Regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie dell'Algeria
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 28/06/1976 pag. 0037 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0019
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 8 pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 3 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0165
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0165
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1518/76 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1976 recante conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all ' articolo 21 dell ' accordo di cooperazione e all ' articolo 14 dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria e concernente l ' importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie dell ' Algeria IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la raccomandazione della Commissione , considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria è stato firmato in data 26 aprile 1976 ; considerando che l ' accordo provvisorio ( 1 ) per l ' applicazione anticipata delle disposizioni commerciali dell ' accordo di cooperazione firmato alla stessa data , entra in vigore il 1° luglio 1976 ; considerando che è opportuno concludere l ' accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all ' articolo 21 dell ' accordo di cooperazione e all ' articolo 14 dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria e concernente l ' importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie dell ' Algeria , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all ' articolo 21 dell ' accordo di cooperazione e all ' articolo 14 dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria concernente l ' importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie dell ' Algeria , è concluso a norme della Comunità . Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine di impegnare la Comunità ( 2 ) . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì giugno 1976 . Per il Consiglio Il Presidente G . THORN ( 1 ) GU n . L 141 del 28 . 5 . 1976 , pag . 2 . ( 2 ) La data della firma dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . ACCORDO sotto forma di scambio di lettere relativo all ' articolo 21 dell ' accordo di cooperazione e all ' articolo 14 dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria e concernente l ' importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie dell ' Algeria Signor ..., ho l ' onore di portare a Sua conoscenza quanto segue : Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 21 dell ' accordo di cooperazione e dell ' articolo 14 dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria si è convenuto di adottare le seguenti disposizioni : 1 . L ' elemento mobile prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di crusche , stacciature ed altri residui delle vagliatura , della molitura o di altre lavorazioni di cereali della sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune , diversi dal granturco e dal riso , originari dell ' Algeria , è quello calcolato conformemente alle disposizioni dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2744/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso , diminuito dell ' importo di cui al punto 3 . 2 . Il punto 1 è applicabile a condizioni che l ' Algeria gravi l ' esportazione dei prodotti in causa di una tassa speciale il cui importo , pari a quello detratto dall ' elemento mobile del prelievo , si ripercuota sul prezzo all ' importazione nella Comunità . 3 . L ' importo detratto dall ' elemento mobile del prelievo è pari al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l ' importo stesso è fissato . L ' importo è fissato dalla Commissione entro il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale si applica l ' importo . Si intende per trimestre il periodo di tre mesi che inizia il 1° febbraio , il 1° maggio , il 1° agosto ed il 1° novembre di ogni anno . Tuttavia , qualora l ' entrata in vigore dell ' accordo non coincida con l ' inizio di uno di questi trimestri , la prima riduzione del prelievo si applica per il mese o i mesi del trimestre in corso . 4 . L ' avvenuta applicazione della tassa speciale all ' esportazione è comprovata dall ' iscrizione , da parte delle autorità dogonali , di una delle seguenti indicazioni nella rubrica « osservazioni » del certificato di circolazione delle merci : Applicata tassa speciale all ' esportazione ( firma e timbro dell ' ufficio ) Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e darmi conferma dell ' accordo del Suo governo sul contenuto della stessa . Voglia gradire , Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione . ( f.to ) Signor ..., con lettera in data odierna Elia mi ha cortesemente trasmesso la seguente comunicazione : « Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 21 dell ' accordo di cooperazione e dell ' articolo 14 dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria si è convenuto di adottare le seguenti disposizioni : 1 . L ' elemento mobile del prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di crusche , stacciature ed altri residui della vagliatura , della molitura o di altre lavorazioni di cereali della sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune , diversi dal granturco e dal riso , originari dell ' Algeria è quello calcolato conformemente alle disposizioni dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2744/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo al regime d ' importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso , diminuito dell ' importo di cui al punto 3 . 2 . Il punto 1 è applicabile a condizione che l ' Algeria gravi l ' esportazione dei prodotti in causa di una tassa speciale il cui importo , pari a quello detratto dall ' elemento mobile del prelievo , si ripercuota sul prezzo all ' importazione nella Comunità . 3 . L ' importo detratto dall ' elemento mobile del prelievo è pari al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l ' importo stesso è fissato . L ' importo è fissato dalla Commissione entro il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale si applica l ' importo . Si intende per trimestre il periodo di tre mesi che inizia il 1° febbraio , il 1° maggio , il 1° agosto ed il 1° novembre di ogni anno . Tuttavia , qualora l ' entrata in vigore dell ' accordo non coincida non l ' inizio di uno di questi trimestri , la prima riduzione del prelievo si applica per il mese o i mesi del trimestre in corso . 4 . L ' avvenuta applicazione della tassa speciale all ' esportazione è comprovata dall ' iscrizione , da parte delle autorità doganali , di una delle seguenti indicazioni nella rubrica « osservazioni » del certificato di circolazione delle merci : Applicata tassa speciale all ' esportazione ( firma e timbro dell ' ufficio ) Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e darmi conferma dell ' accordo del Suo governo sul contenuto della stessa . » Ho l ' onore di accusare ricevuta della comunicazione e di confermarLe l ' accordo del mio governo sul contenuto della stessa . Voglia gradire , Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione . ( f.to )