Regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall' intervento
Gazzetta ufficiale n. L 190 del 14/07/1976 pag. 0001 - 0013
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0006
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0196
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0196
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1687/76 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1976 che stabilisce modalità comuni di controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall ' intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1976 , relativo all ' attuazione di un organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1707/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 5 , e l ' articolo 26 , paragrafo 3 , nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli , considerando che la regolamentazione comunitaria prevede l ' applicazione di un regime d ' intervento nei vari settori in cui vige un ' organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli ; considerando che taluni prodotti provenienti dall ' intervento sono oggetto di un utilizzazione e/o di una destinazione specifiche ; che è necessario instaurare un regime di controllo , onde garantire che tali prodotti non vengano deviati dalla loro utilizzazione e/o destinazione ; considerando che , se detto controllo è assicurato da due o più Stati membri , è opportuno applicare il regolamento ( CEE ) n . 2315/69 della Commissione , del 19 dicembre 1969 , relativo all ' impiego dei documenti del transito comunitario per l ' applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione delle merci ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 690/73 ( 4 ) ; considerando che appare opportuno , per motivi di semplificazione amministrativa , prevedere una procedura più flessibile di quella dell ' esemplare di controllo , qualora delle esportazioni vengano effettuate conformemente al regolamento ( CEE ) n . 304/71 della Commissione , dell ' 11 febbraio 1971 , che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie ( 5 ) , modificato dall ' atto di adesione ( 6 ) , il quale dispone che , quando un trasporto inizia all ' interno e termina all ' esterno della Comunità , nessuna formalità deve essere assolta aff ' ufficio doganale competente per la stazione frontiera ; considerando che è opportuno istituire una procedura armonizzata relativa alla costituzione e allo svincolo della cauzione , onde garantire agli operatori parità di trattamento in tutti gli Stati membri ; considerando che , a fini di semplificazione amministrativa , è necessario prevedere in materia una procedura uniforme applicabile ai prodotti soggetti alle organizzazioni di mercato interessate ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Fatte salve le particolari deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria di taluni prodotti agricoli , il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti da scorte d ' intervento , conformemente al disposto : - degli articoli 11 e 26 del regolamento n . 136/66/CEE ( materie grasse ) , dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 ( riso ) ( 7 ) , - degli articoli 6-9 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 ( latte e prodotti lattiero-caseari ) ( 8 ) , - dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ( carni bovine ( 9 ) , - dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 ( tabacco greggio ) ( 10 ) , - degli articoli 7 e 28 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ( cereali ) ( 11 ) , - dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 ( carni suine ) ( 12 ) , qualora tali prodotti siano oggetto di un ' utilizzazione e/o di una destinazione particolari . 2 . Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti venduti in conformità alle disposizioni dell ' articolo 21 del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 ( ortofrutticoli ) ( 13 ) . Articolo 2 1 . Dal momento del loro ritiro dalle scorte d ' intervento sino al momento in cui sia stata accertata l ' utilizzazione e/o la destinazione prevista , i prodotti di cui all ' articolo 1 sono sottoposti a controllo doganale o a controllo amminsitrativo che offra garanzie equivalenti . 2 . Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie atte a garantire che il controllo di cui al paragrafo 1 venga effettuato . In particolare , queste misure fanno obbligo alle imprese che procedono ad operazioni di trasformazione o di incorporazione di sottoporsi a tutti i controlli ritenuti necessari e di tenere una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare i controlli medesimi . 3 . Se il controllo di cui al paragrafo 1 viene parzialmente effettuato in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono ritirati dalle scorte d ' intervento , i prodotti devono essere scortati dall ' esemplare di controllo previsto dal regolamento ( CEE ) n . 