituzioni delle Comunità europee , di un ' amministrazione o di un ' organizzazione nazionale o internazionale , questi percepisce , in luogo dell ' indennità di missione di cui sopra , un ' indennità di 225 FB per periodo di ventiquattro ore . 8 . Gli importi di cui ai paragrafi 1 , 2 e 7 sono maggiorati del 10 % quando si tratta di missione a Parigi , del 5 % quando di tratta di missioni a Bruxelles , Lussemburgo e Strasburgo e del 10 % per gli agenti di categoria C e D quando si tratta di missione a Strasburgo . F . Rimborso forfettario di spese Articolo 21 Per gli agenti che in virtù di speciali istruzioni debbano sostenere occasionalmente spese di rappresentanza per esigenze di servizio , l ' importo dell ' indennità di rappresentanza sarà fissato per ogni singolo caso in base a documenti giustificativi e alle condizioni stabilite dal direttore . Articolo 22 L ' agente che presta servizio in una località in cui le condizioni di alloggio sono riconosciute particolarmente difficili può fruire di un ' indennità di alloggio . L ' elenco delle località per la quali tale indennità può essere concessa , l ' ammontare massimo dell ' indennità e le modalità di attribuzione sono identici a quelli stabiliti dal Consiglio delle Comunità europee secondo la procedura di cui all ' articolo 65 , paragrafo 3 dello statuto dei funzionari di dette Comunità . Articolo 23 L ' agente che presta servizio in una località in cui le condizioni di trasporto sono riconosciute particolarmente difficili ed onerose a motivo della lontananza delle abitazioni dal luogo di lavoro può fruire di un ' indennità di trasporto . L ' elenco delle località per le quali tale indennità può essere concessa , l ' ammontare massimo dell ' indennità e le modalità di attribuzione , sono stabiliti dal Consiglio delle Comunità europee secondo la procedura di cui all ' articolo 65 , paragrafo 3 , dello statuto dei funzionari di dette Comunità . Sezione 5 Articolo 24 Gli importi di cui alle sezioni 2 , 3 e 4 sono automaticamente adeguati in relazione ad ogni modifica degli importi corrispondenti figuranti nello statuto dei funzionari delle Comunità europee . Sezione 6 PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE Articolo 25 1 . La retribuzione è versata all ' agente il 15 di ogni mese , per il mese corrente . L ' importo di tale retribuzione arrotondato all ' unità superiore del franco belga . 2 . Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero , essa viene frazionata in trentesimi ; a ) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici , il numero dei trentesimi dovuto è pari al numero effettivo di giornate pagabili ; b ) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici , il numero dei trentisimi dovuto è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili . 3 . Quando il diritto agli assegni familiari e all ' indennità di dislocazione sorge dopo la data d ' entrata in servizio dell ' agente , quest ' ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto . Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità , l ' agente ne beneficia fino all ' ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa . Articolo 26 Le somme dovute all ' agente sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove egli esercita le sue funzioni . Le disposizioni previste all ' articolo 17 , paragrafi 2 , 3 e 4 dell ' allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia .