Regolamento (CEE) n. 1588/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, recante modalità di applicazione per quanto concerne le importazioni d' olio d' oliva originario del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 174 del 01/07/1976 pag. 0018 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0164
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0164
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0185
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0185
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1588/76 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1976 recante modalità di applicazione per quanto concerne le importazioni l ' olio d ' oliva originario del Marocco LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1521/76 del Consiglio , del 24 giugno 1976 , relativo alle importazioni di olio d ' oliva dal Marocco ( 1 ) , in particolare l ' articolo 6 , considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 1521/76 , il Consiglio ha adotta le norme d ' applicazione del regime speciale all ' importazione d ' olio d ' oliva dal Marocco , contemplato nell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Marocco ; che e necessario stabilire le modalità di applicazione di dette norme ; considerando che , ai sensi dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1521/76 , se il Marocco applica la tassa speciale all ' esportazione di olio d ' oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione , il prelievo applicabile è diminuito di 0,50 UC/100 kg e di un importo pari a quello della tassa speciale riscossa , entro il limite di 10 UC/100 kg ; tale importo è maggiorato , sino al 31 ottobre 1977 , di 10 UC/100 kg ; considerando che , a norma dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1521/76 , il regime di diminuzione del prelievo si applica ad ogni importazione per la quale venga fornita la prova che la tassa speciale è stata traslata sul prezzo dell ' importazione ; che , ai fini dell ' applicazione di detto regime , è opportuno disporre che l ' importatore fornisca la prove del rimborso all ' esportazione della tassa di cui sopra ; considerando che , per un corretto funzionamento di tale regime , è necessario che l ' importatore possa comunicare all ' esportazione l ' importo del prilievo e della tassa applicabili ai prodotti importati ; considerando che occorre abrogare il regolamento ( CEE ) n . 1937/75 della Commissione , del 25 luglio 1975 , relativo alle modalità concernenti le importazioni degli oli d ' oliva dal Marocco ( 2 ) ; considerando che , ai fini dell ' adozione della procedura di gara per la fissazione del prelievo , è necessario stabilire modalità di applicazione di questo nuovo regime alle importazioni di oli dal Marocco ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Il regime di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1521/76 si applica se l ' importatore fornisce la prova di aver rimborsato all ' esportatore la tassa speciale all ' esportazione , a concorrenza dell ' importo specificato in detto articolo 1 , lettera b ) , detraibile all ' atto dell ' importazione nella Comunità . 2 . Ai sensi del presente regolamento si intende per « esportatore » la persona indicata nel documento EUR . 1 . 3 . La prova di cui al paragrafo 1 viene fornita mediante semplice presentazione di ricevuta rilasciata dalla banca riconosciuta presso la quale è stato versato , a titolo di rimborso della tassa , l ' importo di cui al paragrafo 1 ; tale ricevuta deve recare quanto meno le seguenti indicazioni : - la designazione dell ' esportatore ; - il numero del documento EUR . 1 relativo all ' operazione ; - l ' ammontare della somma versata . 4 . Qualora sia applicata la procedura di gara di cui al regolamento ( CEE ) n . 601/76 , le riduzioni previste dagli articoli 1-4 del regolamento ( CEE ) n . 1521/76 vengono applicate ai prelievi indicati nelle offerte allorchù detti prelievi sono pari o più elevati del prelievo minimo . Articolo 2 Gli organismi degli Stati membri incaricati di riscuotere il prelievo all ' importazione rilasciano all ' importatore un documento su cui figurano : a ) le indicazioni concernenti il documento d ' esportazione , contenute nel riquadro « visto della dogana » del documento EUR . 1 relativo al prodotto in causa , oppure il numero di detto documento ; b ) il peso netto dell ' olio d ' oliva , rilevato dalle autorità competenti in sede di assolvimento delle formalità doganali d ' importazione ; c ) il tasso del prelievo applicabile ai prodotti in questione , calcolato a norma dell ' articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE , diminuito di 0,50 UC/100 kg ; d ) l ' ammontare rimborsato dall ' importatore all ' esportatore . Articolo 3 Il regolamento ( CEE ) n . 1937/75 è abrogato Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 30 giugno 1976 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976 , pag . 43 . ( 2 ) GU n . L 198 del 29 . 7 . 1975 , pag . 28 .