2315/69 . Articolo 3 Si considera che i prodotti hanno ricevuto l ' utilizzazione e/o la destinazione previste , quando è constatato che : a ) se destinati all ' esportazione , nelle condizioni originarie oppure dopo trasformazione , - nel caso di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 ( 14 ) hanno raggiunto la loro destinazione , oppure - a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 del predetto regolamento , hanno lasciato il territorio geografico della Comunità , oppure - nel settore dei cereali , sono diventati inadatti al consumo umano e animale , b ) se destinati ad essere trasformati e/o a subire un ' incorporazione , operazioni denominate in appresso « trasformazione » , che le operazioni hanno avuto effetivamente luogo , c ) se destinati ad essere consumati da determinati enti e istituzioni , ovvero dalle forze armate e corpi assimilati , che sono stati effettivamente forniti a tali organismi e da essi presi in consegna , d ) se destinati alla vendita a fini di consumo diretto sotto forma di prodotti concentrati , sono stati effetivamente concentrati e condizionati in tavolette , e ) se destinati ad essere consegnati in un luogo determinato a titolo di aiuto alimentare , la prova della consegna prescritta dal regolamento in questione , è stata fornita alle autorità competenti , e se del caso che l ' operazione è stata realizzata entro i termini prestabiliti . Articolo 4 1 . Per quanto concerne i prodotti destinati ad essere esportati nelle condizioni in cui si trovavano al momento dell ' uscita dalle scorte d ' intervento , le formalità doganali d ' esportazione sono espletate nello Stato membro in cui i prodotti sono stati ritirati dalle scorte . 2 . Per quanto concerne i prodotti destinati ad essere esportati dopo essere stati trasformati , le formalità doganali d ' esportazione sono espletate nello Stato membro in cui l ' ultima trasformazione ha avuto luogo . Articolo 5 L ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , è rilasciato e utilizzato conformenente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 e degli articoli 6-8 del presente regolamento . Articolo 6 1 . Per quanto concerne i prodotti presentati per spedizione all ' ufficio doganale di partenza nelle condizioni in cui si trovavano al momento del ritiro dalle scorte d ' intervento , l ' esemplare di controllo è rilasciato dietro presentazione di un ordine di ritiro rilasciato dall ' organismo d ' intervento . L ' ordine di ritiro deve essere numerato e recare le seguenti indicazioni : - la descrizione dei prodotti , quale deve figurare nella casella 31 dell ' esemplare di controllo , nonchù se del caso , qualsiasi altra indicazione necessaria per effettuare il controllo , - quantità , natura , marche e numeri dei colli , - peso lordo e peso netto dei prodotti , - gli estremi del regolamento applicato , - le indicazioni che devono figurare nella casella 106 dell ' esemplare di controllo . L ' ordine di ritiro è conservato dall ' uffico doganale di partenza . 2 . Per quanto concerne i prodotti presentati per spedizione all ' ufficio doganale di partenza dopo aver subito una trasformazione nello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d ' intervento , l ' esemplare di controllo è emesso dietro presentazione di un documento rilasciato dalle autorità che hanno provveduto al controllo della trasformazione . Tale documento contiene le indicazioni menzionate al paragrafo 1 ed è conservato dall ' ufficio doganale di partenza . Tuttavia , detto documento non deve essere presentato se l ' ufficio doganale di partenza ha controllato la trasformazione in questione . 3 . Fra le caselle relative alle menzioni speciali che figurano sull ' esemplare di controllo , vengono riempite quelle recanti i nn . 101 , 103 , 104 ed eventualmente 105 e 106 . La casella n . 104 è riempita cancellando le menzioni inutili e completandola con la menzione corrispondente indicata nell ' allegato . La casella n . 106 deve contenere : - le menzioni corrispondenti indicate nell ' allegato , nonchù - il numero dell ' ordine di ritiro , ove sia applicabile il paragrafo 1 , o - il riferimento al documento di cui al paragrafo 2 , ove si applichi detto paragrafo . Articolo 7 1 . Se dei prodotti sono stati spediti conformemente all ' articolo 6 in un altro Stato membro per subirvi una trasformazione e se i prodotti trasformati - sono spediti in un terzo Stato membro per subirvi una trasformazione supplementare , oppure - attraversano il territorio di un terzo Stato membro per essere esportati , il primo ufficio doganale di destinazione assolve la funzione di ufficio doganale di partenza e rilascia uno o più nuovi esemplari di controllo . Il nuovo o i nuovi esemplari di controllo vengono compilati conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 3 , tenendo conto delle informazioni contenute nell ' esemplare di controllo originario . Inoltre , nella casella 106 del nuovo o dei nuovi esemplari di controllo sono indicati di numero dell ' esemplare di controllo originario e il nome dell ' ufficio doganale che ha rilasciato detto esemplare . 2 . Qualora le annotazioni da apporre nella casella « Controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione » dell ' esemplare di controllo dipendano da informazioni contenute in esemplari di controllo rilasciati dalle autorità doganali di altri Stati membri o in documenti nazionali rilasciati da altre autorità nazionali , l ' ufficio doganale di destinazione di cui al paragrafo 1 indica sotto la menzione « Osservazioni » il numero o i numeri degli esemplari di controllo o dei documenti nazionali in questione . 