Regolamento (CEE) n. 1729/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, concernente la comunicazione di informazioni sulla situazione dell'appovvigionamento energetico nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 23/07/1976 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0102
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0102
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 2 pag. 0129
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0129
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1729/76 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1976 concernente la comunicazione di informazioni sulla situazione dell ' approvvigionamento energetico nella Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 213 , visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica , in particolare gli articoli 187 e 192 , visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione , considerando che il perseguimento e la realizzazione degli obiettivi di politica energetica adottati dal Consiglio , particolarmente nelle risoluzioni del 17 dicembre 1974 ( 1 ) , richiedono l ' impiego di mezzi appropriati , definiti tra l ' altro nella risoluzione del Consiglio del 13 febbraio 1975 ( 2 ) ; considerando che tali mezzi implicano in particolare una valutazione della situazione dell ' approvvigionamento energetico di ogni Stato membro e della Comunità ; che tale valutazione deve necessariamente avere un carattere uniforme e comprendere l ' insieme dei settori interessati ; considerando perciò che , per svolgere il suo compito ai fini della realizzazione degli obiettivi summenzionati , la Commissione deve disporre di dati completi e coerenti sulla situazione dell ' approvvigionamento energetico ; considerando che negli ultimi tempi , per soddisfare il fabbisogno energetico , è necessario uno sforzo permanente di adattamento delle strutture dell ' approvvigionamento alle mutevoli condizioni dei mercati ; che è quindi opportuno che la Commissione sia regolarmente informata ; considerando che , in caso di difficoltà che possono causare gravi perturbazioni riducendo o minacciando di ridurre l ' approvvigionamento energetico , la Commissione deve poter ottenere rapidamente informazioni più approfondite sui dati essenziali della situazione ; considerando che , a seguito delle difficoltà verificatesi sul mercato energetico , il Consiglio ha adottato il 30 gennaio 1974 , il regolamento ( CEE ) n . 293/74 ( 3 ) , che prevede la comunicazione , da parte degli Stati membri , di talune informazioni destinate alla redazione di bilanci energetici esaurienti per la Comunità ; considerando che il suddetto regolamento non soddisfa più alle esigenze attuali , in quanto non consente alla Commissione di ottenere le informazioni che le sono indispensabili tanto in una situazione normale quanto in periodi di difficoltà ; considerando che è interesse comune uniformare e razionalizzare la comunicazione di tutte le informazioni richieste a livello comunitario ; considerando che occorre garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e il carattere confidenziale dei dati raccolti , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte all ' anno le informazioni relative alla situazione del loro approvvigionamento energetico , elencate nell ' allegato I , per le realizzazioni del semestre civile precedente e per le previsioni del semestre in corso . Articolo 2 Se la Commissione , dopo aver consultato il comitato per l ' energia , costata che l ' evoluzione delle condizioni di approvvigionamento diventa preoccupante in uno o più Stati membri e richiede pertanto una conoscenza più tempestiva e particolareggiata della situazione del mercato dell ' energia , essa ne informa gli Stati membri tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Nel caso di cui nel primo capoverso gli Stati membri comunicano alla Commissione : a ) le informazioni di cui nell ' allegato I , b ) le informazioni relative al consumo di energia per grandi settori d ' impiego , elencate nell ' allegato II , tenendo conto delle convenzioni menzionate nell ' allegato III . Le informazioni di cui sub a ) e b ) sono comunicate il 31 gennaio , 30 aprile , 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno per le realizzazioni del trimestre precedente e per le previsioni del trimestre in corso . Articolo 3 1 . Gli Stati membri aggiungono eventualmente commenti alle loro informazioni . 