3 . Qualora soltanto una parte dei prodotti menzionati nell ' esemplare di controllo abbia soddisfatto alle condizioni prescritte , l ' ufficio doganale di destinazione indica , nella casella « Controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione » dell ' esemplare di controllo , la quantità di prodotti che ha effettivamente soddisfatto a tali condizioni . 4 . Per quanto concerne i prodotti spediti conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 1 , per essere trasformati in un altro Stato membro , l ' ufficio doganale di destinazione trasmette per via ufficiale all ' organismo d ' intervento dello Stato membro da cui dipende una copia o fotocopia dell' esemplare di controllo completato con le debite annotazioni . L ' originale dell ' esemplare di controllo annotato è rinviato allo Stato membro di partenza , quando il controllo ha avuto luogo . Articolo 8 Gli esemplari di controllo rinviati all ' ufficio doganale di partenza o all ' organismo centrale dello Stato membro in cui i prodotti sono stati ritirati dalle scorte d ' intervento sono trasmessi per via ufficiale all ' organismo d ' intervento di detto Stato membro . Articolo 9 Qualora , dopo espletamento delle formalità doganali d ' esportazione , i prodotti siano assoggettati al regime previsto dal regolamento ( CEE ) n . 304/71 per essere spediti verso una stazione di destinazione situata all ' esterno del territorio geografico della Comunità , essi sono da considerarsi esportati a partire dal momente in cui vengono sottoposti a detto regime . Per applicazione del comma precedente , l ' ufficio doganale di partenza in cui sono assolte le formalità doganali d ' esportazione provvede affinchù sul documento rilasciato come prova di esportazione venga apposta la menzione seguente : « Uscita dal territorio geografico della Comunità sotto il regime previsto dal regolamento ( CEE ) n . 304/71 » . L ' ufficio doganale di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente per effetto di far terminare il trasporto all ' interno della Comunità , soltanto nel caso in cui venga constatato : - che se è stata costituita una cauzione a garanzia dell ' esportazione presso un organismo d ' intervento , essa non è stata svincolata , oppure - che è stata costituita una nuova cauzione . Tuttavia , se la cauzione è stata svincolata a norma del primo comma e se il prodotto non ha lasciato il territorio geografico della Comunità entro i termini prescritti , l ' ufficio doganale di partenza ne informa l ' organismo incaricato dello svincolo della cauzione e gli trasmette al più presto tutti i dati necessari . In tal caso , la cauzione è da considerarsi indebitamente svincolata . Articolo 10 I documenti nazionali che debbono essere rilasciati da uno Stato membro per scortare nel proprio territorio prodotti provenienti da un altro Stato membro , debbono contenere le menzioni prescrite all ' articolo 7 in materia di redazione di nuovi esemplari di controllo . Articolo 11 I . Qualora , per causa di forza maggiore , non sia stato possibile assolvere le condizioni previste in materia di utilizzazione e/o destinazione , le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata costituita la cauzione o , se non è stata costituita alcuna cauzione , le autorità dello Stato membro presso cui le merci sono state ritirate decidono , su richiesta dell ' interessato : a ) che il termine prescritto per l ' operazione sia proprogato per il periodo giudicato necessario in considerazione della circostanza addotta , oppure b ) che il controllo possa considerarsi effettuato se i prodotti sono andati definitivamente perduti . Tuttavia , nei casi di forza maggiore in cui le misure menzionate alle lettere a ) e b ) non siano appropriate , le autorità competenti informano la Commissione , la quale può adottare le misure necessarie secondo la procedura prevista dall ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati . 2 . L ' interessato fornisce le prove delle circostanze addotte come casi di forza maggiore . 3 . Gli Stati membri comunicano ogni trimestre alla Commissione i casi in cui hanno fatto ricorso al paragrafo 1 , precisando le circostanze addotte , i quantitativi in questione e le misure adottare . Articolo 12 La prova che le disposizioni relative al controllo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , sono state rispettate viene fornita come segue : a ) per quanto concerne i prodotti per i quali il ritiro dalle scorte d ' intervento , l ' utilizzazione e/o la destinazione sono stati controllati dalle autorità di un solo Stato membro , mediante documenti prescritti da detto Stato membro ; b ) per quanto concerne i prodotti per i quali l ' utilizzazione e/o la destinazione sono state controllate o dalle autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro delle scorte d ' intervento , nonchù da quelle di uno o più altri Stati membri o soltanto dalle autorità di questi ultimi - mediante gli esemplari di controllo rilasciati a tal fine e debitamente vistati e annotati dalle autorità doganali competenti , oppure di una copia o fotocopia dell ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 7 , paragrafo 4 , e inoltre - se i prodotti hanno subito una trasformazione nello Stato membro in cui sono stati ritirati dalle scorte d ' intervento , mediante documenti prescritti da detto Stato membro . Articolo 13 1 . Qualora sia richiesta una cauzione per garantire l ' utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , essa viene costituita , prima del ritiro dalle scorte : - presso l ' organismo d ' intervento dello Stato membro di ritiro , per i prodotti destinati ad essere esportati nelle condizioni in cui si trovavano quando sono stati ritirati dal scorte d ' intervento ; - presso l ' organismo d ' intervento dello Stato membro in cui la trasformazione - secondo il prodotti destinati ad essere trasformati o ad essere trasformati ed esportati . 2 . La cauzione è costituita , a scelta del richiedente , in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale la cauzione è costituita . 3 . Se una cauzione è costituita in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono ritirati dalle scorte , l ' organismo d ' intervento presso il quale è stata costituita la cauzione trasmette senza indugio all ' organismo d ' intervento dello Stato membro di ritiro dei prodotti dalle vendita o alla gara nonchù al relativo regolamento precisando in particolare l ' importo della cauzione versata , i quantitativi in causa , nonchù l ' utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti . 4 . Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova di cui all ' articolo 12 e , per i prodotti destinati ad essere esportati in un paese terzo determinato , alla presentazione della prova di cui all ' articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 192/75 . 5 . Su richiesta dell ' interessato , gli Stati membri possono svincolare la cauzione proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali sono state fornite la prove di cui al paragrafo 4 . Articolo 14 1 . Se un esemplare di controllo , salvo quello destinato a comprovare l ' esportazione , non è arrivato all ' ufficio doganale di partenza o all ' organismo centralizzatore entro un periodo di tre mesi - dalla scadenza del termine fissato per l ' esecuzione dell ' operazione in causa o - dalla data del suo rilascio , qualora non sia stato fissato alcun termine a tal uopo ; a causa di circostanze non-imputabili all 'interessato , quest ' ultimo può presentare alle autorità competenti una domanda motivata di equivalenza accompagnata da documenti giustificativi . I documenti giustificativi da presentare unitamente alla domanda di equivalenza devono comprendere una conferma dell ' ufficio doganale che ha controllato o fatto controllare l ' utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti , dalla quale risulti che l ' utilizzazione e/o la destinazione previste sono state rispettate . 2 . Se un esemplare di controllo destinato a comprovare l ' esportazione non è pervenuto all ' ufficio doganale di partenza o all ' organismo centralizzatore entro un periodo di tre mesi dalla data del rilascio , a causa di circostanze non imputabili all ' interessato , quest ' ultimo può presentare alle autorità competenti una domanda motivata di equivalenza scortata da documenti giustificativi . I documenti giustificativi da presentare unitamente alla domanda di equivalenza devono comprendere , oltre al documento di trasporto , uno o più d ' uno dei documenti di cui al secondo , terzo e quarto comma dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 192/75 . 3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno , un prospetto indicante il numero dei casi di applicazione dei paragrafi precedenti , la causa del mancato rinvio , semprechù essa sia nota , i quantitativi in questione e la natura dei documenti riconosciuti equivalenti . Articolo 15 Sono soppresse le seguenti disposizioni : 1 . Regolamento ( CEE ) n . 189/68 della Commissione , del 16 febbraio 1968 , relativo a talune modalità di commercializzazione dei semi oleosi acquistati dagli organismi d ' intervento ( 15 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1594/72 ( 16 ) ; l ' ultima frase dell ' articolo 7 , paragrafo 3 ; l ' articolo 8 . 2 . Regolamento ( CEE ) n . 589/68 della Commissione , del 14 maggio 1968 , relativo alle modalità di vendita dell ' olio d ' oliva acquistato dagli organismi d ' intervento ( 17 ) : l ' ultima frase dell ' articolo 7 , paragrafo 3 ; l ' articolo 8 . 3 . Regolamento ( CEE ) n . 685/69 della Commissione , del 14 aprile , 1969 , relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte ( 18 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 778/76 ( 19 ) : l ' articolo 18 , paragrafo 2 ; l ' ultima frase dell ' articolo 18 , paragrafo 3 ; l ' articolo 19 , paragrafo 2 ; l ' ultima frase dell ' articolo 19 , paragrafo 3 ; l ' articolo 21 , paragrafi 2 , 3 e 4 ; l ' articolo 22 . 4 . Regolamento ( CEE ) n . 376/70 della Commissione , del 27 febbraio 1970 , che fissa le modalità per la procedura e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d ' intervento ( 20 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 129/73 ( 21 ) : l ' ultimo comma dell ' articolo 3 , paragrafo 4 ; l ' ultima frase dell ' articolo 6 , paragrafo 4 . 5 . Regolamento ( CEE ) n . 