2 . La Commissione comunica agli Stati membri una sintesi , corredata da commenti , sulle informazioni raccolte in applicazione degli articoli 1 e 2 e predispone , eventualmente , le consultazioni necessarie . Articolo 4 Per l ' adempimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 , tutte le persone o imprese interessate sono tenute a comunicare alle autorità nazionali , a richiesta di queste ultime , le informazioni necessarie . Articolo 5 1 . Le informazioni trasmesse in applicazione del presente regolamento hanno carattere confidenziale . 2 . Le persone che partecipano , o abbiano partecipato , alla raccolta ed all ' elaborazione delle informazioni di cui al presente regolamento sono tenute a non divulgare i singoli dati , o qualsiasi altra singola notizia di cui siano venuti a conoscenza nell ' esercizio o in occasione dell ' esercizio delle loro funzioni . 3 . Il carattere confidenziale delle informazioni trasmesse in applicazione del presente regolamento non impedisce la pubblicazione di notizie generali o sintetiche , in una forma che non consenta di individuare le informazioni riguardanti persone o imprese . Articolo 6 Gli Stati membri adottano le misure appropriate per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 . Articolo 7 Il regolamento ( CEE ) n . 293/74 è abrogato . Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 21 giugno 1976 . Per il Consiglio Il Presidente J . HAMILIUS ( 1 ) GU n . C 153 del 9 . 7 . 1975 , pagg . 2 e 5 . ( 2 ) GU n . C 153 del 9 . 7 . 1975 , pag . 6 . ( 3 ) GU n . L 32 del 5 . 2 . 1974 , pag . 1 . ALLEGATO I QUESTIONARIO APPROVVIGIONAMENTO IN ENERGIA ( Regolamento ( CEE ) n . 1729/76 ) Paese : * Carbon fossile e agglomerati * Coke * Lignite e Torba + Mattonelle * Petrolio greggio * Prodotti petroliferi * Gas naturale * Gas derivati * Energia nucleare * Energia idroelettrica e geometrica * Energia elettrica * Totale * Semestre : * * * * * * * * * * * * 1 . Produzione di fonti primarie * * * * * * * * * * * * 2 . Produzione di prodotti derivati * * * * * * * * * * * * 3 . Arrivi dalla Comunità * * * * * * * * * * * * 4 . Importazioni dai paesi membri * * * * * * * * * * * * 6 . Scorte : a ) Situazione ( fine periodo ) * * * * * * * * * * * * b ) Variazioni ( * ) * * * * * * * * * * * * 8 . Forniture alla Comunità * * * * * * * * * * * * 9 . Esportazioni verso i paesi terzi * * * * * * * * * * * * 10 . Consumo lordo 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 - 8 - 9 * * * * * * * * * * * * 11 . Bunkeraggi * * * * * * * * * * * * Equivalenza in energia primaria 10 - 2 - 11 * * * * * * * * * * * * 12 . Consumo interno lordo di fonti primarie ed equivalenti * * * * * * * * * * * * ( * ) ( + ) entrate ; ( - ) uscite . ALLEGATO II QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE CONSUMO DI ENERGIA ( Regolamento ( CEE ) n . 1729/76 ) Paese : * Carbon fossile e agglomerati * Coke * Lignite e Torba + Mattonelle * Petrolio greggio * Prodotti petroliferi * Gas naturale * Gas derivati * Energia elettrica * Totale * Trimestre : * * * * * * * * * * 131 . Centrali eletytriche * * * * * * * * * * 132 . Industrie di agglomerati * * * * * * * * * * 133 . Officine del gas * * * * * * * * * * 134 . Cokerie * * * * * * * * * * 135 . Altoforni * * * * * * * * * * 136 . Raffinerie * * * * * * * * * * 13 . Trasformazioni / 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 * * * * * * * * * * 14 . Consumo del settore energia * * * * * * * * * * 15 . Perdite sulla distribuzione * * * * * * * * * * 18 . Differenza statistica * * * * * * * * * * 171 . Industria * * * * * * * * * * 172 . Trasporti * * * * * * * * * * 173 . Usi domestici , ecc . * * * * * * * * * * 16 . Usi non energetici * * * * * * * * * * 16 . + 17 . Consumo finale / 171 + 172 + 173 + 16 * * * * * * * * * * ( in 10 3 tep ) * GPL e gas di raffinerie * Benzina auto * Carburanti per aerei * Gasolio * Olio combustibile * Altri prodotti petroliferi * Totale * Produzione netta in raffineria * * * * * * * * Forniture al consumo interni * * * * * * * * ALLEGATO III Convenzioni di cui all ' articolo 2 Le risposte ai questionari che figurano negli allegati I e II implicano la presa in considerazione delle seguenti convenzioni : 1 . La nomenclatura dei prodotti energetici , lo schema generale , le definizioni e il campo cui si riferisce ogni linea di bilancio si basano sulle convenzioni adottate dall ' Istituto statistico delle Comunità europee e precisate sistematicamente in ciascuna delle sue pubblicazioni intitolate : « Statistiche dell ' energia » ( Bollettini trimestriali e annuari ) . 2 . Per l ' applicazione del presente regolamento le convenzioni speciali saranno precisate in una nota di lavoro allegata ai questionari .