1559/70 della Commissione , del 31 luglio 1970 , che fissa le modalità per la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ( 22 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2846/72 ( 23 ) : l ' ultimo comma dell ' articolo 9 ; l ' articolo 10 , paragrafo 2 ; l ' articolo 11 . 6 . Regolamento ( CEE ) n . 1562/70 della Commissione , del 31 luglio 1970 , che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirata dal mercato ( 24 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2846/72 : l ' ultimo comma dell ' articolo 9 ; l ' articolo 10 , paragrafo 2 ; l ' articolo 11 . 7 . Regolamento ( CEE ) n . 55/72 della Commissione , del 10 gennaio 1972 , che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ( 25 ) ritirati dal mercato , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2846/72 : l ' ultimo comma dell ' articolo 7 ; l ' articolo 10 ; l ' articolo 11 , lettere b ) e c ) . 8 . Regolamento ( CEE ) n . 1282/72 della Commissione , del 21 giugno 1972 , relativo alla vendita all ' esercito ed ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto ( 26 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 529/75 ( 27 ) : l ' articolo 4 , paragrafo 1 ; l ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera a ) ; l ' articolo 5 , paragrafo 2 ; l ' articolo 6 , paragrafo 2 ; l ' articolo 7 . 9 . Regolamento ( CEE ) n . 1519/72 della Commissione , del 14 luglio 1972 , relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l ' esportazione di talune miscele di grassi ( 28 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2904/73 ( 29 ) : l ' articolo 15 , paragrafo 2 ; l ' articolo 18 ; l ' articolo 21 , paragrafo 4 ; l ' articolo 24 ; l ' articolo 25 , paragrafi 2 e 3 ; l ' articolo 26 . 10 . Regolamento ( CEE ) n . 1717/72 della Commissione , dell ' 8 agosto 1972 , relativo alla vendita a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro ( 30 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2586/75 ( 31 ) : l ' articolo 2 ; l ' articolo 5 , paragrafo 2 ; l ' articolo 6 , paragrafo 2 ; l ' articolo 7 ; l ' articolo 8 . 11 . Regolamento ( CEE ) n . 71/73 della Commissione , del 4 gennaio 1973 , relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico ( 32 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3038/74 ( 33 ) : il secondo e il terzo comma dell ' articolo 2 , paragrafo 5 ; l ' ultima frase dell ' articolo 2 bis . 12 . Regolamento ( CEE ) n . 349/73 della Commissione del 31 gennaio 1973 , relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d ' intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato ( 34 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2586/75 : l ' articolo 8 , paragrafi 1 e 3 ; l ' articolo 9 ; l ' articolo 10 . 13 . Regolamento ( CEE ) n . 3389/73 della Commissione , del 13 dicembre 1973 , che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d ' intervento ( 35 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1344/75 ( 36 ) : l ' ultima frase dell ' articolo 7 , lettera c ) ; le due ultime frase dell ' articolo 8 , paragrafo 4 . 14 . Regolamento ( CEE ) n . 2035/74 della Commissione , del 31 luglio 1974 , relativo alla vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d ' intervento a determninate istituzioni ed enti di carattere sociale ( 37 ) : l ' ultima fra dell ' articolo 5 ; l ' articolo 6 , paragrafo 3 ; l ' articolo 7 . 15 . Regolamento ( CEE ) n . 2320/74 della Commissione , del 10 settembre 1974 , relativo alla vendita , ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo , di carni bovine detenute dagli organismi d ' intervento e destinate all ' esportazione ( 38 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2710/75 ( 39 ) : articolo 4 . 16 . Regolamento ( CEE ) n . 2978/74 della Commissione , del 26 novembre 1974 , che stabilisce le condizioni di vendita del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d ' intervento e destinato all ' esportazione e che disciplina l ' adeguamento delle restituzioni fissate in anticipo per il latte scremato in polvere non proveniente dalle scorte d ' intervento ( 40 ) : l ' ultimo comma dell ' articolo 2 , paragrafo 2 ; l ' articolo 4 ; l ' ultimo comma dell ' articolo 5 , paragrafo 1 ; l ' articolo 5 , paragrafo 2 . 17 . Regolamento ( CEE ) n . 232/75 della Commissione , del 30 gennaio 1975 , relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati ( 41 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1067/76 ( 42 ) : l ' articolo 12 , paragrafi 2 e 3 ; l ' articolo 15 ; l' articolo 17 ; l ' articolo 18 , paragrafo 2 ; gli allegati III , e IV . 18 . Regolamento ( CEE ) n . 2247/75 della Commissione , del 29 agosto 1975 , relativo alle condizioni delle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale ( 43 ) : l ' articolo 6 , paragrafo 2 ; l ' articolo 12 . 19 . Regolamento ( CEE ) n . 3178/75 della Commissione , del 4 dicembre 1975 , relativo alla vendita a prezzo ridotto , mediante gara , di latte scremato in polvere per l ' esportazione sotto forma di alimenti composti per gli animali ( 44 ) : l ' articolo 13 ; l ' articolo 16 , paragrafo 1 ; l ' articolo 17 ; l ' articolo 18 . 20 . Regolamento ( CEE ) n . 3253/75 della Commissione , del 12 dicembre 1975 , relativo vendita , mediante gara , di latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per gli animali ( 45 ) : l ' articolo 13 ; l ' articolo 16 ; l ' articolo 17 ; l ' articolo 18 . 21 . Regolamento ( CEE ) n . 3354/75 della Commissione , del 23 dicembre 1975 , relativo alla vendita a prezzo ridotto , mediante gara , di latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame ( 46 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 135/76 ( 47 ) : l ' articolo 13 ; l ' articolo 16 , paragrafo 1 ; l ' articolo 17 ; l ' articolo 18 . 22 . Regolamento ( CEE ) n . 231/76 della Commissione , del 2 febbraio 1976 , relativo alla vendita a prezzo ridotto , a fini d ' esportazione , di latte scremato in polvere , destinato all ' alimentazione degli animali ( 48 ) : l ' articolo 4 , paragrafi 2 e 3 . Articolo 16 Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1976 . I prodotti ritirati dalle scorte d ' intervento anterirormente al 1° ottobre 1976 restano soggetti alle disposizioni applicabili prima di tale data . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 30 giugno 1976 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 175 del 29 . 6 . 1973 , pag . 5 . ( 3 ) GU n . L 295 del 24 . 11 . 1969 , pag . 14 . ( 4 ) GU n . L 66 del 13 . 3 . 1973 , pag . 23 . ( 5 ) GU n . L 35 del 12 . 2 . 1971 , pag . 31 . ( 6 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 7 ) GU n . L 166 del 25 . 6 1976 , pag . 1 . ( 8 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 9 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 10 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 1 . ( 11 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 12 ) GU n . L 282 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 13 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 . ( 14 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 1 . ( 15 ) GU n . L 43 del 17 . 2 . 1968 , pag . 7 . ( 16 ) GU n . L 169 del 27 . 7 1972 , pag . 18 . ( 17 ) GU n . L 112 del 15 . 5 . 1968 , pag . 6 . ( 18 ) GU n . L 90 del 15 . 4 . 1969 , pag . 12 . ( 19 ) GU n . L 91 del 6 . 4 . 1976 , pag . 14 . ( 20 ) GU n . L 47 del 28 . 2 . 1970 , pag . 49 . ( 21 ) GU n . L 17 del 20 . 1 . 1973 , p . 17 . ( 22 ) GU n . L 169 del 31 . 7 . 1970 , p . 55 . ( 23 ) GU n . L 299 del 31 . 12 . 1972 , p . 1 . ( 24 ) GU n . L 169 del 31 . 7 . 1970 , pag . 67 . ( 25 ) GU n . L 9 del 12 . 1 . 1972 , pag . 1 . ( 26 ) GU n . L 142 del 22 . 6 . 1972 , pag . 14 . ( 27 ) GU n . L 56 del 3 . 3 . 1975 , pag . 1 . ( 28 ) GU n . L 162 del 18 . 7 . 1972 , pag . 15 . ( 29 ) GU n . L 298 del 26 . 10 . 1973 , pag . 23 . ( 30 ) GU n . L 181 del 9 . 8 . 1972 , pag . 11 . ( 31 ) GU n . L 263 dell ' 11 . 10 . 1975 , pag . 18 . ( 32 ) GU n . L 12 del 134 . 1 . 1973 , pag . 14 . ( 33 ) GU n . L 323 del 3 . 12 . 1974 , pag . 8 . ( 34 ) GU n . L 40 del 13 . 2 . 1973 , pag . 1 . ( 35 ) GU n . L 345 del 15 . 12 . 1973 , pag . 47 . ( 36 ) GU n . L 137 del 28 . 5 . 1975 , pag . 20 . ( 37 ) GU n . L 210 del 1° . 8 . 1974 , pag . 53 . ( 38 ) GU n . L 248 dell ' 11 . 9 . 1974 , pag . 8 . ( 39 ) GU n . L 274 del 25 . 10 . 1975 , pag . 25 . ( 40 ) GU n . L 317 del 27 . 11 . 1974 , pag . 17 . ( 41 ) GU n . L 24 del 31 . 1 . 1975 , pag . 17 . ( 42 ) GU n . L 121 dell ' 8 . 5 . 1976 , pag . 37 . ( 43 ) GU n . L 229 del 30 . 8 . 1975 , pag . 60 . ( 44 ) GU n . L 315 del 5 . 12 . 1975 , pag . 15 . ( 45 ) GU n . L 322 del 13 . 12 . 1975 , pag . 29 . ( 46 ) GU n . L 330 del 23 . 12 . 1975 , pag . 31 . ( 47 ) GU n . L 14 del 23 . 1 . 1976 , pag . 19 . ( 48 ) GU n . L 28 del 3 . 2 . 1976 , pag . 9 . ALLEGATO COMPILAZIONE DELLE CASELLE 104 E 106 DELL ' ESEMPLARE DI CONTROLLO I . Prodotti destinati all ' esportazione nello stesso stato in cui sono stati ritirati dalle scorte d ' intervento : Per i prodotti cui si applicano le disposizioni sotto indicate , la casella 104 dell ' esemplare di controllo deve contenere le seguenti indicazioni : 1 . Articolo 4 del regolamento n . 471/67/CEE della Commissione , del 21 agosto 1967 , che fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone in possesso degli organismi d ' intervento ( 1 ) . 2 . Articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 189/68 della Commissione , del 16 febbraio 1968 , relativo a talune modalità di commercializzazione dei semi oleosi acquistati dagli organismi d ' intervento ( 2 ) . 3 . Articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 589/68 della Commissione , del 14 maggio 1968 , relativo alle modalità di vendita dell 'olio d ' oliva acquistato dagli organismi d ' intervento ( 3 ) . 4 . Articolo 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 376/70 della Commissione , del 27 febbraio 1970 , che fissa la procedura e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d ' intervento ( 4 ) . 5 . Regolamento ( CEE ) NN . 71/73 della Commissione , del 4 gennaio 1973 , relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico ( 5 ) . 6 . Regolamento ( CEE ) n . 3389/73 della Commissione , del 13 dicembre 1973 , che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d ' intervento ( 6 ) . 7 . Regolamento ( CEE ) n . 2320/74 della Commissione , del 10 settembre 1974 , relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo , di carni bovine detenute dagli organismi d ' intervento e destinate all ' esportazione ( 7 ) . 8 . Regolamento ( CEE ) n . 2978/74 della Commissione , del 26 novembre 1974 , che stabilisce la condizioni di vendita del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d ' intervento e destinato all ' esportazione e che disciplin l ' adeguamento delle restituzioni fissate in anticipo per il latte scremato in polvere non proveniente dalle scorte d ' intervento ( 8 ) . 9 . Regolamento ( CEE ) n . 231/76 della Commissione , del 2 febbraio 1976 , relativo alle vendita a prezzo ridotto , a fini d ' esportazione , di latte scremato in polvere , destinato all ' alimentazione degli animali ( 9 ) . II . Altri prodotti : prodotti destinati alla utilizzazione e/o alla destinazione diversa da quella indicata sub I I . Regolamento ( CEE ) n . 1559/70 della Commissione , del 31 luglio 1970 , che fissa le modalità per la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ( 10 ) , - casella 104 : « destinato alla trasformazione ( regolamento ( CEE ) n . 1559/70 ) » ; 2 . Regolamento ( CEE ) n . 1562/70 della Commissione , del 31 luglio 1970 , che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirata dal mercato ( 11 ) , - casella 104 : « destinato alla trasformazione ( regolamento ( CEE ) n . 1562/70 ) » ; 3 . Regolamento ( CEE ) n . 1282/72 della Commissione , del 21 luglio 1972 , relativo alle vendita all ' esercito ed ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto ( 12 ) , - casella 104 : « venduto all ' esercito ( regolamento ( CEE ) n . 1282/72 ) » ; 4 . Regolamento ( CEE ) n . 1519/72 della Commissione , del 14 luglio 1972 , relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l ' esportazione di talune miscele di grassi ( 13 ) : a ) a fase consegna del burro a fini di trasformazione : - casella 104 : « destinato alla trasformazione e successivamente all ' esportazione ( regolamento ( CEE ) n . 1519/72 ) » ; « destine a la transformation et è l ' exportation ultùrieure ( règlement ( CEE ) n° 1519/72 ) » ; - casella 106 : la data di ritiro del burro dalle scorte d ' intervento ; b ) in fase di esportazione delle miscele di grassi : - casella 104 : « destinato all ' esportazione ( regolamento ( CEE ) n . 1519/72 ) » ; - casella 106 : 1 . data di ritiro del burro dalle scorte d ' intervento . 2 . Il preso de burro utilizzato per produrre il quantitativo di miscele di grassi indicato nella casella 103 . 5 . Regolamento ( CEE ) n . 1717/72 della Commissione , dell ' 8 agosto 1972 , relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro ( 14 ) ; - casella 104 : « destinato a istituzioni e collettività senza scopi di lucro ( regolamento ( CEE ) n . 1717/72 ) » ; 6 . Regolamento ( CEE ) n . 2035/74 della Commission , del 31 luglio 1974 , relativo alla vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d ' intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale ( 15 ) ; - casella 104 : « destinato a istituzioni e collettività senza scopi di lucro ( regolamento ( CEE ) n . 2035/74 ) » ; 7 . Regolamento ( CEE ) n . 232/75 della Commissione , del 30 gennaio 1975 , relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati ( 16 ) . A . Burro destinato alla trasformazione in burro concentrato e all ' incorporazione in prodotti della pasticceria o gelati : a ) in fase di consegna di burro : - casella 104 : « burro destinato alla trasformazione in burro concentrato e successivamente alla trasformazione ( regolamento ( CEE ) n . 232/75 ) » ; « beurre destinù à la concentration et è la transformation ultùrieure ( règlement ( CEE ) n° 232/75 ) » . - casella 106 : 1 . La data di ritiro del burro dalle scorte d ' intervento . 2 . La data limite di presentazione delle offerte per la gara particolare durante la quale il burro è stato venduto . 3 . Per il burro destinato alla trasformazione in prodotti di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale comune , i termini : « Formula A » . Per il burro destinato alla trasformazione in altri prodotti , i termini : « Formula B » ; b ) in fase consegna di burro concentrato : - casella 104 : « burro concentrato destinato alla trasformazione ( regolamento ( CEE ) n . 232/75 ) » ; - casella 106 : 1 . La data di ritiro del burro dalle scorte d ' intervento . 2 . La data limite di presentazione delle offerte per la gara particolare durante la quale il burro e stato venduto . 3 . Il preso del burro utilizzato per produrre il quantitativo di burro concentrato indicato nella casella 103 . 4 . Il tipo d ' incorporazione praticato , usando , secondo il caso , una dell' seguenti diciture : - « prodotto 19.08 ( vaniglia/acido enantico ) » o « prodotto 19.08 ( vaniglia/stigmasterolo ) » in caso di prodotti ottenuti dall ' incorporazione di cui all ' allegato 1 , punto 1 , del regolamento ( CEE ) n . 232/75 , - « prodotto 19.08 ( carotene/acido enantico ) » « prodotto 19.08 ( carotene/stigmasterolo ) » in caso di prodotti ottenuti dall ' incorporazione di cui all ' allegato 1 , punto II del regolamento ( CEE ) n . 232/75 ) , - « prodotto 19.08 ( zucchero/acido enantico ) » o « prodotto 19.08 ( zucchero/stigmasterolo ) » , in caso di prodotti ottenuti dall ' incorporazione di cui all ' allegato I , punto III , del regolamento ( CEE ) n . 232/75 , - « prodotto 18.06 - 21.07 ( vaniglia/sitosterolo ) » , in caso di prodotti ottenuti dall ' incorporazione di cui all ' allegato II , punto I , del regolamento ( CEE ) n . 232/75 , - « prodotto 18.06 - 21.07 ( carotene/sitosterolo ) » , in caso di prodotti ottenuti dall ' incorporazione di cui all ' allegato II , punto II , del regolamento ( CEE ) n . 232/75 , - « prodotto 18.06 - 21.07 ( zucchero/sitosterolo ) » , in caso di prodotti ottenuti dall ' incorporazione di cui all ' allegato II , punto III , del regolamento ( CEE ) n . 232/75 . B . Burro destinato alla trasformazione diretta in prodotti della pasticceria o gelati : - casella 104 : « burro destinato alla trasformazione ( articolo 6 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 232/75 ) » ; - casella 106 : 1 . La data di ritiro del burro dalle score d ' intervento . 2 . La data limite di presentazione delle offerte per la gara particolare durante la quale il burro è stato venduto . 3 . Per il burro destinato alla trasformazione in prodotti di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale , i termini : « Formula A » . Per il burro destinato alla trasformazione in altri prodotti , i termini : « Formula B » . 8 . Regolamento ( CEE ) n . 2247/75 della Commissione del 29 agosto 1975 , relativo alle condizioni delle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale ( 17 ) : a ) in fase di consegna a fini di trasformazione : - casella 104 : « destinate alla trasformazione e successivamente alla fornitura a titolo di aiuto alimentare ( regolamento ( CEE ) n . 2247/75 ) » ; b ) in fase della consegna a titolo di aiuto alimentare : - casella 104 : « destinato alla fornitura a titolo di aiuto alimentare ( regolamento ( CEE ) n . 2247/75 ) » ; - casella 106 : il peso del burro utilizzato per produrre il quantitativo di burro concentrato indicato nella casella 103 . 9 . Regolamento ( CEE ) n . 3178/75 della Commissione , del 4 dicembre 1975 , relativo alla vendita a prezzo ridotto , mediante gara , di latte scremato in polvere per l ' esportazione sotto forma di alimenti composti per gli animali ( 18 ) a ) in fase di consegna del latte scremato in polvere destinato alla trasformazione : - casella 104 : « destinato alla trasformazione e successivamente all ' esportazione ( regolamento ( CEE ) n . 3178/75 ) » : - casella 106 : la data di ritiro del latte scremato in polvere dalle scorte d ' intervento : b ) in fase di esportazione sotto forma di alimenti composti per gli animali : - casella 104 : « destinato all ' esportazione ( regolamento ( CEE ) n . 3178/75 ) » ; - casella 106 : 1 . La data di ritiro del latte scremato in polvere dalle scorte d ' intervento . 2 . Il peso del latte scremato in polvere utilizzato per produrre il quantitativo di alimenti composti per gli animali indicato nella casella 103 . 10 . Regolamento ( CEE ) n . 3253/75 della Commissione , del 12 dicembre 1975 , relativo alla vendita , mediante gara , di latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per gli animali ( 19 ) : - casella 104 : « destinato alla trasformazione ( regolamento ( CEE ) n . 3253/75 ) ; - casella 106 : la data di ritiro del latte scremato in polvere dalle scorte d ' intervento . 11 . Regolamento ( CEE ) n . 3354/75 della Commissione , del 23 dicembre 1975 , relativo alla vendita a prezzo ridotto , mediante gara , di latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame ( 20 ) : - casella 104 : « destinato alla trasformazione ( regolamento ( CEE ) n . 3354/75 ) » . 12 . Regolamento ( CEE ) n . 231/76 della Commissione , del 2 febbraio 1976 , relativo alla vendita a prezzo ridotto , a fini d ' esportazione di latte scremato in polvere , destinato all ' alimentazione di animali ( 21 ) : a ) in fase di consegna del latte scremato in polvere per la trasformazione - casella 104 : « destinato alla trasformazione e successivamente all ' esportazione ( regolamento ( CEE ) n . 231/76 ) » ; - casella 106 : la data di ritiro del latte scremato in polvere dalle scorte d ' intervento ; b ) in fase di esportazione del latte scremato in polvere trasformato ; - casella 104 : « destinato all ' esportazione ( regolamento ( CEE ) n . 231/76 » ; - casella 106 : 1 . La data di ritiro del latte scremato in polvere dalle scorte d ' intervento . 2 . Il peso del latte scremato in polvere utilizzato per produrre il quantitativo di prodotto trasformato indicato nella casella 103 . ( 1 ) GU n . L 204 del 24 . 8 . 1967 , pag . 12 . ( 2 ) GU n . L 43 del 17 . 2 . 1968 , pag . 7 . ( 3 ) GU n . L 112 del 15 . 5 . 1968 , pag . 6 . ( 4 ) GU n . L 47 del 28 . 2 . 1970 , pag . 49 . ( 5 ) GU n . L 12 del 13 . 1 . 1973 , pag . 14 . ( 6 ) GU n . L 345 del 15 . 12 . 1973 , pag . 47 . ( 7 ) GU n . L 248 dell ' 11 . 9 . 1974 , pag . 8 . ( 8 ) GU n . L 317 del 27 . 11 . 1974 , pag . 17 . ( 9 ) GU n . L 28 del 3 . 2 . 1976 , pag . 9 . ( 10 ) GU n . L 169 del 31 . 7 . 1970 , pag . 55 . ( 11 ) GU n . L 169 del 31 . 7 . 1970 , pag . 67 . ( 12 ) GU n . L 142 del 22 . 6 . 1972 , pag . 14 . ( 13 ) GU n . L 162 del 18 . 7 . 1972 , pag . 15 . ( 14 ) GU n . L 181 del 9 . 8 . 1972 , pag . 11 . ( 15 ) GU n . L 210 del 31 . 7 . 1974 , pag . 53 . ( 16 ) GU n . L 24 del 31 . 1 . 1975 , pag . 45 . ( 17 ) GU n . L 229 del 30 . 8 . 1975 , pag . 60 . ( 18 ) GU n . L 315 del 5 . 12 . 1975 , pag . 15 . ( 19 ) GU n . L 322 del 13 . 12 . 1975 , pag . 15 . ( 20 ) GU n . L 330 del 23 . 12 . 1975 , pag . 31 . ( 21 ) GU n . L 28 del 3 . 2 . 1976 , pag . 9 .